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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1793/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1793/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
509/2023 dell'11/04/2023, promossa da:
, nato a [...] l'[...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], C.F. con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'avv. GIORGIO ASSENZA, e presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
con sede in Comiso (RG), via Controparte_1
L. Sciascia n. 98, C.F. con il patrocinio dell'avv. NUNZIO PELLIGRA, e presso il cui P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
“Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione:
- ritenere e dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo opposto in quanto duplicazione del titolo già in possesso della opposta;
- ritenere e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva da parte della opposta in mancanza di prova in ordine all'effettivo pagamento della somma oggetto della dichiarazione di surroga;
- ritenere e dichiarare non dovuta la somma ingiunta per intervenuta prescrizione, in mancanza di validi atti interruttivi;
- conseguentemente, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- In ogni caso, ritenere e dichiarare usurario, ai sensi dell'art. 2, IV comma L. 108/96, il tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento fondiario de quo e conseguentemente dichiarare non dovuti gli interessi, ex art. 4 della precitata legge;
pagina 1 di 5 - in subordine, ritenere e dichiarare che il TAEG indicato nel contratto di finanziamento fondiario del
15.03.2013 non corrisponde a quello effettivamente applicato e conseguentemente rideterminare la somma eventualmente dovuta ricalcolando gli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125-bis del TUB.ai sensi dell'art. 125 bis TUB.
- Per l'effetto, revocare e/o annullare il D.I. opposto e dichiararlo, comunque, privo di efficacia, rideterminando l'importo che eventualmente dovesse risultare ancora dovuto tenuto conto delle somme versate e di quelle ricavate a seguito dell'intervento nell'esecuzione n. 100/2016 R.G.E. del Tribunale di Ragusa.
- Col favore di spese e compensi”.
OPPOSTA
“Piaccia al Tribunale IN VIA PRELIMINARE autorizzare il già Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla chiamata in causa ex artt. 106
[...]
e 269 terzo comma c.p.c. della con sede in , in persona del Controparte_4 CP_4 legale rapp.te pro tempore, creditore principale, con conseguente differimento della prima udienza di comparizione, ANCORA IN VIA PRELIMINARE concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, rilevato che l'opposizione de quo non è fondata su prova scritta, né la medesima risulta di pronta soluzione, NEL MERITO respinta ogni contraria eccezione e difesa rigettare l'opposizione perché pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto. Confermare, conseguentemente, l'opposto decreto ingiuntivo. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA qualora il Tribunale ritenesse di voler accogliere in tutto o in parte la proposta opposizione, determinare le minori somme effettivamente dovute dagli opponenti al consorzio di garanzia opposto e condannarli conseguentemente al pagamento, in favore del deducente, della somma che risulterà dovuta;
dire tenuta, in tal caso, la terza chiamata con sede in in Controparte_4 CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, nella spiegata qualità di istituto di credito mutuante e creditrice principale, a manlevare il deducente in ordine a tutte le domande spiegate e nella eventuale
e non temuta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, condannare la predetta
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione in favore del Controparte_4 comparente della somma che sarà – in ipotesi – riconosciuta indebita per effetto dell'illegittimo superamento del c.d. tasso soglia, rispetto a quella già corrisposta dall'opposto in pagamento del debito dovuto dal debitore principale. Con il favore delle spese”.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 509/2023 dell'11/04/2023 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
e di corrispondere a la somma di €. Parte_1 Parte_2 Controparte_5
54.932,76, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, il credito in questione derivando dall'escussione della garanzia prestata da quest'ultima in favore di Controparte_6 con riferimento al contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 15/03/2013 fra
[...] tale Istituto di credito e i predetti soggetti ingiunti. Dal ricorso monitorio e dalla documentazione ad esso allegata si deduceva, in particolare:
- che nell'ambito della Convenzione stipulata con , Controparte_4 si era impegnata a garantire, in misura pari al 50% dell'importo dovuto per CP_1 Controparte_7 sorte capitale, interessi e spese, il suddetto contratto di finanziamento fondiario del 15/03/2013 (vd. doc. n. 5 del fascicolo monitorio);
- che stante l'inadempimento dei soggetti ingiunti, la aveva risolto il contratto in CP_4 questione, dichiarato la loro decadenza dal beneficio del termine e dunque richiesto ai medesimi il pagamento dell'importo complessivamente dovuto per sorte capitale, interessi e spese (€. 173.939,88) (vd. doc. n. 6 del fascicolo monitorio);
- che a fronte del mancato pagamento anche di tale importo, la aveva quindi escusso la CP_4 garanzia rilasciata da Multifidi Cofisan s.c.p.a. prelevando dallo speciale “Fondo Rischi” a tal fine costituito presso di sé dal medesimo, la somma di €. 86.969,94 (pari al 50% del predetto CP_2 importo di €.173.939,88) (vd. doc. n. 6 del fascicolo monitorio);
- che conseguentemente, la aveva surrogato nei diritti di credito CP_4 CP_1 Controparte_7 da essa vantati nei confronti dei soggetti ingiunti (vd. doc. n. 7 del fascicolo monitorio);
- che per il recupero del proprio credito Multifidi Cofisan s.c.p.a. era intervenuta nella procedura esecutiva n. 100/2016 R.G.Es. promossa dalla medesima contro i medesimi soggetti ingiunti, ivi CP_4 ricavando la somma di €.32.037,18 (vd. doc. nn. 8 e 9 del fascicolo monitorio);
- che, pertanto, residuava in capo alla predetta Multifidi Cofisan s.c.p.a., il credito di €.
54.932,76, in ragione del quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in esame.
Avverso quest'ultimo hanno proposto opposizione entrambi i soggetti ingiunti, eccependo motivi di opposizione che risultano tutti infondati.
In particolare, con il primo motivo di opposizione i medesimi hanno rilevato “che l'opposta non può ottenere un secondo titolo esecutivo contro i Sig.ri e in quanto il contratto di Pt_1 Pt_2 mutuo fondiario del 15.03.2013 […] costituisce già titolo esecutivo anche per la fidi Multifidi Cofisan
[…] in forza della convenzione stipulata con la in data 06.02.2006 Controparte_4
[…] e dell'atto di surroga del 24.07.2017 prodotti nel fascicolo del procedimento monitorio.”. Al riguardo, deve invece rilevarsi che “Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore.” (Cass. sez. I, 10/10/2013 n. 23083). La contestazione in esame, pertanto, deve essere disattesa.
Nel prosieguo, gli opponenti hanno eccepito “che la semplice dichiarazione di surroga non comprova anche l'adempimento del debito da parte del terzo subentrate ( in quanto l'art. CP_1 1201 c.c. richiede anche la contestualità tra il pagamento e la dichiarazione del creditore.”. Anche l'eccezione in questione è infondata. Nella fattispecie in esame, infatti, la surrogazione ha luogo di diritto ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c., avendo l'opposta eseguito il pagamento di un debito altrui (ovvero degli opponenti) in ragione della garanzia consortile all'uopo prestata. pagina 3 di 5 E ciò, analogamente a quanto avviene per il fideiussore che abbia pagato il debito, come previsto dall'art. 1949 c.c. che, come noto, costituisce tipica ipotesi di surrogazione legale. Del resto, lo stesso art. 9 della Convenzione stipulata fra l'opposta e Controparte_4
aveva previsto che, in tal caso “La […] sarà tenuta a surrogare – ai sensi dell'art. 1949
[...] CP_4 C.C. – il medesimo […]” (vd. doc. n. 5 del fascicolo monitorio). CP_2
Gli opponenti hanno altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, atteso che
“il contratto di mutuo è stato stipulato in data 15.03.2013 mentre il decreto ingiuntivo oggi opposto è stato notificato in data 29.04.2023.”. L'eccepita prescrizione non sussiste. In particolare, pur prescindendo dal fatto che “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì […] che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata” (Cass. sez. III, 10/02/2023 n. 4232), o comunque dalla risoluzione del relativo rapporto se antecedente, e dunque pur prescindendo dal fatto che, conseguentemente, non può ritenersi che la prescrizione in questione sia iniziata a decorrere già dalla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa, intervenuta in data 15/03/2013, come pure erroneamente ritenuto dagli opponenti, l'opposta ha comunque prodotto documentazione attestante l'esistenza di diversi atti interruttivi infra decennali della prescrizione ex art. 2946 c.c. applicabile nella fattispecie in esame. Il riferimento è, in particolare, alla raccomandata a.r. del 31/07/2017, con cui l'opposta medesima ha intimato agli opponenti di provvedere al pagamento della somma di €. 86.969,94, nonché alla documentazione attestante il successivo intervento dell'opposta in seno alla procedura esecutiva n. 100/2016 R.G. Es. promossa contro i medesimi soggetti ingiunti, all'esito della quale ricavava la somma di €. 32.037,18, e così residuando esattamente l'importo in seguito ingiunto (vd. doc. nn. 10, 8 e 9 del fascicolo monitorio).
