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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4704/2024, promossa dalla sig.ra:
nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 94 e, C.F. , rappresentata e difesa, in forza di procura allegata C.F._1
alla busta telematica di invio del ricorso, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola
Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A (pec: Email_1
-ricorrente-
CONTRO il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 Controparte_2 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi dal dirigente dell'
[...]
pro tempore, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Controparte_2
Via Assarotti n. 38 (pec: codice fiscale Email_2 dell' , codice fiscale dell' Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
)
[...] P.IVA_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
: Pt_1
“Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al risarcimento danno secondo i Controparte_1
criteri forfettari indicati nel ricorso.
• Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”;
): Controparte_4
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 31.10.2024, la sig.ra
, premesso di avere lavorato e di lavorare ancora, in forza di contratti Parte_1
a termine (di cui al doc. 1 ric.: stato matricolare e contratto a termine per l'a.s. in corso), relativi ai periodi indicati nello schema riassuntivo a pag. 2 del ricorso (aa.ss. da 2017/2018
a 2024/2025), alle dipendenze del convenuto (nel seguito, per brevità, anche solo CP_1
Cont
”), quale docente (posto di “sostegno”), e che la stipula dei predetti contratti di lavoro
è sempre avvenuta (anche con riguardo ai primi, non su “organico di diritto”) in carenza di ragioni sostitutive e per far fronte ad esigenze “permanenti” dell'Istituzione scolastica, mediante svolgimento di mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti a tempo Cont indeterminato, ha convenuto in giudizio il , per sentire accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, avendo la sequenza contrattuale violato i principi del diritto comunitario in materia, e per sentire condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno, secondo i criteri di cui (in oggi) all'art. 12 co. 1 d.l. n. 131/2024. Cont Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, nonché contestando l'ammontare della retribuzione ai fini del calcolo del TFR, come
(sarebbe stato) quantificato da controparte.
Cont Secondo il , in particolare:
-le pronunce relative al risarcimento del danno c.d. comunitario, in conseguenza dell'abuso di contratti a termine da parte dell'Amministrazione scolastica, si erano rese necessarie per l'utilizzo improprio, da parte del , Controparte_1 dell'art. 4 della l. 124 del 1999 che aveva provocato una distorsione dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato, esacerbato dalla continuata mancanza di procedure concorsuali che regolassero l'afflusso di docenti di ruolo;
-la validità dei rimedi introdotti dalla l. 107 del 2015 è stata riconosciuta, anche, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2016, che ha evidenziato come “dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del
2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande
(concorsi riservati). La scelta di attribuire serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutti gli interessati -benché implicante un impegnativo sforzo anche finanziario e un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), teso ad assicurare l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione- è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne”; -emerge, dunque, l'importanza di concorsi pubblici che regolarizzino la posizione dei docenti precari e la preferibilità di tale soluzione rispetto al semplice risarcimento del danno, non dovuto, d'altra parte, ove l'Amministrazione abbia impegnato le proprie risorse al fine della stabilizzazione;
nel caso di specie, il ricorrente, supplente, “è stato convocato per almeno 36 mesi, anche non continuativi, a svolgere un ruolo di docenza nell'Istruzione pubblica, su posto annuale su organico di diritto”;
-l'indizione di concorsi, ordinari e straordinari - quest'ultimi, come risaputo, di più facile accesso per i docenti precari che da anni prestano la loro opera presso il
[...]
- è già di per sé una misura sufficientemente energica per Controparte_1 garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro;
onde nessun risarcimento del danno va riconosciuto alla parte ricorrente;
-in particolare, a partire dalla programmazione contenuta nella l. 107 del 2015,
l'Amministrazione scolastica ha indetto numerosi concorsi, al fine di risolvere l'annoso problema dei docenti precari: il comma 114 dell'art. 1 della predetta legge ha dato luogo a ben 3 bandi di concorso (Decreto dirigenziale 105 del 2016, per l'infanzia e la primaria;
Decreto dirigenziale 106 del 2016, per la secondaria di I e II grado;
Decreto dirigenziale
107 del 2016, per il sostegno); si sono aggiunti quelli del D.lgs. n. 59 del 2017 (Decreto dipartimentale 85 del 2018; DDG 1546 del 07.11.2018; Decreto dipartimentale 498 e 499 del 2020, Decreto Dipartimentale 510 del 23 aprile 2020); quelli di cui all'art. 59 commi 4
e 9bis del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 e i decreti conseguenti, non solo per l'anno 2021 ma, ulteriormente, per l'anno 2022 e 2023; da ultimo, sono intervenuti il Decreto Ministeriale n.
205 del 26 ottobre 2023 (per la Scuola secondaria) e il Decreto Ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023 (per la Scuola dell'infanzia e la primaria) che ha coinvolto tutte le classi di concorso bandite;
quest'ultimo concorso è in svolgimento e, all'art. 13 comma 9 di entrambi i decreti, si prevede una riserva di posti per chi ha già svolto un certo servizio presso il (il Decreto Direttoriale n. 77 del 17 gennaio Controparte_1
2024 e il Decreto Direttoriale n. 78 del 17 gennaio 2024 hanno implementato il numero di cattedre messe a disposizione, a fronte della mole delle richieste); -insomma, negli ultimi anni il ha indetto Controparte_1 numerosi concorsi, mettendo a disposizione, tra l'altro, un numero notevole di cattedre per la classe di concorso di interesse della parte ricorrente, “anche con carattere riservato a coloro che già avevano svolto un certo numero di supplenze”;
-il concorso di cui al Decreto dipartimentale 85 del 2018 e quello di cui al comma
9bis del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 sono stati concepiti, intenzionalmente, per favorire i docenti precari, che hanno sostenuto esclusivamente una prova orale;
Cont
-dunque, il ha già dato risposta alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'UE
e alla direttiva 1999/70/CE, adottando misure che rivestono un carattere non solo proporzionato ma, anche, sufficientemente energico e dissuasivo per garantirne la piena efficacia, onde il protrarsi della precarietà della parte ricorrente non può essere addebitato al;
CP_1
-più specificamente, “La ricorrente partecipa alle GPS sulla Provincia di Genova per la classe di concorso ADEE, EEEE, AAAA come da stato matricolare (all. 13) e dalla domanda per il rinnovo delle GPS per l'a.s. in corso (all. 14). Non può non notarsi che, per tali classi di concorso, per i periodi di precariato dell'attrice, sono state bandite ben 11 procedure concorsuali, di cui 8 di carattere straordinario e/o riservato, secondo la nozione ben conosciuta ormai anche a questo Tribunale. Pertanto, il ha già posto in essere CP_1
tutte le procedure, previste dal dettato comunitario, finalizzate alla stabilizzazione della posizione della ricorrente, senza considerare quelle future. Quale addebito può essere mosso all'Amministrazione, se non quello di permettere la candidatura, nelle GPS, anche a coloro che non si presentano e/o che non vincono le procedure selettive di volta in volta bandite?”.
La causa è stata istruita documentalmente.
E' stata quindi discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno infine richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, sopra trascritte.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra. Va osservato, preliminarmente, che i soli periodi di lavoro a termine che possono assumere rilievo, nel presente procedimento, sono quelli indicati in ricorso.
Deve evidenziarsi, poi, che i principali fatti, essenziali ai fini del decidere, sono pacifici, non contestati e comunque documentalmente provati.
Essi sono i seguenti.
La ricorrente è docente supplente nella scuola primaria ed è iscritta alle GPS (non alle GAE).
Cont Ella ha sempre prestato la propria attività lavorativa a favore del in forza di contratti a tempo determinato, che hanno interessato i periodi di cui allo schema in ricorso
(p. 2), infra riportati (correggendo gli errori materiali di cui all'atto introduttivo). Si tratta di
8 contratti (dall'a.s. 2017/2018 a quello in corso - v. doc. 1 ric. e doc. 13 conv.), i primi 4 per supplenze fino al 30 giugno (“fino al termine delle aa.dd.”, su “organico di fatto”), i successivi 4 per supplenze fino al 31 agosto (“annuali”, su “organico di diritto”).
Le prime 4 supplenze si sono svolte pacificamente presso un medesimo Istituto scolastico (IC Giannini di Cicagna) e le successive 4 presso due differenti Istituti scolastici
(IC Mazzini di Genova e, per l'a.s. in corso, di Genova). Persona_1
Tutte le supplenze sono state a tempo pieno e hanno riguardato un posto di sostegno nella scuola primaria.
I periodi d'insegnamento indicati in ricorso, documentalmente provati, sono i seguenti (corretti gli errori materiali di cui all'atto introduttivo):
• a.s. 2017/2018: dal 19.10.2017 al 30.6.2018;
• a.s. 2018/2019: dal 20.9.2018 al 30.6.2019;
• a.s. 2019/2020: dal 17.9.2019 al 30.6.2020;
• a.s. 2020/2021: dal 14.9.2020 al 30.6.2021;
• a.s. 2021/2022: dal 6.9.2021 al 31.8.2022;
• a.s. 2022/2023: dal 1.9.2022 al 31.8.2023;
• a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 31.8.2024;
• a.s. 2024/2025: dal 6.9.2024 al 31.8.2025. 3. Secondo consolidata giurisprudenza, <Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge
3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi>> (Cass., sentenze dalla n. 22552 alla 22557/2016 e numerose altre conformi).
Il riferimento all'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107 si spiega, tra l'altro - come meglio nel seguito -, perché con il provvedimento normativo è stata
(temporaneamente) vietata la menzionata reiterazione.
Il detto orientamento giurisprudenziale ha preso avvio dalla ricognizione del quadro normativo eurounitario (v., in particolare, clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999) e nazionale, del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C- Per_2
63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle
Sezioni Unite della S. Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016), e ha affermato, più specificamente, i seguenti principi di diritto:
<A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e
11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
C) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge
13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti
e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del
2015.
E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali.
F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SS.UU di questa Corte n. 5072 del 2016>> (Cass. n. 8935/2017; conf. Cass.
3474/2020).
4. La medesima giurisprudenza, con riguardo alle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” (quali, nella specie, le prime 4) e per le supplenze “temporanee”, ha affermato che <<… non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima>> (v. ancora Cass. n. 8935/2017 e precedenti conformi: vi si afferma anche che il carattere abusivo della reiterazione non può neppure essere predicato quale conseguenza della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, perché in forza di essa l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'organico di diritto e si siano protratte per oltre trentasei mesi).
Ed in effetti, <La Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato (par. 91- Per_2
95) che la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
101. Va riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato.
102. Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione CP_1
ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)>> (Cass. n. 22522/2016).
Così, nella giurisprudenza di merito sono state individuate, ad esempio, quali indici della natura non abusiva della reiterazione, le circostanze che le supplenze si siano svolte negli anni <presso Istituti diversi, ed a volte per spezzoni di orario>> (Corte App. Milano, sent. 1758/2019). Si è invece attribuito rilievo, nella direzione opposta, alla mancata deduzione, da
Cont parte del , dell'ottemperanza agli obblighi d'indizione delle procedure per la copertura dei posti vacanti, potendosene trarre elementi sintomatici di una condotta abusiva, volta ad avvalersi del precariato scolastico ben oltre le ragioni obiettive che lo possono giustificare ai sensi della Direttiva 1999/70/CE.
5. Parte ricorrente ha dedotto, ai fini della prova dell'effettivo uso improprio e distorto delle supplenze su “organico di fatto” (aa.ss. dal 2017/2018 al 2020/2021): la durata delle stesse (per tutto il corso delle aa.dd.); la loro reiterazione per oltre 36 mesi complessivi, in 4 aa.ss. consecutivi;
l'inerenza al medesimo Istituto e al medesimo insegnamento, a tempo pieno;
la mancata indicazione, nei contratti individuali, di specifiche ragioni sostitutive (del resto non indicate nello Stato matricolare in atti).
Parte convenuta non ha contestato specificamente le deduzioni avversarie in merito alla carenza di effettive ragioni sostitutive e/o temporanee ed anzi ha riconosciuto che le supplenze hanno riguardato, in realtà, posti “su organico di diritto”, cioè vacanti e disponibili.
Dal complesso di tali argomenti può desumersi, dunque, l'esistenza dell'abuso dei contratti a termine, a decorrere già dal 12 giugno 2021 (e che prosegue tuttora).
I successivi contratti, poi, sono tutti su organico di diritto e, peraltro, si sono anch'essi prolungati per oltre 36 mesi. L'abuso, pertanto, sussisterebbe anche considerando i soli contratti annuali de quibus.
E' pacifico, infine, che non vi sia stata “stabilizzazione”.
6. Non si vuole ignorare che la disciplina relativa al reclutamento <<… è stata … modificata, … in modo significativo, dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 (…) che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1 c. 95 e sgg.): ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1 c. 105); ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa;
ha previsto l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (art. 1 c. 113); ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 10 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1 c. 131)…
47. Con la sentenza n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1
e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
48. La Corte è pervenuta al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di Giustizia sulla non conformità alla clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della richiamata ordinanza n. 207 del 2013 della Corte Costituzionale e sempre riconosciuto dalle pronunzie di questa Corte.
49. Proprio con riguardo agli spazi di autonomia riconosciuti al diritto nazionale, la Corte Costituzionale ha ritenuto di dovere integrare il "dictum" del giudice comunitario ed ha esaminato la questione oggetto dei giudizi nei quali era stata sollevata la questione di costituzionalità, alla luce dello "ius superveniens", costituito dalla legge n. 107 del 2015, adottata dal legislatore al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo quadro: e tale verifica, diversamente dalle ipotesi dei giudizi di costituzionalità "interni" nelle quali viene rimessa al giudice a quo la delibazione della portata della sopravvenienza, è stata dalla Corte Costituzionale reputato essere inclusa nella propria potestà decisoria.
50. La Corte ha, quindi, rammentato, nell'esercizio dell'inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale svolto, come sia indiscutibile che competa al giudice "comune", chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo "jus superveniens" che sia intervenuto.
51. Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la suddetta legge n. 107 del 2015, il Giudice delle leggi ha desunto l'esistenza, "in tutti i casi che vengono in rilievo", di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla
Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo...
53. La Corte ha precisato, da ultimo, che grazie alla legge n. 107 del 2015 l'illecito di cui si è reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato…
…
77. La legge n. 107 del 2015, come affermato dalla sentenza 187 della Corte
Costituzionale, ha senz'altro cancellato l'illecito comunitario perché, per il futuro, ha previsto le misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola (c. 131) nella quale la Corte di Giustizia ha ravvisato l'illecito stesso: ma la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella reiterazione di contratti a termine, per supplenze su organico di diritto ed al di fuori del quadro temporale minimo di cui ai punti… che precedono, reiterazione realizzata nella vigenza della disciplina dichiarata incostituzionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. E' infatti solo la concreta utilizzazione di quei procedimenti che, come appresso illustrato, sarà idonea alla eliminazione in discorso…
88. Sulla scorta delle considerazioni che precedono e in applicazione del generale canone ermeneutico, secondo cui sussiste l'obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE
(ex multis sentenze della CGUE 5 ottobre 2004, C-397/01-403/01; 22 maggio 2003, C-
462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990, C-106/89), canone sistematicamente applicato da questa Corte di cassazione (ex multis Cass. 22 maggio 2015, n. 10612; Cass. SU 14 aprile 2011, n. 8486; Cass. SU 16 marzo 2009, n. 6316; Cass. 18 aprile 2014, n. 9082; Cass. 30 dicembre 2011, n. 30722; Cass. 16 settembre 2011, n.
19017; Cass. 1 settembre 2011, n. 17966; Cass. 9 agosto 2007, n. 17579; Cass. 19 aprile
2001, n. 5776; Cass. 26 luglio 2000, n. 9795; Cass. 10 marzo 1994, n. 2346; Cass. 13 maggio 1971, n. 1378), deve ritenersi che, nelle fattispecie di abuso realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 107 del 2015, sia misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso stesso ed a
"cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (sentenza par. Per_2
77-79) la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107/2015 attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente e che, specularmente, pari idoneità a cancellare l'abuso e le sue conseguenze possano avere assunto le concrete misure di stabilizzazione occorse negli anni passati...
