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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 27/01/2026, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1117/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LORENZO SABRINA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2567/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068758 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 112490068758 emesso il 28.10.2024 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA). A sostegno del ricorso, rappresentava di non essere né proprietaria e né di possedere l'immobile sito in
Roma, Indirizzo_1, oggetto dell'accertamento e che, dunque, trattasi di un errore.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio che chiedeva di dichiararsi l'estinzione del giudizio, riconoscendo corrette le argomentazioni della ricorrente, avendo annullato l'atto in parola, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle dichiarazioni e richieste dell'Ufficio si deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Sussistono eccezionali motivi, in considerazione della natura della causa e per avere l'Ufficio provveduto in tempi ragionevoli ad annullare l' atto impugnato, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LORENZO SABRINA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2567/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068758 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 112490068758 emesso il 28.10.2024 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA). A sostegno del ricorso, rappresentava di non essere né proprietaria e né di possedere l'immobile sito in
Roma, Indirizzo_1, oggetto dell'accertamento e che, dunque, trattasi di un errore.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio che chiedeva di dichiararsi l'estinzione del giudizio, riconoscendo corrette le argomentazioni della ricorrente, avendo annullato l'atto in parola, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle dichiarazioni e richieste dell'Ufficio si deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Sussistono eccezionali motivi, in considerazione della natura della causa e per avere l'Ufficio provveduto in tempi ragionevoli ad annullare l' atto impugnato, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.