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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 158 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in in Barrafranca, Corso Vittorio Emanuele n.
365, presso lo studio dell'Avv. Aldo Bonaffini, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1 CP_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell , in Caltanissetta, Via Val Controparte_3
D'Aosta 14/d con gli Avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in Notar di Roma del 22 marzo 2024 Persona_1
A P P E L L A T O
OGGETTO: appello a sentenza del Tribunale di Gela
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti di impugnazione e costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2019, adiva il Parte_1
Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi che egli aveva lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze della ditta EN AN, corrente in Mazzarino, negli anni dal 2012 e 2013, per n. 102 giornate in ciascun anno, e che pertanto egli aveva diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ed a trattenere pertanto le prestazioni previdenziali erogate per quegli anni dall' che, CP_2 disconoscendo gli anzidetti rapporti di lavoro, ne aveva chiesto la restituzione, mentre era semmai tenuto, anzi, a restituire quanto indebitamente trattenuto per procedere al recupero dell'asserito, ma inesistente indebito.
Si costituiva l' che eccepiva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. CP_2
22 D.L. n. 70 del 1970 e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo la prescrizione del credito e comunque deducendo che le giornate lavorative svolte nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato posto a fondamento della domanda erano, secondo quanto emerso dagli accertamenti eseguiti sulla ditta asserita datrice di lavoro, di gran lunga inferiori a quelle dedotte ed insufficienti al conseguimento delle prestazioni previdenziali.
Con sentenza n. 20/2024 del 1° febbraio 2024, il giudice adito rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Il soccombente propone appello e chiede, previa riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
L'Ente appellato, qui costituitosi, chiede il rigetto del gravame.
Il Tribunale di Gela, disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall' , CP_2 ha ricordato che incombe sull'interessato l'onere di provare gli elementi costitutivi del beneficio richiesto (indennità di disoccupazione agricola) e rigettato il ricorso ritenendo che tale onere non fosse stato assolto.
2 Al riguardo, le buste paga, la lettera di assunzione e la comunicazione obbligatoria , di formazione unilaterale e provenienti dal presunto Pt_2 datore di lavoro, non erano ritenute munite di efficacia probatoria dirimente.
Quanto alle prove testimoniali assunte, il Tribunale ha rilevato la genericità delle dichiarazioni rese, peraltro conseguente alla scarsa determinatezza già dei capitolati di prova, e quindi la loro inidoneità a dare effettiva contezza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, non emergendo definiti periodi ed orari lavorativi, l'ammontare della retribuzione, le modalità di esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi del datore di lavoro.
Il primo giudice ha ulteriormente rilevato l'inattendibilità del teste in quanto si trovava nella stessa posizione soggettiva Tes_1 delll' ed avente a sua volta contenzioso con l' per i Parte_1 CP_2 medesimi fatti, con chiara convergenza di fatto dei rispettivi interessi. Lo stesso teste EN, poi, benché datore di lavoro, non aveva saputo fornire alcuna indicazione precisa sull'effettiva durata dei rapporti di lavoro e sulla conseguente sufficienza delle giornate lavorative a dare diritto alle prestazioni previdenziali connesse al lavoro agricolo.
Ulteriormente ostative all'accoglimento del ricorso le risultanze del verbale di accertamento del 4 febbraio 2016 in base al quale l'Istituto aveva proceduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro dell' Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'omessa o comunque errata valutazione da parte del Tribunale della documentazione depositata, con, viceversa, ingiustificata attribuzione di forza probatoria agli accertamenti ispettivi dell' che, peraltro, non erano stati eseguiti durante la CP_2 pendenza dei rapporti di lavoro. Inoltre, non erano stati depositati i verbali delle dichiarazioni rese dai vari lavoratori al personale ispettivo.
Col secondo e terzo motivo, l'appellante contesta il giudizio di genericità delle prove orali dedotte e di inattendibilità dei testimoni formulato dal
Tribunale. Quanto al primo aspetto, i capitolati erano sufficientemente specifici e, comunque, suscettibili di approfondimento ex art. 253 c.p.c. o di sanatoria ex art. 244 c.p.c., previa assegnazione del termine a ciò necessario.
3 Quanto al secondo aspetto, la valutazione di inattendibilità costituiva una surrettizia, errata ed inaccettabile applicazione dell'art. 246 c.p.c., stabilendo una sorta di incapacità a testimoniare per ragioni diverse da quelle indicate dalla citata disposizione del codice di rito.
Con il quarto motivo di appello vengono sostanzialmente riproposte le doglianze sull'errata valutazione relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro, rispondente alla fattispecie dell'art. 2094 cod. civ., come provato dalla regolare documentazione depositata in atti e che le prove testimoniali, se ammesse, avrebbero ulteriormente confermato, con conseguente pieno diritto del all'iscrizione negli elenchi dei Pt_3 lavoratori agricoli ed alle prestazioni previdenziali già conseguite, con inesistenza del diritto dell' alla ripetizione delle medesime. CP_2
L'appello non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente ribadire, in sintonia con il Tribunale, che in caso di contestazione e disconoscimento da parte dell' , incombe CP_2 sull'interessato l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo con gli indefettibili elementi costitutivi della subordinazione e dell'onerosità (cfr. Cass. Sez. Lav. 16 maggio 2018 n. 12001, Cass. Sez.
Lav. 11 febbraio 2016 n. 2739, Cass. 8 maggio 2013 n. 10870, Cass. Sez.
Lav. 2 agosto 2012 n. 13877, Cass. Sez. Lav. 23 dicembre 2011 n.
28716, Cass. Sez. Lav. 9 giugno 2011 n. 12551, Cass. Sez. Lav.
5/12/2005 n. 26347).
Con riguardo al primo motivo di appello, la documentazione inerente al rapporto di lavoro, (buste paga, modelli Unilav, etc.), è di unilaterale formazione e provenienza da parte del supposto datore di lavoro e non ha alcun valore probatorio proprio perché la sua redazione è indispensabile alla formale manifestazione del rapporto di lavoro, quindi alla creazione dell'apparenza di una realtà negoziale e produttiva in realtà fittizia.
In coerenza con ciò, appunto con riguardo all'indefettibile elemento costitutivo dell'onerosità, è stato affermato che
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro reso in un contesto associativo, va esclusa l'esistenza della subordinazione laddove la prestazione lavorativa sia contrassegnata dall'assenza degli indici di cui all'art. 2094 c.c., non assumendo rilievo determinante la mera emissione,
4 da parte del committente, di buste paga, elemento di per sé insufficiente a inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Cass. Sez. Lav. 29 gennaio 2019 n. 2439
Tali argomentazioni valgono, evidentemente, anche per l'ulteriore documentazione (in particolare le comunicazioni ) menzionata Pt_2 dall'appellante, documenti che non potevano non essere redatti proprio perché indispensabili alla formale manifestazione ed esternazione del rapporto di lavoro.
La valutazione del Tribunale sulla carenza di rilevanza probatoria dell'anzidetta documentazione trova dunque questa Corte concorde.
Quanto alle testimonianze, i rilievi dell'appellante sull'ammissibilità della prova basati sull'interpretazione dell'art. 244 c.p.c. sono superati dal fatto stesso che i capitolati siano stati comunque ammessi e la prova espletata.
La valutazione del Tribunale sull'esito della prova medesima è pienamente condivisibile.
Il teste sentito all'udienza del 25 ottobre 2022, ha Testimone_2 dichiarato:
ADR: Conosco il ricorrente in quanto siamo stati colleghi di lavoro, presso
l'azienda agricola di EN AN. Questo per soli due anni, cioè il 2012
e il 2013. Ho una causa contro l' per il mancato riconoscimento CP_2 dell'indennità di disoccupazione agricola, per gli stessi anni.
A.D.R. cap. 1): è vero, eravamo stagionali. A volte anche a dicembre abbiamo lavorato. Confermo che le giornate di lavoro erano quelle, come risulta dalle buste paga che ci sono state date da EN;
cap. 2): è vero, iniziavamo alle 7:00 sino al primo pomeriggio, con Tes_3 una pausa pranzo di circa mezzora. Le direttive ce le dava EN. CI ive giornalmente cosa fare.
A.D.R. cap. 3): è vero, ricevevamo quanto scritto in busta paga. Ci pagava in contanti, settimanalmente;
A.D.R. cap. 4): è vero, entrambi abbiamo lavorato per quel numero di giornate in quel periodo. Le direttive veniva n sempre da impartite da
EN;
A.D.R. cap. 5): l'orario di lavoro era quello riferito prima, cioè iniziavamo alle
7:00 e finivamo nel primo pomeriggio. I turni li decideva lui;
: cap. 6): è vero, come detto, era questa la prassi. Tes_3
5 Il teste AN EN, datore di lavoro, escusso il 29 giugno 2023 ha dichiarato
ADR: Conosco il ricorrente in quanto ha lavorato per me nel 2012 e nel
2013. Lui faceva il bracciante agricolo. Non ho cause contro l' . CP_2
A.D.R. cap. 1): il periodo era quello, ha lavorato come stagionale, le giornate esatte non le ricordo;
A.D.R. cap. 2): è vero, mediamente lavorava 6 ore e mezza. Gli dicevo io cosa fare la mattina;
A.D.R. cap. 3): gli davo un acconto in contanti e poi a fine mese saldavo, sempre in contanti. Pagavo in base alle buste paga redatte;
A.D.R. cap. 4): ha lavorato per me anche nel 2013, non ricordo il numero di giornate esatte;
A.D.R. cap. 5): è vero, confermo quanto detto anche in relazione a quest'annualità;
A.D.R. cap. 6): il pagametno era sempre in contanti con acconto e saldo, secondo le buste paga.
Come si vede, i testi non solo si sono limitati a confermare i capitolati di prova, senza fornire alcun particolare specificativo ed individualizzante, ma hanno fatto costante riferimento alle buste paga redatte, senza alcuna menzione né dell'ammontare complessivo della retribuzione mensile, né dei criteri di determinazione della stessa (un tot all'ora o a giornata lavorativa, ad es.). Tale vistosa lacuna, del resto, caratterizza l'intero ricorso introduttivo, non risultando indicato alcun importo monetario della retribuzione percepita. Resta del pari totalmente ignoto, poi, anche a livello di mera allegazione, quali fossero gli specifici lavori agricoli cui l' era addetto, quali coltivazioni fossero in atto presso la ditta Parte_1
EN ed in quali luoghi si svolgeva l'attività dei braccianti agricoli.
Ne deriva, come esattamente posto in luce dal Tribunale, una vaghezza e superficialità della prova tali da renderla del tutto priva di persuasività e concretezza e quindi di efficacia probatoria.
L'aspetto soggettivo della comunanza di interesse fra l'appellante ed il teste sottolineato dal primo giudice, ai fini della valutazione di Tes_1 attendibilità di quest'ultimo, passa addirittura in secondo piano rispetto all'inconsistenza della prova testimoniale nella sua portata oggettiva.
6 Quanto al teste EN, è importante notare – come pure bene ha fatto il
Tribunale – come le sue dichiarazioni, in ogni caso, in realtà non confermino l'assunto dell' sul numero delle giornate lavorative Parte_1 da lui svolte (v. risposte ai capp. 1 e 4) per cui, anche laddove si ipotizzasse l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro, non ne verrebbe dimostrata una durata sufficiente al conseguimento delle prestazioni previdenziali richieste. Del resto, sentito dal personale ispettivo, il EN aveva espressamente dichiarato che per tutti i lavoratori diversi (e quindi anche l' da quelli in precedenza Parte_1 menzionati nell'ambito della stessa dichiarazione, il numero delle giornate lavorative denunciate era superiore a quello delle giornate effettivamente svolte (v. pag. 8 del verbale ispettivo;
si nota, per inciso, che l' non ha CP_2 ottemperato all'ordinanza del 7 dicembre 2021 che lo onerava di “produrre telematicamente copia delle dichiarazioni acquisite nell'ambito dell'attività ispettiva svolta presso l'azienda agricola di EN AN”).
Con riferimento, poi, alle risultanze dell'accertamento ispettivo, soprassedendo sugli aspetti potenzialmente controvertibili ed in relazione ai quali, pertanto, l'atto è privo di efficacia probatoria privilegiata (in particolare su considerazioni e deduzioni dei verbalizzanti), è invece provato, sino a querela di falso, che la ditta EN, a fronte di apparenti consistenti esborsi di retribuzione, non versò mai un solo euro di contribuzione previdenziale. Mentre, sul piano formale e cartolare, risultavano corrisposte retribuzioni consistenti, tanto da essere ritenute dagli ispettori sintomo di una gestione antieconomica dell'azienda (v. pagg. 6 e 7 del verbale), si assiste, sul piano dell'effettività dei pagamenti, una totale evasione contributiva, protrattasi per tutti gli anni oggetto di verifica (v. tabella a pagg. 8 e 9 del verbale), del tutto inspiegabile in caso di effettiva sussistenza di rapporti di lavoro di per sé regolarmente denunciati e documentati.
Da tutto quanto precede discende il rigetto dell'appello, condividendosi appieno il giudizio di assenza probatoria formulato dal Tribunale.
Spese del presente grado compensate, vista, in allegato al ricorso, la dichiarazione ai fini dell'esenzione per il caso di soccombenza resa in conformità all'art. 152 disp. att. c.p.c.
7 Ciò non preclude la dichiarazione sul versamento del doppio contributo in caso di appello inammissibile o infondato, fermo restando che il contributo stesso sarà richiesto o meno dai competenti Uffici all'esito della verifica sulla persistenza delle condizioni legittimanti l'esenzione. Di qui la dichiarazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A la sentenza n. 20/2024 del 1° febbraio 2024 del Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012, se dovuto
Caltanissetta, 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
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