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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, TO
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 775/2022 depositato il 25/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 13/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00918 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00918 IVA-ALTRO 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00918 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria provinciale di Macerata con la sentenza n. 113/2022 del 08/06/2022, ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 srl in liquidazione avverso l'accertameno in epigrafe ritenendo che la società contribuente non avesse dimostrato l'effettività di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, esposte nel p.v.c. notificato dalla G.d.F. di in data 16/07/2019.
Le fatture contestate riguardavano in parte costi ritenuti indeducibili perché non inerenti, e per la maggior parte per costi relative ad operazioni oggettivamente non esistenti, fatture relative ad acquisto di merce rilasciate dalle ditte fornitrici:
- ditta individuale “Società_1” n. 7 fatture;
- società “Società_2 srls” n. 7 fatture;
- ditta individuale “Società_3” n. 16 fatture;
- ditta individuale “Società_4” n. 5 fatture;
- ditta individuale “Società_5” n. 8 fatture;
- società “Società_6 srl” n. 4 fatture;
- società comunitaria “Società_7 srl” n. 4 fatture.
Dette società veniva ritenute tutte società cartiera, e in considerazione dell'elevato importo del recupero a tassazione rispetto a quanto esposto, l'Ufficio provvedeva all'affidamento anticipato dell'intero carico erariale accertato.
La commissione di prime cure ha ritenuto la sussistenza per i presupposti dell'affidamento anticipato, la correttezza dell'avviso in punto di interessi moratori e di sanzioni, applicate nel minimo edittale, l'inesistenza delle operazioni contestate con motivazione sufficiente dall'avviso impugnato.
La società contribuente ha impugnato la pronuncia prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva.
Si è costituita la Agenzia appellata, contrastando in fatto ed in diritto il gravame e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame la società appellante torna a lamentare la illegittimità del ricorso all'affidamento anticipato all'Agente della Riscossione del totale dovuto perché l'avviso è carente in punto di motivazione e senza prova della presenza dei necessari presupposti di legge;
richiama la normativa relativa all'obbligo di motivazione da parte della amministrazione finanziaria;
a cascata lamenta la carenza di motivazione della sentenza di prime cure.
Nella sentenza di prime cure si legge :Val la pena osservare che il motivo non evidenzia elementi di fatto tali da fornire alla Commissione il convincimento della insussistenza del perculum, ma si concentra sul difetto di motivazione da parte dell'Ufficio. In altre parole, il ricorrente afferma che non vi sono atti o tentativi di depauperamento, ma, quanto alla sproporzione tra la pretesa tributaria e la situazione economica della società, si limita a censurare il difetto di motivazione”. La CTP ha quindi chiarito: “Nel caso di specie, ad avviso della Commissione, la motivazione, sia pure succinta, sussiste (Considerata: l'entità degli importi accertati;
- che le condotte fraudolente poste in essere dal sodalizio criminale hanno dato luogo a segnalazione di reato tributario di cui all'art. 2, D.Lgs 74/2000 effettuata dalla GdF), ed è integrata dal contenuto del PVC, costantemente richiamato, onde potersi escludere sia la mancanza di motivazione, sia un pregiudizio al diritto di difesa …”.
Il motivo è infondato.
Va ribadito che l'affidamento al ruolo straordinario come statuito dalla sentenza impugnata, contiene una motivazione sufficiente ed adeguata in ordine all'esistenza concreta del fondato pericolo per il positivo esito della riscossione;
nel caso di specie l'avviso richiama l'entità degli importi accertati, per mettere alla luce la situazione di impotenza finanziaria della società contribuente derivante dalla manifesta sproporzione fra il reddito recuperato a tassazione, circa e.1.800.000,00, e reddito dichiarato di circa €. 55.000,00, sicchè emerge evidente l'inesistenza
Va poi ricordato che l'iscrizione nel ruolo straordinario trova applicazione tutte le volte in cui la situazione economico-finanziaria del contribuente non offra garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale. Ciò si verifica, in specie, nei casi in cui vi sia una sproporzione tra credito vantato dall'Amministrazione finanziaria e valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente, tenuto conto anche dell'eventualità che quest'ultimo possa disperderli o sottrarli alla garanzia prima di avere soddisfatto la pretesa fiscale.
Nel caso di specie l'avviso impugnato richiama espressamente il PVC della GdF, atto dal quale emerge la critica situazione patrimoniale della società contribuente e l'attuale condizione di impotenza finanziaria, atteso che in esso si legge;
indice di solvibilità pari a 1,08 ed indice di indebitamento pari a 12,17 determinati da un importo elevato di debiti verso fornitori – pari ad € 2.904.143 - non garantito dal patrimonio della società, di modico valore;
la sussistenza del periculum in mora è rafforzata dal richiamo alla segnalazione del reato tributario cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000.effettuata dagli accertatori.
Col secondo e col terzo motivo la società contribuente torna ad eccepire la insufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento con riferimento all'affermata inesistenza delle prestazioni fatturate da alcune ditte fornitrici, e precisamente:
a) ditta individuale “Società_1” b) ditta individuale “Società_4” c) ditta individuale “Società_5” d) società comunitaria “Società_7 srl” Insiste nell'affermare che le operazioni contestate sono effettive, trattandosi di forniture di beni effettuate e regolarmente pagate, e che non possono essere imputate ad essa società appellante irregolarità ascrivibili alle ditte con cui ha avuto rapporti commerciali.
I motivi sono infondati.
Va ricordato che In caso di contestazione dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, spetta all'ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale fatturata non si è mai verificata, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, poiché non basta la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili ( Cass. sez. trib. ordinanza n. 11624 del 16 giugno 2020).
Ritiene questa Commissione regionale che gli elementi indiziari indicati dall'Agenzia delle Entrate siano sufficienti.
Va innanzitutto rilevato che la società contribuente non ha mai esibito le scritture obbligatorie (il libro delgi inventari –registro degli acquisti- vendite e liquidazioni periodiche Iva -libro giornale e mastro dei conti)
Soprattutto, va rilevato che l'Agenzia delle Entrate ha accertato che le ditte fornitrici, quasi tutte costituite nel 2014, sono società cartiera, atteso che neon risultano avere acceso utenze elettriche, idriche e telefoniche, non risultano detenere immobili idonei allo svolgimento dell'attività dichiarata, non hanno struttura organizzativa aziendale, né personale dipendente, nel caso della signora Nominativo_4 gli accertatori constatavano una totale e palese incapacità imprenditoriale e tecnica, le ditte non avevano istituito le scritture contabili obbligatorie né presentato le previste dichiarazioni fiscali, alcune fatture erano state emesse da società cessata con totale discrepanza tra l'oggetto sociale rispetto alla dicitura dei documenti emessi, Società_4 dichiarava di aver “prestato” il suo nome per aprire una partita Iva e di aver dato la propria disponibilità a sottoscrivere documenti in cambio di un compenso di € 1.000 mensili.
Tanto è sufficiente ai fini della correttezza dell'avviso di accertamento, dovendo essere il contribuente a provare l'effettività delle operazioni contestate, onere probatorio che non è stato assolto.
Con il quarto motivo la società contribuente contesta la Illegittima irrogazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 9-bis 3, D.L.gs 471/1997, sosyenendo l'inapplicabilità di detta sanzione ratione temporis, trattandosi di sanzione istituita ex novo per le operazioni oggettivamente inesistenti e non sostitutiva di altra precedente e più onerosa sanzione.
Il comma 9-bis.3, introdotto dall'art. 15, c.1 lett. f) d.lgs. n.158/2015, prevede che: “Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro”.
Secondo la CTP “l'applicazione di tale sanzione, inserita nel sistema sanzionatorio a partire dall'anno 2016,
è corretta in base al principio del favor rei. La sanzione prevista nella vecchia normativa, prevedendo “E' punito con la sanzione amministrativa compresa tra il 100 ed il 200 per cento dell'imposta …” sarebbe stata più gravosa.”
La sentenza è immune dalla censura denunciata, atteso che il comma 9-bis.3, di nuova introduzione, si pone come norma speciale rispetto alla norma generale dettata dal comma 9-bis, prevedendo un trattamento sanzionatorio più mite per specifiche ipotesi di violazione degli obblighi di assolvimento dell'imposta tramite reverse charge. Pertanto le modifiche introdotte, benché in vigore dal 1° gennaio 2016, sono applicabili, in virtù del principio del favor rei, anche alle violazioni commesse in precedenza, purché i relativi atti di contestazione non risultino essere stati già definiti a tale data;
e ciò in quanto secondo il previgente impianto normativo, la previsione sarebbe ricaduta sotto il comma 9-bis, secondo cui “E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”
L'appello va pertanto rigettato.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza, liquidate le stesse secondo i valori medi di tariffa ed applicata la riduzione del 20% ex art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Commissione così provvede:
rigetta l'appello Condanna Ricorrente_1 srl in liquidazione al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Macerata, che si liquidano in €. 5.637,00 oltre spese generali al
15%
NA così deciso nella Camera di consiglio del 27.01.2026 Il Giudice rel.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, TO
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 775/2022 depositato il 25/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 13/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00918 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00918 IVA-ALTRO 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00918 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria provinciale di Macerata con la sentenza n. 113/2022 del 08/06/2022, ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 srl in liquidazione avverso l'accertameno in epigrafe ritenendo che la società contribuente non avesse dimostrato l'effettività di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, esposte nel p.v.c. notificato dalla G.d.F. di in data 16/07/2019.
Le fatture contestate riguardavano in parte costi ritenuti indeducibili perché non inerenti, e per la maggior parte per costi relative ad operazioni oggettivamente non esistenti, fatture relative ad acquisto di merce rilasciate dalle ditte fornitrici:
- ditta individuale “Società_1” n. 7 fatture;
- società “Società_2 srls” n. 7 fatture;
- ditta individuale “Società_3” n. 16 fatture;
- ditta individuale “Società_4” n. 5 fatture;
- ditta individuale “Società_5” n. 8 fatture;
- società “Società_6 srl” n. 4 fatture;
- società comunitaria “Società_7 srl” n. 4 fatture.
Dette società veniva ritenute tutte società cartiera, e in considerazione dell'elevato importo del recupero a tassazione rispetto a quanto esposto, l'Ufficio provvedeva all'affidamento anticipato dell'intero carico erariale accertato.
La commissione di prime cure ha ritenuto la sussistenza per i presupposti dell'affidamento anticipato, la correttezza dell'avviso in punto di interessi moratori e di sanzioni, applicate nel minimo edittale, l'inesistenza delle operazioni contestate con motivazione sufficiente dall'avviso impugnato.
La società contribuente ha impugnato la pronuncia prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva.
Si è costituita la Agenzia appellata, contrastando in fatto ed in diritto il gravame e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame la società appellante torna a lamentare la illegittimità del ricorso all'affidamento anticipato all'Agente della Riscossione del totale dovuto perché l'avviso è carente in punto di motivazione e senza prova della presenza dei necessari presupposti di legge;
richiama la normativa relativa all'obbligo di motivazione da parte della amministrazione finanziaria;
a cascata lamenta la carenza di motivazione della sentenza di prime cure.
Nella sentenza di prime cure si legge :Val la pena osservare che il motivo non evidenzia elementi di fatto tali da fornire alla Commissione il convincimento della insussistenza del perculum, ma si concentra sul difetto di motivazione da parte dell'Ufficio. In altre parole, il ricorrente afferma che non vi sono atti o tentativi di depauperamento, ma, quanto alla sproporzione tra la pretesa tributaria e la situazione economica della società, si limita a censurare il difetto di motivazione”. La CTP ha quindi chiarito: “Nel caso di specie, ad avviso della Commissione, la motivazione, sia pure succinta, sussiste (Considerata: l'entità degli importi accertati;
- che le condotte fraudolente poste in essere dal sodalizio criminale hanno dato luogo a segnalazione di reato tributario di cui all'art. 2, D.Lgs 74/2000 effettuata dalla GdF), ed è integrata dal contenuto del PVC, costantemente richiamato, onde potersi escludere sia la mancanza di motivazione, sia un pregiudizio al diritto di difesa …”.
Il motivo è infondato.
Va ribadito che l'affidamento al ruolo straordinario come statuito dalla sentenza impugnata, contiene una motivazione sufficiente ed adeguata in ordine all'esistenza concreta del fondato pericolo per il positivo esito della riscossione;
nel caso di specie l'avviso richiama l'entità degli importi accertati, per mettere alla luce la situazione di impotenza finanziaria della società contribuente derivante dalla manifesta sproporzione fra il reddito recuperato a tassazione, circa e.1.800.000,00, e reddito dichiarato di circa €. 55.000,00, sicchè emerge evidente l'inesistenza
Va poi ricordato che l'iscrizione nel ruolo straordinario trova applicazione tutte le volte in cui la situazione economico-finanziaria del contribuente non offra garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale. Ciò si verifica, in specie, nei casi in cui vi sia una sproporzione tra credito vantato dall'Amministrazione finanziaria e valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente, tenuto conto anche dell'eventualità che quest'ultimo possa disperderli o sottrarli alla garanzia prima di avere soddisfatto la pretesa fiscale.
Nel caso di specie l'avviso impugnato richiama espressamente il PVC della GdF, atto dal quale emerge la critica situazione patrimoniale della società contribuente e l'attuale condizione di impotenza finanziaria, atteso che in esso si legge;
indice di solvibilità pari a 1,08 ed indice di indebitamento pari a 12,17 determinati da un importo elevato di debiti verso fornitori – pari ad € 2.904.143 - non garantito dal patrimonio della società, di modico valore;
la sussistenza del periculum in mora è rafforzata dal richiamo alla segnalazione del reato tributario cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000.effettuata dagli accertatori.
Col secondo e col terzo motivo la società contribuente torna ad eccepire la insufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento con riferimento all'affermata inesistenza delle prestazioni fatturate da alcune ditte fornitrici, e precisamente:
a) ditta individuale “Società_1” b) ditta individuale “Società_4” c) ditta individuale “Società_5” d) società comunitaria “Società_7 srl” Insiste nell'affermare che le operazioni contestate sono effettive, trattandosi di forniture di beni effettuate e regolarmente pagate, e che non possono essere imputate ad essa società appellante irregolarità ascrivibili alle ditte con cui ha avuto rapporti commerciali.
I motivi sono infondati.
Va ricordato che In caso di contestazione dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, spetta all'ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale fatturata non si è mai verificata, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, poiché non basta la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili ( Cass. sez. trib. ordinanza n. 11624 del 16 giugno 2020).
Ritiene questa Commissione regionale che gli elementi indiziari indicati dall'Agenzia delle Entrate siano sufficienti.
Va innanzitutto rilevato che la società contribuente non ha mai esibito le scritture obbligatorie (il libro delgi inventari –registro degli acquisti- vendite e liquidazioni periodiche Iva -libro giornale e mastro dei conti)
Soprattutto, va rilevato che l'Agenzia delle Entrate ha accertato che le ditte fornitrici, quasi tutte costituite nel 2014, sono società cartiera, atteso che neon risultano avere acceso utenze elettriche, idriche e telefoniche, non risultano detenere immobili idonei allo svolgimento dell'attività dichiarata, non hanno struttura organizzativa aziendale, né personale dipendente, nel caso della signora Nominativo_4 gli accertatori constatavano una totale e palese incapacità imprenditoriale e tecnica, le ditte non avevano istituito le scritture contabili obbligatorie né presentato le previste dichiarazioni fiscali, alcune fatture erano state emesse da società cessata con totale discrepanza tra l'oggetto sociale rispetto alla dicitura dei documenti emessi, Società_4 dichiarava di aver “prestato” il suo nome per aprire una partita Iva e di aver dato la propria disponibilità a sottoscrivere documenti in cambio di un compenso di € 1.000 mensili.
Tanto è sufficiente ai fini della correttezza dell'avviso di accertamento, dovendo essere il contribuente a provare l'effettività delle operazioni contestate, onere probatorio che non è stato assolto.
Con il quarto motivo la società contribuente contesta la Illegittima irrogazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 9-bis 3, D.L.gs 471/1997, sosyenendo l'inapplicabilità di detta sanzione ratione temporis, trattandosi di sanzione istituita ex novo per le operazioni oggettivamente inesistenti e non sostitutiva di altra precedente e più onerosa sanzione.
Il comma 9-bis.3, introdotto dall'art. 15, c.1 lett. f) d.lgs. n.158/2015, prevede che: “Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro”.
Secondo la CTP “l'applicazione di tale sanzione, inserita nel sistema sanzionatorio a partire dall'anno 2016,
è corretta in base al principio del favor rei. La sanzione prevista nella vecchia normativa, prevedendo “E' punito con la sanzione amministrativa compresa tra il 100 ed il 200 per cento dell'imposta …” sarebbe stata più gravosa.”
La sentenza è immune dalla censura denunciata, atteso che il comma 9-bis.3, di nuova introduzione, si pone come norma speciale rispetto alla norma generale dettata dal comma 9-bis, prevedendo un trattamento sanzionatorio più mite per specifiche ipotesi di violazione degli obblighi di assolvimento dell'imposta tramite reverse charge. Pertanto le modifiche introdotte, benché in vigore dal 1° gennaio 2016, sono applicabili, in virtù del principio del favor rei, anche alle violazioni commesse in precedenza, purché i relativi atti di contestazione non risultino essere stati già definiti a tale data;
e ciò in quanto secondo il previgente impianto normativo, la previsione sarebbe ricaduta sotto il comma 9-bis, secondo cui “E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”
L'appello va pertanto rigettato.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza, liquidate le stesse secondo i valori medi di tariffa ed applicata la riduzione del 20% ex art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Commissione così provvede:
rigetta l'appello Condanna Ricorrente_1 srl in liquidazione al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Macerata, che si liquidano in €. 5.637,00 oltre spese generali al
15%
NA così deciso nella Camera di consiglio del 27.01.2026 Il Giudice rel.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini