Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 25 febbraio 2025 , svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2104/2022 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GELO FERDINANDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Pozzuoli alla Trav. Maroder n. 3, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., Controparte_1 rappresentata e difesa dal Dirigente dott. Romano Vincenzo, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55;
[...]
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 04/02/2022 presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli,
, premesso di essere Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con Parte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'Istituto Comprensivo 4 – De
Lauzieres di Portici, ha dedotto:
- di essere stato assunto a tempo indeterminato nell'Area professionale del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) in qualità di
Assistente Tecnico con decorrenza dall'a.s. 1992/1993, per poi passare al profilo di Assistente Amministrativo con decorrenza dall'a.s. 1998/1999;
1
(D.S.G.A.) – Area contrattuale D – a seguito di procedura di mobilità professionale indetta ai sensi dell' art. 1, comma 2, della sequenza contrattuale
25 luglio 2008;
- di essere stato inquadrato, con decreto n. 303 del 13.11.2014 a firma del
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 4 – De Lauzieres di Portici, nel profilo di D.S.G.A, lamentando di aver ottenuto il riconoscimento di un'anzianità utile a fini giuridici ed economici inferiore a quella effettivamente maturata;
in particolare, il ricorrente ha lamentato che il non ha CP_1 riconosciuto in suo favore tutta l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dello stesso prima dell'assunzione a tempo Controparte_1 indeterminato nel profilo di DSGA, avendogli attribuito un'anzianità fittizia, calcolata secondo il criterio della temporizzazione previsto dall'art. 4 comma 8,
9 e 10 del DPR 399/88, già art. 6 del D.P.R. 345/83;
- che è stata riconosciuta un'anzianità pari ad anni 14 mesi 2 e giorni 10, alla data del 01.09.2011, con conseguente attribuzione del trattamento stipendiale annuo corrispondente alla fascia di anzianità da 09 a 14 anni di cui alle tabelle allegate al CCNL Scuola (€ 24.707,17), oltre all'assegno ad personam pari ad € 2.011,54 annui (vedi art. 4 del decreto n. 303 del 13.11.2014).
- Tanto premesso, il ricorrente ha allegato di aver diritto alla data del 01.09.2011 ad una anzianità di servizio di complessivi anni 19, avendo prestato servizio dapprima come Assistente Tecnico di Ruolo dall'a.s. 1992/1993 al 1997/1998
(anni 6), indi come Assistente Amministrativo di ruolo dal 01.09.1998 al
31.08.2006 (anni 8), dal 01/09/2007 al 10/11/2008 (anni 1 mesi 2 giorni 10) dal
01.09.2009 al 27.09.2009 (giorni 27) nonché come DSGA, con contratti di lavoro a tempo determinato dal 01.09.2006 al 31.08.2007, dal 11.11.2008 al
31.08.2009; dal 28.09.2009 al 31.08.2010 e dal 01.09.2010 al 31.08.2011 (anni 3 mesi 8 e 23 gg.);
- di avere richiesto l'inquadramento secondo l'istituto della ricostruzione di carriera, in quanto complessivamente più favorevole rispetto a quello derivante dalla temporizzazione dei servizi.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
1 Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero, anziché pro quota, a fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati prima del suo passaggio nel profilo di DSGA.
2 In via gradata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dei servizi prestati con contratto a tempo determinato nel profilo di DSGA ed al
2 conseguente ricalcolo dell'anzianità utile a fini giuridici ed economici in sede
d'inquadramento nel citato profilo professionale.
3 Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione della posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni dal settembre 2014, ovvero in via gradata dal giugno 2015.
4 Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione della posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 28 a 34 anni dal settembre 2021.
5 Condannare l'amministrazione scolastica ad emettere un nuovo decreto di inquadramento economico del ricorrente nel profilo di DSGA nel quale sia riconosciuta per intero a fini giuridici ed economici l'anzianità dallo stesso maturata prima del
31.08.2011; in via meramente gradata, condannare la P.A. ad emettere un nuovo decreto di inquadramento economico del ricorrente nel profilo di DSGA nel quale sia riconosciuta per intero, anziché pro quota, a fini giuridici ed economici l'anzianità dallo stesso maturata nel profilo di DSGA con contratti a termine, oltre all'anzianità maturata nel ruolo di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico.
6 Condannare l''Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le differenze di retribuzione tra quanto spettante in base all'anzianità calcolata mediante ricostruzione di carriera ai sensi dell'art. 4 comma 3 del dpr. 399/88 e dell'art. 3 della legge n. 576/70 come modificata deal successivo d.p.r. 417/74, e quanto dallo stesso percepito che si quantificano in € 12.187,37 per il periodo da giugno 2015 a gennaio
2022.
7 Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Il si è costituito con memoria Controparte_1 depositata in data 27.01.2023 contestando le avverse pretese eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'avvenuta prescrizione quinquennale;
nel merito ha dedotto che è stato applicato il sistema della “temporizzazione”, e che – trattandosi di un passaggio di ruolo, dall'area B all'area D del CCNL – il sistema informativo, all'atto della conferma in ruolo, ha ritenuto più favorevole per il dipendente applicare l'istituto della temporizzazione, piuttosto che il riconoscimento integrale di tutto il servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore fino all'immissione in ruolo nel nuovo profilo professionale.
Tanto premesso ha concluso nei seguenti termini:
• In via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio;
• In via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
• In via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dalla ricorrente, dichiarando l'intervenuta prescrizione e procedendo alla corretta quantificazione delle
3 differenze retributive. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152- bis, disp. att. c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza del solo difensore della parte della parte ricorrente;
accertata l'assenza di deposito delle note scritte della parte resistente;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
1. Quadro normativo di riferimento.
Va premesso che con il CCNL 26.5.99 - comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - all'art. 34, è stato istituito, con decorrenza 1.9.00, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado ...". Per l'accesso al profilo professionale del DSGA, detto CCNL 26.5.99 ha richiesto il diploma di laurea;
tuttavia, "in sede di prima applicazione", anche in deroga all'obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un'area all'altra (nella specie da C a D) contemplato dall'art. 32, ha previsto che possa accedere a detto profilo il personale già inquadrato quale responsabile amministrativo, in servizio nell'anno scolastico 1999-
2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.
Il trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" è stato fissato dall'art. 8 del CCNL 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto Scuola, dall'1.9.2000, nella misura dello stipendio iniziale del profilo di provenienza, più il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo, più una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si è stabilito che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine di collocare ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori". È stato, quindi, adottato il criterio della c.d. "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l'inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva.
Il successivo art. 87 del c.c.n.l. 24.07.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, ha poi disposto che, a decorrere dall'1.1.03, ai DSGA destinatari dell'incremento retributivo previsto dell'art. 8, comma
1, del c.c.n.l. 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile
4 amministrativo alla data del 1.9.2000, e ha dichiarato che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell'equiparazione retributiva tra il personale appartenente all'ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori".
Vi è poi la previsione dell'art. art. 142, lett. f), punto n. 8, del CCNL 24.7.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l'art. 66, commi 6
e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione), secondo cui "restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, cosi come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".
Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 (Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale), che: "ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre- ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli".
2. La parte ricorrente fonda la propria pretesa sull'art. 142, lett. f), punto n. 8, del
CCNL 24.7.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 , e l'art. 146 lett. g n. 8 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007, relativo al quadriennio normativo 2006/2009, ove si stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l'art. 66, comma 6, del CCNL 4.08.95 ( richiamati anche nel decreto di inquadramento prodotto in atti).
3. Il citato art. 146 prevede quanto segue:
“In applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente
CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola: a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni..;
- alla lettera g), n. 8 la citata norma richiama l'Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95, i quali commi prevedono quanto segue:
“ 6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non
di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla
conseguente stipulazione del contratto individuale di lavora tempo
5 indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito,
con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione,
così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
7. Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art.
3. commi 6 e 7.”
Il recepimento dell'art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988 nel contratto collettivo del 1995 vale ad escludere le disposizioni ivi contenute dal novero delle
"norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994" e, quindi, dalla sopravvenuta inefficacia ai sensi dell'art. 69 , comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001. ( cfr: Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 20/03/2024) 07/06/2024, n. 15953).
Il citato art. 4 del d.p.r. 1988, richiamato integralmente dalla contrattazione collettiva invocata dalla parte ricorrente, prevede quanto segue:
“1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, è effettuato alla data del 1° luglio 1988 sulla base dell'anzianità giuridica ed economica maturata alla data del 30 giugno 1988.
Per la valutazione dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4 dell'art. 3 10.
2. L'inquadramento nel nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle anzianità come sopra determinate. L'eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai fini dell'ulteriore progressione di carriera 11.
3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
4. Per il personale che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianità per l'inquadramento di cui al comma 1 è quella determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al
30 giugno 1988.
5. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, incrementato di L. 1.081.000, corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio in applicazione dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, come integrato dall'art. 69 del decreto del
6 Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e quello iniziale previsto dal presente decreto per la corrispondente area e figura professionale.
6. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico alla data del 1° luglio 1988, determinato ai sensi dei commi 1 e 2,
e quello in godimento alla data del 30 giugno 1988, ivi compresa la somma di lire 1.081.000, di cui al comma 5, sono attribuiti come segue:
a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);
c) dal 1° maggio 1990, per l'intero ammontare.
7. Gli incrementi relativi alle posizioni stipendiali, maturati successivamente al 1° luglio 1988, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato, ancorché esso non sia stato corrisposto nella misura intera.
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a «regime» per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a «regime» relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.
11. Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore, intervenuto nel periodo dal 1° luglio 1988 al 30 aprile 1990, il beneficio spettante con riferimento allo stipendio iniziale della nuova qualifica verrà corrisposto nell'aliquota percentuale vigente al momento in cui si verifica il passaggio.
12. Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si procederà, in sede contrattuale, alla ridefinizione dei profili professionali sulla base della individuazione cui si perverrà a seguito dell'attuazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 12.
13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
4. La parte ricorrente asserisce che “dal quadro normativo così ricostruito appare evidente la volontà espressa in sede di contrattazione collettiva di tenere in vita per tutto il personale scolastico l'istituto della “ricostruzione di carriera” così come descritto nell'art. 3 D.L. . 19.06.70 n. 370, convertito con
7 modificazioni dalla Legge n. 26.07.70 n. 576 e successive modifiche ed integrazioni.”
5. Sulla questione si è espressa di recente la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha confermato una sentenza della Corte di Appello di Napoli, in un caso analogo, alle cui argomentazioni si ritiene di aderire.
La Suprema Corte ha argomentato nei seguenti termini:
“Premesso che si discorre dei servizi pre - ruolo resi con un profilo inferiore rispetto a quello di inquadramento iniziale dopo l'assunzione a tempo indeterminato (l'art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988 disciplina l'"inquadramento economico" nei "passaggi di qualifica funzionale"), è vero che la ricostruzione della carriera "nella misura prevista dall'art. 3 del decreto - legge 19 giugno 1970, n. 370 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576 , e successive modificazioni ed integrazioni" (comma
13) e il metodo della c.d. temporizzazione (commi 8 e 9) sono sistemi tra loro alternativi, entrambi volti a riconoscere un valore economico e giuridico alla carriera pre - ruolo (per una descrizione dei diversi modi di funzionamento dei due sistemi, v.
Cass. n. 20960/2023 ).
Il carattere alternativo dei due metodi è anche sancito dal comma 10, in forza del quale
"I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni".
La Corte d'Appello ha anche condiviso la tesi del ricorrente secondo cui il lavoratore ha diritto all'applicazione del metodo a lui più favorevole, sicché la questione è limitata alla valutazione su quale fosse, nel caso concreto, il metodo più favorevole. Ciò sul presupposto che "non è ... possibile, in termini astratti, affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera" e che, tra i due metodi, si tratta di "scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo" (Cass. n. 20960/2023 cit.).
2.1.2. Ebbene, in tale prospettiva, non merita censura la decisione della Corte territoriale di ritenere corretta e doverosa la scelta della pubblica amministrazione di adottare il metodo che assicurava al lavoratore il vantaggio, immediato e certo, di una maggiore retribuzione iniziale, piuttosto che il vantaggio, di future - e quindi come tali incerte - più rapide progressioni di carriera.
2.1.3. Rimarrebbe da considerare la tesi del ricorrente secondo cui la scelta tra l'uno e l'altro metodo di valorizzazione del servizio pre - ruolo non avrebbe dovuto essere fatta dal datore di lavoro, perché spetterebbe esclusivamente al lavoratore.
Tuttavia, qualora si volesse condividere questa tesi, la conseguenza sarebbe che la scelta
8 del lavoratore avrebbe dovuto essere fatta e comunicata alla pubblica amministrazione in anticipo, al più tardi al momento dell'immissione in ruolo (v. , in tal senso, Cass. n.
20960/2023 cit.). Non è infatti consentito che il lavoratore - una volta subita passivamente la scelta del datore di lavoro e lucrato medio tempore il trattamento economico iniziale più favorevole - presenti la sua richiesta di applicazione del diverso metodo della ricostruzione della carriera solo in un secondo momento, magari dopo avere constatato il concretizzarsi della sua maggiore convenienza in prospettiva futura.
Nel caso qui in esame, il ricorrente ha solo genericamente accennato al fatto che il avrebbe applicato il metodo della c.d. temporizzazione "contravvenendo alla CP_1
sua richiesta diretta ad ottenere, con effetto dalla data della sua conferma nel ruolo di
DGSA, il riconoscimento di tutti i servizi prestati". Ma nulla si precisa su tempi, modalità e modi di tale richiesta, alla quale la sentenza impugnata non fa alcun riferimento. Di certo il ricorso al giudice del lavoro fu presentato solo nel 2013 e, quindi, a circa cinque anni dall'assunzione e a quattro anni dalla conferma in ruolo.
2.1.4. In definitiva, la sentenza impugnata non è affetta dal vizio denunciato con il motivo di ricorso, perché corretto è il giudizio sulla legittimità del metodo della c.d. temporizzazione adottato dal per riconoscere i servizi pre - ruolo e perché la CP_3
questione del diritto del lavoratore di scegliere il metodo preferito viene qui posta in termini incoerenti rispetto a quello che è stato lo sviluppo del contraddittorio processuale nei gradi di merito”. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 20/03/2024)
07/06/2024, n. 15953).
Si richiama, altresì, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 8489 del 2014 , nella quale il giudice di legittimità, richiamando l'orientamento già espresso dalla medesima Corte in altra precedente pronuncia, (sent. n.
25306 del 2007) ha chiarito quanto segue:
"…. Il D.P.R. 2 marzo 1988, n. 399, art. 4 ha, infatti, stabilito che l'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali avvenga mediante applicazione del
"reticolo retributivo", di cui alla tabella A, allegato al decreto e sulla base dell'anzianità;
i commi 8 e 9 dell'art. 4 prevedono inoltre che "nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale
9 interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica".
È pur vero che il successivo comma 13 prevede che: "Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica dei personale A.T.A. è determinata valutando anche il servizio pre- ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370 , art. 3 convertito con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 , e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli". Tuttavia, ha sottolineato questa Corte nella sentenza citata, tale comma si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione: invero, il meccanismo del comma 13 è previsto ai (soli) "fini dell'inquadramento contrattuale" conseguente alla
"ridefinizione dei profili professionali" cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto "in sede contrattuale". Invece, per il futuro, per i casi di "passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988", il meccanismo è quello previsto dal comma 8 che si applica "al personale interessato", senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A..
Quindi, il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale…… In conclusione va ribadito che ogni qualvolta la legge abbia previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento puro e semplice dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica. Tant'è vero che è sempre stata salvaguardata la misura della retribuzione mediante l'assegno ad personam assorbibile.
In conseguenza, il "diritto al trattamento più favorevole" previsto nelle circolari ministeriali cui il ricorrente fa specifico riferimento e nella quali si richiama quanto disposto dal D.P.R. n. 399 del 1988 , art. 4 (ed ancor prima dal D.P.R. n. 345 del 1983, art. 6), non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo ma nel
10 senso che per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione.