In seguito, gli opponenti hanno rilevato “che i tassi d'interesse effettivamente applicati, pari ad almeno il 22,096%, sono da considerarsi assolutamente usurari così come sancito dall'art. 2, IV comma della legge N. 108 del 7 marzo 1996, in quanto superano il tasso soglia del 9,08% (cfr. doc.1)”. Anche l'eccezione in questione non merita accoglimento. La stessa, invero, si basa su un'affermazione – quello della misura dei “tassi d'interesse effettivamente applicati, pari ad almeno il 22,096%” – apodittica e del tutto indimostrata. Da un lato, infatti, non è dato comprendere in che modo gli opponenti abbiano ricavato la predetta misura del “22,096%”, e ciò in ordine, peraltro, ai “tassi d'interesse effettivamente applicati” che, peraltro, sarebbero comunque irrilevanti, posto che dovrebbe piuttosto aversi riguardo al tasso d'interesse come pattuito in contratto fra l'Istituto di credito mutuante ( Controparte_4
) e la parte mutuataria (ovvero gli opponenti).
[...] Dall'altro lato, all'art. 5 del contratto medesimo era stato pattuito “un tasso variabile pari alla media mensile delle quotazioni del tasso Euribor a 3 […] mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 […] e troncato al terzo decimale, maggiorata di uno spread nominale annuo di sette punti.”, altresì precisandosi “che, al momento della stipula del presente contratto, il valore del parametro sopra riportato […] è pari allo 0,226% […] e pertanto il tasso di interesse ad oggi risulta pari al 7,226%
[…] su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di sette punti in ragione d'anno.”, e che “Al momento della stipula del presente contratto il T.A.E.G. […] relativo al presente mutuo è pari al 7,66%”. Orbene, tanto il tasso d'interesse pattuito in contratto - del 7,226% - quanto il T.A.E.G. ugualmente ivi indicato - del 7,66% - risultano essere ben al di sotto del tasso soglia di riferimento, pari al 9,0750%.
Infine, gli opponenti hanno lamentato “che il TAEG indicato dall'opposta nel contratto di mutuo fondiario (7,66%) non corrisponde a quello effettivamente applicato pari ad almeno il 22,096%. Si eccepisce, pertanto, ai sensi dell'art. 117 TUB, la nullità della clausola relativa agli interessi che
pagina 4 di 5 dovranno quindi essere rideterminati sostituendo al tasso d'interesse pattuito quello dei BOT ex art. 125-bis TUB.”. La contestazione in questione è irrilevante nella fattispecie in esame, e ciò anche nel caso in cui fosse stata effettivamente esistente la denunciata difformità, peraltro solo dedotta e non dimostrata, fra
T.A.E.G. pattuito e T.A.E.G. applicato. Come noto, “L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) […] rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento" (Cass., sez. I, 09/12/2021
n. 39169).
Più in particolare, il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) viene in considerazione solo nell'ambito del “credito al consumo”, e con le eccezioni, peraltro, di cui all'art. 122 Tub. Al di fuori di tale ambito, invece, deve parlarsi di Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.), con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui al Tit. VI, Capo II, del Testo Unico Bancario, relativo appunto al “Credito ai consumatori” (fra le quali risulta ricompreso l'art. 125 bis Tub invocato dagli opponenti).
