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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanna Ferrero Presidente dr. Silvia Brat Consigliere rel. dr. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 544/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA MARIA Parte_1 P.IVA_1
SALERNO, elettivamente domiciliata in PIAZZA GRANDI 6 20122 MILANO presso il difensore appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ADRIANO Controparte_1 C.F._1
CORCIULO, elettivamente domiciliato in STRADA DEGLI OREFICI 16 70122 BARI presso il difensore appellato avente ad oggetto: Responsabilità professionale pagina 1 di 14 Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale In
Riforma integrale della sentenza n. 761/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano e depositata il 22.01.2024 nel giudizio distinto a R.G. n. 30718/2020 accogliendo la domanda originariamente proposta nel giudizio di primo grado dall'attuale appellante per l'effetto mandando esente l'appellante medesimo da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
• Accertare che tra la ed il dottor è intercorso un rapporto Parte_1 Controparte_1 professionale inerente alla tenuta dell'amministrazione contabile della società e dei relativi impegni ed obblighi, fra cui i doveri deontologici professionali contenuti nel codice di appartenenza, conseguenti dall'incarico affidato da gennaio 2012 a luglio 2019, o quale altra data ritenuta di giustizia;
• Accertare e dichiarare l'inadempimento del dott. CP_1 nell'esecuzione del mandato professionale e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento di euro 81.650,92 o quale altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In subordine ai punti precedenti • In riforma parziale della sentenza n. 761/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano e depositata il
19.01.2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 30718/2020 compensi integralmente le spese processuali di giudizio, ovvero riduca l'ammontare ad euro 2.127,00 ovvero a quale altra somma ritenuta di giustizia- In ogni caso con vittoria o compensazione di spese ed onorari di lite, oltre ad iva, cpa, e spese generali di legge 15% e dm 55/2014 per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per Controparte_1
in via principale , rigettare il gravame proposto dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore per le ragioni di fatto e diritto diffusamente svolte nella comparsa di costituzione e risposta del 05.04.2024 nonché in ragione delle motivazioni già correttamente rese da parte del Giudice di Prime Cure all'interno della sentenza n. 761/2024.
2) Per l'effetto , confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 761/2024 resa dal
Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. N. Di Plotti anche in relazione alla statuizione sulle spese resa al suo interno, dal momento che tale liquidazione (€ 9.000,00 oltre accessori di legge) è del tutto congrua rispetto al valore della causa (scaglione di riferimento tra €
52.001 ed € 260.000) nonché in linea coi ai valori medi ex D.M. n. 147/2022 tenuto conto pagina 2 di 14 delle attività di difesa effettivamente svolte dallo scrivente, costituitosi in giudizio prima che venisse dato corso all'espletamento delle prove ammesse nel procedimento di primo grado.
3) In virtù della soccombenza e tenuto altresì conto della temerarietà del gravame proposto, condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 761/24, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla società contro il dott. Parte_1 Controparte_1 commercialista, condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite, in favore del convenuto.
2. Parte attorea aveva dedotto che nel gennaio 2013 conferì, in via orale al convenuto,
l'incarico professionale di tenere presso di sé e curare le scritture contabili, redigere i bilanci, i Mav e gli F24 e, in generale, tutta l'amministrazione contabile della società; la società pertanto consegnava al convenuto tutta la documentazione contabile e fiscale e costui forniva rassicurazioni in ordine alla regolare tenuta delle scritture contabili;
nel
2013 e fino al 2018 la società iniziava a ricevere di anno in anno cartelle di pagamento per omessi versamenti, con relativi interessi e sanzioni;
gli originali delle cartelle erano nella disponibilità del professionista convenuto, che risultava irreperibile e che in un secondo momento invitava la società a pagare quanto indicato nelle cartelle;
successivamente, il commercialista si rifiutava di consegnare alla società la documentazione cartacea in suo possesso;
la somma pagata dalla società ammontava ad € 102.887,50. Parte attorea chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento di tale importo, in ragione dell'asserito inadempimento contrattuale.
3. Il giudice di prime cure ha evidenziato che:
a) non era in atti prova scritta di un incarico conferito al professionista, avente ad
Parte oggetto la tenuta della contabilità, la redazione dei bilanci, i gli F24;
b) la teste dipendente della società attorea, aveva dichiarato di Testimone_1
sapere che era stato dato incarico al professionista, senza conoscerne il contenuto e precisando che “la parte successiva degli adempimenti era discussa e
pagina 3 di 14 trattata tra il mio titolare e il dott. ; che altro impiegato della società aveva CP_1 detto al commercialista che la contabilità dell'azienda sarebbe comunque rimasta all'interno degli uffici;
c) da tali emergenze non era ricavabile un incarico ben delimitato e soprattutto talmente ampio da giustificare il risarcimento per cartelle esattoriali per €
102.887,50, per IRES, IRAP, IVA, emergendo, al contrario, un intento di internalizzazione dell'attività;
d) del resto, non era neppure credibile che dal 2013 al 2019 fosse stata consegnata la documentazione senza alcuna prova di tale consegna ed alcuna rassicurazione da parte del professionista, professionista che, contrariamente all'assunto attoreo, non era affatto irreperibile.
4. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle domande spiegate e la condanna della controparte al risarcimento dei danni, quantificati in € 81.650,92, o in quella maggiore somma eventualmente risultante dalla documentazione. In via preliminare la parte appellante instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
5. Parte appellata chiedeva il rigetto tanto della sospensiva, quanto dell'appello.
6. All'esito della prima udienza del 2.7.2024 la richiesta di sospensiva era rigettata e la causa era rinviata in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del
28.1.2025 previa concessione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
7. Con il primo motivo la difesa di parte appellante deduce la violazione degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e l'errata valutazione delle emergenze istruttorie. In particolare, osserva che il convenuto si era costituito tardivamente, ossia al momento dell'assunzione delle prove e quindi successivamente all'udienza ex art. 183 c.p.c..
Ebbene, parte attorea aveva sempre sostenuto che tra la stessa ed il dott. vi CP_1 fosse un rapporto inscrivibile nel mandato professionale per lo svolgimento dell'attività tipica del commercialista e tale circostanza fattuale non era stata tempestivamente contestata ad opera del convenuto, in ragione della tardiva costituzione.
pagina 4 di 14 8. Con il secondo motivo pone in rilievo l'erronea interpretazione delle Parte_1 dichiarazioni di cui all'interrogatorio formale del Ed, invero, da tali dichiarazioni CP_1 si sarebbe dovuto desumere l'esistenza di un continuativo rapporto professionale, proprio perché debbono essere valutate le dichiarazioni sfavorevoli alla parte che rende l'interrogatorio, in coerenza con l'art. 230 c.p.c. e con l'art. 2730 c.c.; al contrario, il giudice di prime cure aveva valutato le dichiarazioni favorevoli al commercialista e tendenti ad inficiare la confessione invece resa proprio a seguito di tale mezzo istruttorio.
9. Con il terzo motivo l'impugnante deduce l'erronea valutazione dell''interrogatorio formale del convenuto, alla stregua del giuramento ex art. 2736 c.c.. Inoltre, il
Tribunale di Milano aveva valutato le risultanze delle espletate prove testimoniali solo con riguardo alla prospettazione del convenuto e non avuto riguardo anche alla posizione illustrata dall'attrice, in spregio dell'art. 2697 c.c.. La corretta valutazione delle emergenze istruttorie avrebbe consentito di enucleare il rapporto professionale continuativo invocato dall'attrice sin dall'origine del giudizio e di desumere il conseguente, lamentato inadempimento contrattuale, alla stregua dei criteri di cui a
Cass. civ. SU n. 13533/2001. Con riguardo al profilo del danno, la difesa di parte appellante premette che il danno richiesto è unicamente l'importo corrispondente al pagamento delle sanzioni e degli interessi indicati nelle cartelle esattoriali, in ragione del mancato pagamento di IRES, IRAP, IVA e IRPEF, posto che sarebbe stato preciso dovere del commercialista indicare il quantum da pagare in relazione ad ogni singola imposta. Dai documenti versati in atti dall'attrice emerge, poi, la prova delle sanzioni e dei maggiori costi sopportati, in rapporto ai quali la società aveva proposto istanza di rateizzazione. Tale è, quindi, la ragione per cui produce in secondo grado ai sensi dell'art. 345, III comma c.p.c. i documenti comprovanti i pagamenti effettuati successivamente alla data del 15.9.2022, oltre a quanto richiamato già nella nota di deposito dei documenti in data 15.9.2022. Infine, la difesa dell'appellante segnala che, in riscontro all'adesione della definizione agevolata del 14.4.2023 comunicata in data 8.9.2023 da parte dell' , quest'ultima aveva annullato la Controparte_2 sanzione di € 16.308,23 per la cartella n. 06820290052336642000 ed il residuo pagina 5 di 14 pagamento della sanzione ed interessi pari ad € 4.928,35 quanto alla cartella n.
06820190088893124000.
10. Con il quarto motivo, la difesa della società appellante - premessa l'erroneità dell'accertata soccombenza e della conseguente condanna alle spese – osserva che ne era comunque errata la quantificazione, che non teneva conto della costituzione tardiva del dott. e della conseguente minore attività difensiva dispiegata. Per CP_1 tali ragioni, dunque, le spese avrebbero dovuto essere indicate in € 2.127,00, importo corrispondente al minimo dell'unica fase concretamente svolta, ossia la fase decisionale.
11. Opinione della Corte quanto ai primi tre motivi di gravame. E' necessario illustrare, anzitutto, le emergenze istruttorie acquisite alla causa e riportare il contenuto dell'interrogatorio formale e della deposizione testimoniale di Testimone_1
12. Il dott. all'udienza del 7.6.2022 così rispondeva: “sono e mi chiamo Controparte_1
n. 27.5.78 a Bari. Ho avuto rapporti di lavoro con . Controparte_1 Parte_1
Non ho mai ricevuto un mandato professionale. Ricevevo dalla società delle richieste estemporanee. Nella prima occasione vi fu un incontro conoscitivo, favorito da un amico comune. Questo avvenne nel 2011 o 2012. Avendo problemi fiscali, la società mi chiedeva di mettermi a disposizione per queste problematiche;
la richiesta era generica, senza precisare ancora il tipo di mandato. Si sono succedute nel tempo più richieste, che riguardavano sia la società, sia un'altra società, sia le persone fisiche dei soci. L'oggetto delle prestazioni riguardava sempre i debiti della società con il fisco. A seguito dell'evoluzione dei rapporti e della distanza chilometrica tra lo studio dove io lavoravo, che era a Bari e la sede della società, il mio consiglio è stato quello di dotarsi di un sistema di contabilità interno e di controllo di gestione. Questo è accaduto credo nel 2012. Faccio presente che è sempre stato presente il commercialista della società, sin dall'inizio dei nostri rapporti. Si chiamava Dott. mi pare. Io mi rapportavo Per_1
sempre e solo a AN NO. Seguendo il mio consiglio, la società accettò di reclutare una figura destinata alla contabilità interna, Io l'ho assistita Testimone_1
nella formazione, dopo avere effettuato un colloquio con lei, oltre a quello effettuato da
AN NO. Questo forse è accaduto nel 2013. Io venivo contattato sempre in via principale per definire le pendenze debitorie della società. Facevo inoltre da
pagina 6 di 14 intermediario con gli studi legali per i contenziosi in essere della società. In una occasione sono stato nominato come CTP. Seguivo anche delle controversie con le banche, ad esempio in tema di anatocismo. I Mod. F24 venivano direttamente preparati dalla società sulla base del programma informatico a loro disposizione.
Qualche volta mi chiamava se aveva dei dubbi. Lo stesso discorso vale Tes_1
anche per ogni altro aspetto relativo alla gestione contabile. Negli anni successivi, dal
2013 o 2014 circa, mi è stato chiesto di depositare i bilanci approvati dai soci. Io mi occupavo di completare il bilancio sulla base dei dati e dell'elaborazione del software e delle decisioni dei soci. Non c'è mai stato un vero e proprio conferimento dell'incarico.
Infatti io ho chiesto che venisse precisato il contenuto del mandato che la società voleva conferirmi. Il sig. AN mi utilizzava a suo piacimento, sulla base delle sue richieste che man mano arrivavano, senza una pianificazione iniziale. Il tema che però non è mai stato abbandonato è quello degli adempimenti fiscali, ad esempio in tema di richieste di condono. La società non pagava l'IVA, attendendo le eventuali misure finalizzate alla rottamazione, in tal modo finanziandosi. Non tenevo assolutamente la documentazione cartacea della società. In alcune occasioni ho portato presso il mio studio solo delle scansioni, ma non ho mai tenuto gli originali cartacei di documenti societari. Verso la fine del nostro rapporto, mi è arrivata una sola richiesta scritta, avente un oggetto comunque generico di restituzione di tutta la documentazione in mio possesso. Ho dato riscontro sia pure con riferimento alla scarsa documentazione che detenevo. Tutto il resto dei documenti a mia disposizione era costituito da documenti scansionati e acquisiti su chiavetta usb. Le cartelle di pagamento non mi sono state consegnate in forma cartacea. Non avevo del resto nemmeno bisogno di vedere le cartelle, perché mi era sufficiente l'estratto di ruolo che potevo estrapolare telematicamente;
aspetti più strettamente legali, quali ad esempio i vizi di notifica delle cartelle, non erano di mia competenza. Anche i calcoli per i condoni venivano effettuati sulla base degli estratti di ruolo. ADR L'ufficio di Legnano era una mia abitazione destinata ad ufficio, attivato credo nel 2016, a seguito dell'allargamento della mia clientela in Lombardia. Il mio ufficio di base è sempre stato a Bari ed è così anche oggi”.
pagina 7 di 14 13. La teste si era espressa nei seguenti termini: “sono e mi chiamo Testimone_1
n. Bollate il 16.10.1986. Sono impiegata amministrativa presso Testimone_1 Pt_1
dal 2012. Ho seguito personalmente le vicende relative al rapporto
[...]
professionale di con So che gli era stato conferito Parte_1 Controparte_1
l'incarico di commercialista. L'incarico è stato conferito dal mio titolare, AN
NO. Quanto al conferimento dell'incarico, ho sentito AN dire a che CP_1
avrebbe iniziato la settimana dopo e che avrei dovuto avere incontri con lui settimanalmente. Questo è avvenuto a gennaio 2013. Ero presente al colloquio tra
e AN in merito al conferimento dell'incarico. AN ha detto a CP_1 CP_1 che si sarebbe dovuto occupare della contabilità all'azienda, che avrebbe dovuto essere riportata all'interno dell'azienda senza passare per professionisti esterni, con
l'aiuto del sig. Si sarebbe dovuto occupare della redazione dei bilanci, delle CP_1
Parte varie comunicazioni agli enti, della redazione dei e dei Modelli F24. Faccio presente che io ero appena arrivata in azienda e non avrei potuto occuparmi di questi aspetti. Non so se sia stato firmato un contratto. Io vedevo il sig. tutti i lunedì CP_1
mattina; tutto quello che io non riuscivo a fare da sola veniva dato a lui, quindi gli venivano consegnati in originale i relativi documenti. Non venivano redatti dei documenti di consegna. La parte successiva degli adempimenti veniva discussa e trattata tra il mio titolare e il sig. Sono arrivate diverse cartelle esattoriali CP_1 presso la società. Finché l'incarico è stato affidato al sig. le cartelle sono CP_1
arrivate sia in formato cartaceo che telematicamente;
quelle telematiche arrivavano al sig. Quelle che arrivavano in formato cartaceo arrivavano in azienda. Abbiamo CP_1
chiesto spiegazioni al sig. man mano che arrivavano;
lui ci dava le indicazioni CP_1
di cosa avrebbe fatto. Il pagamento delle cartelle è un problema che stiamo attualmente affrontando. ADR. Il Dott. è il nuovo commercialista della società, Per_1 dal 2019 o 2020”.
14. Da tali risultanze istruttorie la Corte desume la sussistenza di un rapporto professionale continuativo tra la società ed il dott. E' utile rilevare che “il CP_1
rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà
pagina 8 di 14 di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo” ( v.
Cass. civ. n. 1244/2000; v. anche Cass. civ., n. 3016/2006). Pacifica, quindi, essendo la non necessità di una formalizzazione dell'incarico, la Corte sottolinea, in primo luogo, come dall'interrogatorio formale del dott. sia emerso che lo CP_1
stesso era il professionista di riferimento della società per le vertenze Parte_1
con il fisco sin dal 2011 o 2012; e ciò al punto che poi il professionista aveva fatto anche attività di formazione alla dipendente successivamente assunta, Testimone_1 affinché la società potesse gestire la contabilità internamente. E', inoltre, emerso che il dott. veniva richiesto delle prestazioni professionali in modo continuativo, CP_1
anche per quanto concerne la redazione dei bilanci, i rapporti con le banche, essendosi occupato di un contenzioso in materia di anatocismo ed essendo stato nominato anche CTP in un'occasione. Ora, se è vero che il convenuto aveva più volte sottolineato l'assenza di una formalizzazione dell'incarico e se è vero che il dott. aveva fatto riferimento anche ad altro commercialista della società, tale dott. CP_1
è anche vero che tali rilievi non escludono affatto l'operato del dott. in Per_1 CP_1 favore dell'odierna parte appellante, nei termini sopra esposti e risultanti dalla dichiarazioni rilasciate da parte convenuta.
15. In secondo luogo, il rapporto professionale continuativo risulta anche dalle dichiarazioni testimoniali di ( udienza del 7.6.2022), la quale ha riferito Testimone_1
che, essendo stata presente ad un incontro tra il legale rappresentante della società,
NO AN, ed il dott. aveva potuto confermare che al commercialista CP_1 era stato affidato l'incarico della tenuta della contabilità aziendale e della redazione dei bilanci. La teste riferiva altresì che, essendo stata da poco assunta alle dipendenze della società, non sarebbe stata in grado di occuparsi della contabilità senza un concreto supporto da parte del professionista, che vedeva tutti i lunedì mattina in azienda. Ha infine confermato che non vi era un registro di consegna dei pagina 9 di 14 documenti al commercialista, come dallo stesso specificato, ma che gli invii delle cartelle avvenivano sia in cartaceo, sia in modalità telematica.
16. In terzo luogo, le fatture emesse dal commercialista e prodotte sub doc. n. 1 da parte della società odierna impugnante - fatture relative alla tenuta della contabilità per gli anni 2013 – 2018, come peraltro emergente dalle stesse – testimoniano ulteriormente la sussistenza del rapporto in questione.
17. Né possono desumersi elementi di segno opposto, idonei a smentire la sussistenza del rapporto professionale sulla base delle allegazioni di cui alla comparsa di costituzione del dott. in primo grado in data 31.5.2022. E' d'uopo rilevare che detta CP_1 comparsa venne depositata prima dell'udienza di assunzione delle prove orali, in data
7.6.2022, e, quindi, una volta che le preclusioni assertive ed istruttorie erano maturate.
Preclusioni di cui Cass. civ. n. 16800/2018, ex multis, ha colto la ratio, ispirata alla tutela di interessi generali e la cui violazione “è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene”. Tanto meno il giudice di prime cure come il giudice d'appello possono esaminare i documenti prodotti con detta comparsa e, nella specie, la mail sub doc. n. 1 dalla quale il convenuto avrebbe inteso desumere l'esistenza di altro rapporto professionale della società con altro commercialista, come tale escludente il rapporto con Controparte_1
18. Conclusivamente, dunque, in applicazione degli artt. 2697 e 2730 c.c., debbono accogliersi i primi tre motivi a supporto del gravame, con affermazione della sussistenza del rapporto professionale tra le parti del presente giudizio.
19. Di conseguenza, una volta contestato l'inadempimento nei confronti del dott. CP_1
da parte della società odierna appellante, deve farsi applicazione dei criteri di cui a
Cass. civ. SU n. 13533/2001 alla luce della quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
pagina 10 di 14 convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” ( v. nello stesso senso Cass. civ. n. 2387/2004; Cass. civ. n.
13674/2006; Cass. civ. n. 15677/2009). Ne consegue che spetta al professionista dimostrare, in costanza del predetto rapporto professionale, di essersi congruamente attivato, indicando in modo preciso alla cliente l'entità delle somme da pagare a titolo di imposte e predisponendo tempestivamente i bilanci. Laddove la difesa dell'odierno appellato si è limitata a sminuire l'apporto professionale del commercialista, in ragione della mancata formalizzazione dell'incarico e ciò – si ribadisce - pur a fronte delle fatture dallo stesso emesse per tale attività.
20. Con riguardo al profilo della quantificazione dei danni, la Corte osserva che il danno richiesto è rappresentato dal pagamento delle sanzioni e degli interessi indicati nelle cartelle esattoriali per il mancato pagamento di IRES, IRAP, IVA, IRPEF e deposito bilanci, come indicati nell'atto di citazione di primo grado sub doc. ti nn. 4 e 5 e come riepilogati dalla nota redatta dal dott. in data 3.6.2020 ( doc. n. Persona_2
7). E' da notare che si tratta di cartelle relative a mancati adempimenti negli anni in cui si era instaurato già il rapporto professionale con il dott. come risulta dallo CP_1 stesso interrogatorio formale che colloca nel 2011 – 2012 l'inizio dell'attività, sia pure in difetto di incarico formalizzato. In considerazione, poi, dei piani di rateizzazione richiesti dalla società ed accordati dall' , la società Controparte_2 Parte_1
ha depositato in prime cure la nota del 15.9.2022 da cui risultavano i pagamenti successivi al maturare delle preclusioni istruttorie ( termine ultimo scadente al
15.9.2021, come da ordinanza in data 26.5.2021). Orbene, detti documenti sono di pagina 11 di 14 formazione successiva e sono altresì necessari a dimostrare i danni subiti;
parimenti sono ammissibili ex art. 345, III comma, c.p.c. i documenti sub n. 1 dell'atto di citazione di secondo grado, in quanto relativi a pagamenti successivi al maturare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., trattandosi di rate a decorrere dal 7.10.2022 sino al
12.4.2023. Infine, con la produzione del doc. n. 4 in sede di appello, la società Pt_1
ha dimostrato di aver aderito alla definizione agevolata in data 14.04.2023,
[...] con positivo riscontro da parte dell' in data 08.09.2023 e Controparte_2
conseguente annullamento della sanzione di euro 16.308,23 per la cartella n.
06820190052336642000 ed annullamento del residuo pagamento della sanzione ed interessi pari ad euro 4.928,35 quanto alla cartella 06820190088893124000. Da tanto consegue che dalla domanda principale svolta in primo grado pari ad euro 102.887,50 debbono essere decurtate le somme ritenute non più dovute da parte dell'
[...]
e pari ad euro 21.236,58 (euro16.308,23 + euro 4.928,35). Ne segue CP_2
che la domanda di risarcimento per le somme pagate a titolo di sanzioni, interessi e oneri di riscossione a seguito dell'inadempimento come accertato del dottor è CP_1
pari ad euro 81.650,92.
21. In applicazione, poi, dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ( come consolidati anche di recente, v.
Cass. civ. n. 18243/2015), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. In considerazione dell'impossibilità di ricavare, sulla base degli atti e dei documenti, le date degli illeciti omissivi in capo all'odierno appellato e stante la mancata indicazione da parte della società gli interessi compensativi Parte_1
decorrono dal momento in cui il danno nel suo complesso si è cristallizzato in capo alla società e dalla stessa è stato chiesto giudizialmente al professionista. All'uopo è dunque da fare riferimento alla notifica dell'atto di citazione in data 27.8.2020.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite sopra citato, detti interessi vanno calcolati sulla somma devalutata alla data del 27.8.2020 e successivamente incrementata anno per anno secondo la variazione dell'indice Istat sino alla data della pagina 12 di 14 decisione. Pertanto, spetta il complessivo importo di € 104.953,42 – di cui € 8.523,68 per interessi ed € 14.778,82 per rivalutazione sulla base degli indici nazionali dei pressi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indici FOI) – oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
22. L'accoglimento dei primi tre motivi di gravame rende superflua la trattazione delle ulteriori istanze formulate dalla difesa di parte appellante, incentrate sull'ammissione di prove testimoniali, oltre tutto coinvolgenti altre vicende professionali ed altri soggetti non parti del presente giudizio e, dunque, totalmente irrilevanti.
23. L'esito del gravame comporta anche la diversa regolazione delle spese processuali, risultando assorbito il quarto motivo a fondamento dell'appello. L'appellato deve, dunque, rimborsare le spese processuali in favore della società con Parte_1
riguardo sia al primo, sia al secondo grado. Quanto allo scaglione, deve aversi riguardo al valore come dichiarato, ai parametri medi ed escludendo, solo per il grado d'appello, l'attività istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 544/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1
sentenza n. 761/2024 emessa dal Tribunale di Milano, accerta la responsabilità professionale del dott. nei confronti della società Controparte_1 Pt_1
[...]
II. condanna il dott. al pagamento della somma di € Controparte_1
104.953,42 - oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, in favore della società a titolo di risarcimento dei danni;
Parte_1
III. condanna il dott. a rimborsare, in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali che liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00;
[...] quanto al secondo grado in € 9.991,00 - oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 5.2.2025.
pagina 13 di 14 Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanna Ferrero Presidente dr. Silvia Brat Consigliere rel. dr. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 544/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA MARIA Parte_1 P.IVA_1
SALERNO, elettivamente domiciliata in PIAZZA GRANDI 6 20122 MILANO presso il difensore appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ADRIANO Controparte_1 C.F._1
CORCIULO, elettivamente domiciliato in STRADA DEGLI OREFICI 16 70122 BARI presso il difensore appellato avente ad oggetto: Responsabilità professionale pagina 1 di 14 Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale In
Riforma integrale della sentenza n. 761/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano e depositata il 22.01.2024 nel giudizio distinto a R.G. n. 30718/2020 accogliendo la domanda originariamente proposta nel giudizio di primo grado dall'attuale appellante per l'effetto mandando esente l'appellante medesimo da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
• Accertare che tra la ed il dottor è intercorso un rapporto Parte_1 Controparte_1 professionale inerente alla tenuta dell'amministrazione contabile della società e dei relativi impegni ed obblighi, fra cui i doveri deontologici professionali contenuti nel codice di appartenenza, conseguenti dall'incarico affidato da gennaio 2012 a luglio 2019, o quale altra data ritenuta di giustizia;
• Accertare e dichiarare l'inadempimento del dott. CP_1 nell'esecuzione del mandato professionale e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento di euro 81.650,92 o quale altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In subordine ai punti precedenti • In riforma parziale della sentenza n. 761/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano e depositata il
19.01.2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 30718/2020 compensi integralmente le spese processuali di giudizio, ovvero riduca l'ammontare ad euro 2.127,00 ovvero a quale altra somma ritenuta di giustizia- In ogni caso con vittoria o compensazione di spese ed onorari di lite, oltre ad iva, cpa, e spese generali di legge 15% e dm 55/2014 per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per Controparte_1
in via principale , rigettare il gravame proposto dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore per le ragioni di fatto e diritto diffusamente svolte nella comparsa di costituzione e risposta del 05.04.2024 nonché in ragione delle motivazioni già correttamente rese da parte del Giudice di Prime Cure all'interno della sentenza n. 761/2024.
2) Per l'effetto , confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 761/2024 resa dal
Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. N. Di Plotti anche in relazione alla statuizione sulle spese resa al suo interno, dal momento che tale liquidazione (€ 9.000,00 oltre accessori di legge) è del tutto congrua rispetto al valore della causa (scaglione di riferimento tra €
52.001 ed € 260.000) nonché in linea coi ai valori medi ex D.M. n. 147/2022 tenuto conto pagina 2 di 14 delle attività di difesa effettivamente svolte dallo scrivente, costituitosi in giudizio prima che venisse dato corso all'espletamento delle prove ammesse nel procedimento di primo grado.
3) In virtù della soccombenza e tenuto altresì conto della temerarietà del gravame proposto, condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 761/24, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla società contro il dott. Parte_1 Controparte_1 commercialista, condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite, in favore del convenuto.
2. Parte attorea aveva dedotto che nel gennaio 2013 conferì, in via orale al convenuto,
l'incarico professionale di tenere presso di sé e curare le scritture contabili, redigere i bilanci, i Mav e gli F24 e, in generale, tutta l'amministrazione contabile della società; la società pertanto consegnava al convenuto tutta la documentazione contabile e fiscale e costui forniva rassicurazioni in ordine alla regolare tenuta delle scritture contabili;
nel
2013 e fino al 2018 la società iniziava a ricevere di anno in anno cartelle di pagamento per omessi versamenti, con relativi interessi e sanzioni;
gli originali delle cartelle erano nella disponibilità del professionista convenuto, che risultava irreperibile e che in un secondo momento invitava la società a pagare quanto indicato nelle cartelle;
successivamente, il commercialista si rifiutava di consegnare alla società la documentazione cartacea in suo possesso;
la somma pagata dalla società ammontava ad € 102.887,50. Parte attorea chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento di tale importo, in ragione dell'asserito inadempimento contrattuale.
3. Il giudice di prime cure ha evidenziato che:
a) non era in atti prova scritta di un incarico conferito al professionista, avente ad
Parte oggetto la tenuta della contabilità, la redazione dei bilanci, i gli F24;
b) la teste dipendente della società attorea, aveva dichiarato di Testimone_1
sapere che era stato dato incarico al professionista, senza conoscerne il contenuto e precisando che “la parte successiva degli adempimenti era discussa e
pagina 3 di 14 trattata tra il mio titolare e il dott. ; che altro impiegato della società aveva CP_1 detto al commercialista che la contabilità dell'azienda sarebbe comunque rimasta all'interno degli uffici;
c) da tali emergenze non era ricavabile un incarico ben delimitato e soprattutto talmente ampio da giustificare il risarcimento per cartelle esattoriali per €
102.887,50, per IRES, IRAP, IVA, emergendo, al contrario, un intento di internalizzazione dell'attività;
d) del resto, non era neppure credibile che dal 2013 al 2019 fosse stata consegnata la documentazione senza alcuna prova di tale consegna ed alcuna rassicurazione da parte del professionista, professionista che, contrariamente all'assunto attoreo, non era affatto irreperibile.
4. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle domande spiegate e la condanna della controparte al risarcimento dei danni, quantificati in € 81.650,92, o in quella maggiore somma eventualmente risultante dalla documentazione. In via preliminare la parte appellante instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
5. Parte appellata chiedeva il rigetto tanto della sospensiva, quanto dell'appello.
6. All'esito della prima udienza del 2.7.2024 la richiesta di sospensiva era rigettata e la causa era rinviata in decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del
28.1.2025 previa concessione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
7. Con il primo motivo la difesa di parte appellante deduce la violazione degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e l'errata valutazione delle emergenze istruttorie. In particolare, osserva che il convenuto si era costituito tardivamente, ossia al momento dell'assunzione delle prove e quindi successivamente all'udienza ex art. 183 c.p.c..
Ebbene, parte attorea aveva sempre sostenuto che tra la stessa ed il dott. vi CP_1 fosse un rapporto inscrivibile nel mandato professionale per lo svolgimento dell'attività tipica del commercialista e tale circostanza fattuale non era stata tempestivamente contestata ad opera del convenuto, in ragione della tardiva costituzione.
pagina 4 di 14 8. Con il secondo motivo pone in rilievo l'erronea interpretazione delle Parte_1 dichiarazioni di cui all'interrogatorio formale del Ed, invero, da tali dichiarazioni CP_1 si sarebbe dovuto desumere l'esistenza di un continuativo rapporto professionale, proprio perché debbono essere valutate le dichiarazioni sfavorevoli alla parte che rende l'interrogatorio, in coerenza con l'art. 230 c.p.c. e con l'art. 2730 c.c.; al contrario, il giudice di prime cure aveva valutato le dichiarazioni favorevoli al commercialista e tendenti ad inficiare la confessione invece resa proprio a seguito di tale mezzo istruttorio.
9. Con il terzo motivo l'impugnante deduce l'erronea valutazione dell''interrogatorio formale del convenuto, alla stregua del giuramento ex art. 2736 c.c.. Inoltre, il
Tribunale di Milano aveva valutato le risultanze delle espletate prove testimoniali solo con riguardo alla prospettazione del convenuto e non avuto riguardo anche alla posizione illustrata dall'attrice, in spregio dell'art. 2697 c.c.. La corretta valutazione delle emergenze istruttorie avrebbe consentito di enucleare il rapporto professionale continuativo invocato dall'attrice sin dall'origine del giudizio e di desumere il conseguente, lamentato inadempimento contrattuale, alla stregua dei criteri di cui a
Cass. civ. SU n. 13533/2001. Con riguardo al profilo del danno, la difesa di parte appellante premette che il danno richiesto è unicamente l'importo corrispondente al pagamento delle sanzioni e degli interessi indicati nelle cartelle esattoriali, in ragione del mancato pagamento di IRES, IRAP, IVA e IRPEF, posto che sarebbe stato preciso dovere del commercialista indicare il quantum da pagare in relazione ad ogni singola imposta. Dai documenti versati in atti dall'attrice emerge, poi, la prova delle sanzioni e dei maggiori costi sopportati, in rapporto ai quali la società aveva proposto istanza di rateizzazione. Tale è, quindi, la ragione per cui produce in secondo grado ai sensi dell'art. 345, III comma c.p.c. i documenti comprovanti i pagamenti effettuati successivamente alla data del 15.9.2022, oltre a quanto richiamato già nella nota di deposito dei documenti in data 15.9.2022. Infine, la difesa dell'appellante segnala che, in riscontro all'adesione della definizione agevolata del 14.4.2023 comunicata in data 8.9.2023 da parte dell' , quest'ultima aveva annullato la Controparte_2 sanzione di € 16.308,23 per la cartella n. 06820290052336642000 ed il residuo pagina 5 di 14 pagamento della sanzione ed interessi pari ad € 4.928,35 quanto alla cartella n.
06820190088893124000.
10. Con il quarto motivo, la difesa della società appellante - premessa l'erroneità dell'accertata soccombenza e della conseguente condanna alle spese – osserva che ne era comunque errata la quantificazione, che non teneva conto della costituzione tardiva del dott. e della conseguente minore attività difensiva dispiegata. Per CP_1 tali ragioni, dunque, le spese avrebbero dovuto essere indicate in € 2.127,00, importo corrispondente al minimo dell'unica fase concretamente svolta, ossia la fase decisionale.
11. Opinione della Corte quanto ai primi tre motivi di gravame. E' necessario illustrare, anzitutto, le emergenze istruttorie acquisite alla causa e riportare il contenuto dell'interrogatorio formale e della deposizione testimoniale di Testimone_1
12. Il dott. all'udienza del 7.6.2022 così rispondeva: “sono e mi chiamo Controparte_1
n. 27.5.78 a Bari. Ho avuto rapporti di lavoro con . Controparte_1 Parte_1
Non ho mai ricevuto un mandato professionale. Ricevevo dalla società delle richieste estemporanee. Nella prima occasione vi fu un incontro conoscitivo, favorito da un amico comune. Questo avvenne nel 2011 o 2012. Avendo problemi fiscali, la società mi chiedeva di mettermi a disposizione per queste problematiche;
la richiesta era generica, senza precisare ancora il tipo di mandato. Si sono succedute nel tempo più richieste, che riguardavano sia la società, sia un'altra società, sia le persone fisiche dei soci. L'oggetto delle prestazioni riguardava sempre i debiti della società con il fisco. A seguito dell'evoluzione dei rapporti e della distanza chilometrica tra lo studio dove io lavoravo, che era a Bari e la sede della società, il mio consiglio è stato quello di dotarsi di un sistema di contabilità interno e di controllo di gestione. Questo è accaduto credo nel 2012. Faccio presente che è sempre stato presente il commercialista della società, sin dall'inizio dei nostri rapporti. Si chiamava Dott. mi pare. Io mi rapportavo Per_1
sempre e solo a AN NO. Seguendo il mio consiglio, la società accettò di reclutare una figura destinata alla contabilità interna, Io l'ho assistita Testimone_1
nella formazione, dopo avere effettuato un colloquio con lei, oltre a quello effettuato da
AN NO. Questo forse è accaduto nel 2013. Io venivo contattato sempre in via principale per definire le pendenze debitorie della società. Facevo inoltre da
pagina 6 di 14 intermediario con gli studi legali per i contenziosi in essere della società. In una occasione sono stato nominato come CTP. Seguivo anche delle controversie con le banche, ad esempio in tema di anatocismo. I Mod. F24 venivano direttamente preparati dalla società sulla base del programma informatico a loro disposizione.
Qualche volta mi chiamava se aveva dei dubbi. Lo stesso discorso vale Tes_1
anche per ogni altro aspetto relativo alla gestione contabile. Negli anni successivi, dal
2013 o 2014 circa, mi è stato chiesto di depositare i bilanci approvati dai soci. Io mi occupavo di completare il bilancio sulla base dei dati e dell'elaborazione del software e delle decisioni dei soci. Non c'è mai stato un vero e proprio conferimento dell'incarico.
Infatti io ho chiesto che venisse precisato il contenuto del mandato che la società voleva conferirmi. Il sig. AN mi utilizzava a suo piacimento, sulla base delle sue richieste che man mano arrivavano, senza una pianificazione iniziale. Il tema che però non è mai stato abbandonato è quello degli adempimenti fiscali, ad esempio in tema di richieste di condono. La società non pagava l'IVA, attendendo le eventuali misure finalizzate alla rottamazione, in tal modo finanziandosi. Non tenevo assolutamente la documentazione cartacea della società. In alcune occasioni ho portato presso il mio studio solo delle scansioni, ma non ho mai tenuto gli originali cartacei di documenti societari. Verso la fine del nostro rapporto, mi è arrivata una sola richiesta scritta, avente un oggetto comunque generico di restituzione di tutta la documentazione in mio possesso. Ho dato riscontro sia pure con riferimento alla scarsa documentazione che detenevo. Tutto il resto dei documenti a mia disposizione era costituito da documenti scansionati e acquisiti su chiavetta usb. Le cartelle di pagamento non mi sono state consegnate in forma cartacea. Non avevo del resto nemmeno bisogno di vedere le cartelle, perché mi era sufficiente l'estratto di ruolo che potevo estrapolare telematicamente;
aspetti più strettamente legali, quali ad esempio i vizi di notifica delle cartelle, non erano di mia competenza. Anche i calcoli per i condoni venivano effettuati sulla base degli estratti di ruolo. ADR L'ufficio di Legnano era una mia abitazione destinata ad ufficio, attivato credo nel 2016, a seguito dell'allargamento della mia clientela in Lombardia. Il mio ufficio di base è sempre stato a Bari ed è così anche oggi”.
pagina 7 di 14 13. La teste si era espressa nei seguenti termini: “sono e mi chiamo Testimone_1
n. Bollate il 16.10.1986. Sono impiegata amministrativa presso Testimone_1 Pt_1
dal 2012. Ho seguito personalmente le vicende relative al rapporto
[...]
professionale di con So che gli era stato conferito Parte_1 Controparte_1
l'incarico di commercialista. L'incarico è stato conferito dal mio titolare, AN
NO. Quanto al conferimento dell'incarico, ho sentito AN dire a che CP_1
avrebbe iniziato la settimana dopo e che avrei dovuto avere incontri con lui settimanalmente. Questo è avvenuto a gennaio 2013. Ero presente al colloquio tra
e AN in merito al conferimento dell'incarico. AN ha detto a CP_1 CP_1 che si sarebbe dovuto occupare della contabilità all'azienda, che avrebbe dovuto essere riportata all'interno dell'azienda senza passare per professionisti esterni, con
l'aiuto del sig. Si sarebbe dovuto occupare della redazione dei bilanci, delle CP_1
Parte varie comunicazioni agli enti, della redazione dei e dei Modelli F24. Faccio presente che io ero appena arrivata in azienda e non avrei potuto occuparmi di questi aspetti. Non so se sia stato firmato un contratto. Io vedevo il sig. tutti i lunedì CP_1
mattina; tutto quello che io non riuscivo a fare da sola veniva dato a lui, quindi gli venivano consegnati in originale i relativi documenti. Non venivano redatti dei documenti di consegna. La parte successiva degli adempimenti veniva discussa e trattata tra il mio titolare e il sig. Sono arrivate diverse cartelle esattoriali CP_1 presso la società. Finché l'incarico è stato affidato al sig. le cartelle sono CP_1
arrivate sia in formato cartaceo che telematicamente;
quelle telematiche arrivavano al sig. Quelle che arrivavano in formato cartaceo arrivavano in azienda. Abbiamo CP_1
chiesto spiegazioni al sig. man mano che arrivavano;
lui ci dava le indicazioni CP_1
di cosa avrebbe fatto. Il pagamento delle cartelle è un problema che stiamo attualmente affrontando. ADR. Il Dott. è il nuovo commercialista della società, Per_1 dal 2019 o 2020”.
14. Da tali risultanze istruttorie la Corte desume la sussistenza di un rapporto professionale continuativo tra la società ed il dott. E' utile rilevare che “il CP_1
rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà
pagina 8 di 14 di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo” ( v.
Cass. civ. n. 1244/2000; v. anche Cass. civ., n. 3016/2006). Pacifica, quindi, essendo la non necessità di una formalizzazione dell'incarico, la Corte sottolinea, in primo luogo, come dall'interrogatorio formale del dott. sia emerso che lo CP_1
stesso era il professionista di riferimento della società per le vertenze Parte_1
con il fisco sin dal 2011 o 2012; e ciò al punto che poi il professionista aveva fatto anche attività di formazione alla dipendente successivamente assunta, Testimone_1 affinché la società potesse gestire la contabilità internamente. E', inoltre, emerso che il dott. veniva richiesto delle prestazioni professionali in modo continuativo, CP_1
anche per quanto concerne la redazione dei bilanci, i rapporti con le banche, essendosi occupato di un contenzioso in materia di anatocismo ed essendo stato nominato anche CTP in un'occasione. Ora, se è vero che il convenuto aveva più volte sottolineato l'assenza di una formalizzazione dell'incarico e se è vero che il dott. aveva fatto riferimento anche ad altro commercialista della società, tale dott. CP_1
è anche vero che tali rilievi non escludono affatto l'operato del dott. in Per_1 CP_1 favore dell'odierna parte appellante, nei termini sopra esposti e risultanti dalla dichiarazioni rilasciate da parte convenuta.
15. In secondo luogo, il rapporto professionale continuativo risulta anche dalle dichiarazioni testimoniali di ( udienza del 7.6.2022), la quale ha riferito Testimone_1
che, essendo stata presente ad un incontro tra il legale rappresentante della società,
NO AN, ed il dott. aveva potuto confermare che al commercialista CP_1 era stato affidato l'incarico della tenuta della contabilità aziendale e della redazione dei bilanci. La teste riferiva altresì che, essendo stata da poco assunta alle dipendenze della società, non sarebbe stata in grado di occuparsi della contabilità senza un concreto supporto da parte del professionista, che vedeva tutti i lunedì mattina in azienda. Ha infine confermato che non vi era un registro di consegna dei pagina 9 di 14 documenti al commercialista, come dallo stesso specificato, ma che gli invii delle cartelle avvenivano sia in cartaceo, sia in modalità telematica.
16. In terzo luogo, le fatture emesse dal commercialista e prodotte sub doc. n. 1 da parte della società odierna impugnante - fatture relative alla tenuta della contabilità per gli anni 2013 – 2018, come peraltro emergente dalle stesse – testimoniano ulteriormente la sussistenza del rapporto in questione.
17. Né possono desumersi elementi di segno opposto, idonei a smentire la sussistenza del rapporto professionale sulla base delle allegazioni di cui alla comparsa di costituzione del dott. in primo grado in data 31.5.2022. E' d'uopo rilevare che detta CP_1 comparsa venne depositata prima dell'udienza di assunzione delle prove orali, in data
7.6.2022, e, quindi, una volta che le preclusioni assertive ed istruttorie erano maturate.
Preclusioni di cui Cass. civ. n. 16800/2018, ex multis, ha colto la ratio, ispirata alla tutela di interessi generali e la cui violazione “è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene”. Tanto meno il giudice di prime cure come il giudice d'appello possono esaminare i documenti prodotti con detta comparsa e, nella specie, la mail sub doc. n. 1 dalla quale il convenuto avrebbe inteso desumere l'esistenza di altro rapporto professionale della società con altro commercialista, come tale escludente il rapporto con Controparte_1
18. Conclusivamente, dunque, in applicazione degli artt. 2697 e 2730 c.c., debbono accogliersi i primi tre motivi a supporto del gravame, con affermazione della sussistenza del rapporto professionale tra le parti del presente giudizio.
19. Di conseguenza, una volta contestato l'inadempimento nei confronti del dott. CP_1
da parte della società odierna appellante, deve farsi applicazione dei criteri di cui a
Cass. civ. SU n. 13533/2001 alla luce della quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
pagina 10 di 14 convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” ( v. nello stesso senso Cass. civ. n. 2387/2004; Cass. civ. n.
13674/2006; Cass. civ. n. 15677/2009). Ne consegue che spetta al professionista dimostrare, in costanza del predetto rapporto professionale, di essersi congruamente attivato, indicando in modo preciso alla cliente l'entità delle somme da pagare a titolo di imposte e predisponendo tempestivamente i bilanci. Laddove la difesa dell'odierno appellato si è limitata a sminuire l'apporto professionale del commercialista, in ragione della mancata formalizzazione dell'incarico e ciò – si ribadisce - pur a fronte delle fatture dallo stesso emesse per tale attività.
20. Con riguardo al profilo della quantificazione dei danni, la Corte osserva che il danno richiesto è rappresentato dal pagamento delle sanzioni e degli interessi indicati nelle cartelle esattoriali per il mancato pagamento di IRES, IRAP, IVA, IRPEF e deposito bilanci, come indicati nell'atto di citazione di primo grado sub doc. ti nn. 4 e 5 e come riepilogati dalla nota redatta dal dott. in data 3.6.2020 ( doc. n. Persona_2
7). E' da notare che si tratta di cartelle relative a mancati adempimenti negli anni in cui si era instaurato già il rapporto professionale con il dott. come risulta dallo CP_1 stesso interrogatorio formale che colloca nel 2011 – 2012 l'inizio dell'attività, sia pure in difetto di incarico formalizzato. In considerazione, poi, dei piani di rateizzazione richiesti dalla società ed accordati dall' , la società Controparte_2 Parte_1
ha depositato in prime cure la nota del 15.9.2022 da cui risultavano i pagamenti successivi al maturare delle preclusioni istruttorie ( termine ultimo scadente al
15.9.2021, come da ordinanza in data 26.5.2021). Orbene, detti documenti sono di pagina 11 di 14 formazione successiva e sono altresì necessari a dimostrare i danni subiti;
parimenti sono ammissibili ex art. 345, III comma, c.p.c. i documenti sub n. 1 dell'atto di citazione di secondo grado, in quanto relativi a pagamenti successivi al maturare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., trattandosi di rate a decorrere dal 7.10.2022 sino al
12.4.2023. Infine, con la produzione del doc. n. 4 in sede di appello, la società Pt_1
ha dimostrato di aver aderito alla definizione agevolata in data 14.04.2023,
[...] con positivo riscontro da parte dell' in data 08.09.2023 e Controparte_2
conseguente annullamento della sanzione di euro 16.308,23 per la cartella n.
06820190052336642000 ed annullamento del residuo pagamento della sanzione ed interessi pari ad euro 4.928,35 quanto alla cartella 06820190088893124000. Da tanto consegue che dalla domanda principale svolta in primo grado pari ad euro 102.887,50 debbono essere decurtate le somme ritenute non più dovute da parte dell'
[...]
e pari ad euro 21.236,58 (euro16.308,23 + euro 4.928,35). Ne segue CP_2
che la domanda di risarcimento per le somme pagate a titolo di sanzioni, interessi e oneri di riscossione a seguito dell'inadempimento come accertato del dottor è CP_1
pari ad euro 81.650,92.
21. In applicazione, poi, dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ( come consolidati anche di recente, v.
Cass. civ. n. 18243/2015), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. In considerazione dell'impossibilità di ricavare, sulla base degli atti e dei documenti, le date degli illeciti omissivi in capo all'odierno appellato e stante la mancata indicazione da parte della società gli interessi compensativi Parte_1
decorrono dal momento in cui il danno nel suo complesso si è cristallizzato in capo alla società e dalla stessa è stato chiesto giudizialmente al professionista. All'uopo è dunque da fare riferimento alla notifica dell'atto di citazione in data 27.8.2020.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite sopra citato, detti interessi vanno calcolati sulla somma devalutata alla data del 27.8.2020 e successivamente incrementata anno per anno secondo la variazione dell'indice Istat sino alla data della pagina 12 di 14 decisione. Pertanto, spetta il complessivo importo di € 104.953,42 – di cui € 8.523,68 per interessi ed € 14.778,82 per rivalutazione sulla base degli indici nazionali dei pressi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indici FOI) – oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
22. L'accoglimento dei primi tre motivi di gravame rende superflua la trattazione delle ulteriori istanze formulate dalla difesa di parte appellante, incentrate sull'ammissione di prove testimoniali, oltre tutto coinvolgenti altre vicende professionali ed altri soggetti non parti del presente giudizio e, dunque, totalmente irrilevanti.
23. L'esito del gravame comporta anche la diversa regolazione delle spese processuali, risultando assorbito il quarto motivo a fondamento dell'appello. L'appellato deve, dunque, rimborsare le spese processuali in favore della società con Parte_1
riguardo sia al primo, sia al secondo grado. Quanto allo scaglione, deve aversi riguardo al valore come dichiarato, ai parametri medi ed escludendo, solo per il grado d'appello, l'attività istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 544/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1
sentenza n. 761/2024 emessa dal Tribunale di Milano, accerta la responsabilità professionale del dott. nei confronti della società Controparte_1 Pt_1
[...]
II. condanna il dott. al pagamento della somma di € Controparte_1
104.953,42 - oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, in favore della società a titolo di risarcimento dei danni;
Parte_1
III. condanna il dott. a rimborsare, in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali che liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00;
[...] quanto al secondo grado in € 9.991,00 - oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 5.2.2025.
pagina 13 di 14 Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
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