91. Al contrario, la astratta "chance" di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati, intendendo per tali tempi quelli compresi tra l'entrata in vigore della legge
107/2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, pur avendo avuto idoneità a cancellare l'illecito comunitario (escluso in sé dalla previsione generale del percorso normativo delineante serie opportunità di assunzione) non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà.
92. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali
l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro, allegato alla Direttiva, nel significato attribuito nella sentenza
, secondo i principi affermati da questa Corte, nella più volte citata sentenza a Per_2
SSUU n. 5072 del 2016, ai quali il Collegio ritiene… di dare continuità…>> (Cass., sentenze del 7.11.2016, da 22552 a 22557, cit.). 7. Peraltro, la l. n. 107 del 2015, art. 1, co. 131 (secondo cui “131. A decorrere dal
1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”), è stata abrogata dall'articolo
4 bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignità), come convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
Tale ultima previsione viene in considerazione, al pari del menzionato art. 28 d.lgs.
n. 81/2015, poiché la disciplina applicabile ratione temporis deve essere individuata sulla base del momento in cui si è verificato (per effetto della reiterazione dei contratti a tempo determinato) il superamento dell'indicata durata triennale delle “supplenze”; superamento che, nella specie, tenuto conto della decorrenza, è intervenuto certamente dopo l'abrogazione della l. n. 107 del 2015, art. 1, co. 131.
Ebbene, occorre chiedersi se, a seguito dell'abrogazione del menzionato art. 1 co.
131, possa ritenersi, tuttavia, sempre valido il predetto limite di 3 anni (rectius 36 mesi).
La risposta deve essere positiva.
Basti osservare che i giudici di legittimità, già prima dell'introduzione dell'art. 1 co.
131 cit. (v. sentenze del 2016, nn. da 22552 a 22577), nel delineare le <Condizioni per la configurabilità dell'abuso>>, avevano così osservato:
<63. … La dichiarazione di illegittimità costituzionale, "in parte qua" e con effetto
"ex tunc", dell'art. 4 c. 1 e 11 della L. 124 del 1999 comporta che la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della richiamata disposizione configura un illecito, rilevante sul piano del diritto comunitario e, quindi, sul diritto interno. Ed è sulle condizioni al ricorrere delle quali siffatto illecito può ritenersi rilevante che occorre svolgere riflessione, tanto con riguardo alla condizione del dispiegamento nel tempo dei rinnovi…, quanto in relazione alla condizione delle ragioni per le quali le supplenze vennero disposte…
64. Sulla prima condizione, ed in primo luogo, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T.U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino
a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma
113 dell'art. 1, legge n. 107 del 2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U.
65. D'altra parte, ad attestare la esistenza di una ragionevolezza del parametro triennale può richiamarsi il fatto che uguale limite massimo di trentasei mesi è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (art. 5, comma 4 - bis, del d. lgs.
368/2001, introdotto dalla legge 247 del 2007 e da ultimo art. 19 comma 2 d.lgs. 81 del
2015): si intende affermare che la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del d.lgs. n. 165/01, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso
(quanto al settore privato, cfr. da ultimo S.U. 11374/2016)>>.
Pertanto, anche in assenza di una previsione specifica, 36 mesi erano ritenuti il limite massimo di (legittima) reiterazione delle supplenze sull'“organico di diritto” e/o delle altre supplenze, in caso di ingiustificato ricorso ad esse.
Il predetto termine può rimanere fermo, dunque, sia per la persistente previsione della cadenza triennale dei concorsi pubblici, sia per il fatto che (avendo inciso sul termine per il lavoro privato) il d.l. 87/18, conv. in l. 96/18 (c.d. decreto dignità) non si applica
(invece) al lavoro con la p.a., per cui continuano a valere le disposizioni previgenti, tra cui l'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 81/2015, che si applica, dunque, ai contratti con la p.a., nella versione originaria (prevedente il termine di 36 mesi).
D'altra parte, non è ragionevole ritenere che tale “limite” sia venuto meno, in conseguenza di un intervento normativo (il decreto dignità, appunto) finalizzato a limitare il rischio della precarizzazione, e a prezzo dell'inevitabile violazione del diritto UE. 8. Occorre altresì valutare se, per effetto della legge 13 luglio 2015 n. 107, possano ritenersi introdotte nell'ordinamento, misure finalizzate a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, conformi alla previsione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, che membri l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le misure così elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (v., in particolare, sentenze Kücük, EU:C:2012:39, punto 26, nonché e a., EU:C:2014:2044, punto 56)>> (CGUE sent. 26.11.2014, e Per_3 Per_2
altri).
Non pare. Infatti, come chiarito dalla CGUE (ibidem), in assenza di previsioni limitative della durata dei contratti a termine (v. abrogazione del limite di 36 mesi) o del numero di essi, solo <l'uso di contratti di lavoro a tempo determinato basato su ragioni obiettive… [è] un mezzo per prevenire gli abusi (v. sentenze e a., Per_4
EU:C:2006:443, punto 67, nonché e a., EU:C:2014:2044, punto 58)>>; nella Per_3 nozione di “ragioni obiettive”, rientrano le esigenze di sostituzione, da un lato, di personale delle scuole statali in attesa dell'esito di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, dall'altro, di personale di tali scuole che si trova momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni;
occorre anche tenere conto delle esigenze di flessibilità tipiche del settore dell'insegnamento (collegate alla variabilità del numero degli scolari); così, in particolare, <qualora uno Stato membro riservi, nelle scuole da esso gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di concorso, tramite
l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi, alla luce di detta disposizione, che, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato>>; tuttavia, <Una siffatta normativa,… in assenza di un termine preciso per l'organizzazione e l'espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato>>.
Se ne deve dedurre l'irrilevanza, ai fini della sussistenza della violazione Cont dell'Accordo quadro e, quindi, dell'abuso, delle deduzioni del circa l'indizione e l'espletamento di varie procedure concorsuali (cui il ricorrente avrebbe potuto prendere parte): evidentemente, l'espletamento delle stesse non ha consentito e non consente l'accesso ai posti “permanenti” del personale vincitore dei concorsi, tanto che detti posti sono ancora “coperti” mediante ricorso alla reiterazione di contratti a termine.
E' ciò che è avvenuto per il ricorrente e che si verifica per gli altri docenti che si trovano nella sua stessa situazione, come dimostrato dal contenzioso tuttora esistente.
Né si sono evidenziati, in anni recenti, particolari evenienze relative alla popolazione scolastica, tali da implicare la valorizzazione dei cennati margini di discrezionalità. Tanto meno sono state evidenziate esigenze di tal fatta nell'ambito lavorativo della ricorrente.
Cont 9. Allora, deve ritenersi che, nella specie, il abbia fatto abusivo ricorso al lavoro disciplinato da contratti a termine, per effetto della reiterata stipula degli stessi con il ricorrente, a decorrere dall'ottobre 2017, per oltre 36 mesi (superati nel giugno 2021).
10. In assenza di stabilizzazione del lavoratore, ovvero di certezza di una sua
(futura) stabilizzazione, deve quindi disporsi il risarcimento del danno, a favore del medesimo. Cont E' appena il caso di osservare, al riguardo, che il ha dedotto l'espletamento dei detti concorsi, cui il ricorrente ha preso o avrebbe potuto prendere parte, anche per farne discendere l'adozione di adeguate misure “riparatorie”. Ma, come già in parte accennato, <la relazione causale tra abuso del contratto
a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere "diretta ed immediata"; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege
n. 107/2015 e delle procedure avviate ex L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519")>> (Cass.
n. 34558/2022).
Sempre che, comunque, l'assunzione in ruolo si sia verificata o debba verificarsi in tempi certi e ragionevoli.
D'altra parte, la (mera) possibilità di assunzione a tempo indeterminato, ove dipenda da circostanze “aleatorie” <non può essere considerata una sanzione a carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo ai fini di garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro>> (CGUE sent. 26.11. 2014, e altri). Per_2
E tanto vale anche per la possibilità di partecipare ad un concorso.
Sembra altresì evidente - ed è stato comunque affermato dai giudici di legittimità, nell'occuparsi della possibile “sanatoria” dei pregressi abusi - che non è sufficiente la previsione di misure normative idonee ad evitare l'irragionevole reiterazione delle supplenze, ad eliminare l'illecito comunitario, occorrendo semmai la corretta applicazione delle stesse. Corretta applicazione che dovrebbe determinare il venir meno dell'esigenza stessa del ricorso per più di 36 mesi a docenti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti e disponibili (o “assimilati”), in ragione dell'assegnazione di detti posti, entro detto lasso di tempo, al personale assunto tramite concorsi regolarmente cadenzati. Dunque, se la reiterazione dei contratti a termine si verifica (tutt'ora), deve ritenersi, quanto meno fino a prova contraria, che il sistema di “prevenzione” non sia stato correttamente attuato.
Cont Solo la prova, da parte del , del mancato ingresso in ruolo del supplente, per condotta ad esso ascrivibile, in particolare di mancata partecipazione a procedure automatiche, potrebbe rilevare sul versante dell'adozione di una misura proporzionata, effettiva ed energica, idonea a sanzionare l'abuso e a riparare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.
Il convenuto non ha fornito detta prova ed anzi pretenderebbe che essa sia CP_1 ricavata dall'interrogatorio libero del ricorrente.
Non ci si può neppure esimere dall'osservare che la (pur solo astratta e, quindi, da vagliarsi poi in concreto) “eliminazione” dell'illecito comunitario, è stata affermata, a fronte della disciplina di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, sul presupposto dell'introduzione di “un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato [36 mesi], il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile” (Corte Cost. n.
187/2015). Ma tale termine e con esso il sistema dissuasivo e risarcitorio, sono frattanto venuti meno, come anticipato (per effetto dell'abrogazione della l. n. 107 del 2015, art. 1, co. 131, ad opera dell'articolo 4 bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, come convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96).
11. Resta da dire dei criteri da utilizzarsi ai fini del risarcimento del danno, che – come visto – sono stati fino ad oggi individuati nei “parametri di cui alla L. n. 183 del
2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2)” (Cass. ord. n.
9323/2023), salva prova del maggior danno sofferto dal lavoratore, fermo il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Frattanto, infatti, l'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, è stato modificato dall'articolo
12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge
14 novembre 2024, n. 166, che, alle previsioni generali del divieto di “conversione” dei rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di “disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni” (“ferma ogni responsabilità e sanzione”), e del “diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ha aggiunto una specifica disciplina in materia di risarcimento del danno relativa ai casi di abuso di contratti (o rapporti) a tempo determinato (indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del TFR).
Il tenore del menzionato art. 36, co. 5, in vigore dal 17.9.2024, è il seguente:
“5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Si tratta di valutarne l'applicabilità alle liti in corso, ovvero ai casi in cui l'abusiva reiterazione abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della novella (in assenza di disciplina transitoria).
Occorre ricordare, al riguardo, che il ricorso alla disciplina indennitaria di cui alla l.
n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e poi, al d.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, è stato frutto di <un'operazione di integrazione in via interpretativa, orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile>>
(Cass. SS.UU. n. 5072/2016).
La disciplina comunitariamente adeguata (sotto l'aspetto dell'efficacia dissuasiva, richiedendo la normativa unionale una risposta “energica”, nonché dell'esonero del lavoratore dall'onere della prova del danno) è stata ricercata e rinvenuta, appunto, un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato…>> (ibidem).
Cioè, appunto, nella disciplina di cui sopra, dettata dalla l. n. 183 del 2010 e poi dal d.lgs. n. 81 del 2015 [che tra l'altro esonera il lavoratore dalla prova del danno < misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo e un massimo>> (ibidem)].
Frattanto, è stato il legislatore stesso ad implementare la previsione di cui all'art. 36, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001, relativa al diritto al risarcimento del danno, introducendo una disciplina ad hoc per i casi di abuso di contratti a termine alle dipendenze della P.A., che si caratterizza per l'innalzamento dei limiti minimo e massimo dell'indennizzo, ferma la presunzione di danno (e potendo comunque darsi prova del maggior danno).
L'introduzione della nuova e specifica previsione è stata decisa a fronte della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli
Stati membri a disporre misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, infatti, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore (privato e) pubblico.
Deve ritenersi, allora, che – pur in carenza di una disciplina transitoria – la previsione introdotta dal d.l. n. 131/2024 sia applicabile anche ai processi in corso - come lo è stata quella di cui al d.lgs. n. 81/2015, a fronte del pur consimile art. 32 l. n. 183/2010 -
, rappresentando (nella stessa intenzione del legislatore) la risposta adeguatamente
“energica” e dissuasiva pretesa dal diritto unionale (risposta che, precedentemente e - alla luce della procedura d'infrazione, non efficacemente - si era ricercata nella disciplina relativa al lavoro privato).
Dalla detta applicazione, dunque, non ci si può esimere già solo perché
l'integrazione dell'obbligo risarcitorio, nei termini di cui alla menzionata decisione delle
SS.UU., non potrebbe effettuarsi, in oggi, se non alla luce della disciplina (non più relativa ad un ambito omogeneo, ma) specifica vigente, (in quanto) idonea a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile, nonché a prevenire e sanzionare le violazioni con maggiore efficacia.
La giurisprudenza di merito ha già ritenuto, in svariate decisione, di così procedere.
Può richiamarsi, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Torino, che - ricordato come la nuova disposizione sia stata introdotta “al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione” e non preveda una disciplina transitoria – ha così argomentato:
<… ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura
d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche>> (Tribunale di Torino, sent. 8.10.2024, RG n. 136/2024). 12. Dunque, deve disporsi il risarcimento, a beneficio della lavoratrice ricorrente, secondo i criteri introdotti dall'art. 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, senza necessità di (specifica) prova del danno da parte del docente (v. supra).
Poiché l'illecito si consuma, non in relazione ai singoli contratti a termine, ma solo dal momento e per effetto della loro successione, il danno presunto deve essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dalla legge. Il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti rileva ai fini della liquidazione per il profilo della gravità della violazione (v. Cass., ord. n. 31174/2018), come in oggi riconosciuto dall'art. 12 cit., che all'uopo menziona anche la durata complessiva del rapporto.
Deve altresì rammentarsi che, nella materia de qua, <<… l'abusiva reiterazione di contratti a termine con il medesimo lavoratore produce una situazione di incertezza sulla stabilità occupazionale, definito danno c.d. da precarizzazione, che lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost, e nel diritto eurounitario dagli artt. 1 e 15 della cd. Carta di Nizza>> (Cass. ord. n. 10999/2020).
Ebbene, nella specie, tenuto conto del numero di contratti (4) stipulati oltre il termine di 36 mesi (cioé dopo giugno 2021) e della durata complessiva del rapporto di lavoro, appare equo quantificare l'indennità nella misura di 8 mensilità ai fini del calcolo del TFR (4 mensilità quale ammontare minimo, da incrementarsi di una mensilità per ogni ulteriore anno scolastico di servizio); misura che appare comunque idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Vi è richiesta di condanna generica, infatti, e – diversamente da quanto dedotto dal Cont
- l'ammontare della retribuzione ai fini del calcolo del TFR non è stato calcolato e indicato da controparte.
La ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
13. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale), a beneficio della ricorrente, con distrazione in solido a favore dei suoi difensori, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-accerta e dichiara l'abusiva reiterazione, da parte del convenuto
[...]
, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con Controparte_1
la ricorrente, per effetto del superamento, nel giugno 2021, di 36 mesi di durata complessiva del rapporto di lavoro dagli stessi disciplinato;
-conseguentemente dichiara tenuto e pertanto condanna il
[...]
, in persona del ministro pro tempore, al pagamento a Controparte_1
favore della ricorrente di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 8 (otto) mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal superamento dei 36 mesi al saldo;
-condanna altresì il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di CP_1
lite, spese che liquida nella somma di euro 4.630,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge;
con distrazione in solido a favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e
Giovanni Rinaldi.