Ciò premesso, dal contratto di mutuo per cui è causa emerge che lo stesso è stato stipulato per la concessione della somma di €. 145.000,00, “a titolo di mutuo fondiario (art. 38 T.U.)” (vd. art. 1), nonché “ai sensi e per gli effetti della Convenzione in essere tra la medesima e che, CP_4 CP_1 come noto, costituisce un organismo che si propone di rendere più agevole l'accesso al credito da parte delle imprese aderenti al medesimo (vd. premesse). CP_2 Ne discende, pertanto, che rispetto al contratto in questione non possa parlarsi di , ma, CP_8 semmai, di , e che non possa trovare applicazione – per questo e per il ricorrere delle clausole CP_9 di esclusione di cui all'art. 122 TUB) – il richiamato capo II del Tit. VI del Testo Unico Bancario, relativo al “Credito ai consumatori”, ove è contenuto l'art. 125 bis Tub invocato dagli opponenti. Da un lato, infatti, non viene in considerazione una ipotesi di “credito ai consumatori”, il contratto di mutuo in esame essendo stato assistito dalla garanzia consortile dell'opposta e dunque stipulato nell'esercizio di un'attività di impresa. Dall'altro lato, ricorrono comunque diverse cause di esclusione dell'applicazione della surriferita disciplina, e in particolare la circostanza per cui il contratto medesimo è stato stipulato per la concessione di un finanziamento “superiore a 75.000 euro” (art. 122, lett. a), Tub), e ai sensi dell'art. 38 Tub e, pertanto, con la concessione della garanzia di ipoteca su bene immobile (vd. art. 122, lett. f),
Tub).
Né, del resto, è pertinente il richiamo all'art. 117 Tub.
È stato infatti chiarito che “stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. n. 39169/2021).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già reso esecutivo (vd. ordinanza del
07/05/2024).
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1793/2023 R.G.: RIGETTA l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 509/2023 dell'11/04/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 1060/2023 R.G., confermandone definitivamente l'efficacia esecutiva.
CONDANNA gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta Multifidi Cofisan s.c.p.a., delle spese di lite, che si liquidano in €. 9.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 08/04/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1793/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
509/2023 dell'11/04/2023, promossa da:
, nato a [...] l'[...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], C.F. con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'avv. GIORGIO ASSENZA, e presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
con sede in Comiso (RG), via Controparte_1
L. Sciascia n. 98, C.F. con il patrocinio dell'avv. NUNZIO PELLIGRA, e presso il cui P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
“Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione:
- ritenere e dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo opposto in quanto duplicazione del titolo già in possesso della opposta;
- ritenere e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva da parte della opposta in mancanza di prova in ordine all'effettivo pagamento della somma oggetto della dichiarazione di surroga;
- ritenere e dichiarare non dovuta la somma ingiunta per intervenuta prescrizione, in mancanza di validi atti interruttivi;
- conseguentemente, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- In ogni caso, ritenere e dichiarare usurario, ai sensi dell'art. 2, IV comma L. 108/96, il tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento fondiario de quo e conseguentemente dichiarare non dovuti gli interessi, ex art. 4 della precitata legge;
pagina 1 di 5 - in subordine, ritenere e dichiarare che il TAEG indicato nel contratto di finanziamento fondiario del
15.03.2013 non corrisponde a quello effettivamente applicato e conseguentemente rideterminare la somma eventualmente dovuta ricalcolando gli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125-bis del TUB.ai sensi dell'art. 125 bis TUB.
- Per l'effetto, revocare e/o annullare il D.I. opposto e dichiararlo, comunque, privo di efficacia, rideterminando l'importo che eventualmente dovesse risultare ancora dovuto tenuto conto delle somme versate e di quelle ricavate a seguito dell'intervento nell'esecuzione n. 100/2016 R.G.E. del Tribunale di Ragusa.
- Col favore di spese e compensi”.
