Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/01/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00993/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05245/2024 REG.RIC.
N. 01239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5245 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RO, via Antonio Bertoloni, 44/46;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
RO TA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- di RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa e Riccardo Gai, con domicilio eletto presso lo studio Patrizio Leozappa in RO, via Giovanni Antonelli 15;
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta Tradardi, con domicilio eletto presso lo studio Nicoletta Tradardi in RO, viale Parioli -OMISSIS-;
contro
RO TA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- di RO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa e Riccardo Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 5245 del 2024:
- Della nota del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di RO prot. -OMISSIS- del-OMISSIS-/01/2024 avente ad oggetto: Municipio I – -OMISSIS-. N.C.E.U.: -OMISSIS-. Richiedente: Amministratore condominio -OMISSIS-. Intervento: Installazione elevatore piano scala. Procedimento: Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. Immobile tutelato ai sensi del D.lgs. 22.01.2024 n. 42 e ss.mm.ii., Parte seconda con DR del-OMISSIS-.07.2004 (all. 1).
- Della nota del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di RO prot. -OMISSIS- del 21/02/2024: Municipio I – -OMISSIS-. Nota SSABAP prot.-OMISSIS- del-OMISSIS-/01/2024 – Nota SSABAP prot.-OMISSIS- del 21/03/2022 - Riscontro a comunicazione pec Amministratore Dott. -OMISSIS- (prot.-OMISSIS- del 19/02/2024) (all. 2);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non cognito,
e comunque
per il risarcimento dei danni patiti e patendi e/o di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies l. n. 241/1990 smi.
quanto al ricorso n. 1239 del 2025:
- della nota di RO TA, Municipio I Centro Direzione Tecnica Edilizia Privata – Ambito 3 prot.-OMISSIS- dell’11/11/2024 recante: “Riscontro prot. -OMISSIS- del 18/09/2024”, con oggetto: “vs. prot. -OMISSIS- del 08/08/2024 avente ad oggetto «Richiesta integrazioni documentali al fine delle verifiche tecniche per l’immobile con destinazione residenziale, sito in -OMISSIS-, censito all’Agenzia delle Entrate al -OMISSIS-». Memoria procedimentale a valere se del caso anche quale istanza ex art. 19 c. 6-ter legge 241/90 in relazione alla IA n. -OMISSIS-del 31/07/2024 ed alla IA n. -OMISSIS- del 31/07/2024” (all. 1);
- della nota di RO TA, Municipio I Centro Direzione Tecnica Edilizia Privata prot. -OMISSIS- del 12/12/2024, recante “IA ex art. 22 del DPR 380/2001 prot. -OMISSIS- del 31/07/2024 in variante alla IA-OMISSIS- del 26/02/2024, relativa all’immobile con destinazione residenziale, sito in-OMISSIS-, censito all’Agenzia delle Entrate al -OMISSIS-”, rilasciata in sede di accesso in data 03/01/2025 prot.-OMISSIS- (all. 9):
- nonché di: IA in sanatoria prot. -OMISSIS-del 31/07/2024; IA prot. -OMISSIS- del 31/07/2024; successive integrazioni prot.-OMISSIS- del 25/10/2024, prot. -OMISSIS- del 07/11/2024 e prot. -OMISSIS- del 10/11/2024; prot. -OMISSIS- del 25/11/2024. IA prot-OMISSIS- del 26/02/2024;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non cognito.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura, di RO TA e del -OMISSIS- di RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa FR SA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Sig.ra -OMISSIS- rappresenta di essere proprietaria di un’unità immobiliare sita in RO, in -OMISSIS-, ubicata all’interno di uno stabile condominiale di cinque piani sottoposto a tutela monumentale diretta ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. a) d.lgs. n. 42/2004.
L’appartamento della Sig.ra-OMISSIS- è collocato al piano ammezzato (indicato catastalmente come piano terra), con ulteriore accesso al piano primo.
Il fabbricato è dotato di una scala interna, ad unica rampa e andamento rettilineo, lungo la quale è installato un servoscala (il cui binario emerge dal profilo murario per circa 25 cm), a suo tempo autorizzato dalla competente Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di RO ai sensi della l. n. 13/1989, onde consentire l’accesso all’unità immobiliare della Sig.ra-OMISSIS- da parte di un suo familiare. In particolare, con un primo nulla-osta emesso con atto prot. n.-OMISSIS- del 9 aprile 2018 era stata assentita l’installazione del servoscala con corsa dall’androne all’ingresso dell’appartamento posto lungo la scalinata e denominato catastalmente quale piano terra, mentre con successivo nulla-osta prot. n. -OMISSIS-del 5 settembre 2018 ne è stata autorizzata la prosecuzione fino al piano primo, ove è ubicato l’ulteriore accesso alla proprietà dell’istante.
2. Ciò premesso, per una migliore comprensione dei fatti di causa si reputa opportuno riepilogare brevemente la vicenda culminata nell’adozione degli atti oggi gravati (di cui peraltro, come si dirà, questo Tribunale si è occupato in diverse occasioni).
3. Il condomino Sig. -OMISSIS- presentava alla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di RO istanza di autorizzazione ex art. 21 d. lgs. n. 42/2004 per l’installazione, all’interno del vano scala condominiale, di una “piattaforma elevatrice”.
Tale domanda veniva accolta con nota prot. n. -OMISSIS-del 2 maggio 2017, con la prescrizione “ Si resta in attesa del progetto esecutivo per concordare con questo Ufficio la scelta dei materiali ”. Con successiva nota prot. n. -OMISSIS- dell’8 gennaio 2019 la Soprintendenza autorizzava la variante di cui alla relazione tecnica presentata dal Condominio in data 27 luglio 2018, con alcune prescrizioni di carattere sia generale sia speciale, prevedendo in particolare che: “ - per quanto riguarda gli interventi strutturali per la realizzazione di apertura nel muro portante ai piani secondo e terzo si rimanda successivamente al progetto da depositare al Genio civile; - dovrà essere data la comunicazione di inizio lavori al fine di esercitare l’Alta sorveglianza ”.
4. A seguito di alcuni sopralluoghi effettuati da RO TA per verificare la stabilità dell’edificio in funzione dell’installazione del nuovo ascensore, l’amministrazione municipale emanava la DD prot. n. -OMISSIS- (-OMISSIS-) del 10 settembre 2019, con la quale, riscontrata la presenza di quadri fessurativi e considerato che la situazione delle strutture in oggetto avrebbe potuto evolversi negativamente nel tempo, diffidava il -OMISSIS- affinché provvedesse alla nomina di un tecnico abilitato al fine di procedere alla verifica statica delle strutture e al ripristino delle condizioni di sicurezza, presentando all’amministrazione una relazione tecnica con l’indicazione degli interventi da attuare e della relativa tempistica.
Il tecnico incaricato dal Condominio, Ing. -OMISSIS-, predisponeva una perizia in data 7 novembre 2019 (nella quale precisava di aver “ previsto quale intervento di consolidamento, l’inserimento di quattro tiranti, per la stabilizzazione dei muri che delimitano le rampe ”), e successivamente il medesimo Condominio presentava IA prot. n.-OMISSIS- del 10 dicembre 2019 per la realizzazione dell’ascensore, oltre a comunicazione di inizio lavori.
La Soprintendenza, con nota prot. n. -OMISSIS- dell’11 febbraio 2020, procedeva tuttavia ad annullare in autotutela le precedenti autorizzazioni prot. n.-OMISSIS- e variante prot. n. -OMISSIS-, avendo riscontrato che erano in corso lavori di consolidamento delle lesioni presenti nel corpo scala non autorizzati e non essendo stato presentato dal Condominio il relativo progetto, come invece richiesto dall’amministrazione, e con ulteriore provvedimento del 27 febbraio 2020 ordinava la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 42/2004.
A sua volta RO TA, con nota prot. -OMISSIS- del 14 luglio 2020, dichiarava la nullità della IA del 10 dicembre 2019, in conseguenza dell’intervenuto annullamento in autotutela dei titoli abilitativi ad opera della Soprintendenza, e con ulteriore determina del 6 agosto 2020 ingiungeva l’immediata sospensione dei lavori.
5. I suddetti provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. del Lazio con ricorso esperito sia dal Condominio sia dal Sig. -OMISSIS-, iscritto al R.G. n. 3803/2020, nell’ambito del quale intervenivano ad opponendum alcuni proprietari di unità immobiliari site nel medesimo stabile, fra i quali la Sig.ra -OMISSIS-.
Il giudice di prime cure annullava tutti gli atti impugnati con sentenza del 1° febbraio 2022, n. 1196, confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS- del 4 gennaio 2023.
6. Nelle more della definizione del suddetto giudizio la Soprintendenza, con nota prot. n. -OMISSIS-del 22 marzo 2022, adottava un secondo ordine di sospensione dei lavori (nel frattempo ripresi), ingiungendo di trasmettere prontamente un progetto per il ripristino dello stato di fatto e riservandosi di valutare l’applicazione dell’art. 160 d.lgs. n. 42/2004, sul duplice presupposto della mancata comunicazione di inizio lavori e dell’assenza dell’autorizzazione ex art. 21 d.lgs. n. 42/2004 per gli interventi di consolidamento in essere, in violazione delle prescrizioni recate dall’autorizzazione prot. -OMISSIS- del 8 gennaio 2019 (che la sent. n. 1196/2022 aveva fatto “rivivere”). Con successiva nota prot. n. -OMISSIS-del 31 marzo 2022 forniva ulteriori precisazioni in ordine alle motivazioni sottese a questa nuova sospensione.
Con determina dirigenziale di RO TA n.-OMISSIS- del 17 gennaio 2022, prot. n. -OMISSIS-, veniva intimata la “ Demolizione con ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza della realizzazione degli interventi abusivi in -OMISSIS- ”, in quanto eseguiti in assenza di titolo e di autorizzazione della Soprintendenza.
7. Tali provvedimenti sono stati anch’essi impugnati con ricorso pendente sub RG. n. 4788/2022, esperito dal Condominio, il quale proponeva: i) in via principale, azione ai sensi dell’art. -OMISSIS- cod. proc. amm. per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Lazio n. 1196/2022, rigettata con sentenza n. 14722 del 5 ottobre 2023 (con conversione del rito), impugnata con ricorso pendente dinanzi al Consiglio di Stato sub R.G. n. -OMISSIS-; ii) in via subordinata, azione ordinaria di annullamento.
8. Nelle more della trattazione in sede di merito della domanda da ultimo citata la Soprintendenza, con nota prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS- gennaio 2024, riepilogata la complessiva vicenda che ha interessato l’installazione dell’elevatore nel vano scala condominiale, ha preso atto della sentenza n. 1196/2022, confermata in appello, e di “ quanto autorizzato dalla Regione Lazio con nota prot. -OMISSIS- del-OMISSIS-.10.2019 ” ( i.e. , attestazione che il progetto per l’intervento strutturale di realizzazione di un’apertura nel muro portante ai piani secondo e terzo era stato depositato agli atti della Direzione Regionale competente in materia di infrastrutture e non rientrava tra quelli sottoposti a controllo a campione, precisando di conseguenza che “ la Ditta può iniziare i lavori di installazione di un ascensore ”), così disponendo: “ l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’11.02.2020 (annullamento in autotutela dell’autorizzazione) determina la reviviscenza dell’autorizzazione già rilasciata da questa Soprintendenza Speciale con nota prot. n. -OMISSIS-del 02.05.2017 e con prot. -OMISSIS- dell’08.01.2019 ”.
Con ulteriore nota prot. n. -OMISSIS- del 21 febbraio 2024, la Soprintendenza ha precisato che l’ordine di sospensione lavori di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-del 22 marzo 2022 doveva intendersi integralmente revocato, sia in ragione di quanto disposto dal giudice amministrativo con la sentenza n. 1196/2022, confermata in appello (ove si legge che “ la realizzazione di opere di consolidamento costituiva un adempimento cogente, dovendo il Condominio ottemperare ad un preciso comando amministrativo – provv. di RO TA del 10/09/2019 ”), sia in considerazione dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio.
9. Tali provvedimenti sono stati depositati dal Condominio nel giudizio di appello R.G. n. -OMISSIS- in data 22 febbraio 2024, e la Sig.ra -OMISSIS-, avutane conoscenza in quella sede, li ha impugnati con il ricorso contraddistinto con R.G. n. 5245/2024 oggi in trattazione, notificato in data 19 aprile 2024 e depositato il 10 maggio 2024, chiedendone l’annullamento sul presupposto che l’installazione dell’ascensore, oltre ad arrecare “ un grave danno all’edificio (in quanto vincolato), nonché alla sua proprietà ”, interferirebbe con il servoscala in uso al proprio familiare.
In diritto propone i seguenti motivi:
I. “ Quanto al richiamo alle sentenze TAR Lazio n.1196/2022 e Consiglio di Stato n. -OMISSIS-: Illegittimità per difetto ed illogicità di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per erronea individuazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del DPR n. 23 /2017 e del D.M.236/1989 ”.
La Soprintendenza avrebbe fatto malgoverno delle sentenze rese dal giudice amministrativo (T.A.R. Lazio n. 1196/2022 e Cons. Stato n. -OMISSIS-), le quali non si erano espresse sul merito della vicenda ma si erano limitate a rilevare il decifit motivazionale da cui erano affetti i (primi) provvedimenti inibitori emessi dall’autorità ministeriale (come peraltro appurato anche con la sentenza n. -OMISSIS-), avendo argomentato che non erano stati esplicitati i motivi per cui la mancanza del nulla-osta all’esecuzione dei lavori di consolidamento avrebbe reso illegittime le autorizzazioni a suo tempo già rilasciate, di talché “ non vi era nessun elemento delle sentenze citate da recepire e da porre a presupposto della revoca dei secondi provvedimenti inibitori ”;
II . “ Sotto altro profilo. Quanto al richiamo alle sentenze TAR Lazio n.1196/2022 e Consiglio di Stato n. -OMISSIS-: Illegittimità per difetto ed illogicità di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per erronea individuazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d. lgs. n. 42/20024 smi. ”.
A rendere ulteriormente inconferente il riferimento alle predette pronunce è la circostanza che la seconda ordinanza di sospensione lavori e la successiva nota di comunicazioni del 2022 (fatte oggetto di revoca) afferivano a fatti differenti rispetto a quelli oggetto del primo contenzioso (dove si faceva riferimento ai lavori di consolidamento), in quanto concernevano i “ lavori principali, ovvero quelli per l’installazione dell’ascensore ”, che per effetto della gravata revoca sarebbero stati assentiti pur in assenza della comunicazione di inizio lavori, avendo reso impossibile svolgere l’Alta Sorveglianza, dell’approvazione del progetto esecutivo per concordare con l’autorità tutoria la scelta dei materiali, nonché di una valutazione della Soprintendenza circa “ il progetto da depositare al Genio Civile ”, non essendo venute meno le prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori già rilasciati. L’effetto dei provvedimenti di revoca sarebbe quindi quello di consentire la realizzazione di interventi edilizi su un bene assoggettato a vincolo monumentale in mancanza del nulla-osta della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 42/2004, comunque necessario;
III . “ Quanto all’Autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio (Genio Civile) prot. 2019 del-OMISSIS- ottobre 2019. Illegittimità per difetto ed illogicità di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per erronea individuazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità dell’azione amministrativa ”.
Dall’attestazione di avvenuto deposito del progetto presso il Genio civile regionale non si evincono i relativi contenuti, con la conseguenza che la Soprintendenza sarebbe rimasta all’oscuro delle scelte tecnico-progettuali adottate dal Condominio in merito agli interventi strutturali per l’apertura del muro portante ai piani secondo e terzo, in violazione della specifica prescrizione recata dal N.O. n. -OMISSIS- del 2019, che imponeva che detto progetto andasse presentato alla medesima Soprintendenza. Inoltre, sarebbe spirato quantomeno il termine di fine lavori previsto dall’art. 7, co. 6 del Reg. reg. n. 14/2016. Ed ancora, andrebbe sottoposto all’amministrazione statale, ai fini dell’Alta Sorveglianza, ogni singolo aspetto progettuale ed esecutivo;
IV. “ Violazione dell’art. 21 quinquies e dell’art. 7 l. n. 241/1990 smi. Illegittimità per difetto ed illogicità di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per erronea individuazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità dell’azione amministrativa ”.
È dedotta la violazione dell’art. 21- quinquies l. n. 241/1990, non essendo stati indicati i presupposti per l’esercizio del potere di revoca né essendo stato comunicato alla Sig.ra-OMISSIS-, quale titolare di una posizione giuridica qualificata, l’avvio del relativo procedimento.
In via conclusiva la parte formula, altresì, istanza di risarcimento del danno “ con riserva di quantificazione in corso di causa ”, a valere anche come richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 21- quinquies l. n. 241/1990.
10. Si sono costituiti nel giudizio R.G. n. 5245/2024 il Ministero della cultura (con atto del 13 maggio 2024), il Condominio di -OMISSIS- (con atto del 13 giugno 2024) e RO TA (con atto del 25 giugno 2024).
11. In vista dell’udienza di trattazione del ricorso hanno prodotto documentazione: la ricorrente, versando in atti, in data 27 ottobre 2025, una perizia di parte e ulteriori documenti a corredo; RO TA, che ha depositato un rapporto informativo sui fatti di causa (con nota prot. n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2025); il -OMISSIS-, che in data 28 ottobre 2025 ha prodotto la documentazione relativa all’intervenuto collaudo dell’ascensore.
12. Nelle date 6 e 7 novembre 2025 hanno presentato memorie ex art. 73, co. 1 cod. proc. amm. sia la ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento dell’impugnativa riportandosi ai motivi di ricorso, sia il controinteressato Condominio, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’avvenuta installazione dell’ascensore e della conclusione dei lavori, nonché la mancata dimostrazione del pregiudizio asseritamente subito dalla Sig.ra-OMISSIS- e la carenza, in capo alla stessa, della legittimazione a sollevare la questione relativa all’impossibilità di utilizzo del servoscala, non essendone la diretta fruitrice, e chiedendone comunque il rigetto nel merito, anche in virtù del fatto che le circostanze riportate nel provvedimento di revoca sono state accertate dal giudice amministrativo con efficacia di giudicato.
13. In data 17 novembre 2025 la ricorrente ha depositato memoria di replica, prendendo posizione sulle eccezioni sollevate dal controinteressato.
14. Anche il Condominio ha prodotto memoria di replica in pari data, ribadendo l’assenza di legittimazione e interesse ad agire della ricorrente e rappresentando l’impossibilità di visionare il documento (perizia di parte) da essa precedentemente depositato il 27 ottobre 2025.
Detta perizia è stata nuovamente prodotta in giudizio in data 18 novembre 2025, unitamente ad ulteriore breve memoria con la quale la Sig.ra-OMISSIS- si è limitata a precisare che l’elaborato in questione era stato ritualmente depositato ed era agevolmente consultabile scaricando il relativo modulo di deposito.
15. Medio tempore il Condominio aveva presentato i) IA in sanatoria prot. n. -OMISSIS-del 31 luglio 2024 ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, per interventi di consolidamento delle volte e installazione di quattro tiranti, e ii) IA prot. n. -OMISSIS- del 31 luglio 2024 ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001, in variante alla precedente IA -OMISSIS- del 26 febbraio 2024 (quest’ultima avente ad oggetto gli interventi di installazione dell’ascensore), per la traslazione della posizione della trave lungo il muro.
In merito alle due IA di cui trattasi la ricorrente aveva formulato osservazioni e rappresentato criticità con memoria procedimentale a valere anche come istanza ai sensi dell’art. 19, co. 6- ter l. n. 241/1990, riscontrata da RO TA con nota prot.-OMISSIS- dell’11 novembre 2024. Con successiva nota prot. n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2024, l’amministrazione capitolina aveva ritenuto “valida ed operante” la IA in variante prot. n. -OMISSIS-.
16. Avverso i provvedimenti comunali la Sig.ra-OMISSIS- ha esperito ulteriore ricorso contrassegnato con R.G. n. 1239/2025, notificato in data 8 gennaio 2025 e depositato il 24 gennaio 2025, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I . “ Quanto al posizionamento dell’ascensore - IA n. -OMISSIS- del 31/07/2024 e nota prot. -OMISSIS- del 12/12/2024. Violazione e falsa applicazione DPR 380/2001, l.r. 15/2008, D.lgs. 42/2004. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea applicazione dei presupposti di fatto e di diritto ”.
La nota prot. -OMISSIS- del 12 dicembre 2024, con la quale RO TA aveva ritenuto valida la IA in varante n. -OMISSIS- del 31 luglio 2024 relativa alla traslazione dell’ascensore, sarebbe affetta da difetto di motivazione, non avendo considerato le molteplici criticità rappresentate dalla Sig.ra-OMISSIS- nella propria memoria procedimentale, né tenuto conto del fatto che le varianti su immobili vincolati sono sempre essenziali ai sensi del co. 4 dell’art. 15 L.R. n. 15/2008, di talché occorrerebbe dotarsi di nuovo titolo edilizio previo ottenimento di apposita autorizzazione da parte della Soprintendenza, chiamata a pronunciarsi sul nuovo progetto;
II . “ Violazione e falsa applicazione DPR 380/2001, l.r. 15/2008, D.lgs. 42/2004. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea applicazione dei presupposti di fatto e di diritto ”.
Ed ancora, l’amministrazione capitolina non avrebbe tenuto conto delle seguenti criticità: mancanza dell’assemblea condominiale tenuta a deliberare in merito alle modifiche interessanti le parti comuni e di una delega all’amministratore di condominio ai fini della presentazione di un nuovo titolo; difetto del preventivo nulla-osta in relazione ai nuovi lavori, non equivalendo ad autorizzazione la nota di “comunicazioni” che la Soprintendenza Speciale di RO aveva trasmesso al Comune con prot.-OMISSIS- del 9 settembre 2024, senza svolgere alcuna istruttoria e riferendosi esclusivamente alla realizzazione dell’ascensore e non alle opere di consolidamento per le quali era stata richiesta la sanatoria; avvenuto rigetto tacito della IA ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 (oggi 36- bis ), in assenza di tempestivo riscontro del Comune; mancata considerazione della carenze documentali e/o irregolarità segnalate in relazione ad entrambe le IA (es. omessa rappresentazione del piano terra e di quello interrato, della nicchia al piano rialzato, delle quote altimetriche e planimetriche, nonché assenza di una relazione illustrativa che rappresenti l’effetto dell’intervento sul più complessivo assetto strutturale), e ancora intervenuta modifica dei prospetti condominiali avvenuta sine titulo , su cui l’amministrazione aveva fornito riscontri non pertinenti; quanto alla IA in variante n. -OMISSIS-, assenza di preventiva comunicazione al Genio Civile (necessaria in ragione della diversa configurazione e consistenza delle strutture); obbligo di presentare una relazione tecnica asseverata per ciascuna delle due IA; non pertinenza del riferimento all’art. 4, co.1 delle N.T.A. del PRG; presenza nel fabbricato (diversamente da quanto rilevato dal Comune) di attività ricettive soggette alle norme di prevenzione incendi, e mancato rispetto delle caratteristiche minime di larghezza e di andamento della scala come disciplinate dall’art 4 del D.M. n. 236/89 e dalla Circolare del Ministero dell’Interno prot. P1424/4122 sott.67 del 24.12.2002.
17. Si sono costituiti in questo secondo giudizio R.G. n. 1239/2025 il Ministero della cultura (con atto del 27 gennaio 2025), RO TA (con atto del 27 gennaio 2025) e il -OMISSIS- (con atto del 19 febbraio 2025).
18. In data 27 ottobre 2025 la ricorrente, precedentemente costituitasi a mezzo di un nuovo difensore, in sostituzione del precedente rinunciatario, ha prodotto la medesima documentazione già depositata nel parallelo contenzioso R.G. n. 5245/2024.
Anche RO TA ha depositato in atti il rapporto informativo prot. n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2025 prodotto in detto giudizio e il Condominio la documentazione relativa all’avvenuto collaudo dell’ascensore.
19. Nelle date 6 e 7 novembre 2025 hanno presentato memorie ex art. 73, co. 1 cod. proc. amm.: a) la ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del gravame, riportandosi al ricorso introduttivo; b) il Condominio, eccependo anche in tal caso l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’integrale conclusione dei lavori, e chiedendone comunque il rigetto nel merito, rappresentando che con nota del 9 settembre 2024 (rimasta inoppugnata) la Soprintendenza aveva precisato che nelle autorizzazioni già rilasciate dovevano ritenersi comprese anche le successive varianti presentate, né si tratterebbe di varianti essenziali, e replicando puntualmente ai profili di criticità evidenziati dalla parte; c) RO TA, eccependo plurimi profili di inammissibilità del ricorso.
20. In data 17 novembre 2025 sia la ricorrente sia il Condominio hanno prodotto memorie di replica.
21. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025 entrambi i ricorsi sono stati chiamati in discussione e trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. In limine litis si dispone la riunione dei due giudizi RG. nn. 5245/2024 e 1239/2025, ravvisando il Collegio l’esistenza di profili di connessione soggettiva e oggettiva, in quanto trattasi di contenziosi che vertono attorno ad una medesima vicenda.
2. Preliminarmente all’esame del merito è opportuno richiamare le pronunce rese sino ad oggi dal giudice amministrativo in ordine alla fattispecie per cui oggi è causa, ossia l’installazione di un ascensore (e realizzazione di lavori di consolidamento strutturale) all’interno dello stabile condominiale di -OMISSIS-, ossia:
i) la sentenza del T.A.R. Lazio n. 1196 del 1° febbraio 2022, confermata in appello da Cons. Stato, Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 122, di cui è stato dato conto in narrativa (tale contenzioso vedeva l’intervento ad opponendum della Sig.ra -OMISSIS-);
ii) la sentenza del T.A.R. Lazio n. 14722 del 5 ottobre 2023, resa sul ricorso RG n. 4788/2022 incardinato dal Condominio anche nei confronti della Sig.ra-OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l’azione di ottemperanza della sentenza n. 1196/2022, con contestuale conversione del rito in ordinario. Tale pronuncia è stata oggetto di appello e il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 luglio 2024, n. -OMISSIS-, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo appurato l’intervenuta “ revoca dell’ordine di sospensione e l’avvenuta ripresa dei lavori di installazione dell’ascensore ” (per effetto delle note della Soprintendenza oggi impugnate);
iii) la sentenza del T.A.R. Lazio n. 448 del 10 gennaio 2025, che nell’ambito del citato giudizio RG n. 4788/2022 ha definito la domanda ordinaria di annullamento con declaratoria di cessazione della materia del contendere “ in considerazione dell’accertamento contenuto nella su citata sentenza d’appello n. -OMISSIS-/2024 ”.
3. Ciò chiarito, la Sig.ra-OMISSIS-, con i ricorsi oggi in trattazione, ha impugnato il provvedimento (e la successiva nota di chiarimenti) con il quale la Soprintendenza, preso atto del giudicato di cui alle sentenze di cui al punto i) , ha revocato l’ordine di sospensione lavori precedentemente adottato, consentendo così la ripresa dei lavori di installazione dell’ascensore, nonché le determinazioni adottate da RO TA in ordine alle correlate IA presentate dal Condominio nel corso del 2024, con impugnative che, secondo la prospettazione di parte, sarebbero preordinate ad ottenere la rimozione dell’opera e il ripristino dello status quo ante .
4. In particolare, la ricorrente fonda il proprio interesse su un preteso pregiudizio che l’ascensore arrecherebbe a) sia al fabbricato, in quanto bene soggetto a vincolo di tutela monumentale (a pag. 24 del primo ricorso si legge che “ Il posizionamento dell’ascensore nel vano scala prevede una sostanziale modifica di un elemento architettonico – la scala - di primaria valenza ed oggetto di tutela come bene monumentale, di cui si prevede il taglio di una parte rilevante e conseguente demolizione. Peraltro, la scala è realizzata con materiali di pregio ed ormai assai rari (i gradini sono in parte in marmo e in parte in pietra del tipo "peperino", con laboriose modanature artigianali oggi pressoché impossibili da ottenere. Anche l’aspetto e la percezione dell’insieme ne saranno danneggiati ”), b) sia alla propria abitazione, che ne verrebbe lesionata (come evidenziato sempre nel ricorso RG n. 5245/2024), nonché ancora c) sull’asserita inutilizzabilità, per tutta la sua corsa, del servoscala in uso al proprio familiare (profilo si cui si concentrano in particolare le memorie di replica depositate in ambedue i giudizi).
Senonché, in primis va osservato che non è stata fornita efficace dimostrazione della concreta ed effettiva lesione inferta all’appartamento della ricorrente: nel primo ricorso si legge che “ la struttura dell’ascensore poggerà su travi in metallo inserite per diversi centimetri, non meno di 25, nelle murature laterali, tra queste quella confinante con la proprietà-OMISSIS-. L’esiguo spessore della muratura comune (Condomino –-OMISSIS-), ove verranno incassati i terminali delle travi anzidette, può arrecare danno all’interno della proprietà della signora-OMISSIS- ”, e dunque viene prospettato un pregiudizio alla propria unità immobiliare meramente ipotetico ed eventuale, né ulteriori elementi che possano attestare l’esistenza di danni arrecati alla proprietà privata si evincono dalla perizia depositata in data 27 ottobre 2025 (che il Collegio precisa essere consultabile “scaricando” in download il relativo modulo di deposito e aprendo il primo file allegato).
In secondo luogo, l’elevatore è stato già autorizzato dalla competente Soprintendenza in virtù dei titoli abilitativi rilasciati nel 2017 e nel 2019, con provvedimenti che non risultano essere stati impugnati dalla Sig.ra del Giudice (che si è limitata ad intervenire ad opponendum nel giudizio incardinato dal Condominio avverso gli atti – di autotutela e inibitori - successivamente adottati dalla Soprintendenza e da RO TA, che sono stati peraltro annullati dal giudice amministrativo): di talché non è oggi ammissibile alcuna contestazione in ordine ad un possibile contrasto con gli elementi di pregio estetico-architettonico soggetti a tutela monumentale ai sensi del d. lgs. n. 42/2004.
Ed ancora, proprio la seconda nota autorizzatoria prot. n. -OMISSIS- ha espressamente dato atto che “ il progetto pervenuto non interferisce con il servoscala presente ” ( i.e. quello autorizzato con nulla-osta prot. n.-OMISSIS- del 9 aprile 2018) in quanto viene utilizzato dal piano terra a mezzo piano di ingresso al sub 4 mentre l’elevatore parte dal mezzo piano al quarto piano ”: ne deriva che sarebbe stato onere della ricorrente proporre tempestiva impugnazione avverso il titolo da ultimo citato, facendo valere in quella sede quanto rappresentato oggi con il ricorso RG n. 5245/2024, ossia che il nulla-osta ministeriale “ si fonda sull’errato presupposto che il progetto non avrebbe interferito con il servo – scala presente, ed autorizzato (…) con N.O. prot.-OMISSIS- del 09.04.2018, (…) per il quale era stata presentata dalla Ricorrente domanda per il prolungamento con prot. -OMISSIS- del 14 giugno 2018, autorizzata con prot. -OMISSIS-del 05 settembre 2018 e con lavori eseguiti nel settembre 2018. Circostanza quest’ultima che doveva essere conosciuta dalla stessa Soprintendenza, titolare di entrambe le richieste ”. Né, peraltro, risulta essere stata mai presentata all’amministrazione statale alcuna richiesta di “revisione” dei titoli autorizzatori rilasciati per l’ascensore in ragione dell’inutilizzabilità del servoscala precedentemente autorizzato.
5. Ciò opportunamente precisato, il Collegio rileva che il primo ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come eccepito dalla difesa del controinteressato nella memoria illustrativa del 7 novembre 2025, mentre il secondo è inammissibile in quanto, come evidenziato da entrambe le controparti nei propri scritti difensivi, sostanzialmente teso a rimettere in discussione un intervento comunque assistito dai titoli abilitativi divenuti inoppugnabili.
6. Ed invero, procedendo con ordine, il Condominio ha dato evidenza in atti dell’avvenuta installazione dell’ascensore (di cui è stato prodotto certificato di collaudo), di talché la ricorrente non potrebbe ritrarre alcuna utilità dall’eventuale annullamento dei provvedimenti ministeriali oggi gravati.
Invero, diversamente da quanto paventa la parte (che evidenzia “ l’interesse (…) ad una riduzione in pristino che comporti la demolizione dell’opera o comunque, subordinatamente, una modifica della stessa, tale da garantire il pieno esercizio del diritto (…) all’utilizzo del servoscala ”: cfr. pag. 3 della memoria di replica del 17 novembre 2025), un eventuale annullamento della nota prot. -OMISSIS- del-OMISSIS- gennaio 2024 (che a sua volta ha revocato l’ordine di sospensione precedentemente adottato dalla Soprintendenza con la nota prot. n. -OMISSIS-del 22 marzo 2022) non potrebbe comportare, quale conseguenza diretta e automatica, l’obbligo di demolizione dell’opera e la rimessione in pristino stato dei luoghi, che è il risultato finale (e dunque il bene della vita) al quale la ricorrente aspira.
L’infondatezza dell’impianto argomentativo prospettato con il ricorso è disvelata dalla natura giuridica dell’ordine di sospensione, quale atto meramente interinale e ad efficacia temporanea, in quanto destinato a produrre effetti non durevoli ma limitati nel tempo, strumentali ad una successiva valutazione definitiva dell’Amministrazione. Nel caso di specie, la Soprintendenza ha espresso la propria conclusiva determinazione con le note oggi gravate, con le quali ha riesaminato la vicenda anche alla luce del giudicato amministrativo e revocato la sospensione, così facoltizzando la ripresa e conclusione dei lavori già assentiti da titoli abilitativi divenuti ormai inoppugnabili, confermandone la piena validità ed efficacia. Di talché l’ordine di sospensione prot. n. -OMISSIS-, quand’anche per ipotesi dovesse “rivivere” per effetto dell’accoglimento del presente gravame, sarebbe un provvedimento ad oggetto impossibile, non essendovi più il sostrato materiale che ne è alla base ( i.e. , interventi ancora in corso, suscettibili come tali di essere “congelati”).
Da ciò consegue l’improcedibilità del ricorso RG n. 5245/2924 per sopravvenuto difetto di interesse.
6.1. Né è dato ravvisare un interesse concreto all’accertamento della illegittimità dei provvedimenti gravati ai fini risarcitori giusta il disposto dell’art. 34, co. 3 cod. proc. amm., richiamato dalla parte a pag. 3 della memoria di replica del 17 novembre 2025 (“ La ricorrente ha comunque formulato istanza di risarcimento del danno e/o indennizzo, per cui persiste l’interesse all’accertamento della illegittimità degli atti impugnati ”) .
Invero, la domanda di risarcimento del danno proposta in seno allo stesso ricorso per cui oggi è causa, espressamente formulata (in subordine) anche come richiesta di corresponsione di un indennizzo ai sensi dell’art. 21- quinquies l. n. 241/1990, risulta manifestamente infondata, non essendo stata data compiuta dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità civile dell’amministrazione, a principiare dal fatto illecito e dalla colpa, non essendosi la ricorrente misurata con i titoli autorizzatori illo tempore rilasciati.
Di talché la manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria rende ultroneo l’accertamento in merito alla legittimità o meno dei provvedimenti oggi gravati, oltre a comportare il rigetto della relativa domanda.
7. Quanto al secondo ricorso RG n. 1239/2025, esso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, condividendosi sul punto quanto eccepito sia dal Comune (nel rapporto informativo prot. n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2025, prodotto in data 27 ottobre 2025 e richiamato nella memoria del 7 novembre 2025), sia dal controinteressato nella propria memoria illustrativa.
Va precisato che detta seconda impugnativa è indirizzata nei confronti dei provvedimenti con i quali l’amministrazione capitolina i) si è pronunciata sulla memoria procedimentale presentata dalla ricorrente in data 18 settembre 2024 “ a valere se del caso anche quale Istanza ex art. 19 c. 6-ter legge 241/1990 ”, con la quale erano state sollevate diverse osservazioni e criticità in relazione alle due IA presentate in data 31 luglio 2024 (l’una in variante ex art. 22 TUE alla IA del 26 febbraio 2024 per l’installazione dell’ascensore, l’altra in sanatoria per i lavori di consolidamento), e ii) ha dichiarato valida ed efficace la IA in variante, valutate le integrazioni documentali fornite dal Condominio.
Il presupposto che fonda tale seconda impugnativa è anch’esso incentrato sulla pretesa lesione cagionata alla proprietà della ricorrente e sull’asserita inutilizzabilità del servoscala: “ Per le caratteristiche costruttive dell’immobile e per come predisposto il progetto, la realizzazione dell’alloggiamento dell’ascensore investe ed incide direttamente sull’appartamento della sig.ra-OMISSIS-, come si spiegherà. A causa di questi interventi dal marzo 2024 la signora-OMISSIS- non può più utilizzare il servoscala, installato ai sensi della l. n. 13/1989 e rispetto al quale l’esecuzione delle scale non può costituire interferenza, come da N.O. della Soprintendenza prot. -OMISSIS- ” (così testualmente si legge a pagg. 4-5 del ricorso).
Ebbene, in disparte il fatto che, alla data di instaurazione del gravame, era oramai decorso il termine di legge (30 giorni) per intervenire sulle IA con gli ordinari poteri inibitori/repressivi/conformativi assegnati all’amministrazione (come eccepito dalla difesa comunale), assume rilievo dirimente la circostanza – evidenziata da entrambe le controparti – che le IA in contestazione altro non sono se non la naturale prosecuzione di quella iniziale n. -OMISSIS- (assistita dalle autorizzazioni del 2017 e 2019), che RO TA (in conseguenza dell’intervento in autotutela della Soprintendenza) aveva dichiarato nulla con provvedimento successivamente caducato dal giudice amministrativo (v. T.A.R. Lazio n. 1196/2022 e Cons. Stato n. -OMISSIS-).
Ciò è stato chiaramente evidenziato nel modulo della IA presentata in data 26 febbraio 2024, che nell’apposita sezione dedicata alla descrizione dell’intervento oggetto della segnalazione riporta la seguente dicitura: “ installazione di impianto ascensore già presentato con il prot.-OMISSIS- del 10/12/2019, la cui autorizzazione è stata successivamente sospesa dalla soprintendenza e per la quale è stata rilasciata la revoca della sospensione con prot. -OMISSIS--P del 21.02.2024 ”.
In altri termini, l’impugnativa per cui oggi è causa (chiaramente indirizzata, per espressa ammissione della stessa parte, ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi) non può essere utilizzata quale strumento per rimettere in discussione, a monte e in radice, la legittimità di un intervento che ha già ottenuto i relativi titoli abilitativi, avverso i quali non risulta che la ricorrente abbia all’epoca agito con gli strumenti giuridici a sua disposizione (essendosi limitata ad intervenire ad opponendum nell’ambito del giudizio promosso dal Condominio).
Peraltro, dal materiale di causa si evince come la Sig.ra-OMISSIS- nemmeno abbia tempestivamente sollecitato l’esercizio dei poteri di cui all’art. 19, co. 3 l. n. 241/1990 (ai sensi di quanto previsto dal successivo co. 6- ter ) in relazione alla predetta IA del 26 febbraio 2024, avendo presentato la relativa istanza direttamente in riferimento alla successiva IA n. -OMISSIS- del 31 luglio 2024, che tuttavia era stata presentata per legittimare interventi “in variante” (leggera modifica del posizionamento della trave lungo il muro).
8. Ad ogni buon conto si rappresenta che il gravame si palesa comunque infondato nel merito, atteso che l’amministrazione capitolina, con la nota prot. n.-OMISSIS- dell’11 novembre 2024, ha fornito puntuale e dettagliato riscontro a tutte le molteplici osservazioni contenute nella memoria procedimentale della Sig.ra-OMISSIS- (che sono state poi riproposte nella presente sede processuale), con un articolato ed esaustivo impianto motivazionale che resiste alle censure articolate con il ricorso, mentre con la successiva nota del 12 dicembre 2024 ha concluso per la validità della IA in variante, valutate le integrazioni documentali e i nuovi elaborati forniti dall’istante e dunque all’esito di un’istruttoria che non appare lacunosa o comunque viziata. In particolare, quanto alla questione del mancato assenso preventivo della Soprintendenza in merito alle varianti successive, risulta viceversa in atti che tale amministrazione, interpellata da RO TA, con nota del 9 settembre 2024 (non oggetto di impugnativa) ha dato atto che le stesse dovevano ritenersi comprese nelle autorizzazioni già rilasciate.
9. In conclusione, il ricorso RG n. 5245/2024 è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e va rigettata la domanda risarcitoria e/o di indennizzo ivi proposta, mentre quello RG n. 1239/2025 è inammissibile per carenza di interesse, alla stregua di quanto sopra argomentato.
10. Le spese di lite possono essere compensate nei confronti di tutte le parti in causa, in ragione dei profili di complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi RG. nn. 5245/2024 e 1239/2025, come in epigrafe proposti:
- li riunisce;
- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso RG n. 5245/2024 e rigetta la domanda risarcitoria/indennitaria ivi contenuta;
- dichiara inammissibile il ricorso RG n. 1239/2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo-OMISSIS- giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL NG, Presidente
FR SA RO, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR SA RO | EL NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.