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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 628/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli ConSIliere
Dr. Paola Mureddu ConSIliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero sopra rubricato promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VALENTINA LO BARTOLO;
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in PESARO, via San Francesco D'Assisi n. 30;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli Avv. Controparte_1 C.F._2
ELEONORA BOVE e ANNALISA MARINELLI;
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in ANCONA, via Matas, n. 57;
APPELLATO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N.819/2024 del Tribunale di Ancona, pagina 1 di 22 pubblicata in data 22.04.2024, pronunciata nella causa iscritta al n. 2773/2020
R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni avversa
e/o diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, in accoglimento del presente atto di gravame, così statuire:
Previa sospensione, ex artt. 283 351 cpc, dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
819/2024 del Tribunale di Ancona impugnata, in considerazione del grave ed irreparabile pregiudizio patito dall'Appellante atteso che la sentenza ha revocato ex abrupto il contributo economico che nella fase presidenziale le era stato attribuito per il mantenimento dei figli minori,
In Via principale di merito:
a) ritenuti fondati i motivi esposti con l'appello, riformare integralmente tutti i capi della sentenza impugnata n. 819/2024, emessa nella causa R.G. n.
2773/2020 dal Tribunale di Ancona, G.I. Dott. Alessandra Filoni in data
17.04.2024, depositata e comunicata il 22.04.2024, notificata il 07.06.2024 a mezzo pec, pertanto, in accoglimento dei motivi tutti di appello sopraesposti e delle conclusioni spiegate dalla Appellante,
1) pronunciare la separazione dei coniugi , nata il [...] ad [...]
Ancona, C.F. e nato ad [...] il C.F._1 Controparte_1
25.07.1982, C.F. trascritto presso i registri dello stato civile C.F._2 del Comune di Ancona (AN), al n. 38 – 1 Uff. 2013, optando per il regime della separazione dei beni (all. 1), con dichiarazione di addebito a carico di _1
, a causa della condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio
[...] come emerso dalla istruttoria, orale e documentale espletata;
2) disporre l'affidamento dei figli minori della coppia e ON
, nati rispettivamente in Ancona il 25.05.2012 e 24.02.2016, in Persona_2 modo condiviso tra i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Ancona, Via Scrima n. 85;
3) regolare il diritto di visita dei figli minori di stabilendo Controparte_1 che, in riforma della sentenza impugnata, quest'ultimo possa tenerli con sé due
pagina 2 di 22 pomeriggi infrasettimanali, incluso il pernotto, e a fine settimana alterni, dal venerdì sera dopo le ore 18.00 alla domenica sera con rientro in casa della madre entro le ore 21.00; ogni genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanze di 15 giorni, anche non consecutivi, all'anno da comunicare con congruo anticipo;
le principali festività verranno trascorse secondo il principio dell'alternanza fra i genitori di anno in anno;
4) porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo di mantenimento per i figli
[...] minori la somma mensile di €600,00 (€300,00 a figlio), annualmente rivalutabile
ISTAT, a decorrere dalla data della domanda giudiziale, ordinando fin da ora al datore di lavoro del medesimo, di corrisponderlo direttamente ex art. 156, VI c.
c.c., alla avente diritto, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, atteso il comportamento inadempiente in passato di sotto il _1 profilo degli obblighi di mantenimento (v. sentenza Gdp prodotta con le note
12.01.2023, pronunciata all'esito del giudizio di opposizione a precetto);
5) porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire nella misura Controparte_1 del 70% alle spese straordinarie per i figli minori sostenute dalla SI.ra Parte_1
, secondo il Protocollo di Ancona in considerazione della sperequazione fra
[...]
i redditi delle Parti;
6) in via subordinata di merito confermare il contributo di €200,00 mensili per ciascun figlio (totale €400,00 mensili) rivalutabile Istat come stabilito dall'ordinanza presidenziale, purché venga attribuito alla SI.ra il diritto Parte_1 di percepire in via esclusiva l'assegno unico universale per entrambi i figli nella misura di complessivi €378,40 mensili (€189,20 per genitore), come da proposta conciliativa del Giudice del 30.01.2023, accettata dalla Resistente all'udienza di
p.c. del 23.11.2023;
7) in via di ulteriore subordine confermare le modalità di visita e affidamento dei minori ed indicate nell'ordinanza presidenziale con Per_2 _1 collocamento a settimane alterne fra i genitori, fermo in ogni caso l'obbligo di contributo a carico di nella misura di cui al punto che precede (6); _1
pagina 3 di 22 8) confermare l'assegnazione della casa coniugale a con tutti Controparte_1 gli arredi e corredi;
9) rigettare tutte le domande e conclusioni dell'Appellato in ordine all'addebito, collocamento e mantenimento dei figli minori e della coniuge siccome infondate ed inammissibili, sia principali che subordinate;
rigettare altresì tutte le domande in tema di assegni famigliari e di spese straordinarie siccome infondate, dovendo applicarsi il Protocollo di Ancona;
10) rigettare tutte le domande contenute nella avversa istanza di modifica depositata il 22.12.2022 per tutti i motivi dedotti in atti, siccome inammissibili ed infondate;
11) rigettare in ogni caso ogni avversa, diversa domanda.
12) Vittoria di spese, funzioni ed onorari del primo e secondo grado di giudizio.
Quanto sopra previa ammissione, si opus, delle istanze istruttorie già dedotte in atti, I e II memoria ex art. 183 VI c. cpc, nella memoria autorizzata del
12.01.2023, a verbale di udienza del 18.01.2023 e come reiterate nel foglio di precisazione delle conclusioni del 23.11.2023.
Il tutto, sempre che la Ecc.ma Corte di Appello adita non ritenga di:
In via preliminare di rito:
b) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi esposti al punto 11.0 ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e 52 c.p.c. con ogni conseguente statuizione.”
Per l'appellato: “Per tutti i suesposti motivi, il IG. , come in Controparte_1 atti rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che la Corte d'Appello Voglia:
1. Respingere la richiesta di sospensiva per la mancanza dei presupposti tanto sul fumus quanto sul periculum;
2. Respingere l'appello proposto dalla IG.ra in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto.
3. Confermare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Ancona, nella quale:
- È stato disposto l'addebito della separazione a carico della IG.ra , alla Parte_1 luce della provata relazione extraconiugale con il IG. . Parte_2
pagina 4 di 22 - È stato confermato il collocamento paritario dei figli minori (in vigore da 5 anni)
a settimane alterne, garantendo la continuità e la stabilità dei minori in un contesto familiare equilibrato.
- È stato rigettato l'assegno di mantenimento richiesto dalla IG.ra , non Parte_1 essendoci uno squilibrio economico rilevante tra le parti, vista la sua capacità lavorativa, il suo pieno impiego, la sua giovane età e la possibilità di contribuire autonomamente al mantenimento dei figli
4. Condannare la IG.ra alla rifusione delle spese di lite, sia per il Parte_1 primo grado che per il presente grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi della normativa vigente”.
Il Procuratore Generale così conclude: “Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e l'appello con sospensiva avverso la sentenza del Tribunale collegiale di
Ancona nel procedimento di separazione personale tra le parti in questione, in ordine all'asserita nullità della sentenza e alle statuizioni relative all'addebito della separazione al collocamento e al mantenimento della prole minore;
rilevato che la questione di nullità è infondata e le decisioni in ordine alla prole appaiono aderenti alle emergenze processuali e tutelanti gli interessi preminenti della stessa chiede il rigetto delle dette censure avanzate;
considerato che
le argomentazioni difensive svolte a contestazione della pronuncia di addebito sono invero condivisibili chiede l'accoglimento della sospensiva e dell'appello per la sola pronuncia di addebito con conferma nel resto”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa il 17.4.2024, il Tribunale di Ancona dichiarava la separazione personale dei coniugi e , con Controparte_1 Parte_1 addebito a carico della SI.ra , respingendo la domanda di addebito Parte_1 proposta da quest'ultima nei confronti del marito;
affidava i figli minori _1
(nato il [...]) e (nato il [...]) ad entrambi i coniugi, in via Per_2 condivisa, con collocamento paritario a settimane alterne;
disponeva che i coniugi provvedessero al mantenimento diretto dei figli, suddividendo le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
respingeva la domanda della pagina 5 di 22 diretta ad ottenere - a carico del - un assegno di Parte_1 _1 mantenimento perequativo in favore dei figli;
condannava la alle spese Parte_1 di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la SI.ra chiedendone - Parte_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva e in via preliminare in rito - la dichiarazione di nullità ex artt. 51 e 52 c.p.c. e invocando la riforma dei capi della sentenza relativi all'addebito della separazione;
al collocamento dei minori (fermo l'affido condiviso); al regime di mantenimento degli stessi per la mancata previsione di un assegno perequativo di mantenimento e misura delle spese straordinarie.
Il SI. costituitosi, ha resistito al gravame, chiedendo il rigetto della _1 sospensiva e dell'impugnazione, con vittoria delle spese di lite.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo l'accoglimento della sospensiva e dell'appello limitatamente alla pronuncia di addebito, con conferma nel resto.
In data 3.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, nelle forme della camera di conSIlio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità - per tardività - della comparsa di costituzione e delle note della controparte, proposta dall'appellante con le note del 7.10.2024.
Ed invero, dalla consultazione del fascicolo telematico risulta che tali atti sono stati depositati nel termine previsto dal decreto di fissazione del giudizio, ovvero il
30.9.2024.
In via preliminare e pregiudiziale, in rito, la difesa dell'appellante lamenta la
“nullità della sentenza ex art. 51-52 c.p.c. in quanto emessa da iudex suspectus - decisione radicalmente contraria al contenuto della proposta conciliativa formulata alle parti ex art. 185 bis c.p.c.”, sulla base delle circostanze di seguito esposte.
In data 15.4.2024, nel corso dei lavori della Commissione Interregionale per l'applicazione della riforma Cartabia in materia di Famiglia, la Coordinatrice dei lavori, Dr. Silvia AL - Presidente di sezione del Tribunale di Ancona -
pagina 6 di 22 avrebbe rivolto all'Avv. Valentina Lo Bartolo - rappresentante della Camera
Minorile di Pesaro-Urbino - in presenza degli altri componenti della Commissione, espressioni ritenute offensive della sua immagine e professionalità, definendo
“disdicevoli” le osservazioni tecniche, di diritto mosse dall'Avv. Lo Bartolo rispetto ai lavori della Commissione.