OPPOSTA
“Piaccia al Tribunale IN VIA PRELIMINARE autorizzare il già Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla chiamata in causa ex artt. 106
[...]
e 269 terzo comma c.p.c. della con sede in , in persona del Controparte_4 CP_4 legale rapp.te pro tempore, creditore principale, con conseguente differimento della prima udienza di comparizione, ANCORA IN VIA PRELIMINARE concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, rilevato che l'opposizione de quo non è fondata su prova scritta, né la medesima risulta di pronta soluzione, NEL MERITO respinta ogni contraria eccezione e difesa rigettare l'opposizione perché pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto. Confermare, conseguentemente, l'opposto decreto ingiuntivo. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA qualora il Tribunale ritenesse di voler accogliere in tutto o in parte la proposta opposizione, determinare le minori somme effettivamente dovute dagli opponenti al consorzio di garanzia opposto e condannarli conseguentemente al pagamento, in favore del deducente, della somma che risulterà dovuta;
dire tenuta, in tal caso, la terza chiamata con sede in in Controparte_4 CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, nella spiegata qualità di istituto di credito mutuante e creditrice principale, a manlevare il deducente in ordine a tutte le domande spiegate e nella eventuale
e non temuta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, condannare la predetta
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione in favore del Controparte_4 comparente della somma che sarà – in ipotesi – riconosciuta indebita per effetto dell'illegittimo superamento del c.d. tasso soglia, rispetto a quella già corrisposta dall'opposto in pagamento del debito dovuto dal debitore principale. Con il favore delle spese”.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 509/2023 dell'11/04/2023 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
e di corrispondere a la somma di €. Parte_1 Parte_2 Controparte_5
54.932,76, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, il credito in questione derivando dall'escussione della garanzia prestata da quest'ultima in favore di Controparte_6 con riferimento al contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 15/03/2013 fra
[...] tale Istituto di credito e i predetti soggetti ingiunti. Dal ricorso monitorio e dalla documentazione ad esso allegata si deduceva, in particolare:
- che nell'ambito della Convenzione stipulata con , Controparte_4 si era impegnata a garantire, in misura pari al 50% dell'importo dovuto per CP_1 Controparte_7 sorte capitale, interessi e spese, il suddetto contratto di finanziamento fondiario del 15/03/2013 (vd. doc. n. 5 del fascicolo monitorio);
- che stante l'inadempimento dei soggetti ingiunti, la aveva risolto il contratto in CP_4 questione, dichiarato la loro decadenza dal beneficio del termine e dunque richiesto ai medesimi il pagamento dell'importo complessivamente dovuto per sorte capitale, interessi e spese (€. 173.939,88) (vd. doc. n. 6 del fascicolo monitorio);
- che a fronte del mancato pagamento anche di tale importo, la aveva quindi escusso la CP_4 garanzia rilasciata da Multifidi Cofisan s.c.p.a. prelevando dallo speciale “Fondo Rischi” a tal fine costituito presso di sé dal medesimo, la somma di €. 86.969,94 (pari al 50% del predetto CP_2 importo di €.173.939,88) (vd. doc. n. 6 del fascicolo monitorio);
- che conseguentemente, la aveva surrogato nei diritti di credito CP_4 CP_1 Controparte_7 da essa vantati nei confronti dei soggetti ingiunti (vd. doc. n. 7 del fascicolo monitorio);
- che per il recupero del proprio credito Multifidi Cofisan s.c.p.a. era intervenuta nella procedura esecutiva n. 100/2016 R.G.Es. promossa dalla medesima contro i medesimi soggetti ingiunti, ivi CP_4 ricavando la somma di €.32.037,18 (vd. doc. nn. 8 e 9 del fascicolo monitorio);
- che, pertanto, residuava in capo alla predetta Multifidi Cofisan s.c.p.a., il credito di €.
54.932,76, in ragione del quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in esame.
Avverso quest'ultimo hanno proposto opposizione entrambi i soggetti ingiunti, eccependo motivi di opposizione che risultano tutti infondati.
In particolare, con il primo motivo di opposizione i medesimi hanno rilevato “che l'opposta non può ottenere un secondo titolo esecutivo contro i Sig.ri e in quanto il contratto di Pt_1 Pt_2 mutuo fondiario del 15.03.2013 […] costituisce già titolo esecutivo anche per la fidi Multifidi Cofisan
[…] in forza della convenzione stipulata con la in data 06.02.2006 Controparte_4
[…] e dell'atto di surroga del 24.07.2017 prodotti nel fascicolo del procedimento monitorio.”. Al riguardo, deve invece rilevarsi che “Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore.” (Cass. sez. I, 10/10/2013 n. 23083). La contestazione in esame, pertanto, deve essere disattesa.
