TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatore dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110/2025 promossa da:
con l'avv. NEROZZI ILARIA Parte_1
RICORRENTE contro
con l'avv.BECATTINI ANTONIO CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso per la pronuncia di sentenza parziale di separazione e prosecuzione per le residue questioni
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da allegando che dall'unione era nata una figlia nel 2018 e CP_1
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa di condotte del pagina 1 di 2 marito, al quale ha chiesto che sia addebitata la separazione, formulando istanza per l'affidamento superesclusivo della figlia.
Si è costituito con comparsa del 27.3.2025 e non si è opposto alla CP_1
separazione, ma ha contestato le domande di addebito e affidamento superesclusivo della figlia.
Sentite le parti, la causa è stata rimessa la collegio per la pronuncia sul solo vincolo.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, come dimostrato dal tenore degli atti e dal contenuto del contenzioso.
Sulle ulteriori domande delle parti, su cui vi è controversia va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, parzialmente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale di e Parte_1 CP_1
matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di BORGO A
MOZZANO dell'anno 2012 al n.15 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge .
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatore dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110/2025 promossa da:
con l'avv. NEROZZI ILARIA Parte_1
RICORRENTE contro
con l'avv.BECATTINI ANTONIO CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso per la pronuncia di sentenza parziale di separazione e prosecuzione per le residue questioni
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da allegando che dall'unione era nata una figlia nel 2018 e CP_1
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa di condotte del pagina 1 di 2 marito, al quale ha chiesto che sia addebitata la separazione, formulando istanza per l'affidamento superesclusivo della figlia.
Si è costituito con comparsa del 27.3.2025 e non si è opposto alla CP_1
separazione, ma ha contestato le domande di addebito e affidamento superesclusivo della figlia.
Sentite le parti, la causa è stata rimessa la collegio per la pronuncia sul solo vincolo.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, come dimostrato dal tenore degli atti e dal contenuto del contenzioso.
Sulle ulteriori domande delle parti, su cui vi è controversia va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, parzialmente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale di e Parte_1 CP_1
matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di BORGO A
MOZZANO dell'anno 2012 al n.15 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge .
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 2 di 2