CASS
Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2024, n. 8121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8121 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA MA, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MA Ricciarelli;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale IE De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Amilcare Tana, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/06/2023 il Tribunale di Potenza ha parzialmente riformato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Potenza in data 25/05/2023, sostituendo nei confronti di MA LA la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dallo svolgimento Penale Sent. Sez. 6 Num. 8121 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 23/01/2024 della professione di commercialista, in relazione ai reati di concorso in estorsione (capo 7) e di corruzione in atti giudiziari (capo 8), reato quest'ultimo coinvolgente il magistrato dott. Pietro Errede in servizio presso il Tribunale di Lecce. 2. Ha proposto ricorso LA tramite il suo difensore. Deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 319-ter cod. pen. con riferimento al delitto di corruzione di cui al capo 8). La motivazione con cui il Tribunale aveva ravvisato uno scambio illecito di utilità tra il ricorrente e il magistrato -cioè la nomina quale coadiutore dell'amministrazione giudiziaria della società PGH Barone di Mare della dott.ssa Sisinni, indicata quale collaboratore di studio del ricorrente, e l'acquisto di un orologio Rolex ad un prezzo inferiore a quello di mercato, propiziato dall'interessamento del ricorrente- era affetta da apoditticità e intrinseca illogicità. Era stato affermato che la prova del patto era desumibile dal fatto che l'incarico era stato conferito ad una professionista dello studio poco dopo la promessa del ricorrente di interessarsi al reperimento dell'orologio. Ma si trattava di assunto indimostrato e sotto vari profili viziato, non essendo ravvisabile alcuna sinallagmaticità e neppure logica conseguenzialità. Nel momento in cui il ricorrente era riuscito a mettere in contatto il magistrato con il rivenditore di Matera consentendo l'acquisto al prezzo fissato dal costruttore, la possibilità della nomina della dott.ssa Sisinni non sussisteva, in quanto operava ancora come secondo amministratore giudiziario l'Avv. Iovino, che solo in prosieguo di tempo era stata protagonista dell'episodio della revoca/rinuncia, cui era seguita la necessità di affiancare all'amministratore un coadiutore. Inoltre, l'ipotesi accusatoria si scontrava con quanto dallo stesso Tribunale prospettato in ordine alla riconducibilità della nomina non ad un accordo ma ad una scelta autonoma del magistrato. Su tali basi esulava la fattispecie della corruzione ed era evidente l'insanabile contraddizione che inficiava la motivazione. In realtà secondo l'originaria contestazione l'episodio si inseriva in un più ampio disegno, connotato dalle lamentele del ricorrente verso l'amministratore giudiziario Iovino, dalla pretesa costrizione di quest'ultima a rinunciare all'incarico, dalla decisione del magistrato, una volta resosi conto dell'interessamento della famiglia TT, di accontentare il ricorrente, propiziando la nomina come coadiutore dell'altro amministratore Costantini della dott.ssa Sisinni. Ma il Tribunale aveva limitato il giudizio di gravità indiziaria solo all'ultima parte incentrata sulla nomina della dott.ssa Sisinni, non essendo il magistrato originariamente a conoscenza dell'intervento dei TT e dunque venendo meno l'ipotesi di un unitario accordo. 2 Non era spiegabile, tuttavia, la logica sottesa alla conclusione per cui solo con riguardo all'ultima parte fosse ravvisabile un sinallagma tra favore ricevuto dal magistrato e indicazione della dott.ssa Sisinni ai fini della nomina come coadiutore. La stessa circostanza che all'Avv. Iovino fosse stata inizialmente prospettata la nomina come coadiutore a seguito della rinuncia all'incarico di amministratore strideva con il giudizio di gravità indiziaria in ordine all'esistenza di un accordo corruttivo. Peraltro, l'autonomia del magistrato era dimostrata anche dalla vicenda che aveva condotto alla nomina come amministratore del dott. Liaci, avversata proprio dal ricorrente. Da nessuna conversazione intercettata era emerso l'interessamento del ricorrente per l'ottenimento per sé o per persona a lui vicina di incarichi giudiziari, quale contropartita per l'interessamento relativo all'acquisto dell'orologio. Assiomatiche risultavano inoltre le affermazioni in ordine al rapporto professionale tra la dott.ssa Sisinni e il ricorrente, non approfondito a fronte del fatto che la dott.ssa Sisinni disponeva di una stanza dello studio professionale, circostanza non attestante che la dott.ssa Sisinni fosse dipendente o che il compenso fosse nella disponibilità del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Posto che la gravità indiziaria è stata contestata dal ricorrente solo con riferimento al delitto di corruzione di cui al capo 8), deve rimarcarsi come il motivo di ricorso abbia nitidamente posto in evidenza plurimi profili di illogicità della ricostruzione operata, tali da rendere evanescente la conclusione della configurabilità di un patto intercorso tra il ricorrente e il magistrato dott. Errede. 3. Al di là della disinvoltura di quest'ultimo, che, per quanto posto in evidenza dai Giudici di merito, aveva prospettato al ricorrente di voler acquistare un raro orologio Rolex e ottenuto la promessa del ricorrente di attivarsi per procurarglielo, deve rimarcarsi come in base all'originaria impostazione accusatoria, risultante dalla contestazione provvisoria, quell'elemento fosse stato inserito in un più ampio e articolato contesto, coinvolgente l'interesse dei TT, titolari di società sottoposta ad amministrazione giudiziaria, in modo che potesse dirsi dedotta nel patto l'adozione di provvedimenti tali da rassicurare i predetti. Ma il Tribunale ha radicalmente escluso la possibilità di ricostruire la vicenda in quei termini e ha focalizzato solo il tema della correlazione tra l'interessamento 3 , per il reperimento dell'orologio, poi effettivamente acquistato dal magistrato -non è stato peraltro nitidamente chiarito se a prezzo ridotto rispetto al suo reale valore, a fronte del generico riferimento a prezzi pubblicizzati- e la contropartita costituita dalla nomina della dott.ssa Sisinni quale coadiutore, effettuata dall'amministratore giudiziario su indicazione del magistrato. 4. Senonché il ricorrente ha correttamente posto in evidenza che quella correlazione non tiene conto del fatto che l'interessamento del ricorrente era stato offerto quando era ancora amministratore giudiziario l'Avv. Iovino e quando dunque non era prospettabile la nomina della dott.ssa Sisinni. D'altro canto, lo stesso Tribunale ha sottolineato come non vi sia alcuna possibilità di stabilire una relazione tra l'interessamento di LA per il reperimento dell'orologio e la successiva vicenda culminata nell'invito rivolto dal magistrato all'Avv. Iovino di rinunciare al suo incarico, fermo restando che il magistrato aveva finito per dare rilievo alla mancata iscrizione dell'Avv. Iovino nella sezione B dell'albo nazionale degli amministratori e, peraltro, aveva in un primo momento prospettato la possibilità che lo stesso Avv. Iovino agisse nella veste di mero coadiutore anziché di secondo amministratore. Alla resa dei conti il Tribunale ha apoditticamente valorizzato il fatto che, dopo la revoca/rinuncia dell'Avv. Iovino, fosse stato conferito l'incarico di coadiutore alla dott.ssa Sisinni, quale collaboratrice di studio dell'Avv. LA, ma senza fornire puntuali indicazioni in ordine agli elementi da cui potesse desumersi che quella nomina fosse stata caldeggiata o richiesta dal ricorrente o che fosse comunque tale da compiacerlo, in mancanza di specifici riferimenti agli esatti rapporti intercorrenti sotto il profilo professionale ed economico tra il ricorrente e la dott.ssa Sisinni. L'assunto che fosse intercorso un patto avente quel determinato oggetto risulta dunque il frutto di un ragionamento viziato all'origine, in quanto non correlato alla prova che il ricorrente si attendesse quella nomina quale controprestazione sinallagmaticamente correlata ai suoi interessi economici e/o professionali. Orbene, poiché il delitto di corruzione presuppone un patto (cfr. Sez. 6, n. 2765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144), nel quale siano inclusi da un lato la promessa o la dazione da parte del privato di un'utilità, costituente adempimento di quel patto, e dall'altro lo svolgimento della funzione del pubblico agente e in particolare, nel caso del magistrato, il compimento di atti inerenti all'esercizio della giurisdizione nelle sue varie forme, deve rilevarsi come sul piano logico e cronologico la ricostruzione proposta non sia idonea a dar conto 4 dell'effettiva conclusione di un patto ab origine connotato da prestazioni sinallagmaticamente correlate. Né può dirsi che il Tribunale abbia inteso far riferimento a facta concludentia, tali da connotare quel tipo di patto, giacché occorre che l'utilità trovi la sua causa nel compimento dell'atto (sul punto si rinvia a Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088), mentre nel caso di specie è mancata la spiegazione di quel profilo causale, a fronte di una scelta sopravvenuta del magistrato. 5. Il radicale vizio della ricostruzione proposta vale ad escludere la configurabilità della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 8). Ciò impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza che dovrà valutare la concreta configurabilità di esigenze cautelari in relazione al solo reato residuo.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 23/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere MA Ricciarelli;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale IE De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Amilcare Tana, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/06/2023 il Tribunale di Potenza ha parzialmente riformato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Potenza in data 25/05/2023, sostituendo nei confronti di MA LA la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dallo svolgimento Penale Sent. Sez. 6 Num. 8121 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 23/01/2024 della professione di commercialista, in relazione ai reati di concorso in estorsione (capo 7) e di corruzione in atti giudiziari (capo 8), reato quest'ultimo coinvolgente il magistrato dott. Pietro Errede in servizio presso il Tribunale di Lecce. 2. Ha proposto ricorso LA tramite il suo difensore. Deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 319-ter cod. pen. con riferimento al delitto di corruzione di cui al capo 8). La motivazione con cui il Tribunale aveva ravvisato uno scambio illecito di utilità tra il ricorrente e il magistrato -cioè la nomina quale coadiutore dell'amministrazione giudiziaria della società PGH Barone di Mare della dott.ssa Sisinni, indicata quale collaboratore di studio del ricorrente, e l'acquisto di un orologio Rolex ad un prezzo inferiore a quello di mercato, propiziato dall'interessamento del ricorrente- era affetta da apoditticità e intrinseca illogicità. Era stato affermato che la prova del patto era desumibile dal fatto che l'incarico era stato conferito ad una professionista dello studio poco dopo la promessa del ricorrente di interessarsi al reperimento dell'orologio. Ma si trattava di assunto indimostrato e sotto vari profili viziato, non essendo ravvisabile alcuna sinallagmaticità e neppure logica conseguenzialità. Nel momento in cui il ricorrente era riuscito a mettere in contatto il magistrato con il rivenditore di Matera consentendo l'acquisto al prezzo fissato dal costruttore, la possibilità della nomina della dott.ssa Sisinni non sussisteva, in quanto operava ancora come secondo amministratore giudiziario l'Avv. Iovino, che solo in prosieguo di tempo era stata protagonista dell'episodio della revoca/rinuncia, cui era seguita la necessità di affiancare all'amministratore un coadiutore. Inoltre, l'ipotesi accusatoria si scontrava con quanto dallo stesso Tribunale prospettato in ordine alla riconducibilità della nomina non ad un accordo ma ad una scelta autonoma del magistrato. Su tali basi esulava la fattispecie della corruzione ed era evidente l'insanabile contraddizione che inficiava la motivazione. In realtà secondo l'originaria contestazione l'episodio si inseriva in un più ampio disegno, connotato dalle lamentele del ricorrente verso l'amministratore giudiziario Iovino, dalla pretesa costrizione di quest'ultima a rinunciare all'incarico, dalla decisione del magistrato, una volta resosi conto dell'interessamento della famiglia TT, di accontentare il ricorrente, propiziando la nomina come coadiutore dell'altro amministratore Costantini della dott.ssa Sisinni. Ma il Tribunale aveva limitato il giudizio di gravità indiziaria solo all'ultima parte incentrata sulla nomina della dott.ssa Sisinni, non essendo il magistrato originariamente a conoscenza dell'intervento dei TT e dunque venendo meno l'ipotesi di un unitario accordo. 2 Non era spiegabile, tuttavia, la logica sottesa alla conclusione per cui solo con riguardo all'ultima parte fosse ravvisabile un sinallagma tra favore ricevuto dal magistrato e indicazione della dott.ssa Sisinni ai fini della nomina come coadiutore. La stessa circostanza che all'Avv. Iovino fosse stata inizialmente prospettata la nomina come coadiutore a seguito della rinuncia all'incarico di amministratore strideva con il giudizio di gravità indiziaria in ordine all'esistenza di un accordo corruttivo. Peraltro, l'autonomia del magistrato era dimostrata anche dalla vicenda che aveva condotto alla nomina come amministratore del dott. Liaci, avversata proprio dal ricorrente. Da nessuna conversazione intercettata era emerso l'interessamento del ricorrente per l'ottenimento per sé o per persona a lui vicina di incarichi giudiziari, quale contropartita per l'interessamento relativo all'acquisto dell'orologio. Assiomatiche risultavano inoltre le affermazioni in ordine al rapporto professionale tra la dott.ssa Sisinni e il ricorrente, non approfondito a fronte del fatto che la dott.ssa Sisinni disponeva di una stanza dello studio professionale, circostanza non attestante che la dott.ssa Sisinni fosse dipendente o che il compenso fosse nella disponibilità del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Posto che la gravità indiziaria è stata contestata dal ricorrente solo con riferimento al delitto di corruzione di cui al capo 8), deve rimarcarsi come il motivo di ricorso abbia nitidamente posto in evidenza plurimi profili di illogicità della ricostruzione operata, tali da rendere evanescente la conclusione della configurabilità di un patto intercorso tra il ricorrente e il magistrato dott. Errede. 3. Al di là della disinvoltura di quest'ultimo, che, per quanto posto in evidenza dai Giudici di merito, aveva prospettato al ricorrente di voler acquistare un raro orologio Rolex e ottenuto la promessa del ricorrente di attivarsi per procurarglielo, deve rimarcarsi come in base all'originaria impostazione accusatoria, risultante dalla contestazione provvisoria, quell'elemento fosse stato inserito in un più ampio e articolato contesto, coinvolgente l'interesse dei TT, titolari di società sottoposta ad amministrazione giudiziaria, in modo che potesse dirsi dedotta nel patto l'adozione di provvedimenti tali da rassicurare i predetti. Ma il Tribunale ha radicalmente escluso la possibilità di ricostruire la vicenda in quei termini e ha focalizzato solo il tema della correlazione tra l'interessamento 3 , per il reperimento dell'orologio, poi effettivamente acquistato dal magistrato -non è stato peraltro nitidamente chiarito se a prezzo ridotto rispetto al suo reale valore, a fronte del generico riferimento a prezzi pubblicizzati- e la contropartita costituita dalla nomina della dott.ssa Sisinni quale coadiutore, effettuata dall'amministratore giudiziario su indicazione del magistrato. 4. Senonché il ricorrente ha correttamente posto in evidenza che quella correlazione non tiene conto del fatto che l'interessamento del ricorrente era stato offerto quando era ancora amministratore giudiziario l'Avv. Iovino e quando dunque non era prospettabile la nomina della dott.ssa Sisinni. D'altro canto, lo stesso Tribunale ha sottolineato come non vi sia alcuna possibilità di stabilire una relazione tra l'interessamento di LA per il reperimento dell'orologio e la successiva vicenda culminata nell'invito rivolto dal magistrato all'Avv. Iovino di rinunciare al suo incarico, fermo restando che il magistrato aveva finito per dare rilievo alla mancata iscrizione dell'Avv. Iovino nella sezione B dell'albo nazionale degli amministratori e, peraltro, aveva in un primo momento prospettato la possibilità che lo stesso Avv. Iovino agisse nella veste di mero coadiutore anziché di secondo amministratore. Alla resa dei conti il Tribunale ha apoditticamente valorizzato il fatto che, dopo la revoca/rinuncia dell'Avv. Iovino, fosse stato conferito l'incarico di coadiutore alla dott.ssa Sisinni, quale collaboratrice di studio dell'Avv. LA, ma senza fornire puntuali indicazioni in ordine agli elementi da cui potesse desumersi che quella nomina fosse stata caldeggiata o richiesta dal ricorrente o che fosse comunque tale da compiacerlo, in mancanza di specifici riferimenti agli esatti rapporti intercorrenti sotto il profilo professionale ed economico tra il ricorrente e la dott.ssa Sisinni. L'assunto che fosse intercorso un patto avente quel determinato oggetto risulta dunque il frutto di un ragionamento viziato all'origine, in quanto non correlato alla prova che il ricorrente si attendesse quella nomina quale controprestazione sinallagmaticamente correlata ai suoi interessi economici e/o professionali. Orbene, poiché il delitto di corruzione presuppone un patto (cfr. Sez. 6, n. 2765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144), nel quale siano inclusi da un lato la promessa o la dazione da parte del privato di un'utilità, costituente adempimento di quel patto, e dall'altro lo svolgimento della funzione del pubblico agente e in particolare, nel caso del magistrato, il compimento di atti inerenti all'esercizio della giurisdizione nelle sue varie forme, deve rilevarsi come sul piano logico e cronologico la ricostruzione proposta non sia idonea a dar conto 4 dell'effettiva conclusione di un patto ab origine connotato da prestazioni sinallagmaticamente correlate. Né può dirsi che il Tribunale abbia inteso far riferimento a facta concludentia, tali da connotare quel tipo di patto, giacché occorre che l'utilità trovi la sua causa nel compimento dell'atto (sul punto si rinvia a Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088), mentre nel caso di specie è mancata la spiegazione di quel profilo causale, a fronte di una scelta sopravvenuta del magistrato. 5. Il radicale vizio della ricostruzione proposta vale ad escludere la configurabilità della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 8). Ciò impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza che dovrà valutare la concreta configurabilità di esigenze cautelari in relazione al solo reato residuo.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 23/01/2024