Nel prosieguo, gli opponenti hanno eccepito “che la semplice dichiarazione di surroga non comprova anche l'adempimento del debito da parte del terzo subentrate ( in quanto l'art. CP_1 1201 c.c. richiede anche la contestualità tra il pagamento e la dichiarazione del creditore.”. Anche l'eccezione in questione è infondata. Nella fattispecie in esame, infatti, la surrogazione ha luogo di diritto ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c., avendo l'opposta eseguito il pagamento di un debito altrui (ovvero degli opponenti) in ragione della garanzia consortile all'uopo prestata. pagina 3 di 5 E ciò, analogamente a quanto avviene per il fideiussore che abbia pagato il debito, come previsto dall'art. 1949 c.c. che, come noto, costituisce tipica ipotesi di surrogazione legale. Del resto, lo stesso art. 9 della Convenzione stipulata fra l'opposta e Controparte_4
aveva previsto che, in tal caso “La […] sarà tenuta a surrogare – ai sensi dell'art. 1949
[...] CP_4 C.C. – il medesimo […]” (vd. doc. n. 5 del fascicolo monitorio). CP_2
Gli opponenti hanno altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, atteso che
“il contratto di mutuo è stato stipulato in data 15.03.2013 mentre il decreto ingiuntivo oggi opposto è stato notificato in data 29.04.2023.”. L'eccepita prescrizione non sussiste. In particolare, pur prescindendo dal fatto che “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì […] che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata” (Cass. sez. III, 10/02/2023 n. 4232), o comunque dalla risoluzione del relativo rapporto se antecedente, e dunque pur prescindendo dal fatto che, conseguentemente, non può ritenersi che la prescrizione in questione sia iniziata a decorrere già dalla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa, intervenuta in data 15/03/2013, come pure erroneamente ritenuto dagli opponenti, l'opposta ha comunque prodotto documentazione attestante l'esistenza di diversi atti interruttivi infra decennali della prescrizione ex art. 2946 c.c. applicabile nella fattispecie in esame. Il riferimento è, in particolare, alla raccomandata a.r. del 31/07/2017, con cui l'opposta medesima ha intimato agli opponenti di provvedere al pagamento della somma di €. 86.969,94, nonché alla documentazione attestante il successivo intervento dell'opposta in seno alla procedura esecutiva n. 100/2016 R.G. Es. promossa contro i medesimi soggetti ingiunti, all'esito della quale ricavava la somma di €. 32.037,18, e così residuando esattamente l'importo in seguito ingiunto (vd. doc. nn. 10, 8 e 9 del fascicolo monitorio).
In seguito, gli opponenti hanno rilevato “che i tassi d'interesse effettivamente applicati, pari ad almeno il 22,096%, sono da considerarsi assolutamente usurari così come sancito dall'art. 2, IV comma della legge N. 108 del 7 marzo 1996, in quanto superano il tasso soglia del 9,08% (cfr. doc.1)”. Anche l'eccezione in questione non merita accoglimento. La stessa, invero, si basa su un'affermazione – quello della misura dei “tassi d'interesse effettivamente applicati, pari ad almeno il 22,096%” – apodittica e del tutto indimostrata. Da un lato, infatti, non è dato comprendere in che modo gli opponenti abbiano ricavato la predetta misura del “22,096%”, e ciò in ordine, peraltro, ai “tassi d'interesse effettivamente applicati” che, peraltro, sarebbero comunque irrilevanti, posto che dovrebbe piuttosto aversi riguardo al tasso d'interesse come pattuito in contratto fra l'Istituto di credito mutuante ( Controparte_4
) e la parte mutuataria (ovvero gli opponenti).
[...] Dall'altro lato, all'art. 5 del contratto medesimo era stato pattuito “un tasso variabile pari alla media mensile delle quotazioni del tasso Euribor a 3 […] mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 […] e troncato al terzo decimale, maggiorata di uno spread nominale annuo di sette punti.”, altresì precisandosi “che, al momento della stipula del presente contratto, il valore del parametro sopra riportato […] è pari allo 0,226% […] e pertanto il tasso di interesse ad oggi risulta pari al 7,226%
[…] su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di sette punti in ragione d'anno.”, e che “Al momento della stipula del presente contratto il T.A.E.G. […] relativo al presente mutuo è pari al 7,66%”. Orbene, tanto il tasso d'interesse pattuito in contratto - del 7,226% - quanto il T.A.E.G. ugualmente ivi indicato - del 7,66% - risultano essere ben al di sotto del tasso soglia di riferimento, pari al 9,0750%.
Infine, gli opponenti hanno lamentato “che il TAEG indicato dall'opposta nel contratto di mutuo fondiario (7,66%) non corrisponde a quello effettivamente applicato pari ad almeno il 22,096%. Si eccepisce, pertanto, ai sensi dell'art. 117 TUB, la nullità della clausola relativa agli interessi che
pagina 4 di 5 dovranno quindi essere rideterminati sostituendo al tasso d'interesse pattuito quello dei BOT ex art. 125-bis TUB.”. La contestazione in questione è irrilevante nella fattispecie in esame, e ciò anche nel caso in cui fosse stata effettivamente esistente la denunciata difformità, peraltro solo dedotta e non dimostrata, fra
T.A.E.G. pattuito e T.A.E.G. applicato. Come noto, “L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) […] rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento" (Cass., sez. I, 09/12/2021
n. 39169).
Più in particolare, il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) viene in considerazione solo nell'ambito del “credito al consumo”, e con le eccezioni, peraltro, di cui all'art. 122 Tub. Al di fuori di tale ambito, invece, deve parlarsi di Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.), con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui al Tit. VI, Capo II, del Testo Unico Bancario, relativo appunto al “Credito ai consumatori” (fra le quali risulta ricompreso l'art. 125 bis Tub invocato dagli opponenti).
Ciò premesso, dal contratto di mutuo per cui è causa emerge che lo stesso è stato stipulato per la concessione della somma di €. 145.000,00, “a titolo di mutuo fondiario (art. 38 T.U.)” (vd. art. 1), nonché “ai sensi e per gli effetti della Convenzione in essere tra la medesima e che, CP_4 CP_1 come noto, costituisce un organismo che si propone di rendere più agevole l'accesso al credito da parte delle imprese aderenti al medesimo (vd. premesse). CP_2 Ne discende, pertanto, che rispetto al contratto in questione non possa parlarsi di , ma, CP_8 semmai, di , e che non possa trovare applicazione – per questo e per il ricorrere delle clausole CP_9 di esclusione di cui all'art. 122 TUB) – il richiamato capo II del Tit. VI del Testo Unico Bancario, relativo al “Credito ai consumatori”, ove è contenuto l'art. 125 bis Tub invocato dagli opponenti. Da un lato, infatti, non viene in considerazione una ipotesi di “credito ai consumatori”, il contratto di mutuo in esame essendo stato assistito dalla garanzia consortile dell'opposta e dunque stipulato nell'esercizio di un'attività di impresa. Dall'altro lato, ricorrono comunque diverse cause di esclusione dell'applicazione della surriferita disciplina, e in particolare la circostanza per cui il contratto medesimo è stato stipulato per la concessione di un finanziamento “superiore a 75.000 euro” (art. 122, lett. a), Tub), e ai sensi dell'art. 38 Tub e, pertanto, con la concessione della garanzia di ipoteca su bene immobile (vd. art. 122, lett. f),
Tub).
Né, del resto, è pertinente il richiamo all'art. 117 Tub.
È stato infatti chiarito che “stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. n. 39169/2021).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già reso esecutivo (vd. ordinanza del
07/05/2024).
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1793/2023 R.G.: RIGETTA l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 509/2023 dell'11/04/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 1060/2023 R.G., confermandone definitivamente l'efficacia esecutiva.
CONDANNA gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta Multifidi Cofisan s.c.p.a., delle spese di lite, che si liquidano in €. 9.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 08/04/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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