Decreto cautelare 25 giugno 2022
Ordinanza cautelare 27 luglio 2022
Decreto cautelare 29 ottobre 2022
Sentenza 6 febbraio 2023
Decreto presidenziale 7 aprile 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 29/10/2022, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2022
N. 00746/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Sara Candido, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza Bari, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Guardia di Finanza - Stazione Navale di Bari, Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione dell’efficacia,
della nota del Comandante della Sezione Operativa Navale di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del 16.06.2022, notificata in pari data, recante ‘Cambio incarico definitivo', con la quale, con decorrenza 01.07.2022, è stato disposto il cambio di incarico del ricorrente da “-OMISSIS-” a “-OMISSIS-”;
della nota del Comandante della Sezione Operativa Navale -OMISSIS- in data 16.06.2022, recante “Circolare nr. -OMISSIS- datata 26.10.2011 del Comando Generale - VII Reparto – Ufficio Navale /AA.GG. di Roma. Tabelle organiche di equipaggiamento delle Unità navali del Corpo. Cambio incarico definitivo personale dipendente”, indirizzata alla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari;
del provvedimento, di estremi e contenuto ignoti, con cui la Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari avrebbe determinato gli imbarchi/sbarchi del personale con decorrenza 01.07.2022;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o collegato, consequenziale ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/7/2022:
della nota del Comandante della Stazione Navale di Bari della Guardia di Finanza prot.-OMISSIS-del 24.6.2022 di approvazione della proposta di cambio incarico di cui alla gravata nota del Comandante della Sezione Navale di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del 16.06.2022.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/10/2022:
della nota del Comandante della Sezione Operativa Navale di -OMISSIS- prot. N. -OMISSIS-del 16.06.2022 (notificata in pari data) recante ‘Cambio incarico definitivo’, con la quale, con decorrenza 01.07.2022, è stato disposto il cambio di incarico definitivo del ricorrente ‘da “-OMISSIS-” a “-OMISSIS-”’; la nota del Comandante della Sezione Operativa Navale -OMISSIS- del 16.06.2022, recante ‘Circolare nr. -OMISSIS- datata 26.10.2011 del Comando Generale - VII Reparto – Ufficio Navale /AA.GG. di Roma. Tabelle organiche di equipaggiamento delle Unità navali del Corpo. Cambio incarico definitivo personale dipendente’ indirizzata alla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari; della nota del Comandante della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari prot.-OMISSIS-del 24.6.2022; la determinazione -OMISSIS- del 29.7.2022 del Comandante della Stazione Navale di Bari inclusa la nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 29.7.2022; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o collegato, consequenziale ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche “a fini istruttori”, proposta dal ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 28 ottobre 2022;
Rilevato che – non dalla formulazione dell’epigrafe di tali motivi ma dal contenuto che connota gli stessi – il ricorrente sembra essenzialmente dolersi dell’illegittimità della Relazione di chiarimenti fornita dall’Amministrazione, del provvedimento di equipaggiamento delle unità navali in carico “alla Stazione di -OMISSIS- con decorrenza 1° settembre” e, ancora, delle note prot. -OMISSIS- del 30 agosto 2022 e -OMISSIS- del 29 settembre 2022 “con cui sono state respinte le istanze di accesso” inoltrate dal predetto, ponendo – peraltro – nuovamente in discussione la legittimità del cambio di incarico disposto dall’Amministrazione, poiché indicato come idoneo a determinare l’attribuzione ad esso di funzioni di “Sottordine” e, dunque, un “demansionamento”, pervenendo – in ultimo – a formulare “istanza di misure cautelari a fini istruttori” in ragione della necessità di consentire, in vista della sollecita fissazione del merito disposta dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4464 del 2022, “la sollecita acquisizione da parte del ricorrente, della documentazione necessaria alla compiuta articolazione della difesa” e, segnatamente, a chiedere a questo Tribunale di “adottare ogni più opportuno provvedimento, anche ove corra in via monocratica, idoneo a consentire la rapida acquisizione di tutta la documentazione rilevante ai fini della compiuta delibazione nel merito della presente vicenda ordinando alle Amministrazioni il deposito” di svariati documenti, tra cui i provvedimenti inerenti il cambio di incarico del Lgt. -OMISSIS- e del Lgt. -OMISSIS- “con decorrenza 1° settembre 2022” e i documenti unici matricolari dei già menzionati luogotenenti nonché del Cap. -OMISSIS-;
Ritenuto che, ciò detto e comunque constatata la mancata produzione in giudizio delle suindicate note (nonostante risultino indicate come documenti allegati), oltre che delle istanze di accesso, indiscutibilmente utili o, meglio, indispensabili per comprendere l’effettiva inerenza dell’acquisizione degli atti richiesti con la definizione della presente controversia, non siano riscontrabili validi motivi per aderire all’istanza formulata;
Ritenuto, peraltro, che sussistano giuste ragioni per acquisire il “provvedimento di equipaggiamento delle unità navali in carico alla Sezione di -OMISSIS- avente decorrenza 1 settembre”, oggetto di contestazione con i motivi aggiunti, nonché un’ulteriore relazione, atta a riferire – in particolare – in ordine agli eventuali sviluppi di quanto affermato nella nota del 20 luglio 2022, depositata in giudizio dall’Amministrazione il successivo 21 luglio 2022, circa la disposizione del cambio incarico nei confronti del ricorrente ai fini dell’attuazione di “un idoneo e preliminare periodo di affiancamento con l’attuale Comandante, per consentirgli di acquisire un’adeguata ed approfondita conoscenza dei ruoli e dei compiti assegnati ai vari membri dell’equipaggio, nonché dei sistemi di bordo, prima che assuma il ruolo di Comandante” e, ancora, a fornire informazioni afferenti le “missioni in Albania”, all’uopo concedendo il termine di gg. 20 dalla data di comunicazione in via amministrativa o, ove antecedente, di notificazione del presente decreto di cui parte ricorrente è espressamente onerata;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di “misure cautelari a fini istruttori”.
Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 29 ottobre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO