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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 619/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 619/2024, avente come oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Lovere (BG), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Abogado Francesco Zambetti, iscritto all'Albo degli Avvocati Stabiliti del foro di Bergamo sez. comunitari, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 25.9.2024)
Per parte ricorrente: “che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.05.2003 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia (Bs) – Parte II Serie A, Numero 154 (doc. n. 1 – atto integrale di matrimonio), e altresì trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Nave al numero 5, parte II, serie B, anno 2003 dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti
CONDIZIONI
-Il signor corrisponderà alla NO , € 200 mensili sino al 15 settembre 2024 e per i Pt_1 CP_1 successivi due anni € 100 mensili, con termine al 15 settembre 2026” -Detta somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese sul c/c alla stessa intestato.
-Spese compensate”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.1.2024 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con a Brescia in data 31.5.2003, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 154, parte II, serie A, anno 2003, unione dalla quale non erano nati figli.
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del giorno 7.4.2022, dopo l'udienza presidenziale del 5.4.2022, che prevedeva un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito, scadenzando i relativi pagamenti, e chiedeva la pronuncia del divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza presidenziale del 26.6.2024 non compariva, e il Giudice delegato, CP_1
dichiaratane la contumacia, in via temporanea ed urgente, confermava le condizioni della separazione in punto di assegno di mantenimento in favore della moglie e a carico del coniuge.
All'udienza del 25.9.2024, celebrata in via cartolare, il ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “ è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è stata celebrata il 5.4.2022, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (17.1.2024), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 7.4.2022.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da tre anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: la resistente, anzi, non si è nemmeno costituita nel presente procedimento di divorzio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sulle ulteriori statuizioni
Lo stesso ricorrente, in sede di prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 26.6.2024, ha dichiarato (cfr. verbale di udienza, pag. 1) di essere disponibile a continuare a pagare le somme indicate nell'accordo di separazione, fino alla loro cessazione (“il signor continuerà con i Pt_1
versamenti mensili, iniziati il 18 ottobre 2021 con termine al 15 settembre 2026; L'importo dovuto nel corrente anno è pari ad € 200 mensili sino al 15 settembre 2024 e per i successivi due anni di €
100 al mese, con termine al 15 settembre 2026”): non essendo tale impegno contrario alla legge, questo Collegio può recepirlo.
3. Sulle spese processuali
Appare opportuno raccogliere la richiesta del ricorrente di dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio da lui sostenute, considerati il carattere necessario della presente pronuncia sullo status divorzile e la contumacia della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e a Brescia in data 31.5.2003, trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 154, parte II, serie A, anno 2003; 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) PRENDE ATTO dell'impegno economico assunto dal ricorrente, nei Parte_1 confronti della resistente, , trascritto in epigrafe: “il signor CP_1 Pt_1 corrisponderà alla NO , € 200 mensili sino al 15 settembre 2024 e per i CP_1 successivi due anni € 100 mensili, con termine al 15 settembre 2026”. Detta somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese sul c/c alla stessa intestato”;
4) DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dal ricorrente,
Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 619/2024, avente come oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Lovere (BG), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Abogado Francesco Zambetti, iscritto all'Albo degli Avvocati Stabiliti del foro di Bergamo sez. comunitari, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 25.9.2024)
Per parte ricorrente: “che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.05.2003 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia (Bs) – Parte II Serie A, Numero 154 (doc. n. 1 – atto integrale di matrimonio), e altresì trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Nave al numero 5, parte II, serie B, anno 2003 dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti
CONDIZIONI
-Il signor corrisponderà alla NO , € 200 mensili sino al 15 settembre 2024 e per i Pt_1 CP_1 successivi due anni € 100 mensili, con termine al 15 settembre 2026” -Detta somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese sul c/c alla stessa intestato.
-Spese compensate”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.1.2024 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con a Brescia in data 31.5.2003, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 154, parte II, serie A, anno 2003, unione dalla quale non erano nati figli.
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del giorno 7.4.2022, dopo l'udienza presidenziale del 5.4.2022, che prevedeva un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito, scadenzando i relativi pagamenti, e chiedeva la pronuncia del divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza presidenziale del 26.6.2024 non compariva, e il Giudice delegato, CP_1
dichiaratane la contumacia, in via temporanea ed urgente, confermava le condizioni della separazione in punto di assegno di mantenimento in favore della moglie e a carico del coniuge.
All'udienza del 25.9.2024, celebrata in via cartolare, il ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “ è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è stata celebrata il 5.4.2022, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (17.1.2024), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 7.4.2022.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da tre anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: la resistente, anzi, non si è nemmeno costituita nel presente procedimento di divorzio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sulle ulteriori statuizioni
Lo stesso ricorrente, in sede di prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 26.6.2024, ha dichiarato (cfr. verbale di udienza, pag. 1) di essere disponibile a continuare a pagare le somme indicate nell'accordo di separazione, fino alla loro cessazione (“il signor continuerà con i Pt_1
versamenti mensili, iniziati il 18 ottobre 2021 con termine al 15 settembre 2026; L'importo dovuto nel corrente anno è pari ad € 200 mensili sino al 15 settembre 2024 e per i successivi due anni di €
100 al mese, con termine al 15 settembre 2026”): non essendo tale impegno contrario alla legge, questo Collegio può recepirlo.
3. Sulle spese processuali
Appare opportuno raccogliere la richiesta del ricorrente di dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio da lui sostenute, considerati il carattere necessario della presente pronuncia sullo status divorzile e la contumacia della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e a Brescia in data 31.5.2003, trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 154, parte II, serie A, anno 2003; 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) PRENDE ATTO dell'impegno economico assunto dal ricorrente, nei Parte_1 confronti della resistente, , trascritto in epigrafe: “il signor CP_1 Pt_1 corrisponderà alla NO , € 200 mensili sino al 15 settembre 2024 e per i CP_1 successivi due anni € 100 mensili, con termine al 15 settembre 2026”. Detta somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese sul c/c alla stessa intestato”;
4) DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dal ricorrente,
Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri