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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 709/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ACCARDO MARGHERITA e Parte_1
MAZZA MARIA, ACCARDO PIETRO e ACCARDO FRANCESCA giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PISANU RITA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha adito il Tribunale di Locri deducendo che: Parte_1
a seguito di sentenza con cui il GL di Locri le riconosceva l'assegno ordinario di invalidità cat
IO dal 1.10.2016, l' provvedeva a liquidare la prestazione, come da prospetto del 16.8.2016, CP_2 comprensiva degli arretrati pari ad € 19369,27, sui quali operava una trattenuta di complessivi € 9887,98 per indebiti di varia natura ( € 6.408,56 recupero trattamenti di famiglia, € 521,72 ed €
636,24 per recupero disoccupazione o mobilità non spettante, ed i rimanenti € 2.221,46 di natura non precisata). CP_ Ha denunciato l'illegittimità dell'operato di poiché le generiche indicazioni sulla natura, cause, periodo di insorgenza dell'indebito, sull'anno e modalità del pagamento degli asseriti indebiti non consentivano alla pensionata di verificare la correttezza del recupero operato dall'ente, violando il suo diritto di difesa. Ha dedotto inoltre la violazione . 545 c.p.c. che sancisce l'impignorabilità delle pensioni di importo inferiore al c.d. “minimo vitale”.. Chiedeva, dunque, condannarsi l' alla restituzione in proprio favore della somma illegittimamente trattenuta. CP_2
Con distinto ricorso, riunito poi dal giudice del Tribunale di Locri, ha denunciato, per le medesime ragioni, l'illegittimità della trattenuta eseguita da sulla liquidazione dell'AOI per l'ulteriore CP_2 importo di € 552,50 comunicata con missiva del 04/11/2019.
Ha resistito l' , insistendo per la legittimità del proprio operato ed evidenziando che le ragioni CP_2 degli indebiti contestati erano state sempre comunicate all'interessata. In particolare, riportandosi alla relazione depositata, ha chiarito che, per l'indennità disoccupazione agricola anno 2016,
l'indebito era derivato dal riconoscimento di un numero di giornate inferiore. Per quanto riguarda il periodo ottobre 2016-dicembre 2018, l'indebito era invece scaturito dalla non spettanza delle indennità di disoccupazione agricola e ANF per effetto del sopravvenuto riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità dall'ottobre 2016, essendo i trattamenti di disoccupazione incompatibili ed incumulabili con ogni pensione diretta ai sensi della Legge n. 236/93. Per le altre voci di indebiti , le stesse erano già state portate a conoscenza del pensionato con le comunicazioni di riesame 2017 e 2018; che il tutto è stato poi recuperato mediante compensazione con gli arretrati di pensione IO.
Il giudice dichiarava inammissibile la domanda, per essere la ricorrente decaduta dall'azione giudiziaria per mancata proposizione, nel termine di 90 giorni, della domanda amministrativa, compensando interamente le spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello per i motivi di seguito trattati;
si è costituito Parte_1
CP_
chiedendo il rigetto dell'appello.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 25 settembre 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Motivi della decisione abbia errato il giudice di prime cure nel ritenere la decadenza dall'azione giudiziaria per CP_3 mancata proposizione del ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni ( essendo la previsione di cui all'art 46 L.88/89 circoscritta ai ricorsi amministrativi conseguenti alle reiezioni di domande di prestazioni, non trovando spazio nella diversa ipotesi in cui non vi è stato un provvedimento di reiezione di una domanda di prestazione, ma un provvedimento di restituzione somme indebitamente versate), la domanda originaria è infondata nel merito.
Quanto alla questione della genericità delle motivazioni addotte dall' a sostegno della CP_1
CP_ trattenuta e della natura imprecisata dei presunti indebiti, l' invero, costituendosi ha spiegato e chiarito le ragioni delle trattenute ed ha fornito prova che la era stata messa a Parte_1 conoscenza degli indebiti mediante la comunicazione del 16.08.2019 e le comunicazioni di riesame anni 2017 e 2018, nei cui prospetti sono stati indicati gli importi e i titoli delle somme CP_ indebitamente corrisposte. Sicchè ha fornito, seppure sinteticamente, tutte le indicazioni necessarie per fa comprendere all'interessato la natura e le ragioni dell'indebito ai fine di effettuare i necessari controlli.
L'appellante, come secondo motivo di appello, ha rilevato che l'indebito non avrebbe potuto essere recuperato a mezzo di trattenuta diretta su una pensione di importo mensile inferiore al minimo vitale, ai sensi dell'art. 545 c.p.c.
Anche tale doglianza è infondata, come già argomentato in precedenti conformi di questa Corte.
Osserva il Collegio che il richiamo all'art.545.cp.c è del tutto inconferente dal momento che si verte in tema di compensazione c.d. impropria nell'ambito del medesimo rapporto, per sua natura non soggetta a limitazioni, per la quale non si applica la disciplina processuale e sostanziale dettata dal codice civile per la compensazione propria.
Per costante giurisprudenza si ha infatti compensazione impropria quando i reciproci crediti e debiti nascono da un unico rapporto.
E' quanto avvenuto nel caso di specie, ove l'indebito recuperato dall' nasce dal medesimo CP_1
CP_ rapporto previdenziale/assicurativo intercorrente tra l' e la sig.ra per cui è stata Parte_1 operata la cd. compensazione “impropria”, alla quale non si applicano i limiti di cui all'art. 1246
c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., comma 3 con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (Cassazione civile sez. lav., 20/11/2019,
n.30220, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904). Pertanto, nel caso di specie non sono applicabili le disposizioni di favore che nel tempo hanno individuato i presupposti per la non pignorabilità nella misura di un quinto della pensione e quelle relative al trattamento minimo di pensione.
Nulla sulle spese di lite di questo secondo grado di giudizio, attesa la sussistenza di una valida dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c., e l'appellante non ha segnalato variazioni di reddito.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 347/2022 del Giudice Controparte_1 del lavoro di Locri, pubblicata in 21/04/2022, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Spese di lite irripetibili.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 Parte_2
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 709/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ACCARDO MARGHERITA e Parte_1
MAZZA MARIA, ACCARDO PIETRO e ACCARDO FRANCESCA giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PISANU RITA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha adito il Tribunale di Locri deducendo che: Parte_1
a seguito di sentenza con cui il GL di Locri le riconosceva l'assegno ordinario di invalidità cat
IO dal 1.10.2016, l' provvedeva a liquidare la prestazione, come da prospetto del 16.8.2016, CP_2 comprensiva degli arretrati pari ad € 19369,27, sui quali operava una trattenuta di complessivi € 9887,98 per indebiti di varia natura ( € 6.408,56 recupero trattamenti di famiglia, € 521,72 ed €
636,24 per recupero disoccupazione o mobilità non spettante, ed i rimanenti € 2.221,46 di natura non precisata). CP_ Ha denunciato l'illegittimità dell'operato di poiché le generiche indicazioni sulla natura, cause, periodo di insorgenza dell'indebito, sull'anno e modalità del pagamento degli asseriti indebiti non consentivano alla pensionata di verificare la correttezza del recupero operato dall'ente, violando il suo diritto di difesa. Ha dedotto inoltre la violazione . 545 c.p.c. che sancisce l'impignorabilità delle pensioni di importo inferiore al c.d. “minimo vitale”.. Chiedeva, dunque, condannarsi l' alla restituzione in proprio favore della somma illegittimamente trattenuta. CP_2
Con distinto ricorso, riunito poi dal giudice del Tribunale di Locri, ha denunciato, per le medesime ragioni, l'illegittimità della trattenuta eseguita da sulla liquidazione dell'AOI per l'ulteriore CP_2 importo di € 552,50 comunicata con missiva del 04/11/2019.
Ha resistito l' , insistendo per la legittimità del proprio operato ed evidenziando che le ragioni CP_2 degli indebiti contestati erano state sempre comunicate all'interessata. In particolare, riportandosi alla relazione depositata, ha chiarito che, per l'indennità disoccupazione agricola anno 2016,
l'indebito era derivato dal riconoscimento di un numero di giornate inferiore. Per quanto riguarda il periodo ottobre 2016-dicembre 2018, l'indebito era invece scaturito dalla non spettanza delle indennità di disoccupazione agricola e ANF per effetto del sopravvenuto riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità dall'ottobre 2016, essendo i trattamenti di disoccupazione incompatibili ed incumulabili con ogni pensione diretta ai sensi della Legge n. 236/93. Per le altre voci di indebiti , le stesse erano già state portate a conoscenza del pensionato con le comunicazioni di riesame 2017 e 2018; che il tutto è stato poi recuperato mediante compensazione con gli arretrati di pensione IO.
Il giudice dichiarava inammissibile la domanda, per essere la ricorrente decaduta dall'azione giudiziaria per mancata proposizione, nel termine di 90 giorni, della domanda amministrativa, compensando interamente le spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello per i motivi di seguito trattati;
si è costituito Parte_1
CP_
chiedendo il rigetto dell'appello.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 25 settembre 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Motivi della decisione abbia errato il giudice di prime cure nel ritenere la decadenza dall'azione giudiziaria per CP_3 mancata proposizione del ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni ( essendo la previsione di cui all'art 46 L.88/89 circoscritta ai ricorsi amministrativi conseguenti alle reiezioni di domande di prestazioni, non trovando spazio nella diversa ipotesi in cui non vi è stato un provvedimento di reiezione di una domanda di prestazione, ma un provvedimento di restituzione somme indebitamente versate), la domanda originaria è infondata nel merito.
Quanto alla questione della genericità delle motivazioni addotte dall' a sostegno della CP_1
CP_ trattenuta e della natura imprecisata dei presunti indebiti, l' invero, costituendosi ha spiegato e chiarito le ragioni delle trattenute ed ha fornito prova che la era stata messa a Parte_1 conoscenza degli indebiti mediante la comunicazione del 16.08.2019 e le comunicazioni di riesame anni 2017 e 2018, nei cui prospetti sono stati indicati gli importi e i titoli delle somme CP_ indebitamente corrisposte. Sicchè ha fornito, seppure sinteticamente, tutte le indicazioni necessarie per fa comprendere all'interessato la natura e le ragioni dell'indebito ai fine di effettuare i necessari controlli.
L'appellante, come secondo motivo di appello, ha rilevato che l'indebito non avrebbe potuto essere recuperato a mezzo di trattenuta diretta su una pensione di importo mensile inferiore al minimo vitale, ai sensi dell'art. 545 c.p.c.
Anche tale doglianza è infondata, come già argomentato in precedenti conformi di questa Corte.
Osserva il Collegio che il richiamo all'art.545.cp.c è del tutto inconferente dal momento che si verte in tema di compensazione c.d. impropria nell'ambito del medesimo rapporto, per sua natura non soggetta a limitazioni, per la quale non si applica la disciplina processuale e sostanziale dettata dal codice civile per la compensazione propria.
Per costante giurisprudenza si ha infatti compensazione impropria quando i reciproci crediti e debiti nascono da un unico rapporto.
E' quanto avvenuto nel caso di specie, ove l'indebito recuperato dall' nasce dal medesimo CP_1
CP_ rapporto previdenziale/assicurativo intercorrente tra l' e la sig.ra per cui è stata Parte_1 operata la cd. compensazione “impropria”, alla quale non si applicano i limiti di cui all'art. 1246
c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dall'art. 1246 c.c., comma 3 con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (Cassazione civile sez. lav., 20/11/2019,
n.30220, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904). Pertanto, nel caso di specie non sono applicabili le disposizioni di favore che nel tempo hanno individuato i presupposti per la non pignorabilità nella misura di un quinto della pensione e quelle relative al trattamento minimo di pensione.
Nulla sulle spese di lite di questo secondo grado di giudizio, attesa la sussistenza di una valida dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c., e l'appellante non ha segnalato variazioni di reddito.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 347/2022 del Giudice Controparte_1 del lavoro di Locri, pubblicata in 21/04/2022, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Spese di lite irripetibili.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 Parte_2
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)