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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 175/2025 promossa da:
(C.F: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Luca Manfredini
e
(C.F: , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Luca Manfredini
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. in sede
In con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 21.1.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato il 07.07.2007 in Livorno (LI).
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al Presidente Delegato (16.11.2018) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio Pt_2
Il tutto come da dispositivo.
[...]
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 07/07/2007 in Livorno (LI) tra e e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2007 Parte 2 Serie A n. 120.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio Parte_2 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, prevedendo che mantenga la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre;
2) Le parti concordano per le seguenti modalità di visita del figlio, attualmente in vigore:
Previo accordo tra i genitori, a settimane alterne la madre potrà tenere con sé il minore i primi 4 giorni della settimana mentre il padre i restanti 3, mentre nella settimana successiva il padre potrà tenere con sé il minore i primi 4 giorni e la madre i restanti 3 e ciò tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative del bambino;
Il figlio trascorrerà le festività natalizie e Parte_2 pasquali, estive o invernali, con i rispettivi genitori, previo accordo degli stessi,
e tenuto conto delle esigenze del minore;
2 3) Il IG. si impegna a versare alla IG.ra Parte_1 [...] entro il giorno trenta di ciascun mese, a titolo di mantenimento CP_1 del figlio, e sino alla autosufficienza dello stesso, la somma di euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Le spese straordinarie inerenti alla salute, l'istruzione, le attività ludiche e sportive e quant'altro interessante la vita sociale del figlio saranno a carico del
50% per ciascun coniuge;
5) I coniugi rinunciano alla corresponsione di alcuna somma a titolo di mantenimento, in quanto auto sufficienti;
6) Come da accordo fra i coniugi, gli assegni familiari saranno percepiti dalla
IG.ra ; Controparte_1
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente ad espatriare dandosi il consenso all'ottenimento ed al rinnovo del passaporto e/o documento di identità;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 175/2025 promossa da:
(C.F: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Luca Manfredini
e
(C.F: , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Luca Manfredini
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. in sede
In con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 21.1.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato il 07.07.2007 in Livorno (LI).
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al Presidente Delegato (16.11.2018) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio Pt_2
Il tutto come da dispositivo.
[...]
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 07/07/2007 in Livorno (LI) tra e e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2007 Parte 2 Serie A n. 120.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio Parte_2 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, prevedendo che mantenga la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre;
2) Le parti concordano per le seguenti modalità di visita del figlio, attualmente in vigore:
Previo accordo tra i genitori, a settimane alterne la madre potrà tenere con sé il minore i primi 4 giorni della settimana mentre il padre i restanti 3, mentre nella settimana successiva il padre potrà tenere con sé il minore i primi 4 giorni e la madre i restanti 3 e ciò tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative del bambino;
Il figlio trascorrerà le festività natalizie e Parte_2 pasquali, estive o invernali, con i rispettivi genitori, previo accordo degli stessi,
e tenuto conto delle esigenze del minore;
2 3) Il IG. si impegna a versare alla IG.ra Parte_1 [...] entro il giorno trenta di ciascun mese, a titolo di mantenimento CP_1 del figlio, e sino alla autosufficienza dello stesso, la somma di euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Le spese straordinarie inerenti alla salute, l'istruzione, le attività ludiche e sportive e quant'altro interessante la vita sociale del figlio saranno a carico del
50% per ciascun coniuge;
5) I coniugi rinunciano alla corresponsione di alcuna somma a titolo di mantenimento, in quanto auto sufficienti;
6) Come da accordo fra i coniugi, gli assegni familiari saranno percepiti dalla
IG.ra ; Controparte_1
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente ad espatriare dandosi il consenso all'ottenimento ed al rinnovo del passaporto e/o documento di identità;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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