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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7199/2024, introdotta da
TRA
(MAROCCO, 17/03/1987), con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1
ADOLFO; E
(BANGLADESH, 07/01/1971), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. ROSA ADOLFO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che hanno contratto matrimonio in Marocco in data 11 ottobre
2011 (pratica di matrimonio n. 4353/2011, in base all'autorizzazione rilasciata dal procuratore del Re presso il Tribunale di prima istanza di Rabat, pratica di matrimonio misto n. 182/2011,depositato in data 19 ottobre 2011 n. registro 65, cfr. all. 2 ricorso introduttivo), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito - fissata ai sensi degli art. 711 cpc e 158 cpc la data per la comparizione personale delle parti per il prescritto tentativo di conciliazione - omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni
— pronunci la separazione personale dei predetti coniugi
— affidi la figlia alla madre sig.ra con Persona_1 Parte_1 affidamento esclusivo;
— ponga a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il mantenimento della figlia di € 300 al mese. Le spese scolastiche, sanitarie, sportive, didattiche extrascolastiche, sacramentali e straordinarie in genere, (mensa, pre e post scuola, materiale didattico, libri scolastici saranno suddivise al 50% tra i coniugi Considerato che il padre non ha rapporti con la figlia e non l'ha mai cercata e frequentata dopo un anno dalla nascita, ne ha manifestato desiderio di riallacciare i rapporti con la figlia, non ci sono prescrizioni in ordine alle viste del padre con la figlia ne per quanto riguarda periodi di convivenza tra loro”. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (MAROCCO, Parte_1
17/03/1987) e (BANGLADESH, 07/01/1971), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Marocco in data 11 ottobre 2011 (pratica di matrimonio n. Co 4353/2011, in base all'autorizzazione rilasciata dal procuratore del resso il Tribunale di prima istanza di Rabat, pratica di matrimonio misto n. 182/2011,depositato in data 19 ottobre 2011 n. registro 65, cfr. all. 2 ricorso introduttivo), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7199/2024, introdotta da
TRA
(MAROCCO, 17/03/1987), con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1
ADOLFO; E
(BANGLADESH, 07/01/1971), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. ROSA ADOLFO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che hanno contratto matrimonio in Marocco in data 11 ottobre
2011 (pratica di matrimonio n. 4353/2011, in base all'autorizzazione rilasciata dal procuratore del Re presso il Tribunale di prima istanza di Rabat, pratica di matrimonio misto n. 182/2011,depositato in data 19 ottobre 2011 n. registro 65, cfr. all. 2 ricorso introduttivo), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito - fissata ai sensi degli art. 711 cpc e 158 cpc la data per la comparizione personale delle parti per il prescritto tentativo di conciliazione - omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni
— pronunci la separazione personale dei predetti coniugi
— affidi la figlia alla madre sig.ra con Persona_1 Parte_1 affidamento esclusivo;
— ponga a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il mantenimento della figlia di € 300 al mese. Le spese scolastiche, sanitarie, sportive, didattiche extrascolastiche, sacramentali e straordinarie in genere, (mensa, pre e post scuola, materiale didattico, libri scolastici saranno suddivise al 50% tra i coniugi Considerato che il padre non ha rapporti con la figlia e non l'ha mai cercata e frequentata dopo un anno dalla nascita, ne ha manifestato desiderio di riallacciare i rapporti con la figlia, non ci sono prescrizioni in ordine alle viste del padre con la figlia ne per quanto riguarda periodi di convivenza tra loro”. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (MAROCCO, Parte_1
17/03/1987) e (BANGLADESH, 07/01/1971), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Marocco in data 11 ottobre 2011 (pratica di matrimonio n. Co 4353/2011, in base all'autorizzazione rilasciata dal procuratore del resso il Tribunale di prima istanza di Rabat, pratica di matrimonio misto n. 182/2011,depositato in data 19 ottobre 2011 n. registro 65, cfr. all. 2 ricorso introduttivo), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi