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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. CATANIA SIMONA (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BEZZECCA N. 1 20100
MILANO giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
, PER ESSA, QUALE MANDATARIA, Controparte_1 [...]
(GIA' GIA' CP_2 CP_3 Controparte_4
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DEL ZOPPO
[...] P.IVA_1
RI ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
Studio in Milano, PIAZZA RISORGIMENTO 8, giusta delega in atti;
pagina 1 di 18 IN QUALITA' DI CHIAMATO Parte_2
ALL'EREDITA' DI (C.F. Parte_3 Parte_4
), C.F._4
(C.F. ; Controparte_4 P.IVA_2
CP_5
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8298/2024, pubblicata il 25/09/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano,
IN RIFORMA DELLA SENTENZA N. 8298/2024
EMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO
A DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO R.G. 25957/2015 + 9836/2017 ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi illustrati nel primo motivo di appello, che la costituzione del fondo patrimoniale con atto pubblico rep. n.
5001/2876 del notaio non ha comportato l'accettazione tacita Persona_1
dell'eredità materna da parte del signor Parte_1
2) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi illustrati nel secondo motivo di appello, che l'unica erede del signor è la signora Parte_5 Per_2
ai sensi dell'art. 485 c.c., e che pertanto il signor
[...] Parte_1
non ha accettato tacitamente l'eredità paterna.
3) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi illustrati nel terzo motivo di appello, che il contratto di comodato in data 31 gennaio 1992 è stato introdotto tardivamente in causa e non è quindi utilizzabile, che il signor Parte_1 pagina 2 di 18 non ha mai sottoscritto tale contratto di comodato e che, in ogni caso, Pt_1
questi non ha accettato tacitamente l'eredità paterna in forza di tale contratto.
4) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi illustrati nel quarto motivo di appello, che la sentenza appellata contrasta con l'accertamento contenuto nella sentenza n. 2634/2021 della Corte d'Appello di Milano, passata in giudicato, e
DICHIARARE conseguentemente che il signor non ha Parte_1
accettato tacitamente l'eredità paterna in forza dell'asserita sottoscrizione del contratto di comodato in data 31 gennaio 1992.
5) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi illustrati nel quinto motivo di appello, che la sentenza appellata contrasta con l'accertamento contenuto nella sentenza n. 5245/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, e
DICHIARARE conseguentemente che il signor non ha Parte_1
accettato tacitamente né l'eredità paterna, né l'eredità materna.
In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio.
Per E, PER ESSA, QUALE Controparte_1
MANDATARIA, (GIA' GIA' Controparte_2 CP_3
Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 8298/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
25.09.2024.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e diritti di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 18 e per essa (oggi CP_4 Controparte_6 CP_7
notificava pignoramento immobiliare sottoponendo ad esecuzione avanti
[...]
il Tribunale di Milano (R.G.E. 958/2012) la quota parte di 1/3 di immobili di proprietà di situati a Milano in Viale Ranzoni n.17 ed in Parte_1
Via Montecatini n. 10/2, e la quota parte di ½ dell'immobile di proprietà di situato a Milano, Via Angelo Inganni n. 34. Parte_6
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato il 10 luglio 2014, i debitori esecutati e hanno proposto opposizione, chiedendo la Parte_6 Parte_1
sospensione dell'esecuzione ed eccependo di essere venuti a conoscenza dell'esistenza della stessa in via accidentale, non essendo stati loro notificati il decreto ingiuntivo, che costituiva uno dei titoli esecutivi, l'atto di precetto e di pignoramento ed eccependo di non essere proprietari dei beni pignorati.
Con ricorso, depositato il 10 luglio 2014, e Parte_7 Parte_8
(rappresentato dal fratello , quale tutore) hanno depositato opposizione di Pt_1
terzo ex art. 619 c.p.c. eccependo di essere proprietari dei beni pignorati agli esecutati.
Il G.E rigettava la richiesta di sospensione, concedendo termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso detto provvedimento i signori e Parte_7 Parte_9
hanno proposto reclamo che veniva accolto. Il G.E. sospendeva quindi
[...]
l'esecuzione.
I signori e introducevano il giudizio di Parte_6 Parte_1
merito che veniva rubricato al N. 25957/2015.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., all'udienza del 28 febbraio
2017 il giudizio veniva interrotto ex art. 300 c.p.c. in conseguenza del decesso del signor in data 5 gennaio 2017. Parte_9
pagina 4 di 18 Il giudizio veniva riassunto dalla creditrice opposta con ricorso del 9 marzo 2017
e in esso si sono nuovamente costituiti Parte_6 Parte_1
e quale mero chiamato all'eredità del
[...] Parte_7 Parte_1
fratello . Parte_9
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha instaurato il giudizio RG. CP_4
9836/2017 volto ad accertare l'accettazione tacita dell'eredità del padre
[...]
da parte di in virtù del contratto di comodato, con cui in Pt_5 Parte_1
data 31 gennaio 1992, pochi giorni dopo il decesso del padre i fratelli Pt_5
e avevano dato in comodato alla madre Pt_1 Parte_2 Persona_2
le loro tre quote di proprietà indivisa degli immobili situati a Milano e a Pietra
Ligure.
Con provvedimento del 9 luglio 2020, il Giudice disponeva la riunione dei giudizi.
Con sentenza parziale n. 2634/2021 il Tribunale di Milano:
- 1) ha rigettato per carenza di interesse le domande formulate dai signori e alle lettere A) n. 9), e B) n. 10) e 11) delle conclusioni Pt_1 Pt_6
rassegnate;
2) ha rigettato in quanto infondate le ulteriori domande formulate dagli opponenti;
3) ha dichiarato inammissibili le domande svolte dalla convenuta Parte_7
[...]
4) ha rigettato la domanda svolta da (oggi Controparte_4 [...]
in via riconvenzionale, e avente ad oggetto Controparte_8
l'accertamento della qualità di erede di in capo a Persona_3 Parte_6
[...]
5) ha disposto la separazione delle cause aventi ad oggetto:
pagina 5 di 18 la domanda riconvenzionale sub A) formulata dal nel Controparte_4
giudizio R.G. 25975/2015 nei confronti di e degli Parte_1
eredi di e Parte_9
la domanda formulata da nei confronti di Controparte_4 [...]
nella causa R.G. 9836/2017, disponendo con separata Parte_1
ordinanza la rimessione sul ruolo di tale domanda e la sua sospensione ai sensi dell'art. 293 c.p.c.
La sospensione veniva disposta fino alla definizione del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Savona e pendente innanzi alla Corte di Cassazione.
In seguito alla pubblicazione dell'ordinanza n. 35005/2022 della Corte di
Cassazione, con la quale ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiarava l'inammissibilità, per difetto di interesse dell'originario ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposto da
[...]
ha chiesto la prosecuzione di entrambi i giudizi. Parte_1 CP_9
Con sentenza n. 8298/2024 pubblicata in data 25 settembre 2024 nelle cause riunite RG 25957/2015+ 9836/2017, qui impugnata, il Tribunale di Milano ha così statuito:
1) accerta l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di e di Persona_2 [...]
da parte di Pt_5 Parte_1
2) compensa tra le parti le spese di lite.
In sintesi il Tribunale, dopo aver accertato la legittimazione attiva di
[...]
e per essa, quale mandataria, di ha osservato Controparte_8 CP_9
con riguardo all'eredità di che: Persona_2
- la costituzione del fondo patrimoniale fatta da con atto pubblico rep. n. Pt_1
5001/2876, notaio dr.ssa , registrato a Milano 5 il 09/02/2009 Persona_1
“risulta idonea a comprovare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di pagina 6 di 18 da parte di La costituzione di un fondo Persona_2 Parte_1
patrimoniale avente ad oggetto beni ereditari, costituisce, infatti, atto dispositivo dei beni ereditari, indice inequivoco della volontà di accettare l'eredità da parte del chiamato”;
- non rileva, invece, il contenuto del testamento olografo, pubblicato con verbale rep. n. 17507/racc. n. 11476 del 18/09/2014, con cui la de cuius avrebbe disposto delle proprie sostanze istituendo erede di tutti i suoi beni immobili il solo “figlio
”; Pt_9
- né rileva che “si sia formato un giudicato nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. promosso innanzi il Tribunale di Savona atteso che, secondo quanto osservato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 35005/2022,
“l'opposizione ex art. 619 c.p.c. [in quel processo esecutivo introdotto innanzi il
Tribunale di Savona] originariamente proposta da Parte_1
quale tutore di si è ormai estinta, in difetto di Parte_9
specifica impugnazione della statuizione della sentenza con cui la Corte
d'Appello ha, in via preliminare, rilevato che, a seguito della interruzione del giudizio di secondo grado per sopravvenuto decesso di Parte_9
il giudizio di merito attinente all'opposizione di terzo non è stato
[...]
riassunto”, cosicché, nell'ambito di quel giudizio, non può ritenersi intervenuta alcuna decisione di merito idonea a spiegare effetti nella presente controversia”.
Con riguardo, invece, all'eredità di il Tribunale ha osservato che: Parte_5
- l'istanza di rimessione in termini andava accolta “atteso che si tratta di un documento, di formazione risalente, che non era nella disponibilità della parte e di cui la parte è venuta a conoscenza in modo occasionale, in quanto prodotto, in altra causa, da una delle parti del contratto di comodato”;
- Il contratto di comodato del 31 gennaio 1992, con cui Parte_1
e da un lato, cedevano in comodato a
[...] Parte_2 Per_2 pagina 7 di 18 , vedova di “le quote di loro proprietà” (in quanto Per_2 Parte_5
eredi di degli immobili siti in Milano, via Ranzoni e via Parte_5
Montecatini, oltre che a Pietra Ligure, concedendo alla madre la “facoltà di locare dette porzioni immobiliari”, successivamente costituiti (pro quota) nel fondo patrimoniale del 2009 da parte di Parte_1
costituisce senza dubbio atto di accettazione tacita dell'eredità poiché non solo, nel predetto atto, il chiamato ha affermato di essere “proprietario” della quota del bene, titolo che presuppone l'avvenuta accettazione dell'eredità, ma anche perché la concessione in comodato ad un terzo (nel caso di specie all'altro coerede) della proprietà (pro quota) dei beni ereditari, costituisce esercizio di un potere dispositivo che il comodante poteva compiere solo nella qualità di erede, ossia di titolare, iure hereditatis, della quota del diritto dominicale sui beni concessi in comodato;
- “in tale contesto, la successiva costituzione dei medesimi beni ereditari in fondo patrimoniale rappresenta non già il primo atto con cui il chiamato avrebbe disposto uti dominus dei beni ereditari, bensì ulteriore atto dispositivo idoneo a confermare la già acquisita qualità di erede”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello che ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Si è costituita e per essa, quale mandataria, di Controparte_8 CP_9
che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
Nessuno si è costituito per Parte_2
Con provvedimento del 24 gennaio 2025, la causa è stata assegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 25 marzo 2025, il Consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 352 c.p.c. al 17 giugno 2025.
pagina 8 di 18 Con decreto del 27 marzo 2025, il Consigliere Istruttore, rilevato che non risultava la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello a Parte_2
contumace in primo grado, ha revocato la precedente ordinanza e fissato
[...]
nuova udienza al 29 aprile 2025, invitando parte appellante a produrre la relativa prova.
All'udienza del 29 aprile 2025, il Consigliere istruttore, vista la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di e ha fissato Parte_2
per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 30 settembre 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 30 settembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello affidando il gravame a Parte_1 CP_10
motivi di censura.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la costituzione del fondo patrimoniale abbia comportato la sua accettazione tacita dell'eredità e nella parte in cui ha affermato che ai fini dell'accertamento non rileva il contenuto del testamento olografo pubblicato nel settembre 2014, con cui la de cuius ha disposto delle proprie sostanze solo il “ figlio ”. Pt_9
Afferma, invece, che la Corte di Appello di Genova con la sentenza n. 1266/2019 aveva accertato, in accoglimento dell'opposizione da lui presentata ex art. 615
c.p.c. l'insussistenza del diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente nei suoi confronti;
che, seppur tale sentenza, non fosse passata in giudicato perché la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35005/2022 ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di interesse dell'originario ricorso in pagina 9 di 18 opposizione all'esecuzione da lui proposta, tuttavia “ i principi di diritto che la
Corte d'Appello di Genova aveva posto alla base della sua decisione non sono stati scalfiti dall'ordinanza della Suprema Corte”, con la conseguenza che i beni immobili facenti parte dell'asse ereditario della madre non sono stati a lui devoluti e che, quindi, la costituzione da parte di questi beni del fondo patrimoniale non ha comportato l'accettazione tacita.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso che si sia formato un giudicato implicito in ordine alla mancanza di accettazione dell'eredità di nell'ambito del giudizio Persona_2
di opposizione ex art. 619 c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Savona.
A sostegno dell'impugnazione fa presente di non aver mai invocato le risultanze di quel giudizio per trarne la sua mancata accettazione dell'eredità materna, bensì quale ulteriore elemento a suffragio della mancata accettazione da parte sua dell'eredità paterna.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'istanza di rimessione in termini di parte appellata e abbia così ritenuto che il contratto di comodato comportasse accettazione tacita dell'eredità paterna.
Afferma, invece, che l'appellata era a conoscenza dell'esistenza di detto contratto, essendo stato menzionato nella CTU depositata nella procedura esecutiva RGE
958/2012; che, introducendo un altro giudizio, rubricato al n. Rg. 9836/2017 abbia aggirato le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. maturate nel giudizio RG.
25957/2015, così abusando dello strumento processuale;
che, dunque, il contratto di comodato è stato introdotto tardivamente in causa e non può, quindi, essere utilizzato.
pagina 10 di 18 Aggiunge che, in ogni caso, ha proposto querela di falso NON avendo mai concesso in comodato alla madre alcun bene immobile facente parte dell'asse ereditario paterno.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata atteso che l'avvenuto accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità paterna per aver sottoscritto il contratto di comodato contrasterebbe con l'accertamento contenuto nella sentenza n. 2634/2021 della Corte d'Appello di Milano ( rectius n.
2373/2023) passata in giudicato che ha ritenuto che il fratello Parte_2
non ha accettato l'eredità del padre e della madre, con la
[...]
conseguenza che la sottoscrizione del contratto di comodato, quand'anche si ritenesse sottoscritta da lui imporrebbe accettazione tacita dell'eredità paterna solo per e non anche per il fratello Parte_1 Parte_2
[...]
Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto contrasterebbe con il contenuto della sentenza n. 5245/2024 del Tribunale di
Milano, passata in giudicato, da cui emerge che:
- l'unico erede del signor è la moglie;
Parte_5 Persona_2
- l'unico erede di è il figlio Persona_2 Parte_9
- che, quindi, i fratelli e NON sono dunque eredi né del Pt_1 Pt_2
padre, né della madre.
Ritiene la Corte che l'appello non possa essere accolto.
Va preliminarmente osservato che l'appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la legittimazione attiva di
[...]
e per essa, quale mandataria, di sicchè sul Controparte_8 CP_9
punto è sceso il giudicato.
Ciò detto, con riguardo ai primi due motivi d'appello riguardanti l'accettazione tacita d'eredità della madre da parte di si osserva quanto segue. Parte_1 pagina 11 di 18 Ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Nel caso di specie, la costituzione di un fondo patrimoniale su beni dichiarati provenienti dalla successione della madre e del padre integra un atto dispositivo idoneo ad esprimere l'accettazione tacita ( cfr. Cass. civ., sez.II, n. 8294/2005; n.
5067/2009; n. 10079/2010; n. 21831/2016).
Pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto che avesse Parte_1
acquistato la qualità di erede nel 2009.
La pubblicazione del testamento olografo della de cuius, avvenuta nel 2014, con cui la de cuius ha disposto delle proprie sostanze istituendo erede Persona_2
di tutti i suoi beni immobili il solo “ figlio ”, non è idonea a retroagire Pt_9
sull'acquisto dell'eredità già perfezionato.
L'accettazione dell'eredità, una volta compiuta, è irrevocabile ( art. 525 c.c.) e non può essere rimessa in discussione da successivi atti o dichiarazioni, neppure contenuti nel testamento del de cuius.
La clausola testamentaria con cui l'appellante avrebbe rinunciato all'azione di riduzione non incide sull'intervenuta accettazione dell'eredità: essa può spiegare effetti solo quale manifestazione di volontà di non esercitare il diritto spettante al legittimario, ma non è idonea a eliminare la qualità di erede già acquisita.
Correttamente poi il Tribunale ha accertato che non si è formato alcun giudicato nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. avanzata da
[...]
quale tutore di innanzi il Tribunale di Parte_1 Parte_8
Savona in quanto come osservato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
35005/2022, “l'opposizione ex art. 619 c.p.c. [in quel processo esecutivo introdotto innanzi il Tribunale di Savona] originariamente proposta da
[...]
quale tutore di si è ormai estinta, Parte_1 Parte_9
pagina 12 di 18 in difetto di specifica impugnazione della statuizione della sentenza con cui la
Corte d'Appello ha, in via preliminare, rilevato che, a seguito della interruzione del giudizio di secondo grado per sopravvenuto decesso di Parte_9
il giudizio di merito attinente all'opposizione di terzo non è stato
[...]
riassunto”, cosicché, nell'ambito di quel giudizio, non può ritenersi intervenuta alcuna decisione di merito idonea a spiegare effetti nella presente controversia”.
Anche con riguardo alla doglianza riguardante l'accettazione tacita dell'eredità del padre deceduto il 3 gennaio 1992, ritiene la Corte di condividere la valutazione del Tribunale.
In primo luogo risulta agli atti che, in data 30 gennaio 1992, stipulava un Pt_1
contratto di comodato relativo a beni provenienti dal de cuius , dichiarandosi espressamente proprietario degli stessi in quanto erede.
Orbene, come già sopra riportato, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, integra accettazione tacita dell'eredità ogni atto che presupponga la qualità di erede e che il chiamato non potrebbe compiere se non in tale veste ( art. 476 c.c. ( cfr. Cass. civ., sez.II, n. 8294/2005; n. 5067/2009; n. 10079/2010;
n. 21831/2016).
La dichiarazione di proprietà in un contratto stipulato con terzi costituisce atto dispositivo idoneo, perché incompatibile con la volontà di rinunciare.
In secondo luogo, con atto del 9 febbraio 2009, come già sopra Parte_1
visto, aveva proceduto alla costituzione di fondo patrimoniale, disponendo dei medesimi beni e dichiarando di “ averli acquisiti” a seguito della successione in morte del padre e della madre.
Anche tale atto, come sopra visto, rientra nella nozione di accettazione tacita, trattandosi di disposizione patrimoniale che presuppone la titolarità dominicale derivante dalla successione.
pagina 13 di 18 L'accettazione tacita dell'eredità paterna da parte di deve, dunque, Pt_1
ritenersi perfezionata già con la stipula del contratto di comodato del 1992, ed è stata successivamente ribadita e confermata con la costituzione del fondo patrimoniale.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha affermato: “In tale contesto, la successiva costituzione dei medesimi beni ereditari in fondo patrimoniale rappresenta non già il primo atto con cui il chiamato avrebbe disposto uti dominus dei beni ereditari, bensì ulteriore atto dispositivo idoneo a confermare la già acquisita qualità di erede, non potendo gli effetti di tale acquisto - in applicazione del principio “semel heres semper heres” - essere posti nel nulla (cfr. tra le più recenti Cass. 15663/2020; Cass. 1735/2024, secondo cui l'atto di accettazione, anche tacita dell'eredità, in applicazione del principio “semel heres semper heres” è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità)”.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna sollevata da sul presupposto che l'unico atto di accettazione Parte_1
tacita risalirebbe al 2009, la censura non è fondata.
E' vero che l'appellante ha proposto querela di falso in relazione a detto contratto di comodato, nondimeno non risulta alcuna sentenza passata in giudicato che abbia accertato la falsità di detto contratto, con la conseguenza che fino all'eventuale accoglimento della querela, l'atto conserva piena efficacia probatoria e deve essere valutato dal giudice ( artt. 2700 e 2702 c.c.). Il contratto di comodato del 1992 costituisce, quindi, valido titolo per ritenere perfezionata l'accettazione tacita entro il termine decennale previsto dall'art. 480 c.c. con conseguente infondatezza della eccezione.
pagina 14 di 18 In ogni caso va osservato che non è stata smentita da parte di Parte_1
ma anzi riconosciuta, l'affermazione di 1, secondo cui il giudizio avente CP_8
per oggetto la querela di falso, rubricato al N.RG. 47769/18 si sia estinto in data
25 maggio 2021 a seguito della mancata comparizione delle parti.
L'affermazione di contenuta nella comparsa Parte_1
conclusionale secondo cui il giudizio veniva abbandonato dalle parti solo dopo che il Sig. avrebbe dichiarato di non volersi avvalere del Parte_2
contratto di comodato, è del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Ciò che rileva, infatti, è che non vi è alcuna sentenza passata in giudicato che abbia accertato la falsità del contratto di comodato sottoscritto dall'appellante, né controparte ha dedotto e/o dimostrato di aver intrapreso alcuna ulteriore iniziativa volta a far accertare eventuali vizi di tale documento.
Del tutto infondata ed oltremodo tardiva, è poi l'eccezione di disconoscimento formulata dal in comparsa conclusionale, laddove lamenta che «la parte Pt_1
creditrice per potersi avvalere di tale documento (i.e. il contratto di comodato) avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.» atteso che non ha mai disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al contratto di comodato, anzi, ha espressamente dichiarato di riconoscerne l'autenticità.
Con riguardo al terzo motivo di appello con cui l'appellante si duole che il
Tribunale abbia rimesso in termini l'appellata, lo stesso NON può trovare accoglimento, atteso che il contratto di comodato, per stessa ammissione dell'appellante, è stato prodotto dal fratello nella causa RG. Pt_2
27288/2015.
L'affermazione dell'appellante secondo cui sarebbe stata a Controparte_4
conoscenza dell'esistenza del contratto di comodato concluso dall'appellante e dal signor in data 31.01.1992 “già in data 13 marzo 2014”, Parte_2
ovvero allorché veniva depositata la CTU nella procedura esecutiva immobiliare pagina 15 di 18 n. 958/2012 RGE, promossa dall'Istituto Bancario nei confronti di Pt_1
e della moglie , risulta smentita dal tenore letterale della
[...] Parte_6
così come riportata dall'appellata e non contestata dall'appellante. Pt_10
Il Consulente nominato dal Tribunale, architetto , relativamente Persona_4
agli immobili pignorati, si limitava, infatti, a dare atto della “menzione”, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di contratti e comodati registrati tra il 1993 ed il 2000, non reperibili e, in ogni caso, senza indicazione alcuna dei soggetti contraenti e del relativo contenuto.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza di remissione in termini, riconoscendo l'impossibilità di produrre il documento prima per causa non imputabile a CP_2
Parimenti infondati sono, infine, il quarto e il quinto motivo con cui l'appellante si duole che la sentenza impugnata contrasta con l'accertamento contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2373/2023 e con quello contenuto nella sentenza n. 5245/2024 del Tribunale Milano.
Ed, infatti, la sentenza n. 2373/2023 emessa dalla Corte d'Appello non contiene un accertamento in contrasto con la sentenza impugnata poiché nessun accertamento è stato richiesto né compiuto nei confronti dell'odierno appellante, peraltro neppure costituitosi, né nei confronti di , nei cui Parte_2
confronti nessuna domanda è stata parimenti proposta.
L'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità paterna e materna da parte di di cui alla sentenza impugnata, non contrasta neppure Parte_1
con il contenuto della sentenza n. 5245/24 del Tribunale di Milano emessa a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nei Parte_2
confronti del Condominio di via Montecatini 10/2.
Quest'ultimo provvedimento è stato, infatti, emesso all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra soggetti che non sono parti del presente pagina 16 di 18 giudizio, ovvero ed il Parte_2 Controparte_11
di Milano, il cui giudicato si fonda espressamente sull'errato presupposto del passaggio in giudicato della sentenza n. 1266/2019 della Corte di Appello di
Genova, in realtà, come già sopra riportato, cassata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35005/2022.
Per i motivi sopra riportati l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
ed in favore di e per essa quale mandataria, Controparte_1 CP_2
[...]
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(valore indeterminabile- complessità media) in applicazione dei parametri medi
(quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 10.313,00 di cui €.
2.518,00 per la fase di studio, €. 1.665,00 per la fase introduttiva, €. 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Nulla sulle spese nei confronti di in qualità di chiamato Parte_2
all'eredità di non essendosi costituito. Persona_5
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 8298/2024, pubblicata il 25/09/2024, così provvede: pagina 17 di 18 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria, le spese Controparte_1 Controparte_2
di lite che si liquidano in complessivi € 10.313,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) nulla sulle spese nei confronti di in qualità di chiamato Parte_2
all'eredità di Persona_5
4) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 6 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. CATANIA SIMONA (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BEZZECCA N. 1 20100
MILANO giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
, PER ESSA, QUALE MANDATARIA, Controparte_1 [...]
(GIA' GIA' CP_2 CP_3 Controparte_4
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DEL ZOPPO
[...] P.IVA_1
RI ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
Studio in Milano, PIAZZA RISORGIMENTO 8, giusta delega in atti;
pagina 1 di 18 IN QUALITA' DI CHIAMATO Parte_2
ALL'EREDITA' DI (C.F. Parte_3 Parte_4
), C.F._4
(C.F. ; Controparte_4 P.IVA_2
CP_5
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8298/2024, pubblicata il 25/09/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano,
IN RIFORMA DELLA SENTENZA N. 8298/2024
EMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO
A DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO R.G. 25957/2015 + 9836/2017 ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi illustrati nel primo motivo di appello, che la costituzione del fondo patrimoniale con atto pubblico rep. n.
5001/2876 del notaio non ha comportato l'accettazione tacita Persona_1
dell'eredità materna da parte del signor Parte_1
2) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi illustrati nel secondo motivo di appello, che l'unica erede del signor è la signora Parte_5 Per_2
ai sensi dell'art. 485 c.c., e che pertanto il signor
[...] Parte_1
non ha accettato tacitamente l'eredità paterna.
3) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi illustrati nel terzo motivo di appello, che il contratto di comodato in data 31 gennaio 1992 è stato introdotto tardivamente in causa e non è quindi utilizzabile, che il signor Parte_1 pagina 2 di 18 non ha mai sottoscritto tale contratto di comodato e che, in ogni caso, Pt_1
questi non ha accettato tacitamente l'eredità paterna in forza di tale contratto.
4) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi illustrati nel quarto motivo di appello, che la sentenza appellata contrasta con l'accertamento contenuto nella sentenza n. 2634/2021 della Corte d'Appello di Milano, passata in giudicato, e
DICHIARARE conseguentemente che il signor non ha Parte_1
accettato tacitamente l'eredità paterna in forza dell'asserita sottoscrizione del contratto di comodato in data 31 gennaio 1992.
5) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi illustrati nel quinto motivo di appello, che la sentenza appellata contrasta con l'accertamento contenuto nella sentenza n. 5245/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, e
DICHIARARE conseguentemente che il signor non ha Parte_1
accettato tacitamente né l'eredità paterna, né l'eredità materna.
In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio.
Per E, PER ESSA, QUALE Controparte_1
MANDATARIA, (GIA' GIA' Controparte_2 CP_3
Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 8298/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
25.09.2024.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e diritti di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 18 e per essa (oggi CP_4 Controparte_6 CP_7
notificava pignoramento immobiliare sottoponendo ad esecuzione avanti
[...]
il Tribunale di Milano (R.G.E. 958/2012) la quota parte di 1/3 di immobili di proprietà di situati a Milano in Viale Ranzoni n.17 ed in Parte_1
Via Montecatini n. 10/2, e la quota parte di ½ dell'immobile di proprietà di situato a Milano, Via Angelo Inganni n. 34. Parte_6
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato il 10 luglio 2014, i debitori esecutati e hanno proposto opposizione, chiedendo la Parte_6 Parte_1
sospensione dell'esecuzione ed eccependo di essere venuti a conoscenza dell'esistenza della stessa in via accidentale, non essendo stati loro notificati il decreto ingiuntivo, che costituiva uno dei titoli esecutivi, l'atto di precetto e di pignoramento ed eccependo di non essere proprietari dei beni pignorati.
Con ricorso, depositato il 10 luglio 2014, e Parte_7 Parte_8
(rappresentato dal fratello , quale tutore) hanno depositato opposizione di Pt_1
terzo ex art. 619 c.p.c. eccependo di essere proprietari dei beni pignorati agli esecutati.
Il G.E rigettava la richiesta di sospensione, concedendo termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso detto provvedimento i signori e Parte_7 Parte_9
hanno proposto reclamo che veniva accolto. Il G.E. sospendeva quindi
[...]
l'esecuzione.
I signori e introducevano il giudizio di Parte_6 Parte_1
merito che veniva rubricato al N. 25957/2015.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., all'udienza del 28 febbraio
2017 il giudizio veniva interrotto ex art. 300 c.p.c. in conseguenza del decesso del signor in data 5 gennaio 2017. Parte_9
pagina 4 di 18 Il giudizio veniva riassunto dalla creditrice opposta con ricorso del 9 marzo 2017
e in esso si sono nuovamente costituiti Parte_6 Parte_1
e quale mero chiamato all'eredità del
[...] Parte_7 Parte_1
fratello . Parte_9
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha instaurato il giudizio RG. CP_4
9836/2017 volto ad accertare l'accettazione tacita dell'eredità del padre
[...]
da parte di in virtù del contratto di comodato, con cui in Pt_5 Parte_1
data 31 gennaio 1992, pochi giorni dopo il decesso del padre i fratelli Pt_5
e avevano dato in comodato alla madre Pt_1 Parte_2 Persona_2
le loro tre quote di proprietà indivisa degli immobili situati a Milano e a Pietra
Ligure.
Con provvedimento del 9 luglio 2020, il Giudice disponeva la riunione dei giudizi.
Con sentenza parziale n. 2634/2021 il Tribunale di Milano:
- 1) ha rigettato per carenza di interesse le domande formulate dai signori e alle lettere A) n. 9), e B) n. 10) e 11) delle conclusioni Pt_1 Pt_6
rassegnate;
2) ha rigettato in quanto infondate le ulteriori domande formulate dagli opponenti;
3) ha dichiarato inammissibili le domande svolte dalla convenuta Parte_7
[...]
4) ha rigettato la domanda svolta da (oggi Controparte_4 [...]
in via riconvenzionale, e avente ad oggetto Controparte_8
l'accertamento della qualità di erede di in capo a Persona_3 Parte_6
[...]
5) ha disposto la separazione delle cause aventi ad oggetto:
pagina 5 di 18 la domanda riconvenzionale sub A) formulata dal nel Controparte_4
giudizio R.G. 25975/2015 nei confronti di e degli Parte_1
eredi di e Parte_9
la domanda formulata da nei confronti di Controparte_4 [...]
nella causa R.G. 9836/2017, disponendo con separata Parte_1
ordinanza la rimessione sul ruolo di tale domanda e la sua sospensione ai sensi dell'art. 293 c.p.c.
La sospensione veniva disposta fino alla definizione del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Savona e pendente innanzi alla Corte di Cassazione.
In seguito alla pubblicazione dell'ordinanza n. 35005/2022 della Corte di
Cassazione, con la quale ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiarava l'inammissibilità, per difetto di interesse dell'originario ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposto da
[...]
ha chiesto la prosecuzione di entrambi i giudizi. Parte_1 CP_9
Con sentenza n. 8298/2024 pubblicata in data 25 settembre 2024 nelle cause riunite RG 25957/2015+ 9836/2017, qui impugnata, il Tribunale di Milano ha così statuito:
1) accerta l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di e di Persona_2 [...]
da parte di Pt_5 Parte_1
2) compensa tra le parti le spese di lite.
In sintesi il Tribunale, dopo aver accertato la legittimazione attiva di
[...]
e per essa, quale mandataria, di ha osservato Controparte_8 CP_9
con riguardo all'eredità di che: Persona_2
- la costituzione del fondo patrimoniale fatta da con atto pubblico rep. n. Pt_1
5001/2876, notaio dr.ssa , registrato a Milano 5 il 09/02/2009 Persona_1
“risulta idonea a comprovare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di pagina 6 di 18 da parte di La costituzione di un fondo Persona_2 Parte_1
patrimoniale avente ad oggetto beni ereditari, costituisce, infatti, atto dispositivo dei beni ereditari, indice inequivoco della volontà di accettare l'eredità da parte del chiamato”;
- non rileva, invece, il contenuto del testamento olografo, pubblicato con verbale rep. n. 17507/racc. n. 11476 del 18/09/2014, con cui la de cuius avrebbe disposto delle proprie sostanze istituendo erede di tutti i suoi beni immobili il solo “figlio
”; Pt_9
- né rileva che “si sia formato un giudicato nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. promosso innanzi il Tribunale di Savona atteso che, secondo quanto osservato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 35005/2022,
“l'opposizione ex art. 619 c.p.c. [in quel processo esecutivo introdotto innanzi il
Tribunale di Savona] originariamente proposta da Parte_1
quale tutore di si è ormai estinta, in difetto di Parte_9
specifica impugnazione della statuizione della sentenza con cui la Corte
d'Appello ha, in via preliminare, rilevato che, a seguito della interruzione del giudizio di secondo grado per sopravvenuto decesso di Parte_9
il giudizio di merito attinente all'opposizione di terzo non è stato
[...]
riassunto”, cosicché, nell'ambito di quel giudizio, non può ritenersi intervenuta alcuna decisione di merito idonea a spiegare effetti nella presente controversia”.
Con riguardo, invece, all'eredità di il Tribunale ha osservato che: Parte_5
- l'istanza di rimessione in termini andava accolta “atteso che si tratta di un documento, di formazione risalente, che non era nella disponibilità della parte e di cui la parte è venuta a conoscenza in modo occasionale, in quanto prodotto, in altra causa, da una delle parti del contratto di comodato”;
- Il contratto di comodato del 31 gennaio 1992, con cui Parte_1
e da un lato, cedevano in comodato a
[...] Parte_2 Per_2 pagina 7 di 18 , vedova di “le quote di loro proprietà” (in quanto Per_2 Parte_5
eredi di degli immobili siti in Milano, via Ranzoni e via Parte_5
Montecatini, oltre che a Pietra Ligure, concedendo alla madre la “facoltà di locare dette porzioni immobiliari”, successivamente costituiti (pro quota) nel fondo patrimoniale del 2009 da parte di Parte_1
costituisce senza dubbio atto di accettazione tacita dell'eredità poiché non solo, nel predetto atto, il chiamato ha affermato di essere “proprietario” della quota del bene, titolo che presuppone l'avvenuta accettazione dell'eredità, ma anche perché la concessione in comodato ad un terzo (nel caso di specie all'altro coerede) della proprietà (pro quota) dei beni ereditari, costituisce esercizio di un potere dispositivo che il comodante poteva compiere solo nella qualità di erede, ossia di titolare, iure hereditatis, della quota del diritto dominicale sui beni concessi in comodato;
- “in tale contesto, la successiva costituzione dei medesimi beni ereditari in fondo patrimoniale rappresenta non già il primo atto con cui il chiamato avrebbe disposto uti dominus dei beni ereditari, bensì ulteriore atto dispositivo idoneo a confermare la già acquisita qualità di erede”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello che ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Si è costituita e per essa, quale mandataria, di Controparte_8 CP_9
che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
Nessuno si è costituito per Parte_2
Con provvedimento del 24 gennaio 2025, la causa è stata assegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 25 marzo 2025, il Consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 352 c.p.c. al 17 giugno 2025.
pagina 8 di 18 Con decreto del 27 marzo 2025, il Consigliere Istruttore, rilevato che non risultava la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello a Parte_2
contumace in primo grado, ha revocato la precedente ordinanza e fissato
[...]
nuova udienza al 29 aprile 2025, invitando parte appellante a produrre la relativa prova.
All'udienza del 29 aprile 2025, il Consigliere istruttore, vista la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di e ha fissato Parte_2
per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 30 settembre 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 30 settembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello affidando il gravame a Parte_1 CP_10
motivi di censura.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la costituzione del fondo patrimoniale abbia comportato la sua accettazione tacita dell'eredità e nella parte in cui ha affermato che ai fini dell'accertamento non rileva il contenuto del testamento olografo pubblicato nel settembre 2014, con cui la de cuius ha disposto delle proprie sostanze solo il “ figlio ”. Pt_9
Afferma, invece, che la Corte di Appello di Genova con la sentenza n. 1266/2019 aveva accertato, in accoglimento dell'opposizione da lui presentata ex art. 615
c.p.c. l'insussistenza del diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente nei suoi confronti;
che, seppur tale sentenza, non fosse passata in giudicato perché la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35005/2022 ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di interesse dell'originario ricorso in pagina 9 di 18 opposizione all'esecuzione da lui proposta, tuttavia “ i principi di diritto che la
Corte d'Appello di Genova aveva posto alla base della sua decisione non sono stati scalfiti dall'ordinanza della Suprema Corte”, con la conseguenza che i beni immobili facenti parte dell'asse ereditario della madre non sono stati a lui devoluti e che, quindi, la costituzione da parte di questi beni del fondo patrimoniale non ha comportato l'accettazione tacita.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso che si sia formato un giudicato implicito in ordine alla mancanza di accettazione dell'eredità di nell'ambito del giudizio Persona_2
di opposizione ex art. 619 c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Savona.
A sostegno dell'impugnazione fa presente di non aver mai invocato le risultanze di quel giudizio per trarne la sua mancata accettazione dell'eredità materna, bensì quale ulteriore elemento a suffragio della mancata accettazione da parte sua dell'eredità paterna.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'istanza di rimessione in termini di parte appellata e abbia così ritenuto che il contratto di comodato comportasse accettazione tacita dell'eredità paterna.
Afferma, invece, che l'appellata era a conoscenza dell'esistenza di detto contratto, essendo stato menzionato nella CTU depositata nella procedura esecutiva RGE
958/2012; che, introducendo un altro giudizio, rubricato al n. Rg. 9836/2017 abbia aggirato le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. maturate nel giudizio RG.
25957/2015, così abusando dello strumento processuale;
che, dunque, il contratto di comodato è stato introdotto tardivamente in causa e non può, quindi, essere utilizzato.
pagina 10 di 18 Aggiunge che, in ogni caso, ha proposto querela di falso NON avendo mai concesso in comodato alla madre alcun bene immobile facente parte dell'asse ereditario paterno.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata atteso che l'avvenuto accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità paterna per aver sottoscritto il contratto di comodato contrasterebbe con l'accertamento contenuto nella sentenza n. 2634/2021 della Corte d'Appello di Milano ( rectius n.
2373/2023) passata in giudicato che ha ritenuto che il fratello Parte_2
non ha accettato l'eredità del padre e della madre, con la
[...]
conseguenza che la sottoscrizione del contratto di comodato, quand'anche si ritenesse sottoscritta da lui imporrebbe accettazione tacita dell'eredità paterna solo per e non anche per il fratello Parte_1 Parte_2
[...]
Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto contrasterebbe con il contenuto della sentenza n. 5245/2024 del Tribunale di
Milano, passata in giudicato, da cui emerge che:
- l'unico erede del signor è la moglie;
Parte_5 Persona_2
- l'unico erede di è il figlio Persona_2 Parte_9
- che, quindi, i fratelli e NON sono dunque eredi né del Pt_1 Pt_2
padre, né della madre.
Ritiene la Corte che l'appello non possa essere accolto.
Va preliminarmente osservato che l'appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la legittimazione attiva di
[...]
e per essa, quale mandataria, di sicchè sul Controparte_8 CP_9
punto è sceso il giudicato.
Ciò detto, con riguardo ai primi due motivi d'appello riguardanti l'accettazione tacita d'eredità della madre da parte di si osserva quanto segue. Parte_1 pagina 11 di 18 Ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Nel caso di specie, la costituzione di un fondo patrimoniale su beni dichiarati provenienti dalla successione della madre e del padre integra un atto dispositivo idoneo ad esprimere l'accettazione tacita ( cfr. Cass. civ., sez.II, n. 8294/2005; n.
5067/2009; n. 10079/2010; n. 21831/2016).
Pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto che avesse Parte_1
acquistato la qualità di erede nel 2009.
La pubblicazione del testamento olografo della de cuius, avvenuta nel 2014, con cui la de cuius ha disposto delle proprie sostanze istituendo erede Persona_2
di tutti i suoi beni immobili il solo “ figlio ”, non è idonea a retroagire Pt_9
sull'acquisto dell'eredità già perfezionato.
L'accettazione dell'eredità, una volta compiuta, è irrevocabile ( art. 525 c.c.) e non può essere rimessa in discussione da successivi atti o dichiarazioni, neppure contenuti nel testamento del de cuius.
La clausola testamentaria con cui l'appellante avrebbe rinunciato all'azione di riduzione non incide sull'intervenuta accettazione dell'eredità: essa può spiegare effetti solo quale manifestazione di volontà di non esercitare il diritto spettante al legittimario, ma non è idonea a eliminare la qualità di erede già acquisita.
Correttamente poi il Tribunale ha accertato che non si è formato alcun giudicato nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. avanzata da
[...]
quale tutore di innanzi il Tribunale di Parte_1 Parte_8
Savona in quanto come osservato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
35005/2022, “l'opposizione ex art. 619 c.p.c. [in quel processo esecutivo introdotto innanzi il Tribunale di Savona] originariamente proposta da
[...]
quale tutore di si è ormai estinta, Parte_1 Parte_9
pagina 12 di 18 in difetto di specifica impugnazione della statuizione della sentenza con cui la
Corte d'Appello ha, in via preliminare, rilevato che, a seguito della interruzione del giudizio di secondo grado per sopravvenuto decesso di Parte_9
il giudizio di merito attinente all'opposizione di terzo non è stato
[...]
riassunto”, cosicché, nell'ambito di quel giudizio, non può ritenersi intervenuta alcuna decisione di merito idonea a spiegare effetti nella presente controversia”.
Anche con riguardo alla doglianza riguardante l'accettazione tacita dell'eredità del padre deceduto il 3 gennaio 1992, ritiene la Corte di condividere la valutazione del Tribunale.
In primo luogo risulta agli atti che, in data 30 gennaio 1992, stipulava un Pt_1
contratto di comodato relativo a beni provenienti dal de cuius , dichiarandosi espressamente proprietario degli stessi in quanto erede.
Orbene, come già sopra riportato, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, integra accettazione tacita dell'eredità ogni atto che presupponga la qualità di erede e che il chiamato non potrebbe compiere se non in tale veste ( art. 476 c.c. ( cfr. Cass. civ., sez.II, n. 8294/2005; n. 5067/2009; n. 10079/2010;
n. 21831/2016).
La dichiarazione di proprietà in un contratto stipulato con terzi costituisce atto dispositivo idoneo, perché incompatibile con la volontà di rinunciare.
In secondo luogo, con atto del 9 febbraio 2009, come già sopra Parte_1
visto, aveva proceduto alla costituzione di fondo patrimoniale, disponendo dei medesimi beni e dichiarando di “ averli acquisiti” a seguito della successione in morte del padre e della madre.
Anche tale atto, come sopra visto, rientra nella nozione di accettazione tacita, trattandosi di disposizione patrimoniale che presuppone la titolarità dominicale derivante dalla successione.
pagina 13 di 18 L'accettazione tacita dell'eredità paterna da parte di deve, dunque, Pt_1
ritenersi perfezionata già con la stipula del contratto di comodato del 1992, ed è stata successivamente ribadita e confermata con la costituzione del fondo patrimoniale.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha affermato: “In tale contesto, la successiva costituzione dei medesimi beni ereditari in fondo patrimoniale rappresenta non già il primo atto con cui il chiamato avrebbe disposto uti dominus dei beni ereditari, bensì ulteriore atto dispositivo idoneo a confermare la già acquisita qualità di erede, non potendo gli effetti di tale acquisto - in applicazione del principio “semel heres semper heres” - essere posti nel nulla (cfr. tra le più recenti Cass. 15663/2020; Cass. 1735/2024, secondo cui l'atto di accettazione, anche tacita dell'eredità, in applicazione del principio “semel heres semper heres” è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità)”.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna sollevata da sul presupposto che l'unico atto di accettazione Parte_1
tacita risalirebbe al 2009, la censura non è fondata.
E' vero che l'appellante ha proposto querela di falso in relazione a detto contratto di comodato, nondimeno non risulta alcuna sentenza passata in giudicato che abbia accertato la falsità di detto contratto, con la conseguenza che fino all'eventuale accoglimento della querela, l'atto conserva piena efficacia probatoria e deve essere valutato dal giudice ( artt. 2700 e 2702 c.c.). Il contratto di comodato del 1992 costituisce, quindi, valido titolo per ritenere perfezionata l'accettazione tacita entro il termine decennale previsto dall'art. 480 c.c. con conseguente infondatezza della eccezione.
pagina 14 di 18 In ogni caso va osservato che non è stata smentita da parte di Parte_1
ma anzi riconosciuta, l'affermazione di 1, secondo cui il giudizio avente CP_8
per oggetto la querela di falso, rubricato al N.RG. 47769/18 si sia estinto in data
25 maggio 2021 a seguito della mancata comparizione delle parti.
L'affermazione di contenuta nella comparsa Parte_1
conclusionale secondo cui il giudizio veniva abbandonato dalle parti solo dopo che il Sig. avrebbe dichiarato di non volersi avvalere del Parte_2
contratto di comodato, è del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Ciò che rileva, infatti, è che non vi è alcuna sentenza passata in giudicato che abbia accertato la falsità del contratto di comodato sottoscritto dall'appellante, né controparte ha dedotto e/o dimostrato di aver intrapreso alcuna ulteriore iniziativa volta a far accertare eventuali vizi di tale documento.
Del tutto infondata ed oltremodo tardiva, è poi l'eccezione di disconoscimento formulata dal in comparsa conclusionale, laddove lamenta che «la parte Pt_1
creditrice per potersi avvalere di tale documento (i.e. il contratto di comodato) avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.» atteso che non ha mai disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al contratto di comodato, anzi, ha espressamente dichiarato di riconoscerne l'autenticità.
Con riguardo al terzo motivo di appello con cui l'appellante si duole che il
Tribunale abbia rimesso in termini l'appellata, lo stesso NON può trovare accoglimento, atteso che il contratto di comodato, per stessa ammissione dell'appellante, è stato prodotto dal fratello nella causa RG. Pt_2
27288/2015.
L'affermazione dell'appellante secondo cui sarebbe stata a Controparte_4
conoscenza dell'esistenza del contratto di comodato concluso dall'appellante e dal signor in data 31.01.1992 “già in data 13 marzo 2014”, Parte_2
ovvero allorché veniva depositata la CTU nella procedura esecutiva immobiliare pagina 15 di 18 n. 958/2012 RGE, promossa dall'Istituto Bancario nei confronti di Pt_1
e della moglie , risulta smentita dal tenore letterale della
[...] Parte_6
così come riportata dall'appellata e non contestata dall'appellante. Pt_10
Il Consulente nominato dal Tribunale, architetto , relativamente Persona_4
agli immobili pignorati, si limitava, infatti, a dare atto della “menzione”, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di contratti e comodati registrati tra il 1993 ed il 2000, non reperibili e, in ogni caso, senza indicazione alcuna dei soggetti contraenti e del relativo contenuto.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza di remissione in termini, riconoscendo l'impossibilità di produrre il documento prima per causa non imputabile a CP_2
Parimenti infondati sono, infine, il quarto e il quinto motivo con cui l'appellante si duole che la sentenza impugnata contrasta con l'accertamento contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2373/2023 e con quello contenuto nella sentenza n. 5245/2024 del Tribunale Milano.
Ed, infatti, la sentenza n. 2373/2023 emessa dalla Corte d'Appello non contiene un accertamento in contrasto con la sentenza impugnata poiché nessun accertamento è stato richiesto né compiuto nei confronti dell'odierno appellante, peraltro neppure costituitosi, né nei confronti di , nei cui Parte_2
confronti nessuna domanda è stata parimenti proposta.
L'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità paterna e materna da parte di di cui alla sentenza impugnata, non contrasta neppure Parte_1
con il contenuto della sentenza n. 5245/24 del Tribunale di Milano emessa a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nei Parte_2
confronti del Condominio di via Montecatini 10/2.
Quest'ultimo provvedimento è stato, infatti, emesso all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra soggetti che non sono parti del presente pagina 16 di 18 giudizio, ovvero ed il Parte_2 Controparte_11
di Milano, il cui giudicato si fonda espressamente sull'errato presupposto del passaggio in giudicato della sentenza n. 1266/2019 della Corte di Appello di
Genova, in realtà, come già sopra riportato, cassata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35005/2022.
Per i motivi sopra riportati l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
ed in favore di e per essa quale mandataria, Controparte_1 CP_2
[...]
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(valore indeterminabile- complessità media) in applicazione dei parametri medi
(quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 10.313,00 di cui €.
2.518,00 per la fase di studio, €. 1.665,00 per la fase introduttiva, €. 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Nulla sulle spese nei confronti di in qualità di chiamato Parte_2
all'eredità di non essendosi costituito. Persona_5
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 8298/2024, pubblicata il 25/09/2024, così provvede: pagina 17 di 18 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria, le spese Controparte_1 Controparte_2
di lite che si liquidano in complessivi € 10.313,00 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) nulla sulle spese nei confronti di in qualità di chiamato Parte_2
all'eredità di Persona_5
4) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 6 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Adriana Cassano Cicuto
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