Alla luce dei principi espressi nella giurisprudenza richiamata ed alla quale si ritiene di dare continuità anche in ragione della necessità di evitare la disparità di trattamento tra lavoratori che hanno sempre svolto servizio nel profilo superiore e quelli che provengono da un profilo inferiore, necessità che discende dal generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in forza del quale a disparità di condizioni deve corrispondere un diverso trattamento, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5".
Nello stesso è la pronuncia della Suprema Corte n. 21631 del 2013: "In tema di personale del comparto della scuola al personale inquadrato nella qualifica superiore nel profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi non compete un trattamento economico parametrato all'intera anzianità di servizio, essendo stato adottato, in applicazione dell'art. 8 del CCNL 15 marzo 2001, il criterio della cd
"temporizzazione", consistente nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l'inquadramento; ciò non contrasta con norme imperative in materia, restando peraltro sottratte le clausole contrattuali al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l'equiparazione graduale di posizioni analoghe" (nello stesso senso
Cass. ord. n 22556 del 2013 ).
La Corte di Appello di Roma, in un caso analogo, ha posto in rilievo il rischio di cd. discriminazione alla rovescia, affermando che: “ per tutti i casi di "passaggio a qualifica funzionale superiore successivo al 30.6.1988" (quale la fattispecie per cui è causa), il criterio previsto dal legislatore è, invece, quello disciplinato dal comma 8 del medesimo art. 4 (cd. temporizzazione), applicabile a tutto il personale e, quindi, anche al personale
ATA.
Ciò, peraltro, in coerenza con la necessità di evitare la disparità di trattamento tra lavoratori che hanno sempre svolto servizio nel profilo superiore e quelli che provengono da un profilo inferiore, necessità che discende - per come affermato dalla
Suprema Corte - dal generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in forza del quale a disparità di condizioni deve corrispondere un diverso trattamento.” ( cfr.: Corte di Appello di Roma, Sez. lavoro, Sent., 10/12/2024, n. 4349).
6. In conclusione, come affermato dalla recente sentenza della Suprema Corte “Il lavoratore ha diritto all'applicazione del metodo più favorevole tra la
11 ricostruzione della carriera e la temporizzazione, ma deve esercitare tale scelta in anticipo, al momento dell'immissione in ruolo o al più tardi al momento della conferma in ruolo”. ( Cass.civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 07/06/2024, n.
15953). Nel caso di specie, difetta l'allegazione circa i tempi della scelta circa le modalità di ricostruzione della carriera. Dalla documentazione in atti emerge che la richiesta di ricostruzione della carriera è stata effettuata solo nel
2021.
7. In conclusione, per i motivi esposti, richiamati i principi affermati di recente dalla Suprema Corte, le domande propste in via principale vanno rigettate.
8. In merito alla domanda proposta in via gradata, relativa all'accertamento del diritto del ricorrente “al riconoscimento dei servizi prestati con contratto a tempo determinato nel profilo di DSGA ed al conseguente ricalcolo dell'anzianità utile a fini giuridici ed economici in sede d'inquadramento nel citato profilo professionale”, si rileva che dal certificato di servizio in atti emerge che il ricorrente, mentre era assunto a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo di assistente amministrativo, ha svolto anche taluni incarichi di
DSGA a titolo di sostituzione, ruolo che al più fonda la pretesa ad un superiore trattamento retributivo, ma tali incarichi non continuativi, per periodi limitati, non sono suscettibili di fondare la pretesa vantata in ricorso per i motivi già espressi, in conformità all'orientamento espresso dalla
Suprema Corte citata.
9. In conclusione, il ricorso va rigettato.
10. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni nella giurisprudenza di merito, in materia e del recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 25/2/2025 29/03/2025 Il Giudice
12 MARTINA
BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 31/03/2025 in
Cancelleria in quanto il pc di ufficio ha subito un improvviso guasto il 14 marzo
2025, che ha reso impossibile lo studio degli atti dalla consolle (che è può essere installata solo nel pc di ufficio) per dieci giorni circa.
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