L'episodio - che ad avviso dell'Avv. Lo Bartolo avrebbe portato il confronto dal piano tecnico al piano professionale - avrebbe determinato l'impossibilità di partecipazione serena ai lavori e, conseguentemente, “costretto” l'Avv. Lo Bartolo alle dimissioni dalla Commissione, in data 23.4.2024.
L'Avv. Lo Bartolo, a seguito di detto episodio, avrebbe avanzato istanze di astensione - ai sensi degli artt. 51-52 c.p.c. - nei confronti della Dr. AL in altri procedimenti, peraltro autorizzate dal Presidente del Tribunale di Ancona.
In forza di tali precedenti, l'Avv. Lo Bartolo nutrirebbe seri dubbi rispetto alla serenità del giudizio della Dr. AL, che - appena due giorni dopo l'episodio
- ha firmato la sentenza impugnata, totalmente sfavorevole alla propria assistita.
L'Avv. Lo Bartolo a sostegno della propria tesi evidenzia che, nel corso del giudizio, vi erano stati provvedimenti favorevoli alla sua assistita (provvedimenti provvisori urgenti firmati dal Presidente;
ordinanze - a firma dei Giudici Istruttori sostituitisi nel giudizio - che avevano respinto le domande di modifica dei provvedimenti provvisori avanzate dall'attuale appellato;
proposta conciliativa del
30.1.2023, in linea con talune delle domande avanzate dall'Avv. Lo Bartolo per la propria assistita) ed ipotizza che il mutamento radicale dell'orientamento del
Collegio non vi sarebbe stato se la Dr. AL si fosse astenuta dalla decisione della causa de qua.
Ad avviso del difensore, pertanto, la sentenza impugnata sarebbe nulla perché firmata dal Presidente - Dr. Silvia AL - che aveva l'obbligo di astenersi ai sensi dell'art. 51 n.3, c.p.c. evidenziando, comunque, l'impossibilità di presentare l'istanza di ricusazione del giudice, sia perché il presupposto per farla valere si sarebbe verificato quando la causa era già stata trattenuta in decisione, sia per la repentinità del deposito della sentenza, avvenuto appena due giorni dopo l'episodio del 15.4.2024.
pagina 7 di 22 Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Secondo l'indirizzo della S.C., infatti, l'obbligo di astensione, ove non rispettato, deve essere fatto valere esclusivamente tramite lo strumento della ricusazione e non può essere utilizzato in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza.
L'obbligo di astensione, inoltre, non può essere invocato sulla base di mere percezioni soggettive di parzialità, ma richiede la dimostrazione di circostanze oggettive e verificabili (così: Cass. 21.5.2018 n.11427).
Nel caso in esame, gli elementi indicati dall'Avv. Lo Bartolo per supportare la mancata presentazione di una tempestiva istanza di ricusazione e la parzialità del
Giudice non sono dirimenti.
Ed invero, il procedimento era già stato trattenuto in decisione il 23.11.2023;
l'episodio del 15.4.2024, inoltre, è descritto in maniera generica e non circostanziata.
Rispetto alla doglianza dell'appellante, poi, si osserva che la mera divergenza tra la sentenza e i provvedimenti interlocutori e/o la proposta di conciliazione non ha alcun rilievo, dato che la sentenza - a differenza dei provvedimenti interinali - si basa sul complessivo compendio fattuale e probatorio ed è espressione del convincimento dell'intero Collegio e non solo della Dr. AL;
del resto, i provvedimenti interlocutori e/o la proposta di conciliazione sono destinati ad essere assorbiti nella decisione finale che può discostarsi dal loro originario contenuto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, i precedenti episodi di astensione o ricusazione in un procedimento non costituiscono automaticamente un motivo di sospetto di parzialità in altri procedimenti;
l'Avv. Lo Bartolo, del resto, non ha dimostrato il legame dei precedenti procedimenti con la presente causa di separazione.
In conclusione, non vi sono elementi oggettivi che possano supportare il sospetto di parzialità o di una qualche compromissione della serenità del Tribunale di
Ancona nel giudizio di primo grado.
pagina 8 di 22 Venendo al merito della controversia, con il primo articolato motivo di gravame, la Difesa dell'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha addebitato la separazione alla SI.ra per violazione Parte_1 dell'obbligo di fedeltà coniugale - in difetto della prova della pretesa infedeltà o, comunque, della prova che l'asserito tradimento sia stato la causa dell'intollerabilità della convivenza - e ha respinto, invece, per mancanza di prova, la richiesta di addebito da questa proposta nei confronti del marito, per aver posto in essere - negli anni della convivenza coniugale - comportamenti autoritari, vessatori, mortificanti e violenti (sia verbalmente che psicologicamente), che avrebbero determinato la crisi coniugale, oltre a una grave debilitazione psicofisica della moglie.
Secondo la tesi dell'appellante, le dichiarazioni dei testimoni , Testimone_1
, ; i certificati medici ginecologici;
la cartella Testimone_2 Testimone_3 clinica della;
l'esito negativo della terapia familiare successivamente Parte_1 esperita dai coniugi confermerebbero le condotte vessatorie e controllanti del la debilitazione psicofisica della , l'allontanamento affettivo dal _1 Parte_1 marito, il nesso causale tra tali condotte e la crisi coniugale e l'insussistenza di un tradimento da parte della . Parte_1
L'appellante si duole, poi, dell'accoglimento della richiesta di addebito proposta dal SI. nei suoi confronti, negando che vi sia stata alcuna infedeltà _1 fisica o virtuale;
lo scambio di messaggi con il SI. , infatti, Parte_2 sarebbe stato posto in essere al fine esclusivo di scoprire se il coniuge controllasse l'account della moglie e il suo telefono e non dimostrerebbe, invece, uno scambio di effusioni erotiche tra la e il presunto amante. Parte_1
In ogni caso, la chat sarebbe stata inutilizzabile in giudizio, trattandosi di prova illecita, ottenuta mediante accesso illegittimo all'account del social;
inoltre, le deposizioni rese, in merito alla chat, dai testi indotti dal sarebbero fra _1 loro discordanti - in relazione al tipo di social (Instagram o Facebook), alla data e circostanze temporali - e, quindi, sarebbero del tutto inattendibili.
Infine, quand'anche si dovesse ritenere l'utilizzabilità della chat, questa esprimerebbe un fatto isolato - accaduto quando ormai la relazione coniugale era pagina 9 di 22 gravemente compromessa, a causa del comportamento vessatorio del _1
- verificatosi in epoca successiva all'inizio dei problemi della coppia;
in altri termini, lo scambio di messaggi dal contenuto “spinto” con l'avventore del ristorante sarebbe la conseguenza - e non la causa - della fine della relazione.
Il motivo - nella sua articolazione - è infondato.
Nella fattispecie in esame, va innanzitutto evidenziato che il Giudice non ha obbligo di prendere in dettagliato esame tutti gli elementi addotti dalle parti, essendo sufficiente che egli dia adeguata ragione del proprio convincimento in base a quelli ritenuti attendibili e rispetto ai quali gli altri devono intendersi superati e disattesi.
Il Tribunale ha esaminato gli addebiti mossi dalla nei confronti del marito Parte_1
(comportamento autoritario, vessatorio, impositivo in ogni scelta - personale, sessuale, amicale, sociale e lavorativa - della partner, asseritamente tenuto per tutta la vita coniugale, con conseguente allontanamento affettivo della , Parte_1 malesseri fisici e psicologici, crisi coniugale) ritenendo, con una motivazione esauriente e logica, che, all'esito della attività istruttoria, non siano emerse condotte maltrattanti del tali da assumere rilevanza causale rispetto _1 alla fine del rapporto matrimoniale.
Invero, dalle deposizioni acquisite nel giudizio di prime cure, emergono esclusivamente opinioni personali e valutazioni dei testi (teste udienza Tes_1
20 aprile 2022: “lui a mio avviso ha da prima del matrimonio questo atteggiamento”); manca una qualsiasi osservazione diretta di terzi imparziali del comportamento asseritamente vessatorio del durante tutto l'arco del _1 matrimonio (teste udienza 20 aprile 2022: “io ho frequentato poco la Tes_1 coppia perché da un certo momento in poi ho rinunciato”; “frequentavo la casa della SInora quando non c'era il marito”; teste udienza del 20 Testimone_3 aprile 2022: “il non lo conosco direttamente”; “non frequento la casa”), _1 oppure vengono riportate circostanze del tutto ininfluenti (teste “fin da Tes_1 prima del matrimonio….. la non era più se stessa ma era costantemente Parte_1 dietro ai fatti del SInore”; “non sono andata al matrimonio perché non sono stata invitata e a posteriori ho scoperto che il marito aveva fatto una selezione degli
pagina 10 di 22 invitati, come riferitomi dalla ”); tutto è filtrato dalle confidenze della Parte_1
alle amiche (teste “lo so perché me lo ha riferito lei come Parte_1 Tes_1 migliore amica;
posso affermare che lei era molto preoccupata per la salute e mi diceva che aveva vergogna ad uscire perché con uno starnuto si faceva la pipi addosso e l'atteggiamento del marito la faceva sentire una schifezza e non donna”; “sì è vero, ricordo che un giorno mi ha chiamato e confidato che la sera prima a letto lui ha cercato un contatto abbracciandola e quando la SInora ha rifiutato perché erano le 2 o 3 di notte, lui si è preso e si è girato dall'altra parte del letto e lei si è messa a piangere”.
Teste Del Cinque “lei mi chiedeva se il mio accompagno mi aspettava fino Tes_3 alle due di notte per venire a letto con me;
lei mi diceva che lui l'aspettava tutte le sere per andare a letto insieme”; “Lei mi raccontava che lei non dormiva più da tempo sul letto ma sul divano”).
Dalla deposizione della teste , inoltre, non è possibile arguire alcun Tes_2 comportamento autoritario (udienza del 30 giugno 2022: “Si è vero, io ho frequentato la casa e ho sentito il SI. dire alla SI.ra che era _1 Parte_1 meglio lasciare il lavoro per occuparsi dei figli. Ho sentito anche la SI.ra Pt_3 dire queste cose, se ne parlava tutti insieme. Non ho mai sentito dire da Pt_1
“voglio lavorare” e rispondere “no”, però si parlava che era meglio che _1 lei stesse a casa con i figli. Ci sono persone nate per fare la mamma e a Pt_1 piaceva lavorare”).
Dalle dichiarazioni della teste emerge l'espressione di un pensiero, peraltro rivolto al benessere dei figli piccoli, riconoscendo le capacità genitoriali della Parte_1
(come del resto ammesso dalla stessa appellante).
Trattasi, pertanto, come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, di testimonianze de relato ex parte che - non avendo trovato conferma in altre emergenze istruttorie acquisite nel processo - considerate di per sé sole, non hanno valore probatorio, nemmeno indiziario (Cass. n. 4618/96; n. 4306/2001;
n. 11844/2006).
Dalla deposizione della teste del 30.6.2022 si desume Testimone_4 chiaramente che la SI.ra abbia scelto in via autonoma di lavorare, senza Parte_1
pagina 11 di 22 alcuna imposizione (“Credo non sia vero, quello che so è che, al contrario, era
che aveva bisogno di staccare un pochino la spina anche con Pt_1 un'occupazione lavorativa. Questa circostanza la so perché me lo ha riferito direttamente la SI.ra . ADR “Che cosa intende per staccare un pochino la Parte_1 spina?” intendo dire che non voleva avere solo il ruolo di mamma, ma trovare anche un lavoro che la gratificasse”.)
Del resto, la documentazione clinica prodotta dalla (certificato del Parte_1
29.1.2020 che accerta patologia emorroidaria;
certificato del 5.12.2018 relativo a incontinenza urinaria da sforzo;
certificato del 4.4.2019 che riporta tratti ansiosi;
cartella clinica del 16.4.2019 che riferisce “tratti ansiosi relati a incomprensioni e conflitti di coppia”) non è affatto idonea a dimostrare che il suo malessere - come anche il dimagrimento - possano essere riconducibili al comportamento del marito e che la crisi coniugale fosse già in atto.
Anche in questo caso, il medico ha scritto quanto riferito dalla e non Parte_1 quanto accertato direttamente;
al contrario, il medico, sulla base del contatto con la , riporta che la stessa “sembra avere risorse interne a superare tali Parte_1 difficoltà comunque non caratterizzate da tratti psicopatologici”.
Nessun rilievo probatorio possono avere i messaggi vocali del registrati _1 quando ormai la era andata via di casa. Parte_1
Nell'interrogatorio formale, il ha negato di aver forzato la moglie ad _1 avere rapporti sessuali o di averla insultata per il suo rifiuto e non vi è alcun riscontro oggettivo probatorio contrario.
Il rigetto della domanda di addebito della separazione al va, quindi, _1 confermato.
Va, parimenti, confermata la statuizione di addebito della separazione alla per infedeltà. Parte_1
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, infatti, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza di per sé sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge responsabile, sempreché non si constati,
pagina 12 di 22 attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà
e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., fra le più recenti, in tal senso, Cass. n. 977/2017; Cass.
n. 16859/2015).
Pertanto, sul coniuge che richieda l'addebito della separazione all'altro incombe l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale della condotta nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, con la precisazione che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, essa, se provata, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile;
ne deriva che la parte che l'ha allegata e dimostrata assolve pienamente l'onere della prova su di lei gravante, mentre incombe su chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (cfr., in termini, Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 16172/2014).
La S.C. ha, in proposito, ribadito che non è necessario, per rendere addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c., che la relazione di un coniuge con estranei si sostanzi in un adulterio quando - per gli aspetti esteriori con cui è coltivata - comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
Nel caso concreto, le risultanze istruttorie (deposizioni udienza del 20 aprile 2022: testi deposizione udienza del 30 giugno 2022: teste Testimone_5 Tes_6
interrogatorio formale del del 20 aprile 2022; testi Testimone_4 _1
e ), in aggiunta alle stesse affermazioni dell'odierna appellante Tes_1 Tes_2 nei propri scritti difensivi consentono di ritenere confermato lo scambio di messaggi dal contenuto erotico esplicito tra la e tale Parte_1 Parte_2
(cliente del ristorante ove lavora la ), che evidenziano un palese Parte_1 coinvolgimento sentimentale della donna, con offesa alla dignità e all'onore del marito.
pagina 13 di 22 L'eccezione di inutilizzabilità della chat in oggetto, in quanto illecitamente procurata, va rigettata, dovendosi ritenere prevalenti le eSIenze di tutela del diritto alla prova sulle eSIenze di protezione dell'interesse privato alla segretezza dei dati personali.
Risulta, così, accertato che è stata la condotta infedele della a Parte_1 determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non essendo emersa altra causa (il cui onere gravava sull'appellante) idonea a determinare la rottura tra i coniugi, tenuto conto che l'infedeltà rivelata dalla chat è riconducibile all'agosto del 2019 e l'allontanamento consensuale della risale all'ottobre Parte_1 del 2019.
L'insussistenza di una crisi della coppia antecedente la scoperta casuale (da parte del della chat dal contenuto “spinto” emerge anche dalla deposizione _1 del teste che ha frequentato assiduamente la coppia e all'udienza Testimone_7 del 20.2.2022 ha riferito di aver sempre assistito “a scambi di effusioni “carezze e baci in pubblico tra i coniugi”.
Né l'intrapresa terapia di coppia, successivamente all'agosto del 2019, può dimostrare l'irrilevanza causale della infedeltà nella crisi della coppia, considerato il fatto che i coniugi hanno abbandonato il percorso intrapreso e non si sono più riconciliati: sentita sul punto, la Dr. all'udienza del 18.1.2023 ha Tes_8 dichiarato: “Io non so dire se la terapia avesse lo scopo di ricostruire il rapporto tra i coniugi ovvero quello di tutelare i minori dal distacco della separazione.
Ricordo però che una volta sono venuti anche i minori”.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante invoca la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata respinta la richiesta di collocamento prevalente dei figli minori presso di sé, con conferma del collocamento paritetico dei figli a settimane alterne - già disposto in sede presidenziale - lamentando la pretermissione delle risultanze dell'istruttoria.
In proposito, la difesa dell'appellante sottolinea che il collocamento paritetico a settimane alterne - sebbene in essere da un considerevole lasso di tempo - non sarebbe rispondente all'interesse dei minori, essendo semplicemente frutto di un'imposizione del al contrario, il miglior interesse dei figli _1
pagina 14 di 22 richiederebbe il ritorno al regime antecedente la separazione di fatto, soprattutto perché nella settimana di competenza del i bambini non sarebbero _1 seguiti adeguatamente nelle loro attività né dal padre - occupato nel lavoro dal lunedì al venerdì - né dalla sua compagna, impegnata nell'accudimento dei due figli più piccoli della coppia.
L'appellante invece, considerato il suo lavoro di cameriera a chiamata, disporrebbe di maggior tempo libero per occuparsi dei figli.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di considerare alcune criticità paterne quali: la circostanza segnalata che i bambini si recano da soli al campo di calcio nel pomeriggio, percorrendo una strada molto pericolosa e trafficata;
l'atteggiamento non collaborativo nella gestione degli effetti dei figli (materiale sportivo e scolastico).
Pertanto, fermo l'affido condiviso, l'appellante chiede che sia disposto il collocamento prevalente dei figli presso di sé e che venga regolamentato il diritto di visita del padre nei confronti dei figli, prevedendo la facoltà di tenere i figli due sere a settimana con pernotto e a fine settimana alternati, con possibilità di trascorrere due settimane di vacanza anche non continuative nei periodi estivi o di ferie del genitore.
Con le note di trattazione depositate il 28.9.2024, la difesa della Parte_1 rappresenta che i bambini le hanno riferito che sia il padre che la sua compagna abuserebbero dei mezzi di correzione e di disciplina e che non sarebbero da loro curati adeguatamente;
a tal fine, insiste per l'audizione del minore che _1 ha ormai 12 anni.
Evidenzia, infine, che pende un procedimento penale a carico del per _1 molestie nei suoi confronti, aggiungendo che si era aperto un procedimento penale avanti al Giudice di Pace di Ancona nei confronti della compagna del
- - per lesioni nei suoi confronti, estinto per remissione _1 Persona_3 della querela.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, non vi è prova che il collocamento dei minori presso il padre sia il frutto di un'imposizione del _1
pagina 15 di 22 Agli atti vi è il documento - all. 20 - da cui risulta che l'8.10.2019 “come concordato tra le parti” la SI.ra lasciava l'abitazione coniugale per Parte_1 trasferirsi in altra residenza;
nella circostanza, inoltre, le parti si erano accordate anche per l'esercizio del diritto di visita della con i figli. Parte_1
In secondo luogo, con provvedimento Presidenziale del 6.11.2020 i bambini sono stati affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con domiciliazione paritaria, con collocamento a settimane alterne, secondo gli accordi, compatibilmente con le eSIenze dei minori.
Per oltre quattro anni, i bambini crescendo, hanno attuato un percorso scolastico, stretto amicizie, vissuto la conflittualità tra i genitori e, soprattutto, hanno visto la nascita di un fratellino e di una sorellina nati dalla nuova relazione sentimentale del padre, con abitudini di vita che non possono essere ora modificate, pena la destabilizzazione del loro sviluppo psicofisico e dei “delicati” rapporti con la nuova famiglia ricostituita dal padre.
Nel periodo antecedente la separazione, i bambini vivevano con entrambi i genitori e non esclusivamente con la madre;
tale condizione non può essere riprodotta, stante l'intervenuta disgregazione del nucleo.
Il Collegio non ritiene utile l'ascolto del minore che rappresenterebbe _1 senz'altro un'ulteriore fonte di stress, potenzialmente pregiudizievole per il benessere psico fisico del minore.
Ed invero, dalla relazione dei Servizi sociali di Ancona del 17.4.2024 acquisita al fascicolo del primo grado, effettuata su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, risulta che - a colloquio con _1
l'Assistente sociale - ha riferito di trovarsi bene sia a casa del padre che della madre e di avere due/tre amici di riferimento con cui si vede nel pomeriggio.
Non risultano confermati gli asseriti abusi dello ius corrigendi da parte del SI.
e della sua compagna nei confronti dei bambini: nessun _1 comportamento di rilevanza penale è stato accertato a carico del padre e della sua compagna, né i procedimenti segnalati dalla difesa dell'appellante possono costituire valido indizio;
inutilizzabile è anche lo screenshot dei messaggi sms tra pagina 16 di 22 la madre ed depositato dalla difesa dell'appellante dopo che la causa è _1 stata trattenuta in decisione.
Non corrisponde al vero il fatto che il non possa occuparsi dei figli, in _1 quanto è stato provato documentalmente che il suo orario di lavoro è il seguente: dal lunedì al venerdì: inizio turno 06:30 - fine turno 15:30, con una pausa pranzo di 1 ora, con il pomeriggio libero per seguirei i figli nelle loro attività.
Quanto, invece, all' accusa di incuria degli oggetti personali dei figli, il _1 ha fornito la convincente spiegazione cha tali situazioni costituiscono l'effetto di un comportamento non collaborativo della , causante litigi anche di fronte Parte_1 ai figli, comportamento questo sì gravemente pregiudizievole per i bambini (si può leggere dalla Relazione dei Servizi sociali di Ancona che i bambini tendono ad imitare un comportamento aggressivo e provocatorio tra loro e anche a scuola con i professori e i compagni).
Con il quarto motivo, l'appellante invoca la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe erroneamente negato il contributo perequativo di mantenimento per i figli in suo favore - disposto con i provvedimenti Presidenziali
- escludendo la sussistenza di un SInificativo squilibrio tra le condizioni economiche delle parti e, pertanto, chiede - in via principale - che le sia riconosciuto un contributo perequativo per il mantenimento dei figli pari a
€.300,00 ciascuno, adeguato alle aumentate eSIenze dei figli e proporzionato al maggior reddito del con la rivalutazione Istat, oltre al 70% delle spese _1 straordinarie, in ragione della sperequazione reddituale dei coniugi;
in subordine chiede un contributo di €.200,00 mensili per ciascun figlio, con il diritto di percepire in via esclusiva l'assegno unico universale per entrambi i figli e, in ulteriore subordine, chiede la conferma delle modalità di visita e affidamento dei minori ed indicate nell'ordinanza presidenziale, con Per_2 _1 collocamento a settimane alterne fra i genitori, fermo in ogni caso l'obbligo di contributo a carico di nella misura di €.200,00 mensili per ciascun _1 figlio.
Lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla condizione patrimoniale e reddituale dei coniugi e che illogicamente la percezione del reddito pagina 17 di 22 di cittadinanza, la ripresa dell'attività lavorativa della SI.ra dopo il Parte_1 periodo COVID e la nascita dei due nuovi figli del - ritenuti non rilevanti _1 nei provvedimenti interinali - possano ora costituire motivo per escludere l'assegno perequativo per il mantenimento dei figli della coppia.
A tal fine, l'appellante evidenzia che il percepisce redditi da lavoro _1 dipendente pari a circa €.1.628,62 mensili;
vive nella casa coniugale senza pagare un canone di affitto - contrariamente a quanto affermato nella sentenza - gode degli aiuti del genitore e dell'apporto - anche economico - della nuova compagna;
percepisce somme a titolo di restituzione prestito (come risulta dagli estratti conto).
La difesa, inoltre, ipotizza ulteriori entrate economiche, ovvero la disponibilità di risparmi in denaro “occulti” del che gli hanno permesso di saldare gli _1 onorari dei suoi avvocati e di ingaggiare l'agenzia investigativa per un mese per pedinare la moglie, contestando la veridicità della fattura depositata;
lo stesso, poi, avrebbe acquistato in corso di causa nuovi beni (anche con un contratto di finanziamento) ed avrebbe stipulato un contratto di finanziamento per
€.8.000,00, indice di un maggior reddito;
infine, usufruisce delle detrazioni ed agevolazioni per i figli.
Al contrario, la SI.ra presta la propria attività lavorativa di cameriera in Parte_1 maniera saltuaria (a chiamata) presso la “Cantinetta del Conero”, alle dipendenze della società Giardino s.r.l. percependo una busta paga di importo non costante e molto bassa (CU 2023: reddito pari ad euro 6.168,00; CU 2022: reddito pari a euro 3.409,35; CU 2021: reddito pari ad euro 1.558,47); sostiene un canone di locazione di circa €.550,00 mensili e riceve aiuti economici in denaro dai propri genitori per sostenere il costo delle utenze e del canone di locazione;
afferma di non avere un convivente che l'aiuti; che, infine, i versamenti nel conto corrente indicati dalla sentenza sono ben miseri rispetto agli importi che il _1 riceve e può permettersi di affrontare.
In relazione al rapporto investigativo prodotto dalla controparte - da cui risulterebbe che ella lavora stabilmente e full time - l'appellante osserva che la relazione investigativa non riporta tutti gli spostamenti effettuati nel periodo di pagina 18 di 22 osservazione e che la documentazione fotografica è parziale;
che il periodo oggetto di indagine confermerebbe che il lavoro effettuato è a chiamata e non a tempo pieno (in 31 giorni di osservazione avrebbe lavorato 21 giorni, e in alcuni di questi con orario ridotto e, quindi, non a tempo pieno ovvero solo per alcune ore); che, pertanto, la documentazione non prova che la - nel mese di Parte_1 osservazione - abbia svolto 38 turni di lavoro pranzo/cena.
La - premesso che il luogo di lavoro costituisce il punto di riferimento (e Parte_1 di parcheggio della macchina) per i suoi spostamenti anche per acquisti in negozi e centri commerciali vicini - afferma di rimanere presso il luogo di lavoro anche per consumare pasti e per riposare, dal momento che non risulta credibile che possa lavorare con turni di 16 ore;
infine, sostiene di non avere una vita sociale e di dedicare tutto il suo tempo libero alla cura della casa e dei figli.
Il motivo è infondato.
La valutazione del materiale probatorio ha portato correttamente il primo Giudice
a ritenere che non sussista un SInificativo squilibrio tra le condizioni delle parti, tale da giustificare la previsione di un contributo al mantenimento a carico di uno dei due genitori, pur in presenza di un collocamento paritetico.
Dall'esame combinato della relazione investigativa e dai tracciati del telefono cellulare della per il medesimo periodo di osservazione - ovvero dal Parte_1
14.11.2022 fino al 13.12.2022 - appare altamente probabile che costei abbia effettivamente effettuato doppi turni di lavoro per 16 giorni e un solo turno di lavoro per 6 giorni - per un totale di 38 turni - risultando provato che ella si trovasse sul luogo di lavoro nei tempi del servizio pranzo e del servizio cena.
Le spiegazioni allegate dalla per giustificare la sua prolungata Parte_1 permanenza nel Ristorante/albergo per finalità non lavorative non sono credibili, soprattutto ove si consideri che - come emerge dal raffronto della relazione investigativa con i tracciati del cellulare - nei periodi di riposo dal lavoro (17 novembre, 21, 22, 23, 26, 27 novembre, 4,5,6 dicembre 2022) la evita Parte_1 di recarsi alla “Cantinetta” e solo il 26 ottobre 2022 vi si trattiene dalle 10:58-
11:39 del mattino.
pagina 19 di 22 Può, così, ritenersi dimostrato che la SI.ra , grazie alla propria attività Parte_1 lavorativa, percepisca somme di denaro ulteriori rispetto a quelle indicate nelle buste paga, con cui può permettersi di pagare l'affitto, le spese per le proprie eSIenze personali (anche di tipo voluttuario, come attività di palestra come risulta dai tracciati telefonici e dalla relazione dei Servizi Sociali di Ancona per stessa ammissione della SI.ra , e viaggi di piacere) e anche adempiere al Parte_1 proprio dovere di mantenimento dei figli, sfruttando appieno la propria capacità lavorativa.
In ogni caso, anche ammettendo che il lavoro presso la Cantinetta s.r.l. non produca reddito sufficiente a sopperire alle necessità sue e dei figli, la Cassazione ha più volte affermato il principio che l'attitudine al lavoro proficuo costituisce elemento valutabile ai fini dell'an e del quantum della determinazione dell'assegno perequativo per il mantenimento dei figli, richiesto dal coniuge nei confronti dell'altro: la SI.ra è giovane, con una pluriennale esperienza Parte_1 nell'attività dei servizi alla ristorazione;
inoltre, l'età scolare dei figli non le impedisce di trovare altra sistemazione lavorativa, ben più remunerativa, per adempiere al proprio obbligo di mantenere i figli nel tempo in cui essi rimangono nella sua custodia, affidati alle sue cure.
Il dovere solidaristico dell'altro genitore non può spingersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante è in grado di procurarsi da solo: del resto, il SI. ha dimostrato che la ha rifiutato senza _1 Parte_1 adeguata motivazione un'offerta di lavoro come segretaria presso la
Tecnoimpianti s.r.l., mansione che aveva già svolto in passato.
Il SI. ha dimostrato di avere un reddito netto pari ad euro 1.483,77 _1 mensili;
di sostenere la spesa dell'affitto di casa non senza grandi sforzi, considerato che l'attuale compagna non gode di un reddito da lavoro autonomo e, pertanto, l'unica fonte di reddito del nuovo nucleo familiare (costituito anche dai due figli nati dalla relazione con la SI.ra ) è rappresentato dallo Per_3 stipendio del l'appellato ha poi dimostrato che, per far fronte alle _1 eSIenze familiari, si è indebitato e la banca trattiene dallo stipendio la somma di euro 200,00 mensili per ripianare lo scoperto della carta di credito;
che le spese pagina 20 di 22 effettuate non sono state voluttuarie, ma per eSIenze della famiglia allargata
(come la vendita della precedente macchina e l'acquisto di un'autovettura usata); che non gode di risparmi occulti per pagare i propri avvocati, essendosi a tal fine indebitato e che la spesa per l'investigatore privato è stata necessaria per dimostrare i redditi occulti della;
che, infine, la ristrutturazione della casa Parte_1
è stata effettuata dalle proprietarie dell'immobile, utilizzando il bonus del 110%.
In definitiva, confrontando i redditi e gli oneri gravanti sulle parti, non sussistono i presupposti per un assegno perequativo di mantenimento dei minori a favore della SI.ra . Parte_1
Il rigetto dei precedenti motivi di impugnazione rende infondato anche il motivo relativo alla regolamentazione delle spese, determinata dal tribunale in applicazione del principio della soccombenza.
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona n. 819/2024 pubblicata in data 22.04.2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento - in favore dell'appellato - delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in complessivi €.3.473,00, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115 del 2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 4.12.2024.
pagina 21 di 22 Il ConSIliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli ConSIliere
Dr. Paola Mureddu ConSIliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero sopra rubricato promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VALENTINA LO BARTOLO;
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in PESARO, via San Francesco D'Assisi n. 30;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli Avv. Controparte_1 C.F._2
ELEONORA BOVE e ANNALISA MARINELLI;
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in ANCONA, via Matas, n. 57;
APPELLATO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N.819/2024 del Tribunale di Ancona, pagina 1 di 22 pubblicata in data 22.04.2024, pronunciata nella causa iscritta al n. 2773/2020
R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni avversa
e/o diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, in accoglimento del presente atto di gravame, così statuire:
Previa sospensione, ex artt. 283 351 cpc, dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
819/2024 del Tribunale di Ancona impugnata, in considerazione del grave ed irreparabile pregiudizio patito dall'Appellante atteso che la sentenza ha revocato ex abrupto il contributo economico che nella fase presidenziale le era stato attribuito per il mantenimento dei figli minori,
In Via principale di merito:
a) ritenuti fondati i motivi esposti con l'appello, riformare integralmente tutti i capi della sentenza impugnata n. 819/2024, emessa nella causa R.G. n.
2773/2020 dal Tribunale di Ancona, G.I. Dott. Alessandra Filoni in data
17.04.2024, depositata e comunicata il 22.04.2024, notificata il 07.06.2024 a mezzo pec, pertanto, in accoglimento dei motivi tutti di appello sopraesposti e delle conclusioni spiegate dalla Appellante,
1) pronunciare la separazione dei coniugi , nata il [...] ad [...]
Ancona, C.F. e nato ad [...] il C.F._1 Controparte_1
25.07.1982, C.F. trascritto presso i registri dello stato civile C.F._2 del Comune di Ancona (AN), al n. 38 – 1 Uff. 2013, optando per il regime della separazione dei beni (all. 1), con dichiarazione di addebito a carico di _1
, a causa della condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio
[...] come emerso dalla istruttoria, orale e documentale espletata;
2) disporre l'affidamento dei figli minori della coppia e ON
, nati rispettivamente in Ancona il 25.05.2012 e 24.02.2016, in Persona_2 modo condiviso tra i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Ancona, Via Scrima n. 85;
3) regolare il diritto di visita dei figli minori di stabilendo Controparte_1 che, in riforma della sentenza impugnata, quest'ultimo possa tenerli con sé due
pagina 2 di 22 pomeriggi infrasettimanali, incluso il pernotto, e a fine settimana alterni, dal venerdì sera dopo le ore 18.00 alla domenica sera con rientro in casa della madre entro le ore 21.00; ogni genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanze di 15 giorni, anche non consecutivi, all'anno da comunicare con congruo anticipo;
le principali festività verranno trascorse secondo il principio dell'alternanza fra i genitori di anno in anno;
4) porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo di mantenimento per i figli
[...] minori la somma mensile di €600,00 (€300,00 a figlio), annualmente rivalutabile
ISTAT, a decorrere dalla data della domanda giudiziale, ordinando fin da ora al datore di lavoro del medesimo, di corrisponderlo direttamente ex art. 156, VI c.
c.c., alla avente diritto, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, atteso il comportamento inadempiente in passato di sotto il _1 profilo degli obblighi di mantenimento (v. sentenza Gdp prodotta con le note
12.01.2023, pronunciata all'esito del giudizio di opposizione a precetto);
5) porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire nella misura Controparte_1 del 70% alle spese straordinarie per i figli minori sostenute dalla SI.ra Parte_1
, secondo il Protocollo di Ancona in considerazione della sperequazione fra
[...]
i redditi delle Parti;
6) in via subordinata di merito confermare il contributo di €200,00 mensili per ciascun figlio (totale €400,00 mensili) rivalutabile Istat come stabilito dall'ordinanza presidenziale, purché venga attribuito alla SI.ra il diritto Parte_1 di percepire in via esclusiva l'assegno unico universale per entrambi i figli nella misura di complessivi €378,40 mensili (€189,20 per genitore), come da proposta conciliativa del Giudice del 30.01.2023, accettata dalla Resistente all'udienza di
p.c. del 23.11.2023;
7) in via di ulteriore subordine confermare le modalità di visita e affidamento dei minori ed indicate nell'ordinanza presidenziale con Per_2 _1 collocamento a settimane alterne fra i genitori, fermo in ogni caso l'obbligo di contributo a carico di nella misura di cui al punto che precede (6); _1
pagina 3 di 22 8) confermare l'assegnazione della casa coniugale a con tutti Controparte_1 gli arredi e corredi;
9) rigettare tutte le domande e conclusioni dell'Appellato in ordine all'addebito, collocamento e mantenimento dei figli minori e della coniuge siccome infondate ed inammissibili, sia principali che subordinate;
rigettare altresì tutte le domande in tema di assegni famigliari e di spese straordinarie siccome infondate, dovendo applicarsi il Protocollo di Ancona;
10) rigettare tutte le domande contenute nella avversa istanza di modifica depositata il 22.12.2022 per tutti i motivi dedotti in atti, siccome inammissibili ed infondate;
11) rigettare in ogni caso ogni avversa, diversa domanda.
12) Vittoria di spese, funzioni ed onorari del primo e secondo grado di giudizio.
Quanto sopra previa ammissione, si opus, delle istanze istruttorie già dedotte in atti, I e II memoria ex art. 183 VI c. cpc, nella memoria autorizzata del
12.01.2023, a verbale di udienza del 18.01.2023 e come reiterate nel foglio di precisazione delle conclusioni del 23.11.2023.
Il tutto, sempre che la Ecc.ma Corte di Appello adita non ritenga di:
In via preliminare di rito:
b) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi esposti al punto 11.0 ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e 52 c.p.c. con ogni conseguente statuizione.”
Per l'appellato: “Per tutti i suesposti motivi, il IG. , come in Controparte_1 atti rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che la Corte d'Appello Voglia:
1. Respingere la richiesta di sospensiva per la mancanza dei presupposti tanto sul fumus quanto sul periculum;
2. Respingere l'appello proposto dalla IG.ra in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto.
3. Confermare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Ancona, nella quale:
- È stato disposto l'addebito della separazione a carico della IG.ra , alla Parte_1 luce della provata relazione extraconiugale con il IG. . Parte_2
pagina 4 di 22 - È stato confermato il collocamento paritario dei figli minori (in vigore da 5 anni)
a settimane alterne, garantendo la continuità e la stabilità dei minori in un contesto familiare equilibrato.
- È stato rigettato l'assegno di mantenimento richiesto dalla IG.ra , non Parte_1 essendoci uno squilibrio economico rilevante tra le parti, vista la sua capacità lavorativa, il suo pieno impiego, la sua giovane età e la possibilità di contribuire autonomamente al mantenimento dei figli
4. Condannare la IG.ra alla rifusione delle spese di lite, sia per il Parte_1 primo grado che per il presente grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi della normativa vigente”.
Il Procuratore Generale così conclude: “Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e l'appello con sospensiva avverso la sentenza del Tribunale collegiale di
Ancona nel procedimento di separazione personale tra le parti in questione, in ordine all'asserita nullità della sentenza e alle statuizioni relative all'addebito della separazione al collocamento e al mantenimento della prole minore;
rilevato che la questione di nullità è infondata e le decisioni in ordine alla prole appaiono aderenti alle emergenze processuali e tutelanti gli interessi preminenti della stessa chiede il rigetto delle dette censure avanzate;
considerato che
le argomentazioni difensive svolte a contestazione della pronuncia di addebito sono invero condivisibili chiede l'accoglimento della sospensiva e dell'appello per la sola pronuncia di addebito con conferma nel resto”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa il 17.4.2024, il Tribunale di Ancona dichiarava la separazione personale dei coniugi e , con Controparte_1 Parte_1 addebito a carico della SI.ra , respingendo la domanda di addebito Parte_1 proposta da quest'ultima nei confronti del marito;
affidava i figli minori _1
(nato il [...]) e (nato il [...]) ad entrambi i coniugi, in via Per_2 condivisa, con collocamento paritario a settimane alterne;
disponeva che i coniugi provvedessero al mantenimento diretto dei figli, suddividendo le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
respingeva la domanda della pagina 5 di 22 diretta ad ottenere - a carico del - un assegno di Parte_1 _1 mantenimento perequativo in favore dei figli;
condannava la alle spese Parte_1 di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la SI.ra chiedendone - Parte_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva e in via preliminare in rito - la dichiarazione di nullità ex artt. 51 e 52 c.p.c. e invocando la riforma dei capi della sentenza relativi all'addebito della separazione;
al collocamento dei minori (fermo l'affido condiviso); al regime di mantenimento degli stessi per la mancata previsione di un assegno perequativo di mantenimento e misura delle spese straordinarie.
Il SI. costituitosi, ha resistito al gravame, chiedendo il rigetto della _1 sospensiva e dell'impugnazione, con vittoria delle spese di lite.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo l'accoglimento della sospensiva e dell'appello limitatamente alla pronuncia di addebito, con conferma nel resto.
In data 3.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, nelle forme della camera di conSIlio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità - per tardività - della comparsa di costituzione e delle note della controparte, proposta dall'appellante con le note del 7.10.2024.
Ed invero, dalla consultazione del fascicolo telematico risulta che tali atti sono stati depositati nel termine previsto dal decreto di fissazione del giudizio, ovvero il
30.9.2024.
In via preliminare e pregiudiziale, in rito, la difesa dell'appellante lamenta la
“nullità della sentenza ex art. 51-52 c.p.c. in quanto emessa da iudex suspectus - decisione radicalmente contraria al contenuto della proposta conciliativa formulata alle parti ex art. 185 bis c.p.c.”, sulla base delle circostanze di seguito esposte.
In data 15.4.2024, nel corso dei lavori della Commissione Interregionale per l'applicazione della riforma Cartabia in materia di Famiglia, la Coordinatrice dei lavori, Dr. Silvia AL - Presidente di sezione del Tribunale di Ancona -
pagina 6 di 22 avrebbe rivolto all'Avv. Valentina Lo Bartolo - rappresentante della Camera
Minorile di Pesaro-Urbino - in presenza degli altri componenti della Commissione, espressioni ritenute offensive della sua immagine e professionalità, definendo
“disdicevoli” le osservazioni tecniche, di diritto mosse dall'Avv. Lo Bartolo rispetto ai lavori della Commissione.
L'episodio - che ad avviso dell'Avv. Lo Bartolo avrebbe portato il confronto dal piano tecnico al piano professionale - avrebbe determinato l'impossibilità di partecipazione serena ai lavori e, conseguentemente, “costretto” l'Avv. Lo Bartolo alle dimissioni dalla Commissione, in data 23.4.2024.
L'Avv. Lo Bartolo, a seguito di detto episodio, avrebbe avanzato istanze di astensione - ai sensi degli artt. 51-52 c.p.c. - nei confronti della Dr. AL in altri procedimenti, peraltro autorizzate dal Presidente del Tribunale di Ancona.
In forza di tali precedenti, l'Avv. Lo Bartolo nutrirebbe seri dubbi rispetto alla serenità del giudizio della Dr. AL, che - appena due giorni dopo l'episodio
- ha firmato la sentenza impugnata, totalmente sfavorevole alla propria assistita.
L'Avv. Lo Bartolo a sostegno della propria tesi evidenzia che, nel corso del giudizio, vi erano stati provvedimenti favorevoli alla sua assistita (provvedimenti provvisori urgenti firmati dal Presidente;
ordinanze - a firma dei Giudici Istruttori sostituitisi nel giudizio - che avevano respinto le domande di modifica dei provvedimenti provvisori avanzate dall'attuale appellato;
proposta conciliativa del
30.1.2023, in linea con talune delle domande avanzate dall'Avv. Lo Bartolo per la propria assistita) ed ipotizza che il mutamento radicale dell'orientamento del
Collegio non vi sarebbe stato se la Dr. AL si fosse astenuta dalla decisione della causa de qua.
Ad avviso del difensore, pertanto, la sentenza impugnata sarebbe nulla perché firmata dal Presidente - Dr. Silvia AL - che aveva l'obbligo di astenersi ai sensi dell'art. 51 n.3, c.p.c. evidenziando, comunque, l'impossibilità di presentare l'istanza di ricusazione del giudice, sia perché il presupposto per farla valere si sarebbe verificato quando la causa era già stata trattenuta in decisione, sia per la repentinità del deposito della sentenza, avvenuto appena due giorni dopo l'episodio del 15.4.2024.
pagina 7 di 22 Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Secondo l'indirizzo della S.C., infatti, l'obbligo di astensione, ove non rispettato, deve essere fatto valere esclusivamente tramite lo strumento della ricusazione e non può essere utilizzato in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza.
L'obbligo di astensione, inoltre, non può essere invocato sulla base di mere percezioni soggettive di parzialità, ma richiede la dimostrazione di circostanze oggettive e verificabili (così: Cass. 21.5.2018 n.11427).
Nel caso in esame, gli elementi indicati dall'Avv. Lo Bartolo per supportare la mancata presentazione di una tempestiva istanza di ricusazione e la parzialità del
Giudice non sono dirimenti.
Ed invero, il procedimento era già stato trattenuto in decisione il 23.11.2023;
l'episodio del 15.4.2024, inoltre, è descritto in maniera generica e non circostanziata.
Rispetto alla doglianza dell'appellante, poi, si osserva che la mera divergenza tra la sentenza e i provvedimenti interlocutori e/o la proposta di conciliazione non ha alcun rilievo, dato che la sentenza - a differenza dei provvedimenti interinali - si basa sul complessivo compendio fattuale e probatorio ed è espressione del convincimento dell'intero Collegio e non solo della Dr. AL;
del resto, i provvedimenti interlocutori e/o la proposta di conciliazione sono destinati ad essere assorbiti nella decisione finale che può discostarsi dal loro originario contenuto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, i precedenti episodi di astensione o ricusazione in un procedimento non costituiscono automaticamente un motivo di sospetto di parzialità in altri procedimenti;
l'Avv. Lo Bartolo, del resto, non ha dimostrato il legame dei precedenti procedimenti con la presente causa di separazione.
In conclusione, non vi sono elementi oggettivi che possano supportare il sospetto di parzialità o di una qualche compromissione della serenità del Tribunale di
Ancona nel giudizio di primo grado.
pagina 8 di 22 Venendo al merito della controversia, con il primo articolato motivo di gravame, la Difesa dell'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha addebitato la separazione alla SI.ra per violazione Parte_1 dell'obbligo di fedeltà coniugale - in difetto della prova della pretesa infedeltà o, comunque, della prova che l'asserito tradimento sia stato la causa dell'intollerabilità della convivenza - e ha respinto, invece, per mancanza di prova, la richiesta di addebito da questa proposta nei confronti del marito, per aver posto in essere - negli anni della convivenza coniugale - comportamenti autoritari, vessatori, mortificanti e violenti (sia verbalmente che psicologicamente), che avrebbero determinato la crisi coniugale, oltre a una grave debilitazione psicofisica della moglie.
Secondo la tesi dell'appellante, le dichiarazioni dei testimoni , Testimone_1
, ; i certificati medici ginecologici;
la cartella Testimone_2 Testimone_3 clinica della;
l'esito negativo della terapia familiare successivamente Parte_1 esperita dai coniugi confermerebbero le condotte vessatorie e controllanti del la debilitazione psicofisica della , l'allontanamento affettivo dal _1 Parte_1 marito, il nesso causale tra tali condotte e la crisi coniugale e l'insussistenza di un tradimento da parte della . Parte_1
L'appellante si duole, poi, dell'accoglimento della richiesta di addebito proposta dal SI. nei suoi confronti, negando che vi sia stata alcuna infedeltà _1 fisica o virtuale;
lo scambio di messaggi con il SI. , infatti, Parte_2 sarebbe stato posto in essere al fine esclusivo di scoprire se il coniuge controllasse l'account della moglie e il suo telefono e non dimostrerebbe, invece, uno scambio di effusioni erotiche tra la e il presunto amante. Parte_1
In ogni caso, la chat sarebbe stata inutilizzabile in giudizio, trattandosi di prova illecita, ottenuta mediante accesso illegittimo all'account del social;
inoltre, le deposizioni rese, in merito alla chat, dai testi indotti dal sarebbero fra _1 loro discordanti - in relazione al tipo di social (Instagram o Facebook), alla data e circostanze temporali - e, quindi, sarebbero del tutto inattendibili.
Infine, quand'anche si dovesse ritenere l'utilizzabilità della chat, questa esprimerebbe un fatto isolato - accaduto quando ormai la relazione coniugale era pagina 9 di 22 gravemente compromessa, a causa del comportamento vessatorio del _1
- verificatosi in epoca successiva all'inizio dei problemi della coppia;
in altri termini, lo scambio di messaggi dal contenuto “spinto” con l'avventore del ristorante sarebbe la conseguenza - e non la causa - della fine della relazione.
Il motivo - nella sua articolazione - è infondato.
Nella fattispecie in esame, va innanzitutto evidenziato che il Giudice non ha obbligo di prendere in dettagliato esame tutti gli elementi addotti dalle parti, essendo sufficiente che egli dia adeguata ragione del proprio convincimento in base a quelli ritenuti attendibili e rispetto ai quali gli altri devono intendersi superati e disattesi.
Il Tribunale ha esaminato gli addebiti mossi dalla nei confronti del marito Parte_1
(comportamento autoritario, vessatorio, impositivo in ogni scelta - personale, sessuale, amicale, sociale e lavorativa - della partner, asseritamente tenuto per tutta la vita coniugale, con conseguente allontanamento affettivo della , Parte_1 malesseri fisici e psicologici, crisi coniugale) ritenendo, con una motivazione esauriente e logica, che, all'esito della attività istruttoria, non siano emerse condotte maltrattanti del tali da assumere rilevanza causale rispetto _1 alla fine del rapporto matrimoniale.
Invero, dalle deposizioni acquisite nel giudizio di prime cure, emergono esclusivamente opinioni personali e valutazioni dei testi (teste udienza Tes_1
20 aprile 2022: “lui a mio avviso ha da prima del matrimonio questo atteggiamento”); manca una qualsiasi osservazione diretta di terzi imparziali del comportamento asseritamente vessatorio del durante tutto l'arco del _1 matrimonio (teste udienza 20 aprile 2022: “io ho frequentato poco la Tes_1 coppia perché da un certo momento in poi ho rinunciato”; “frequentavo la casa della SInora quando non c'era il marito”; teste udienza del 20 Testimone_3 aprile 2022: “il non lo conosco direttamente”; “non frequento la casa”), _1 oppure vengono riportate circostanze del tutto ininfluenti (teste “fin da Tes_1 prima del matrimonio….. la non era più se stessa ma era costantemente Parte_1 dietro ai fatti del SInore”; “non sono andata al matrimonio perché non sono stata invitata e a posteriori ho scoperto che il marito aveva fatto una selezione degli
pagina 10 di 22 invitati, come riferitomi dalla ”); tutto è filtrato dalle confidenze della Parte_1
alle amiche (teste “lo so perché me lo ha riferito lei come Parte_1 Tes_1 migliore amica;
posso affermare che lei era molto preoccupata per la salute e mi diceva che aveva vergogna ad uscire perché con uno starnuto si faceva la pipi addosso e l'atteggiamento del marito la faceva sentire una schifezza e non donna”; “sì è vero, ricordo che un giorno mi ha chiamato e confidato che la sera prima a letto lui ha cercato un contatto abbracciandola e quando la SInora ha rifiutato perché erano le 2 o 3 di notte, lui si è preso e si è girato dall'altra parte del letto e lei si è messa a piangere”.
Teste Del Cinque “lei mi chiedeva se il mio accompagno mi aspettava fino Tes_3 alle due di notte per venire a letto con me;
lei mi diceva che lui l'aspettava tutte le sere per andare a letto insieme”; “Lei mi raccontava che lei non dormiva più da tempo sul letto ma sul divano”).
Dalla deposizione della teste , inoltre, non è possibile arguire alcun Tes_2 comportamento autoritario (udienza del 30 giugno 2022: “Si è vero, io ho frequentato la casa e ho sentito il SI. dire alla SI.ra che era _1 Parte_1 meglio lasciare il lavoro per occuparsi dei figli. Ho sentito anche la SI.ra Pt_3 dire queste cose, se ne parlava tutti insieme. Non ho mai sentito dire da Pt_1
“voglio lavorare” e rispondere “no”, però si parlava che era meglio che _1 lei stesse a casa con i figli. Ci sono persone nate per fare la mamma e a Pt_1 piaceva lavorare”).
Dalle dichiarazioni della teste emerge l'espressione di un pensiero, peraltro rivolto al benessere dei figli piccoli, riconoscendo le capacità genitoriali della Parte_1
(come del resto ammesso dalla stessa appellante).
Trattasi, pertanto, come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, di testimonianze de relato ex parte che - non avendo trovato conferma in altre emergenze istruttorie acquisite nel processo - considerate di per sé sole, non hanno valore probatorio, nemmeno indiziario (Cass. n. 4618/96; n. 4306/2001;
n. 11844/2006).
Dalla deposizione della teste del 30.6.2022 si desume Testimone_4 chiaramente che la SI.ra abbia scelto in via autonoma di lavorare, senza Parte_1
pagina 11 di 22 alcuna imposizione (“Credo non sia vero, quello che so è che, al contrario, era
che aveva bisogno di staccare un pochino la spina anche con Pt_1 un'occupazione lavorativa. Questa circostanza la so perché me lo ha riferito direttamente la SI.ra . ADR “Che cosa intende per staccare un pochino la Parte_1 spina?” intendo dire che non voleva avere solo il ruolo di mamma, ma trovare anche un lavoro che la gratificasse”.)
Del resto, la documentazione clinica prodotta dalla (certificato del Parte_1
29.1.2020 che accerta patologia emorroidaria;
certificato del 5.12.2018 relativo a incontinenza urinaria da sforzo;
certificato del 4.4.2019 che riporta tratti ansiosi;
cartella clinica del 16.4.2019 che riferisce “tratti ansiosi relati a incomprensioni e conflitti di coppia”) non è affatto idonea a dimostrare che il suo malessere - come anche il dimagrimento - possano essere riconducibili al comportamento del marito e che la crisi coniugale fosse già in atto.
Anche in questo caso, il medico ha scritto quanto riferito dalla e non Parte_1 quanto accertato direttamente;
al contrario, il medico, sulla base del contatto con la , riporta che la stessa “sembra avere risorse interne a superare tali Parte_1 difficoltà comunque non caratterizzate da tratti psicopatologici”.
Nessun rilievo probatorio possono avere i messaggi vocali del registrati _1 quando ormai la era andata via di casa. Parte_1
Nell'interrogatorio formale, il ha negato di aver forzato la moglie ad _1 avere rapporti sessuali o di averla insultata per il suo rifiuto e non vi è alcun riscontro oggettivo probatorio contrario.
Il rigetto della domanda di addebito della separazione al va, quindi, _1 confermato.
Va, parimenti, confermata la statuizione di addebito della separazione alla per infedeltà. Parte_1
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, infatti, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza di per sé sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge responsabile, sempreché non si constati,
pagina 12 di 22 attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà
e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., fra le più recenti, in tal senso, Cass. n. 977/2017; Cass.
n. 16859/2015).
Pertanto, sul coniuge che richieda l'addebito della separazione all'altro incombe l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale della condotta nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, con la precisazione che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, essa, se provata, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile;
ne deriva che la parte che l'ha allegata e dimostrata assolve pienamente l'onere della prova su di lei gravante, mentre incombe su chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (cfr., in termini, Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 16172/2014).
La S.C. ha, in proposito, ribadito che non è necessario, per rendere addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c., che la relazione di un coniuge con estranei si sostanzi in un adulterio quando - per gli aspetti esteriori con cui è coltivata - comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
Nel caso concreto, le risultanze istruttorie (deposizioni udienza del 20 aprile 2022: testi deposizione udienza del 30 giugno 2022: teste Testimone_5 Tes_6
interrogatorio formale del del 20 aprile 2022; testi Testimone_4 _1
e ), in aggiunta alle stesse affermazioni dell'odierna appellante Tes_1 Tes_2 nei propri scritti difensivi consentono di ritenere confermato lo scambio di messaggi dal contenuto erotico esplicito tra la e tale Parte_1 Parte_2
(cliente del ristorante ove lavora la ), che evidenziano un palese Parte_1 coinvolgimento sentimentale della donna, con offesa alla dignità e all'onore del marito.
pagina 13 di 22 L'eccezione di inutilizzabilità della chat in oggetto, in quanto illecitamente procurata, va rigettata, dovendosi ritenere prevalenti le eSIenze di tutela del diritto alla prova sulle eSIenze di protezione dell'interesse privato alla segretezza dei dati personali.
Risulta, così, accertato che è stata la condotta infedele della a Parte_1 determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non essendo emersa altra causa (il cui onere gravava sull'appellante) idonea a determinare la rottura tra i coniugi, tenuto conto che l'infedeltà rivelata dalla chat è riconducibile all'agosto del 2019 e l'allontanamento consensuale della risale all'ottobre Parte_1 del 2019.
L'insussistenza di una crisi della coppia antecedente la scoperta casuale (da parte del della chat dal contenuto “spinto” emerge anche dalla deposizione _1 del teste che ha frequentato assiduamente la coppia e all'udienza Testimone_7 del 20.2.2022 ha riferito di aver sempre assistito “a scambi di effusioni “carezze e baci in pubblico tra i coniugi”.
Né l'intrapresa terapia di coppia, successivamente all'agosto del 2019, può dimostrare l'irrilevanza causale della infedeltà nella crisi della coppia, considerato il fatto che i coniugi hanno abbandonato il percorso intrapreso e non si sono più riconciliati: sentita sul punto, la Dr. all'udienza del 18.1.2023 ha Tes_8 dichiarato: “Io non so dire se la terapia avesse lo scopo di ricostruire il rapporto tra i coniugi ovvero quello di tutelare i minori dal distacco della separazione.
Ricordo però che una volta sono venuti anche i minori”.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante invoca la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata respinta la richiesta di collocamento prevalente dei figli minori presso di sé, con conferma del collocamento paritetico dei figli a settimane alterne - già disposto in sede presidenziale - lamentando la pretermissione delle risultanze dell'istruttoria.
In proposito, la difesa dell'appellante sottolinea che il collocamento paritetico a settimane alterne - sebbene in essere da un considerevole lasso di tempo - non sarebbe rispondente all'interesse dei minori, essendo semplicemente frutto di un'imposizione del al contrario, il miglior interesse dei figli _1
pagina 14 di 22 richiederebbe il ritorno al regime antecedente la separazione di fatto, soprattutto perché nella settimana di competenza del i bambini non sarebbero _1 seguiti adeguatamente nelle loro attività né dal padre - occupato nel lavoro dal lunedì al venerdì - né dalla sua compagna, impegnata nell'accudimento dei due figli più piccoli della coppia.
L'appellante invece, considerato il suo lavoro di cameriera a chiamata, disporrebbe di maggior tempo libero per occuparsi dei figli.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di considerare alcune criticità paterne quali: la circostanza segnalata che i bambini si recano da soli al campo di calcio nel pomeriggio, percorrendo una strada molto pericolosa e trafficata;
l'atteggiamento non collaborativo nella gestione degli effetti dei figli (materiale sportivo e scolastico).
Pertanto, fermo l'affido condiviso, l'appellante chiede che sia disposto il collocamento prevalente dei figli presso di sé e che venga regolamentato il diritto di visita del padre nei confronti dei figli, prevedendo la facoltà di tenere i figli due sere a settimana con pernotto e a fine settimana alternati, con possibilità di trascorrere due settimane di vacanza anche non continuative nei periodi estivi o di ferie del genitore.
Con le note di trattazione depositate il 28.9.2024, la difesa della Parte_1 rappresenta che i bambini le hanno riferito che sia il padre che la sua compagna abuserebbero dei mezzi di correzione e di disciplina e che non sarebbero da loro curati adeguatamente;
a tal fine, insiste per l'audizione del minore che _1 ha ormai 12 anni.
Evidenzia, infine, che pende un procedimento penale a carico del per _1 molestie nei suoi confronti, aggiungendo che si era aperto un procedimento penale avanti al Giudice di Pace di Ancona nei confronti della compagna del
- - per lesioni nei suoi confronti, estinto per remissione _1 Persona_3 della querela.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, non vi è prova che il collocamento dei minori presso il padre sia il frutto di un'imposizione del _1
pagina 15 di 22 Agli atti vi è il documento - all. 20 - da cui risulta che l'8.10.2019 “come concordato tra le parti” la SI.ra lasciava l'abitazione coniugale per Parte_1 trasferirsi in altra residenza;
nella circostanza, inoltre, le parti si erano accordate anche per l'esercizio del diritto di visita della con i figli. Parte_1
In secondo luogo, con provvedimento Presidenziale del 6.11.2020 i bambini sono stati affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con domiciliazione paritaria, con collocamento a settimane alterne, secondo gli accordi, compatibilmente con le eSIenze dei minori.
Per oltre quattro anni, i bambini crescendo, hanno attuato un percorso scolastico, stretto amicizie, vissuto la conflittualità tra i genitori e, soprattutto, hanno visto la nascita di un fratellino e di una sorellina nati dalla nuova relazione sentimentale del padre, con abitudini di vita che non possono essere ora modificate, pena la destabilizzazione del loro sviluppo psicofisico e dei “delicati” rapporti con la nuova famiglia ricostituita dal padre.
Nel periodo antecedente la separazione, i bambini vivevano con entrambi i genitori e non esclusivamente con la madre;
tale condizione non può essere riprodotta, stante l'intervenuta disgregazione del nucleo.
Il Collegio non ritiene utile l'ascolto del minore che rappresenterebbe _1 senz'altro un'ulteriore fonte di stress, potenzialmente pregiudizievole per il benessere psico fisico del minore.
Ed invero, dalla relazione dei Servizi sociali di Ancona del 17.4.2024 acquisita al fascicolo del primo grado, effettuata su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, risulta che - a colloquio con _1
l'Assistente sociale - ha riferito di trovarsi bene sia a casa del padre che della madre e di avere due/tre amici di riferimento con cui si vede nel pomeriggio.
Non risultano confermati gli asseriti abusi dello ius corrigendi da parte del SI.
e della sua compagna nei confronti dei bambini: nessun _1 comportamento di rilevanza penale è stato accertato a carico del padre e della sua compagna, né i procedimenti segnalati dalla difesa dell'appellante possono costituire valido indizio;
inutilizzabile è anche lo screenshot dei messaggi sms tra pagina 16 di 22 la madre ed depositato dalla difesa dell'appellante dopo che la causa è _1 stata trattenuta in decisione.
Non corrisponde al vero il fatto che il non possa occuparsi dei figli, in _1 quanto è stato provato documentalmente che il suo orario di lavoro è il seguente: dal lunedì al venerdì: inizio turno 06:30 - fine turno 15:30, con una pausa pranzo di 1 ora, con il pomeriggio libero per seguirei i figli nelle loro attività.
Quanto, invece, all' accusa di incuria degli oggetti personali dei figli, il _1 ha fornito la convincente spiegazione cha tali situazioni costituiscono l'effetto di un comportamento non collaborativo della , causante litigi anche di fronte Parte_1 ai figli, comportamento questo sì gravemente pregiudizievole per i bambini (si può leggere dalla Relazione dei Servizi sociali di Ancona che i bambini tendono ad imitare un comportamento aggressivo e provocatorio tra loro e anche a scuola con i professori e i compagni).
Con il quarto motivo, l'appellante invoca la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe erroneamente negato il contributo perequativo di mantenimento per i figli in suo favore - disposto con i provvedimenti Presidenziali
- escludendo la sussistenza di un SInificativo squilibrio tra le condizioni economiche delle parti e, pertanto, chiede - in via principale - che le sia riconosciuto un contributo perequativo per il mantenimento dei figli pari a
€.300,00 ciascuno, adeguato alle aumentate eSIenze dei figli e proporzionato al maggior reddito del con la rivalutazione Istat, oltre al 70% delle spese _1 straordinarie, in ragione della sperequazione reddituale dei coniugi;
in subordine chiede un contributo di €.200,00 mensili per ciascun figlio, con il diritto di percepire in via esclusiva l'assegno unico universale per entrambi i figli e, in ulteriore subordine, chiede la conferma delle modalità di visita e affidamento dei minori ed indicate nell'ordinanza presidenziale, con Per_2 _1 collocamento a settimane alterne fra i genitori, fermo in ogni caso l'obbligo di contributo a carico di nella misura di €.200,00 mensili per ciascun _1 figlio.
Lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla condizione patrimoniale e reddituale dei coniugi e che illogicamente la percezione del reddito pagina 17 di 22 di cittadinanza, la ripresa dell'attività lavorativa della SI.ra dopo il Parte_1 periodo COVID e la nascita dei due nuovi figli del - ritenuti non rilevanti _1 nei provvedimenti interinali - possano ora costituire motivo per escludere l'assegno perequativo per il mantenimento dei figli della coppia.
A tal fine, l'appellante evidenzia che il percepisce redditi da lavoro _1 dipendente pari a circa €.1.628,62 mensili;
vive nella casa coniugale senza pagare un canone di affitto - contrariamente a quanto affermato nella sentenza - gode degli aiuti del genitore e dell'apporto - anche economico - della nuova compagna;
percepisce somme a titolo di restituzione prestito (come risulta dagli estratti conto).
La difesa, inoltre, ipotizza ulteriori entrate economiche, ovvero la disponibilità di risparmi in denaro “occulti” del che gli hanno permesso di saldare gli _1 onorari dei suoi avvocati e di ingaggiare l'agenzia investigativa per un mese per pedinare la moglie, contestando la veridicità della fattura depositata;
lo stesso, poi, avrebbe acquistato in corso di causa nuovi beni (anche con un contratto di finanziamento) ed avrebbe stipulato un contratto di finanziamento per
€.8.000,00, indice di un maggior reddito;
infine, usufruisce delle detrazioni ed agevolazioni per i figli.
Al contrario, la SI.ra presta la propria attività lavorativa di cameriera in Parte_1 maniera saltuaria (a chiamata) presso la “Cantinetta del Conero”, alle dipendenze della società Giardino s.r.l. percependo una busta paga di importo non costante e molto bassa (CU 2023: reddito pari ad euro 6.168,00; CU 2022: reddito pari a euro 3.409,35; CU 2021: reddito pari ad euro 1.558,47); sostiene un canone di locazione di circa €.550,00 mensili e riceve aiuti economici in denaro dai propri genitori per sostenere il costo delle utenze e del canone di locazione;
afferma di non avere un convivente che l'aiuti; che, infine, i versamenti nel conto corrente indicati dalla sentenza sono ben miseri rispetto agli importi che il _1 riceve e può permettersi di affrontare.
In relazione al rapporto investigativo prodotto dalla controparte - da cui risulterebbe che ella lavora stabilmente e full time - l'appellante osserva che la relazione investigativa non riporta tutti gli spostamenti effettuati nel periodo di pagina 18 di 22 osservazione e che la documentazione fotografica è parziale;
che il periodo oggetto di indagine confermerebbe che il lavoro effettuato è a chiamata e non a tempo pieno (in 31 giorni di osservazione avrebbe lavorato 21 giorni, e in alcuni di questi con orario ridotto e, quindi, non a tempo pieno ovvero solo per alcune ore); che, pertanto, la documentazione non prova che la - nel mese di Parte_1 osservazione - abbia svolto 38 turni di lavoro pranzo/cena.
La - premesso che il luogo di lavoro costituisce il punto di riferimento (e Parte_1 di parcheggio della macchina) per i suoi spostamenti anche per acquisti in negozi e centri commerciali vicini - afferma di rimanere presso il luogo di lavoro anche per consumare pasti e per riposare, dal momento che non risulta credibile che possa lavorare con turni di 16 ore;
infine, sostiene di non avere una vita sociale e di dedicare tutto il suo tempo libero alla cura della casa e dei figli.
Il motivo è infondato.
La valutazione del materiale probatorio ha portato correttamente il primo Giudice
a ritenere che non sussista un SInificativo squilibrio tra le condizioni delle parti, tale da giustificare la previsione di un contributo al mantenimento a carico di uno dei due genitori, pur in presenza di un collocamento paritetico.
Dall'esame combinato della relazione investigativa e dai tracciati del telefono cellulare della per il medesimo periodo di osservazione - ovvero dal Parte_1
14.11.2022 fino al 13.12.2022 - appare altamente probabile che costei abbia effettivamente effettuato doppi turni di lavoro per 16 giorni e un solo turno di lavoro per 6 giorni - per un totale di 38 turni - risultando provato che ella si trovasse sul luogo di lavoro nei tempi del servizio pranzo e del servizio cena.
Le spiegazioni allegate dalla per giustificare la sua prolungata Parte_1 permanenza nel Ristorante/albergo per finalità non lavorative non sono credibili, soprattutto ove si consideri che - come emerge dal raffronto della relazione investigativa con i tracciati del cellulare - nei periodi di riposo dal lavoro (17 novembre, 21, 22, 23, 26, 27 novembre, 4,5,6 dicembre 2022) la evita Parte_1 di recarsi alla “Cantinetta” e solo il 26 ottobre 2022 vi si trattiene dalle 10:58-
11:39 del mattino.
pagina 19 di 22 Può, così, ritenersi dimostrato che la SI.ra , grazie alla propria attività Parte_1 lavorativa, percepisca somme di denaro ulteriori rispetto a quelle indicate nelle buste paga, con cui può permettersi di pagare l'affitto, le spese per le proprie eSIenze personali (anche di tipo voluttuario, come attività di palestra come risulta dai tracciati telefonici e dalla relazione dei Servizi Sociali di Ancona per stessa ammissione della SI.ra , e viaggi di piacere) e anche adempiere al Parte_1 proprio dovere di mantenimento dei figli, sfruttando appieno la propria capacità lavorativa.
In ogni caso, anche ammettendo che il lavoro presso la Cantinetta s.r.l. non produca reddito sufficiente a sopperire alle necessità sue e dei figli, la Cassazione ha più volte affermato il principio che l'attitudine al lavoro proficuo costituisce elemento valutabile ai fini dell'an e del quantum della determinazione dell'assegno perequativo per il mantenimento dei figli, richiesto dal coniuge nei confronti dell'altro: la SI.ra è giovane, con una pluriennale esperienza Parte_1 nell'attività dei servizi alla ristorazione;
inoltre, l'età scolare dei figli non le impedisce di trovare altra sistemazione lavorativa, ben più remunerativa, per adempiere al proprio obbligo di mantenere i figli nel tempo in cui essi rimangono nella sua custodia, affidati alle sue cure.
Il dovere solidaristico dell'altro genitore non può spingersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante è in grado di procurarsi da solo: del resto, il SI. ha dimostrato che la ha rifiutato senza _1 Parte_1 adeguata motivazione un'offerta di lavoro come segretaria presso la
Tecnoimpianti s.r.l., mansione che aveva già svolto in passato.
Il SI. ha dimostrato di avere un reddito netto pari ad euro 1.483,77 _1 mensili;
di sostenere la spesa dell'affitto di casa non senza grandi sforzi, considerato che l'attuale compagna non gode di un reddito da lavoro autonomo e, pertanto, l'unica fonte di reddito del nuovo nucleo familiare (costituito anche dai due figli nati dalla relazione con la SI.ra ) è rappresentato dallo Per_3 stipendio del l'appellato ha poi dimostrato che, per far fronte alle _1 eSIenze familiari, si è indebitato e la banca trattiene dallo stipendio la somma di euro 200,00 mensili per ripianare lo scoperto della carta di credito;
che le spese pagina 20 di 22 effettuate non sono state voluttuarie, ma per eSIenze della famiglia allargata
(come la vendita della precedente macchina e l'acquisto di un'autovettura usata); che non gode di risparmi occulti per pagare i propri avvocati, essendosi a tal fine indebitato e che la spesa per l'investigatore privato è stata necessaria per dimostrare i redditi occulti della;
che, infine, la ristrutturazione della casa Parte_1
è stata effettuata dalle proprietarie dell'immobile, utilizzando il bonus del 110%.
In definitiva, confrontando i redditi e gli oneri gravanti sulle parti, non sussistono i presupposti per un assegno perequativo di mantenimento dei minori a favore della SI.ra . Parte_1
Il rigetto dei precedenti motivi di impugnazione rende infondato anche il motivo relativo alla regolamentazione delle spese, determinata dal tribunale in applicazione del principio della soccombenza.
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona n. 819/2024 pubblicata in data 22.04.2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento - in favore dell'appellato - delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in complessivi €.3.473,00, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115 del 2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 4.12.2024.
pagina 21 di 22 Il ConSIliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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