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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/07/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 417/2022 R.G., vertente tra nata il [...] a [...] cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata a Messina in Via del Vespro C.F._1
65 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Torre che la rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di opposizione all'esecuzione APPELLANTE e nato l'[...] a [...] Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Messina nella Via A. Jaci C.F._2
(studio dell'Avv. M. Galimi) rappresentato e difeso congiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Turrisi e Carmela La Maestra che la rappresentano e difendono in forza di procura rilasciata su foglio separato alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di risposta in appello APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 363/2021 non notificata (n. 105622/2001 R.G.) del Tribunale di Patti (ME) depositata il 28.04.2021, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 4.11.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
1 Il procuratore della parte appellante ha così concluso: Parte_1
“L'avv. Giacomo Torre, procuratore e difensore dell'appellante, sig.ra , nel procedimento di Parte_1 cui in epigrafe, insiste in tutte le domande, difese, richieste, anche di cezioni e conclusioni svolte nell'atto di appello, a cui si rimanda. Contesta integralmente, punto per punto, specificatamente, anche in riferimento all'art. 115 cpc, il contenuto della comparsa di costituzione dell'appellato in quanto infondato in fatto ed inammissibile in diritto. Si oppone a tutte le domande ed eccezioni, comprese quelle nuove, proposte dall'appellato in quanto inammissibili, improponibili ed in ogni caso infondate. Contesta quanto dedotto dall'appellato in merito alla prescrizione, evidenziando che l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto nessuna prescrizione si è verificata, per come già dedotto anche in primo grado. In ogni caso evidenzia che l'appellato nessuna eccezione di prescrizione ha formulato nella originaria comparsa di costituzione di primo grado e, quindi, tale eccezione è, comunque, inammissibile ed improponibile in quanto tardiva. Riserva di controdedurre in maniera più esaustiva e compiuta alla comparsa di costituzione dell'appellato nel prosieguo del giudizio, nei modi e nei termini di legge, potendo le presenti note contenere solo istanze e conclusioni. Chiede che vengano rigettate tutte le domande, difese, richieste, eccezioni e conclusioni svolte dall'appellato in quanto inammissibili, improponibili ed in ogni caso infondate. Chiede che vengano accolte tutte le domande, difese, richieste, eccezioni e conclusioni svolte dalla sig.ra nell'atto di appello. Chiede che la causa Controparte_2 venga assunta in decisione con la concessione dei osito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che rende la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..”
Il procuratore della parte appellata ha così concluso: Controparte_1
“I difensori di parte appellata precisano le si integralmente alla comparsa di costituzione e risposta, nonché ad ogni altro atto e verbale di causa, anche di primo grado, ed insistono in ogni domanda, eccezione, deduzione e difesa svolta in detti atti. La sentenza impugnata nel suo esito finale di merito appare, perché così in effetti è, ineccepibile e non suscettibile di essere riformata in ragione dei motivi dedotti nell'interesse dell'appellato e, pertanto, si insiste nel rigetto del gravame, stante la sua infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio. La difesa di parte appellata chiede che la causa venga assunta in decisione..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 30.05.2022 ha impugnato Parte_1 avanti a questa Corte d'Appello, nei confronti la sentenza Controparte_1 indicata in oggetto con la quale il giudice d ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, ha così disposto:
“ Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico di ciascuna parte nella misura di ½ per ciascuna..”
ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra Parte_1 accogliere le domande proposte con il gravame e quindi, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, ritenere e dichiarare che essa opponente è creditrice della metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione dell'intero fabbricato a tre elevazioni fuori terra sito in AP D'LA c/da Certari, Catutè, in catasto al foglio 5, particella n.42 sub. 2, 3 e 4. Conseguentemente ha chiesto la condanna di al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_1 somma di € 8 ssi legali e danni da svalutazione monetaria, e
2 in subordine, ritenere e dichiarare che l'opponente ha diritto al pagamento delle somme relative alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati per le rifiniture del semicantinato e del piano terra pari ad € 9.739,43 per come accertati e quantificati dal CTU e quindi condannare l'appellato al pagamento della predetta somma di € 9.739,43 oltre interessi legali e danni da svalutazione monetaria anche ex art. 1224 c.c. dal dovuto al soddisfo. Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi oltre spese generali, IVA e CPA di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21.12.2022 si è costituito il quale ha chiesto rigettarsi l'appello perché Controparte_1 inammissi ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa.
La Corte, con ordinanza del 3.03.2022 rilevato che non sussistevano ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ha fissato la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.11.2024 ove ha assunto la causa in decisione, autorizzando le parti al deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Va premesso che la presente vicenda ha inizio con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 104/2001 emesso dal Tribunale di Patti sezione di Sant'Agata di Militello in data 13/14-06.2001 su ricorso di Controparte_1 per il pagamento dell'importo di lire 26.642.368 oltre gli i spese del monitorio, pari alla metà del valore delle rate di mutuo interamente corrisposte dal , pur se l'obbligazione era stata assunta in regime CP_1 patrimoniale di c ne dei beni unitamente alla moglie Parte_1 Con il citato atto di opposizione quest'ultima eccepiva di ice di alcuna somma perché il mutuo era stato stipulato ad esclusivo vantaggio ed interesse dell'altro coniuge unico beneficiario delle somme ricevute in prestito, accreditate sul conto corrente intestato allo stesso e che la stessa si era limitata, dati i buoni rapporti che intratteneva all'epoca con il marito, ad aderire alla richiesta di quest'ultimo di sottoscrivere la domanda di mutuo poiché la stessa, svolgendo attività lavorativa di dipendente (e quindi di un reddito certo) avrebbe consentito la sua erogazione.
In via riconvenzionale l'opponente eccepiva di essere creditrice del marito di ingenti somme poiché in costanza di matrimonio e in regime di comunione dei
3 beni aveva contribuito alla costruzione di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra sito in AP d'LA su terreno di proprietà esclusiva del marito e quindi la stessa era titolare di un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegata per la sua realizzazione. Assumeva che nel pregresso giudizio di ricorso per sequestro conservativo (N.5135/2001 R.G.) - pur se rigettato- il avrebbe riconosciuto che CP_1 tali lavori avevano avuto un costo comple lire 36.700.776 e quindi il suo credito (pari alla sua metà) era quanto meno di lire 18.350.388, che tuttavia veniva dalla stessa contestato perché di valore ben maggiore. In ultimo, ove subordinatamente venisse invece riconosciuto che l'opponente era debitrice delle somme ingiunte la stessa eccepiva che tali somme andavano compensate con il credito di maggior valore da lei vantato nei confronti dell'opposto e quindi il andava comunque condannato al pagamento CP_1 della differenza in favor onente.
Costituitosi in giudizio il contestava l'opposizione e la domanda CP_1 riconvenzionale chiedendone il rigetto rilevando che il sequestro dell'immobile non era stato accolto perché il Tribunale, preso atto che tra i coniugi era intervenuta una separazione alla quale era poi seguita una riconciliazione, aveva ricostruito temporalmente tali periodi escludendo la debenza delle somme.
1. SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 177, 1218, 2033 E 2967 C.C. PER ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE
Con il primo motivo di gravame la parte appellante si duole del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, atteso che nonostante non fosse stata contestata la riconciliazione tra i coniugi né la costruzione dell'immobile, il Giudice di prime cure aveva erroneamente rilevato in sentenza che non v'era la prova circa il contributo prestato dalla opponente alla costruzione del fabbricato sulla proprietà del marito. Tale contribuzione sarebbe invece provata dalla circostanza che la costruzione del fabbricato era avvenuta in costanza di matrimonio in regime di comunione legale non contestata dall'opposto. Il Giudice di prime cure avrebbe così falsamente applicato l'art. 2033 c.c. nell'indagare se per la ripetizione fosse stato utilizzato per l'acquisto dei materiali denaro personale o meno in quanto secondo l'appellante il coniuge in comunione legale acquisisce ipso iure tale diritto di credito sulla partecipazione alle spese in quanto la fonte dell'obbligazione era data dal regime patrimoniale assunto dai coniugi in costanza di matrimonio. La contribuzione dell'opponente alla realizzazione del manufatto era, quindi, avvenuta per la circostanza che aveva attinto a risorse patrimoniali comuni ex lege.
4 Ove ciò non si fosse verificato era onere della parte opposta dare la prova del contrario. Secondo la parte appellante al caso in esame non troverebbe applicazione la ripetizione d'indebito di cui all'art 2033 c.c. in quanto quella fattispecie era relegata alla circostanza in cui fosse stato utilizzato per la realizzazione dell'opera su suolo dell'altro coniuge del denaro personale del coniuge non proprietario, mentre nel caso in esame i materiali ed i capitali utilizzati a tale scopo erano forniti da entrambi i coniugi (perché in comunione dei beni) e quindi il coniuge non proprietario (più debole) non era tenuto a provare il quantum del suo apporto;
quindi, al Giudice non era consentito indagare in tal senso poiché valeva la presunzione della comunione legale e che quindi l'apporto alla realizzazione dell'opera era avvenuta in maniera paritaria.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 177 c.c. costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.
E ancora.
“Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine.” (Cass. Civ. Sez. 1,
Ordinanza n. 28258 del 04/11/2019 Rv. 655630 - 01).
“Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure", al momento dell'incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere esclusa soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, poiché l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale. Ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia
5 di accessione, spettando al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione il diritto di ripetere nei confronti dell'altro le somme spese, ai sensi dell'art. 2033 c.c.” (Cass. Civ. Sez. 2 Ordinanza n. 27412 del 29/10/2018 Rv. 651027 - 01)
“Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, primo comma, cod. civ. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova d'aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine.” (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza
n. 20508 del 30/09/2010 Rv. 614312 - 01)
Coniugando il superiore principio alla controversia in oggetto, pur considerando che nel periodo in cui sono stati eseguiti i lavori di rifinitura dell'immobile i coniugi si erano riconciliati e quindi si era ricostituita quella unità materiale e spirituale del rapporto matrimoniale, tuttavia nella fattispecie in esame la appellante non è ipso iure titolare del relativo diritto di credito sul quale ha fondato il gravame per la circostanza che era tra le parti vigente il regime di comunione patrimoniale poiché gli acquisti eseguiti da un coniuge su un bene personale dell'altro coniuge devono essere sempre provati in giudizio.
Né è fondato l'assunto che la parte appellata non abbia contestato la circostanza dedotta in giudizio (contribuzione economica alla costruzione dell'immobile) come erroneamente allegato dalla parte appellante, poiché il nelle note autorizzate e nella comparsa conclusionale ha solo ammesso CP_1 che la IG.ra “può aver contribuito economicamente ai bisogni della famiglia, di cui Pt_1 anche ella h parte …”, ma tale locuzione non equivale ad un riconoscimento ai sensi dell'art. 115 2° comma c.p.c. che la stessa avesse con un suo autonomo apporto provveduto economicamente alla contribuzione nella costruzione dell'immobile.
Sul punto, pertanto, il motivo d'appello va rigettato.
Il restante motivo sulla erroneità della compensazione delle spese del giudizio di primo grado resta assorbito.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, sono poste a carico della parte appellante perché soccombente e liquidate in favore della parte appellata costituita in giudizio secondo i valori minimi (data la non particolare
6 complessità delle questioni trattate) in relazione allo scaglione di valore della causa (sino ad € 260.000,00) in complessivi € 7.300,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. (€ 1.500,00 per studio, € 1.000,00 per introduttiva, € 2.200,00 per trattazione, € 2.600,00 per la fase decisionale). A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 30.05.2022, nei confr avverso la Controparte_1 sentenza N. 363/2021 (n. 105622/2021 R. Patti (ME) depositata il 28.04.2021, così statuisce:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
2. Condanna l'appellante (c.f. ) al Parte_1 C.F._1 pagamento in favore ( ) Controparte_1 C.F._2 delle spese processuali del 7.300,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a..
Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) il 9.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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