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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/07/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 26.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1712 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di Iacovo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano-Rossano, alla via San Francesco n. 10, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione in opposizione notificato;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 5 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vulpis ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bitonto, alla piazza Aldo Moro n. 2, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO - OPPOSTO
Oggetto: opposizione a pignoramento.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. e ritualmente notificato, conveniva in giudizio , al fine di ottenere, in via Parte_1 Controparte_1 preliminare, la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, il rigetto della domanda proposta dall'opposto, perché inammissibile ovvero infondata in fatto e in diritto
Parte opponente, in particolare, eccepiva che il giudizio di merito (di cui al n. R.G. 9045/2022 iscritto presso il Tribunale di Bari), introdotto in seguito all'accoglimento della domanda cautelare avente a oggetto il sequestro conservativo, posto alla base della procedura opposta, non si era ancora concluso;
che esso opponente era carente di legittimazione passiva, essendo l'azione cautelare proposta avverso la che il Tribunale di Bari era incompetente. Parte_2
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , che, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione della procedura esecutiva;
nel merito, di dichiarare l'inammissibilità, la improcedibilità e l'infondatezza dell'azione, di condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96, c. III, c.p.c. e, per l'effetto, di revocare l'ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e veniva messo in visione il fascicolo iscritto al n. R.G.E. 856/2022.
La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 14.05.2025, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione della procura esecutiva, attesa l'inammissibilità della predetta istanza, in quanto sulla stessa era stato competente a decidere il Giudice dell'Esecuzione della precedente fase cautelare e non potendo la stessa essere riproposta nel presente giudizio di merito.
All'udienza del 26.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 5 4. Preliminarmente, si rileva che l'atto di opposizione concerne il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili di o delle somme o cose al medesimo dovute, sino alla Parte_1 concorrenza della somma di € 25.000,00, emesso in favore di parte opposta dal Tribunale di Bari con provvedimento del 17.05.2022.
5. Ciò premesso, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata da parte opposta, in quanto, ai sensi dell'art. 678 c.p.c., il sequestro conservativo si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento e, pertanto, sono proponibili le opposizioni cognitive ex artt.
617 e 615 c.p.c., tenuto conto che la disciplina che demanda la determinazione delle modalità di attuazione delle misure cautelari al giudice della cautela è limitata ai provvedimenti aventi ad oggetto obblighi da eseguirsi in forma specifica.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha precisato che “Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, in sede di attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, dichiari attuato il sequestro nei limiti della ritenuta pignorabilità/sequestrabilità dei crediti dichiarati dal terzo, l'ordinanza da questi adottata, in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura di attuazione del provvedimento cautelare, è impuqnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione;
diversamente, se adottata in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del procedimento di attuazione, che resta perciò pendente, è impugnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.. In entrambi i casi, se (e solo se) è stata proposta dal debitore una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che sospende o chiude il procedimento di attuazione davanti a sé, deve contestualmente fissare (salvo che l'opponente stesso vi rinunzi) il termine per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, liquidando le spese della relativa fase sommaria e, in mancanza, sarà possibile per la parte interessata chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio di merito, in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative alla eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione. In nessun caso è, invece, proponibile appello avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione” (Cass.
Civ., sez. VI, ord. n. 27073/2021).
pagina 3 di 5 6. Orbene, in merito ai motivi di doglianza avanzati da parte opponente, si rileva che del tutto irrilevante è lo stato del procedimento di merito introdotto in seguito all'accoglimento della domanda di sequestro conservativo, atteso che, come risulta dalle stesse allegazioni delle parti, la citata misura cautelare non è stata revocata ovvero divenuta inefficace.
7. In merito alle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di incompetenza del Tribunale di Bari a conoscere della controversia, sollevate da parte opponente, si rileva l'inammissibilità delle dette eccezioni, poiché relative al periodo antecedente alla formazione del provvedimento di sequestro.
Invero, si rileva che a fronte di un titolo cautelare – ugualmente per un titolo esecutivo che si sia prodotto in sede giudiziale - con lo strumento dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere dedotti soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo cautelare, pena l'inammissibilità dell'opposizione.
Diversamente, i vizi relativi al procedimento di formazione del titolo e i fatti verificatisi anteriormente alla sua venuta a giuridica esistenza debbono essere fatti valere attraverso gli strumenti di contestazione e gravame di volta in volta specificamente previsti dall'ordinamento (cfr., in relazione al titolo esecutivo di formazione giudiziale, i cui relativi principi sono applicabili per analogia al caso di specie, Cass., sez. VI, ord. n. 3716/2020; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3716/2020;
Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3667/2013).
8. Per tali motivi, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
9. Va rigettata, la domanda di ex art. 96, c. III, c.p.c., formulata da parte opposta, attesa l'evidenziata ammissibilità della domanda e la carenza di malafede o colpa grave della parte soccombente.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− rigetta l'opposizione;
pagina 4 di 5 − rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata da parte opposta;
− condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 03.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 26.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1712 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di Iacovo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano-Rossano, alla via San Francesco n. 10, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione in opposizione notificato;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 5 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vulpis ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bitonto, alla piazza Aldo Moro n. 2, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO - OPPOSTO
Oggetto: opposizione a pignoramento.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. e ritualmente notificato, conveniva in giudizio , al fine di ottenere, in via Parte_1 Controparte_1 preliminare, la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, il rigetto della domanda proposta dall'opposto, perché inammissibile ovvero infondata in fatto e in diritto
Parte opponente, in particolare, eccepiva che il giudizio di merito (di cui al n. R.G. 9045/2022 iscritto presso il Tribunale di Bari), introdotto in seguito all'accoglimento della domanda cautelare avente a oggetto il sequestro conservativo, posto alla base della procedura opposta, non si era ancora concluso;
che esso opponente era carente di legittimazione passiva, essendo l'azione cautelare proposta avverso la che il Tribunale di Bari era incompetente. Parte_2
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , che, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione della procedura esecutiva;
nel merito, di dichiarare l'inammissibilità, la improcedibilità e l'infondatezza dell'azione, di condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96, c. III, c.p.c. e, per l'effetto, di revocare l'ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e veniva messo in visione il fascicolo iscritto al n. R.G.E. 856/2022.
La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 14.05.2025, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione della procura esecutiva, attesa l'inammissibilità della predetta istanza, in quanto sulla stessa era stato competente a decidere il Giudice dell'Esecuzione della precedente fase cautelare e non potendo la stessa essere riproposta nel presente giudizio di merito.
All'udienza del 26.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 5 4. Preliminarmente, si rileva che l'atto di opposizione concerne il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili di o delle somme o cose al medesimo dovute, sino alla Parte_1 concorrenza della somma di € 25.000,00, emesso in favore di parte opposta dal Tribunale di Bari con provvedimento del 17.05.2022.
5. Ciò premesso, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata da parte opposta, in quanto, ai sensi dell'art. 678 c.p.c., il sequestro conservativo si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento e, pertanto, sono proponibili le opposizioni cognitive ex artt.
617 e 615 c.p.c., tenuto conto che la disciplina che demanda la determinazione delle modalità di attuazione delle misure cautelari al giudice della cautela è limitata ai provvedimenti aventi ad oggetto obblighi da eseguirsi in forma specifica.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha precisato che “Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, in sede di attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, dichiari attuato il sequestro nei limiti della ritenuta pignorabilità/sequestrabilità dei crediti dichiarati dal terzo, l'ordinanza da questi adottata, in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura di attuazione del provvedimento cautelare, è impuqnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione;
diversamente, se adottata in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del procedimento di attuazione, che resta perciò pendente, è impugnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.. In entrambi i casi, se (e solo se) è stata proposta dal debitore una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che sospende o chiude il procedimento di attuazione davanti a sé, deve contestualmente fissare (salvo che l'opponente stesso vi rinunzi) il termine per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, liquidando le spese della relativa fase sommaria e, in mancanza, sarà possibile per la parte interessata chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio di merito, in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative alla eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione. In nessun caso è, invece, proponibile appello avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione” (Cass.
Civ., sez. VI, ord. n. 27073/2021).
pagina 3 di 5 6. Orbene, in merito ai motivi di doglianza avanzati da parte opponente, si rileva che del tutto irrilevante è lo stato del procedimento di merito introdotto in seguito all'accoglimento della domanda di sequestro conservativo, atteso che, come risulta dalle stesse allegazioni delle parti, la citata misura cautelare non è stata revocata ovvero divenuta inefficace.
7. In merito alle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di incompetenza del Tribunale di Bari a conoscere della controversia, sollevate da parte opponente, si rileva l'inammissibilità delle dette eccezioni, poiché relative al periodo antecedente alla formazione del provvedimento di sequestro.
Invero, si rileva che a fronte di un titolo cautelare – ugualmente per un titolo esecutivo che si sia prodotto in sede giudiziale - con lo strumento dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. possono essere dedotti soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo cautelare, pena l'inammissibilità dell'opposizione.
Diversamente, i vizi relativi al procedimento di formazione del titolo e i fatti verificatisi anteriormente alla sua venuta a giuridica esistenza debbono essere fatti valere attraverso gli strumenti di contestazione e gravame di volta in volta specificamente previsti dall'ordinamento (cfr., in relazione al titolo esecutivo di formazione giudiziale, i cui relativi principi sono applicabili per analogia al caso di specie, Cass., sez. VI, ord. n. 3716/2020; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3716/2020;
Cass. civ., sez. lav., sent. n. 3667/2013).
8. Per tali motivi, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
9. Va rigettata, la domanda di ex art. 96, c. III, c.p.c., formulata da parte opposta, attesa l'evidenziata ammissibilità della domanda e la carenza di malafede o colpa grave della parte soccombente.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− rigetta l'opposizione;
pagina 4 di 5 − rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata da parte opposta;
− condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 03.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5