Genova, il 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4704/2024, promossa dalla sig.ra:
nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 94 e, C.F. , rappresentata e difesa, in forza di procura allegata C.F._1
alla busta telematica di invio del ricorso, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola
Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A (pec: Email_1
-ricorrente-
CONTRO il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 Controparte_2 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi dal dirigente dell'
[...]
pro tempore, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Controparte_2
Via Assarotti n. 38 (pec: codice fiscale Email_2 dell' , codice fiscale dell' Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
)
[...] P.IVA_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
: Pt_1
“Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al risarcimento danno secondo i Controparte_1
criteri forfettari indicati nel ricorso.
• Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”;
): Controparte_4
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 31.10.2024, la sig.ra
, premesso di avere lavorato e di lavorare ancora, in forza di contratti Parte_1
a termine (di cui al doc. 1 ric.: stato matricolare e contratto a termine per l'a.s. in corso), relativi ai periodi indicati nello schema riassuntivo a pag. 2 del ricorso (aa.ss. da 2017/2018
a 2024/2025), alle dipendenze del convenuto (nel seguito, per brevità, anche solo CP_1
Cont
”), quale docente (posto di “sostegno”), e che la stipula dei predetti contratti di lavoro
è sempre avvenuta (anche con riguardo ai primi, non su “organico di diritto”) in carenza di ragioni sostitutive e per far fronte ad esigenze “permanenti” dell'Istituzione scolastica, mediante svolgimento di mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti a tempo Cont indeterminato, ha convenuto in giudizio il , per sentire accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, avendo la sequenza contrattuale violato i principi del diritto comunitario in materia, e per sentire condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno, secondo i criteri di cui (in oggi) all'art. 12 co. 1 d.l. n. 131/2024. Cont Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, nonché contestando l'ammontare della retribuzione ai fini del calcolo del TFR, come
(sarebbe stato) quantificato da controparte.
Cont Secondo il , in particolare:
-le pronunce relative al risarcimento del danno c.d. comunitario, in conseguenza dell'abuso di contratti a termine da parte dell'Amministrazione scolastica, si erano rese necessarie per l'utilizzo improprio, da parte del , Controparte_1 dell'art. 4 della l. 124 del 1999 che aveva provocato una distorsione dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato, esacerbato dalla continuata mancanza di procedure concorsuali che regolassero l'afflusso di docenti di ruolo;
-la validità dei rimedi introdotti dalla l. 107 del 2015 è stata riconosciuta, anche, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2016, che ha evidenziato come “dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del
2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande
(concorsi riservati). La scelta di attribuire serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutti gli interessati -benché implicante un impegnativo sforzo anche finanziario e un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), teso ad assicurare l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione- è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne”; -emerge, dunque, l'importanza di concorsi pubblici che regolarizzino la posizione dei docenti precari e la preferibilità di tale soluzione rispetto al semplice risarcimento del danno, non dovuto, d'altra parte, ove l'Amministrazione abbia impegnato le proprie risorse al fine della stabilizzazione;
nel caso di specie, il ricorrente, supplente, “è stato convocato per almeno 36 mesi, anche non continuativi, a svolgere un ruolo di docenza nell'Istruzione pubblica, su posto annuale su organico di diritto”;
-l'indizione di concorsi, ordinari e straordinari - quest'ultimi, come risaputo, di più facile accesso per i docenti precari che da anni prestano la loro opera presso il
[...]
- è già di per sé una misura sufficientemente energica per Controparte_1 garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro;
onde nessun risarcimento del danno va riconosciuto alla parte ricorrente;
-in particolare, a partire dalla programmazione contenuta nella l. 107 del 2015,
l'Amministrazione scolastica ha indetto numerosi concorsi, al fine di risolvere l'annoso problema dei docenti precari: il comma 114 dell'art. 1 della predetta legge ha dato luogo a ben 3 bandi di concorso (Decreto dirigenziale 105 del 2016, per l'infanzia e la primaria;
Decreto dirigenziale 106 del 2016, per la secondaria di I e II grado;
Decreto dirigenziale
107 del 2016, per il sostegno); si sono aggiunti quelli del D.lgs. n. 59 del 2017 (Decreto dipartimentale 85 del 2018; DDG 1546 del 07.11.2018; Decreto dipartimentale 498 e 499 del 2020, Decreto Dipartimentale 510 del 23 aprile 2020); quelli di cui all'art. 59 commi 4
e 9bis del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 e i decreti conseguenti, non solo per l'anno 2021 ma, ulteriormente, per l'anno 2022 e 2023; da ultimo, sono intervenuti il Decreto Ministeriale n.
205 del 26 ottobre 2023 (per la Scuola secondaria) e il Decreto Ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023 (per la Scuola dell'infanzia e la primaria) che ha coinvolto tutte le classi di concorso bandite;
quest'ultimo concorso è in svolgimento e, all'art. 13 comma 9 di entrambi i decreti, si prevede una riserva di posti per chi ha già svolto un certo servizio presso il (il Decreto Direttoriale n. 77 del 17 gennaio Controparte_1
2024 e il Decreto Direttoriale n. 78 del 17 gennaio 2024 hanno implementato il numero di cattedre messe a disposizione, a fronte della mole delle richieste); -insomma, negli ultimi anni il ha indetto Controparte_1 numerosi concorsi, mettendo a disposizione, tra l'altro, un numero notevole di cattedre per la classe di concorso di interesse della parte ricorrente, “anche con carattere riservato a coloro che già avevano svolto un certo numero di supplenze”;
-il concorso di cui al Decreto dipartimentale 85 del 2018 e quello di cui al comma
9bis del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 sono stati concepiti, intenzionalmente, per favorire i docenti precari, che hanno sostenuto esclusivamente una prova orale;
Cont
-dunque, il ha già dato risposta alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'UE
e alla direttiva 1999/70/CE, adottando misure che rivestono un carattere non solo proporzionato ma, anche, sufficientemente energico e dissuasivo per garantirne la piena efficacia, onde il protrarsi della precarietà della parte ricorrente non può essere addebitato al;
CP_1
-più specificamente, “La ricorrente partecipa alle GPS sulla Provincia di Genova per la classe di concorso ADEE, EEEE, AAAA come da stato matricolare (all. 13) e dalla domanda per il rinnovo delle GPS per l'a.s. in corso (all. 14). Non può non notarsi che, per tali classi di concorso, per i periodi di precariato dell'attrice, sono state bandite ben 11 procedure concorsuali, di cui 8 di carattere straordinario e/o riservato, secondo la nozione ben conosciuta ormai anche a questo Tribunale. Pertanto, il ha già posto in essere CP_1
tutte le procedure, previste dal dettato comunitario, finalizzate alla stabilizzazione della posizione della ricorrente, senza considerare quelle future. Quale addebito può essere mosso all'Amministrazione, se non quello di permettere la candidatura, nelle GPS, anche a coloro che non si presentano e/o che non vincono le procedure selettive di volta in volta bandite?”.
La causa è stata istruita documentalmente.
E' stata quindi discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno infine richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, sopra trascritte.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra. Va osservato, preliminarmente, che i soli periodi di lavoro a termine che possono assumere rilievo, nel presente procedimento, sono quelli indicati in ricorso.
Deve evidenziarsi, poi, che i principali fatti, essenziali ai fini del decidere, sono pacifici, non contestati e comunque documentalmente provati.
Essi sono i seguenti.
La ricorrente è docente supplente nella scuola primaria ed è iscritta alle GPS (non alle GAE).
Cont Ella ha sempre prestato la propria attività lavorativa a favore del in forza di contratti a tempo determinato, che hanno interessato i periodi di cui allo schema in ricorso
(p. 2), infra riportati (correggendo gli errori materiali di cui all'atto introduttivo). Si tratta di
8 contratti (dall'a.s. 2017/2018 a quello in corso - v. doc. 1 ric. e doc. 13 conv.), i primi 4 per supplenze fino al 30 giugno (“fino al termine delle aa.dd.”, su “organico di fatto”), i successivi 4 per supplenze fino al 31 agosto (“annuali”, su “organico di diritto”).
Le prime 4 supplenze si sono svolte pacificamente presso un medesimo Istituto scolastico (IC Giannini di Cicagna) e le successive 4 presso due differenti Istituti scolastici
(IC Mazzini di Genova e, per l'a.s. in corso, di Genova). Persona_1
Tutte le supplenze sono state a tempo pieno e hanno riguardato un posto di sostegno nella scuola primaria.
I periodi d'insegnamento indicati in ricorso, documentalmente provati, sono i seguenti (corretti gli errori materiali di cui all'atto introduttivo):
• a.s. 2017/2018: dal 19.10.2017 al 30.6.2018;
• a.s. 2018/2019: dal 20.9.2018 al 30.6.2019;
• a.s. 2019/2020: dal 17.9.2019 al 30.6.2020;
• a.s. 2020/2021: dal 14.9.2020 al 30.6.2021;
• a.s. 2021/2022: dal 6.9.2021 al 31.8.2022;
• a.s. 2022/2023: dal 1.9.2022 al 31.8.2023;
• a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 31.8.2024;
• a.s. 2024/2025: dal 6.9.2024 al 31.8.2025. 3. Secondo consolidata giurisprudenza, <Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge
3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi>> (Cass., sentenze dalla n. 22552 alla 22557/2016 e numerose altre conformi).
Il riferimento all'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107 si spiega, tra l'altro - come meglio nel seguito -, perché con il provvedimento normativo è stata
(temporaneamente) vietata la menzionata reiterazione.
Il detto orientamento giurisprudenziale ha preso avvio dalla ricognizione del quadro normativo eurounitario (v., in particolare, clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999) e nazionale, del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C- Per_2
63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle
Sezioni Unite della S. Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016), e ha affermato, più specificamente, i seguenti principi di diritto:
<A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e
11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
C) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge
13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti
e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del
2015.
E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali.
F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SS.UU di questa Corte n. 5072 del 2016>> (Cass. n. 8935/2017; conf. Cass.
3474/2020).
4. La medesima giurisprudenza, con riguardo alle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” (quali, nella specie, le prime 4) e per le supplenze “temporanee”, ha affermato che <<… non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima>> (v. ancora Cass. n. 8935/2017 e precedenti conformi: vi si afferma anche che il carattere abusivo della reiterazione non può neppure essere predicato quale conseguenza della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, perché in forza di essa l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'organico di diritto e si siano protratte per oltre trentasei mesi).
Ed in effetti, <La Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato (par. 91- Per_2
95) che la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
101. Va riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato.
102. Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione CP_1
ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)>> (Cass. n. 22522/2016).
Così, nella giurisprudenza di merito sono state individuate, ad esempio, quali indici della natura non abusiva della reiterazione, le circostanze che le supplenze si siano svolte negli anni <presso Istituti diversi, ed a volte per spezzoni di orario>> (Corte App. Milano, sent. 1758/2019). Si è invece attribuito rilievo, nella direzione opposta, alla mancata deduzione, da
Cont parte del , dell'ottemperanza agli obblighi d'indizione delle procedure per la copertura dei posti vacanti, potendosene trarre elementi sintomatici di una condotta abusiva, volta ad avvalersi del precariato scolastico ben oltre le ragioni obiettive che lo possono giustificare ai sensi della Direttiva 1999/70/CE.
5. Parte ricorrente ha dedotto, ai fini della prova dell'effettivo uso improprio e distorto delle supplenze su “organico di fatto” (aa.ss. dal 2017/2018 al 2020/2021): la durata delle stesse (per tutto il corso delle aa.dd.); la loro reiterazione per oltre 36 mesi complessivi, in 4 aa.ss. consecutivi;
l'inerenza al medesimo Istituto e al medesimo insegnamento, a tempo pieno;
la mancata indicazione, nei contratti individuali, di specifiche ragioni sostitutive (del resto non indicate nello Stato matricolare in atti).
Parte convenuta non ha contestato specificamente le deduzioni avversarie in merito alla carenza di effettive ragioni sostitutive e/o temporanee ed anzi ha riconosciuto che le supplenze hanno riguardato, in realtà, posti “su organico di diritto”, cioè vacanti e disponibili.
Dal complesso di tali argomenti può desumersi, dunque, l'esistenza dell'abuso dei contratti a termine, a decorrere già dal 12 giugno 2021 (e che prosegue tuttora).
I successivi contratti, poi, sono tutti su organico di diritto e, peraltro, si sono anch'essi prolungati per oltre 36 mesi. L'abuso, pertanto, sussisterebbe anche considerando i soli contratti annuali de quibus.
E' pacifico, infine, che non vi sia stata “stabilizzazione”.
6. Non si vuole ignorare che la disciplina relativa al reclutamento <<… è stata … modificata, … in modo significativo, dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 (…) che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1 c. 95 e sgg.): ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1 c. 105); ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa;
ha previsto l'efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (art. 1 c. 113); ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 10 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1 c. 131)…
47. Con la sentenza n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1
e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
48. La Corte è pervenuta al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di Giustizia sulla non conformità alla clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della richiamata ordinanza n. 207 del 2013 della Corte Costituzionale e sempre riconosciuto dalle pronunzie di questa Corte.
49. Proprio con riguardo agli spazi di autonomia riconosciuti al diritto nazionale, la Corte Costituzionale ha ritenuto di dovere integrare il "dictum" del giudice comunitario ed ha esaminato la questione oggetto dei giudizi nei quali era stata sollevata la questione di costituzionalità, alla luce dello "ius superveniens", costituito dalla legge n. 107 del 2015, adottata dal legislatore al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo quadro: e tale verifica, diversamente dalle ipotesi dei giudizi di costituzionalità "interni" nelle quali viene rimessa al giudice a quo la delibazione della portata della sopravvenienza, è stata dalla Corte Costituzionale reputato essere inclusa nella propria potestà decisoria.
50. La Corte ha, quindi, rammentato, nell'esercizio dell'inedito ruolo di giudice del rinvio pregiudiziale svolto, come sia indiscutibile che competa al giudice "comune", chiamato ad applicare nel rapporto una sentenza di illegittimità costituzionale di accoglimento di questione afferente la norma applicabile, dare ingresso allo "jus superveniens" che sia intervenuto.
51. Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la suddetta legge n. 107 del 2015, il Giudice delle leggi ha desunto l'esistenza, "in tutti i casi che vengono in rilievo", di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla
Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo...
53. La Corte ha precisato, da ultimo, che grazie alla legge n. 107 del 2015 l'illecito di cui si è reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato "cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato…
…
77. La legge n. 107 del 2015, come affermato dalla sentenza 187 della Corte
Costituzionale, ha senz'altro cancellato l'illecito comunitario perché, per il futuro, ha previsto le misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola (c. 131) nella quale la Corte di Giustizia ha ravvisato l'illecito stesso: ma la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella reiterazione di contratti a termine, per supplenze su organico di diritto ed al di fuori del quadro temporale minimo di cui ai punti… che precedono, reiterazione realizzata nella vigenza della disciplina dichiarata incostituzionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. E' infatti solo la concreta utilizzazione di quei procedimenti che, come appresso illustrato, sarà idonea alla eliminazione in discorso…
88. Sulla scorta delle considerazioni che precedono e in applicazione del generale canone ermeneutico, secondo cui sussiste l'obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE
(ex multis sentenze della CGUE 5 ottobre 2004, C-397/01-403/01; 22 maggio 2003, C-
462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990, C-106/89), canone sistematicamente applicato da questa Corte di cassazione (ex multis Cass. 22 maggio 2015, n. 10612; Cass. SU 14 aprile 2011, n. 8486; Cass. SU 16 marzo 2009, n. 6316; Cass. 18 aprile 2014, n. 9082; Cass. 30 dicembre 2011, n. 30722; Cass. 16 settembre 2011, n.
19017; Cass. 1 settembre 2011, n. 17966; Cass. 9 agosto 2007, n. 17579; Cass. 19 aprile
2001, n. 5776; Cass. 26 luglio 2000, n. 9795; Cass. 10 marzo 1994, n. 2346; Cass. 13 maggio 1971, n. 1378), deve ritenersi che, nelle fattispecie di abuso realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 107 del 2015, sia misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso stesso ed a
"cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (sentenza par. Per_2
77-79) la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107/2015 attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente e che, specularmente, pari idoneità a cancellare l'abuso e le sue conseguenze possano avere assunto le concrete misure di stabilizzazione occorse negli anni passati...
91. Al contrario, la astratta "chance" di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati, intendendo per tali tempi quelli compresi tra l'entrata in vigore della legge
107/2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, pur avendo avuto idoneità a cancellare l'illecito comunitario (escluso in sé dalla previsione generale del percorso normativo delineante serie opportunità di assunzione) non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà.
92. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali
l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro, allegato alla Direttiva, nel significato attribuito nella sentenza
, secondo i principi affermati da questa Corte, nella più volte citata sentenza a Per_2
SSUU n. 5072 del 2016, ai quali il Collegio ritiene… di dare continuità…>> (Cass., sentenze del 7.11.2016, da 22552 a 22557, cit.). 7. Peraltro, la l. n. 107 del 2015, art. 1, co. 131 (secondo cui “131. A decorrere dal
1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”), è stata abrogata dall'articolo
4 bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignità), come convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
Tale ultima previsione viene in considerazione, al pari del menzionato art. 28 d.lgs.
n. 81/2015, poiché la disciplina applicabile ratione temporis deve essere individuata sulla base del momento in cui si è verificato (per effetto della reiterazione dei contratti a tempo determinato) il superamento dell'indicata durata triennale delle “supplenze”; superamento che, nella specie, tenuto conto della decorrenza, è intervenuto certamente dopo l'abrogazione della l. n. 107 del 2015, art. 1, co. 131.
Ebbene, occorre chiedersi se, a seguito dell'abrogazione del menzionato art. 1 co.
131, possa ritenersi, tuttavia, sempre valido il predetto limite di 3 anni (rectius 36 mesi).
La risposta deve essere positiva.
Basti osservare che i giudici di legittimità, già prima dell'introduzione dell'art. 1 co.
131 cit. (v. sentenze del 2016, nn. da 22552 a 22577), nel delineare le <Condizioni per la configurabilità dell'abuso>>, avevano così osservato:
<63. … La dichiarazione di illegittimità costituzionale, "in parte qua" e con effetto
"ex tunc", dell'art. 4 c. 1 e 11 della L. 124 del 1999 comporta che la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della richiamata disposizione configura un illecito, rilevante sul piano del diritto comunitario e, quindi, sul diritto interno. Ed è sulle condizioni al ricorrere delle quali siffatto illecito può ritenersi rilevante che occorre svolgere riflessione, tanto con riguardo alla condizione del dispiegamento nel tempo dei rinnovi…, quanto in relazione alla condizione delle ragioni per le quali le supplenze vennero disposte…
64. Sulla prima condizione, ed in primo luogo, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T.U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino
a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma
113 dell'art. 1, legge n. 107 del 2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U.
65. D'altra parte, ad attestare la esistenza di una ragionevolezza del parametro triennale può richiamarsi il fatto che uguale limite massimo di trentasei mesi è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (art. 5, comma 4 - bis, del d. lgs.
368/2001, introdotto dalla legge 247 del 2007 e da ultimo art. 19 comma 2 d.lgs. 81 del
2015): si intende affermare che la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del d.lgs. n. 165/01, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso
(quanto al settore privato, cfr. da ultimo S.U. 11374/2016)>>.
Pertanto, anche in assenza di una previsione specifica, 36 mesi erano ritenuti il limite massimo di (legittima) reiterazione delle supplenze sull'“organico di diritto” e/o delle altre supplenze, in caso di ingiustificato ricorso ad esse.
Il predetto termine può rimanere fermo, dunque, sia per la persistente previsione della cadenza triennale dei concorsi pubblici, sia per il fatto che (avendo inciso sul termine per il lavoro privato) il d.l. 87/18, conv. in l. 96/18 (c.d. decreto dignità) non si applica
(invece) al lavoro con la p.a., per cui continuano a valere le disposizioni previgenti, tra cui l'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 81/2015, che si applica, dunque, ai contratti con la p.a., nella versione originaria (prevedente il termine di 36 mesi).
D'altra parte, non è ragionevole ritenere che tale “limite” sia venuto meno, in conseguenza di un intervento normativo (il decreto dignità, appunto) finalizzato a limitare il rischio della precarizzazione, e a prezzo dell'inevitabile violazione del diritto UE. 8. Occorre altresì valutare se, per effetto della legge 13 luglio 2015 n. 107, possano ritenersi introdotte nell'ordinamento, misure finalizzate a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, conformi alla previsione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, che membri l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le misure così elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (v., in particolare, sentenze Kücük, EU:C:2012:39, punto 26, nonché e a., EU:C:2014:2044, punto 56)>> (CGUE sent. 26.11.2014, e Per_3 Per_2
altri).
Non pare. Infatti, come chiarito dalla CGUE (ibidem), in assenza di previsioni limitative della durata dei contratti a termine (v. abrogazione del limite di 36 mesi) o del numero di essi, solo <l'uso di contratti di lavoro a tempo determinato basato su ragioni obiettive… [è] un mezzo per prevenire gli abusi (v. sentenze e a., Per_4
EU:C:2006:443, punto 67, nonché e a., EU:C:2014:2044, punto 58)>>; nella Per_3 nozione di “ragioni obiettive”, rientrano le esigenze di sostituzione, da un lato, di personale delle scuole statali in attesa dell'esito di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, dall'altro, di personale di tali scuole che si trova momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni;
occorre anche tenere conto delle esigenze di flessibilità tipiche del settore dell'insegnamento (collegate alla variabilità del numero degli scolari); così, in particolare, <qualora uno Stato membro riservi, nelle scuole da esso gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di concorso, tramite
l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi, alla luce di detta disposizione, che, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato>>; tuttavia, <Una siffatta normativa,… in assenza di un termine preciso per l'organizzazione e l'espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato>>.
Se ne deve dedurre l'irrilevanza, ai fini della sussistenza della violazione Cont dell'Accordo quadro e, quindi, dell'abuso, delle deduzioni del circa l'indizione e l'espletamento di varie procedure concorsuali (cui il ricorrente avrebbe potuto prendere parte): evidentemente, l'espletamento delle stesse non ha consentito e non consente l'accesso ai posti “permanenti” del personale vincitore dei concorsi, tanto che detti posti sono ancora “coperti” mediante ricorso alla reiterazione di contratti a termine.
E' ciò che è avvenuto per il ricorrente e che si verifica per gli altri docenti che si trovano nella sua stessa situazione, come dimostrato dal contenzioso tuttora esistente.
Né si sono evidenziati, in anni recenti, particolari evenienze relative alla popolazione scolastica, tali da implicare la valorizzazione dei cennati margini di discrezionalità. Tanto meno sono state evidenziate esigenze di tal fatta nell'ambito lavorativo della ricorrente.
Cont 9. Allora, deve ritenersi che, nella specie, il abbia fatto abusivo ricorso al lavoro disciplinato da contratti a termine, per effetto della reiterata stipula degli stessi con il ricorrente, a decorrere dall'ottobre 2017, per oltre 36 mesi (superati nel giugno 2021).
10. In assenza di stabilizzazione del lavoratore, ovvero di certezza di una sua
(futura) stabilizzazione, deve quindi disporsi il risarcimento del danno, a favore del medesimo. Cont E' appena il caso di osservare, al riguardo, che il ha dedotto l'espletamento dei detti concorsi, cui il ricorrente ha preso o avrebbe potuto prendere parte, anche per farne discendere l'adozione di adeguate misure “riparatorie”. Ma, come già in parte accennato, <la relazione causale tra abuso del contratto
a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere "diretta ed immediata"; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege
n. 107/2015 e delle procedure avviate ex L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519")>> (Cass.
n. 34558/2022).
Sempre che, comunque, l'assunzione in ruolo si sia verificata o debba verificarsi in tempi certi e ragionevoli.
D'altra parte, la (mera) possibilità di assunzione a tempo indeterminato, ove dipenda da circostanze “aleatorie” <non può essere considerata una sanzione a carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo ai fini di garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro>> (CGUE sent. 26.11. 2014, e altri). Per_2
E tanto vale anche per la possibilità di partecipare ad un concorso.
Sembra altresì evidente - ed è stato comunque affermato dai giudici di legittimità, nell'occuparsi della possibile “sanatoria” dei pregressi abusi - che non è sufficiente la previsione di misure normative idonee ad evitare l'irragionevole reiterazione delle supplenze, ad eliminare l'illecito comunitario, occorrendo semmai la corretta applicazione delle stesse. Corretta applicazione che dovrebbe determinare il venir meno dell'esigenza stessa del ricorso per più di 36 mesi a docenti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti e disponibili (o “assimilati”), in ragione dell'assegnazione di detti posti, entro detto lasso di tempo, al personale assunto tramite concorsi regolarmente cadenzati. Dunque, se la reiterazione dei contratti a termine si verifica (tutt'ora), deve ritenersi, quanto meno fino a prova contraria, che il sistema di “prevenzione” non sia stato correttamente attuato.
Cont Solo la prova, da parte del , del mancato ingresso in ruolo del supplente, per condotta ad esso ascrivibile, in particolare di mancata partecipazione a procedure automatiche, potrebbe rilevare sul versante dell'adozione di una misura proporzionata, effettiva ed energica, idonea a sanzionare l'abuso e a riparare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.
Il convenuto non ha fornito detta prova ed anzi pretenderebbe che essa sia CP_1 ricavata dall'interrogatorio libero del ricorrente.
Non ci si può neppure esimere dall'osservare che la (pur solo astratta e, quindi, da vagliarsi poi in concreto) “eliminazione” dell'illecito comunitario, è stata affermata, a fronte della disciplina di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, sul presupposto dell'introduzione di “un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato [36 mesi], il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile” (Corte Cost. n.
187/2015). Ma tale termine e con esso il sistema dissuasivo e risarcitorio, sono frattanto venuti meno, come anticipato (per effetto dell'abrogazione della l. n. 107 del 2015, art. 1, co. 131, ad opera dell'articolo 4 bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, come convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96).
11. Resta da dire dei criteri da utilizzarsi ai fini del risarcimento del danno, che – come visto – sono stati fino ad oggi individuati nei “parametri di cui alla L. n. 183 del
2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2)” (Cass. ord. n.
9323/2023), salva prova del maggior danno sofferto dal lavoratore, fermo il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Frattanto, infatti, l'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, è stato modificato dall'articolo
12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge
14 novembre 2024, n. 166, che, alle previsioni generali del divieto di “conversione” dei rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di “disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni” (“ferma ogni responsabilità e sanzione”), e del “diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ha aggiunto una specifica disciplina in materia di risarcimento del danno relativa ai casi di abuso di contratti (o rapporti) a tempo determinato (indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del TFR).
Il tenore del menzionato art. 36, co. 5, in vigore dal 17.9.2024, è il seguente:
“5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Si tratta di valutarne l'applicabilità alle liti in corso, ovvero ai casi in cui l'abusiva reiterazione abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della novella (in assenza di disciplina transitoria).
Occorre ricordare, al riguardo, che il ricorso alla disciplina indennitaria di cui alla l.
n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e poi, al d.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, è stato frutto di <un'operazione di integrazione in via interpretativa, orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile>>
(Cass. SS.UU. n. 5072/2016).
La disciplina comunitariamente adeguata (sotto l'aspetto dell'efficacia dissuasiva, richiedendo la normativa unionale una risposta “energica”, nonché dell'esonero del lavoratore dall'onere della prova del danno) è stata ricercata e rinvenuta, appunto, un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato…>> (ibidem).
Cioè, appunto, nella disciplina di cui sopra, dettata dalla l. n. 183 del 2010 e poi dal d.lgs. n. 81 del 2015 [che tra l'altro esonera il lavoratore dalla prova del danno < misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo e un massimo>> (ibidem)].
Frattanto, è stato il legislatore stesso ad implementare la previsione di cui all'art. 36, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001, relativa al diritto al risarcimento del danno, introducendo una disciplina ad hoc per i casi di abuso di contratti a termine alle dipendenze della P.A., che si caratterizza per l'innalzamento dei limiti minimo e massimo dell'indennizzo, ferma la presunzione di danno (e potendo comunque darsi prova del maggior danno).
L'introduzione della nuova e specifica previsione è stata decisa a fronte della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli
Stati membri a disporre misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, infatti, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore (privato e) pubblico.
Deve ritenersi, allora, che – pur in carenza di una disciplina transitoria – la previsione introdotta dal d.l. n. 131/2024 sia applicabile anche ai processi in corso - come lo è stata quella di cui al d.lgs. n. 81/2015, a fronte del pur consimile art. 32 l. n. 183/2010 -
, rappresentando (nella stessa intenzione del legislatore) la risposta adeguatamente
“energica” e dissuasiva pretesa dal diritto unionale (risposta che, precedentemente e - alla luce della procedura d'infrazione, non efficacemente - si era ricercata nella disciplina relativa al lavoro privato).
Dalla detta applicazione, dunque, non ci si può esimere già solo perché
l'integrazione dell'obbligo risarcitorio, nei termini di cui alla menzionata decisione delle
SS.UU., non potrebbe effettuarsi, in oggi, se non alla luce della disciplina (non più relativa ad un ambito omogeneo, ma) specifica vigente, (in quanto) idonea a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile, nonché a prevenire e sanzionare le violazioni con maggiore efficacia.
La giurisprudenza di merito ha già ritenuto, in svariate decisione, di così procedere.
Può richiamarsi, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Torino, che - ricordato come la nuova disposizione sia stata introdotta “al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione” e non preveda una disciplina transitoria – ha così argomentato:
<… ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura
d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche>> (Tribunale di Torino, sent. 8.10.2024, RG n. 136/2024). 12. Dunque, deve disporsi il risarcimento, a beneficio della lavoratrice ricorrente, secondo i criteri introdotti dall'art. 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, senza necessità di (specifica) prova del danno da parte del docente (v. supra).
Poiché l'illecito si consuma, non in relazione ai singoli contratti a termine, ma solo dal momento e per effetto della loro successione, il danno presunto deve essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dalla legge. Il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti rileva ai fini della liquidazione per il profilo della gravità della violazione (v. Cass., ord. n. 31174/2018), come in oggi riconosciuto dall'art. 12 cit., che all'uopo menziona anche la durata complessiva del rapporto.
Deve altresì rammentarsi che, nella materia de qua, <<… l'abusiva reiterazione di contratti a termine con il medesimo lavoratore produce una situazione di incertezza sulla stabilità occupazionale, definito danno c.d. da precarizzazione, che lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost, e nel diritto eurounitario dagli artt. 1 e 15 della cd. Carta di Nizza>> (Cass. ord. n. 10999/2020).
Ebbene, nella specie, tenuto conto del numero di contratti (4) stipulati oltre il termine di 36 mesi (cioé dopo giugno 2021) e della durata complessiva del rapporto di lavoro, appare equo quantificare l'indennità nella misura di 8 mensilità ai fini del calcolo del TFR (4 mensilità quale ammontare minimo, da incrementarsi di una mensilità per ogni ulteriore anno scolastico di servizio); misura che appare comunque idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Vi è richiesta di condanna generica, infatti, e – diversamente da quanto dedotto dal Cont
- l'ammontare della retribuzione ai fini del calcolo del TFR non è stato calcolato e indicato da controparte.
La ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
13. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale), a beneficio della ricorrente, con distrazione in solido a favore dei suoi difensori, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-accerta e dichiara l'abusiva reiterazione, da parte del convenuto
[...]
, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con Controparte_1
la ricorrente, per effetto del superamento, nel giugno 2021, di 36 mesi di durata complessiva del rapporto di lavoro dagli stessi disciplinato;
-conseguentemente dichiara tenuto e pertanto condanna il
[...]
, in persona del ministro pro tempore, al pagamento a Controparte_1
favore della ricorrente di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 8 (otto) mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal superamento dei 36 mesi al saldo;
-condanna altresì il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di CP_1
lite, spese che liquida nella somma di euro 4.630,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge;
con distrazione in solido a favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e
Giovanni Rinaldi.
Genova, il 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo