TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/01/2026, n. 993
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di motivazione e istruttoria, eccesso di potere, violazione di legge

    L'ordine di sospensione dei lavori, revocato dalla Soprintendenza, era un atto interinale. La Soprintendenza ha riesaminato la vicenda alla luce del giudicato amministrativo e revocato la sospensione, autorizzando la ripresa dei lavori già assentiti da titoli abilitativi inoppugnabili. L'eventuale annullamento della revoca non comporterebbe la demolizione dell'opera già installata.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21 quinquies e dell'art. 7 l. n. 241/1990

    La domanda di risarcimento danni, anche ai sensi dell'art. 21-quinquies l. n. 241/1990, è manifestamente infondata per mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità civile dell'amministrazione e per non essersi la ricorrente misurata con i titoli autorizzatori rilasciati.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Le SCIA impugnate sono una prosecuzione di una SCIA iniziale già assistita da titoli abilitativi inoppugnabili. La ricorrente non ha tempestivamente agito avverso i titoli originari e la presente impugnativa non può essere utilizzata per rimettere in discussione la legittimità dell'intervento. Inoltre, la Soprintendenza ha ritenuto le varianti comprese nelle autorizzazioni già rilasciate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/01/2026, n. 993
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 993
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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