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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/08/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2363/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2363/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. CASTIONI MATTEO
APPELLANTE contro
, , , tutti con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dell'avv. , elettivamente domiciliati presso il difensore avv. Controparte_3 Controparte_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 698/2022, Parte_1 depositata in cancelleria in data 23.03.2022, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva accolto la domanda di compensazione pecuniaria e di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da CP_1
, e in seguito alla cancellazione del volo FR
[...] Controparte_2 Controparte_3
6994 del 12 novembre 2019 sulla tratta Bari (BRI) – Malpensa (MXP).
A sostegno dell'appello, lamentava la errata valutazione della prova liberatoria offerta dalla stessa compagnia, la quale aveva pienamente dimostrato la presenza di circostanze eccezionali (avverse condizioni meteo e impatto con un fulmine) tali da esimere la sua responsabilità; in subordine, lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto l'importo di euro 200,00 per ciascun attore a titolo di danno non patrimoniale nonostante l'assenza di prova.
Ciò premesso, così concludeva: “in via principale: in totale riforma della sentenza appellata, rigettare le domande formulate dagli attori nel giudizio di primo grado, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e
pagina 1 di 4 dichiarare che nulla è dovuto da agli attori per i fatti e titoli per cui è causa;
in via subordinata: Pt_1 nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla compensazione pecuniaria, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di danni non Pt_1 patrimoniali quantificati dal Giudice di prime cure in complessivamente 600; in ogni caso: Condannare gli appellati a restituire quanto loro pagato da in esecuzione della sentenza impugnata”. Pt_1
Ritualmente costituiti, i tre appellati chiedevano la conferma della sentenza in assenza dei caratteri della imprevedibilità e della eccezionalità della precipitazione atmosferica avvenuta il 12 novembre 2019; ribadivano la corretta determinazione del primo Giudice anche in ordine al riconoscimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa;
così concludevano “1) nel merito rigettare il gravame proposto dalla in quanto infondato in fatto e diritto, dacchè risulta evidente la responsabilità del Parte_1 vettore aereo, alla luce della ricostruzione dei fatti così come esposti e della documentazione presente in atti;
2) in ogni caso condannare l'appellante alla refusione delle spese e dei compensi professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
All'udienza del 17.04.2025 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente ed all'esito il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc.
L'appello deve trovare parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Sulla base degli elementi di prova aquisiti al fascicolo di primo grado, ritiene il Tribunale che la Pt_1 non possa essere esonerata dal pagamento al passeggero della compensazione pecuniaria per il ritardo di oltre tre ore del volo in questione, non avendo il vettore aereo dimostrato di non aver potuto evitare il ritardo prolungato pur avendo adottato le misure adeguate alla situazione, avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziare.
In punto di diritto, occorre premettere che le fattispecie della cancellazione e del ritardo del volo aereo quale causa di responsabilità della Compagnia aerea nei confronti del passeggero sono disciplinate dal
Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 dell'11/2/2004, che ha istituito “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato”. La Corte di Giustizia della Comunità Europea, (sentenza 19 novembre 2009, n. 402/07,
ed altri c. Air France SA) ha poi equiparato il ritardo superiore alle ore previste dall'art. 6 del Reg. Per_1 cit. alla cancellazione del volo. Pertanto, in base al combinato disposto degli artt. 6 e 7 del suddetto
Regolamento, in caso di ritardo superiore alle tre ore, il vettore operativo è tenuto a corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria pari a € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori ai 1.500 chilometri.
Il passeggero ha altresì diritto ad essere informato sulle eventuali alternative di trasporto possibili (art. 5) e all'assistenza prevista dal successivo art.
9. Nondimeno, ai sensi dei Considerando 14 e 15 e dell'art. 5, par.
3, del Reg. n. 261/2004, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lett. c) del medesimo articolo, è liberato dal suo obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria ai passeggeri se dimostra pagina 2 di 4 che il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (CGUE del 4 maggio 2017, e C-315/15). A tale riguardo, la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare Per_2 Per_3 che possono essere considerate “circostanze eccezionali” gli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo (CGUE del 4 maggio 2017, cit.; CGUE).
Sul punto, non vi è dubbio che l'impatto dell'aeromobile con un fulmine rientri tra le circostanze eccezionali e imprevedibili di esonero della responsabilità del vettore per la cancellazione o il ritardo prolungato del volo. Lo stesso il Considerando 14 del Reg. n. 261/2004 annovera tra le circostanze eccezionali i casi “di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo”. Vanno infatti considerate circostanze eccezionali quei danni all'aeromobile che possono influenzare la sicurezza del volo o l'integrità dell'aeromobile e che richiedono immediata valutazione e/o riparazione e siano causati da altri eventi meteo
(per esempio: fulmini. lightning strike, grandine, temporali, importanti turbolenze, impatti con gli uccelli, bird strike).
Tuttavia, secondo la giurisprudenza comunitaria, “non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero, in quanto spetta a colui che vuole avvalersene dimostrare che esse non si sarebbero comunque potute evitare con misure idonee alla situazione, ossia mediante le misure che, nel momento in cui si verificano tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo in questione” (sentenza del 4 maggio 2017, e Per_4
C-315/15, EU:C:2017:342, punto 28). Per_3
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale rileva che la Compagnia aerea, pur avendo provato attraverso il report del Comandante allegato in primo grado che l'incidente è stato causato da condizioni meteo avverse anche per la presenza di un fulmine, nulla tuttavia ha dimostrato sulla impossibilità di sostituire l'aeromobile nelle ore immediatamente successive. Difatti, sono trascorse quasi 7 ore dall'orario previsto con partenza da altro aeroporto (Brindisi).
Deve quindi ragionevolmente presumersi che la Compagnia aerea abbia effettuato il trasporto aereo con estremo ritardo in quanto la sostituzione del velivolo danneggiato con un altro a distanza di circa 7 ore dall'incidente, senza la dimostrazione dell'impossibilità di una più celere sostituzione, non soddisfa la seconda delle due condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Reg. n. 261/2004.
L'appello va, invece, accolto con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Ciò in quanto non vi è stata alcuna deduzione diretta a dimostrare un significativo pregiudizio alla sfera personale quale conseguenza sia della cancellazione del volo sia dell'eventuale violazione di obblighi di assistenza, non essendo possibile riconoscere un danno morale in re ipsa. Esso infatti deve essere provato da chi ne invoca il risarcimento secondo il generale criterio di riparto dell'onere probatorio posto dall'art. 2697 c.c. pagina 3 di 4 Ne consegue che l'allegazione del danno, consistente nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto, deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (così Cass., ord. 09.11.2018, n. 28742).
Va altresì considerato che, per constante orientamento giurisprudenziale, l'onere probatorio suddetto non può ritenersi assolto per il semplice fatto che la parte invochi la liquidazione in via equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. (applicabile tanto in caso di responsabilità contrattuale, quanto, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., in caso di responsabilità extra-contrattuale).
Quanto al capo sulle spese, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr Cassazione civile sez. III, 26/03/2025,n.8040).
Nel caso in esame, appare congrua la conferma del capo delle spese di lite come liquidate in primo grado mentre quelle per la fase di gravame possono essere compensate tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto in euro 200,00 per ciascun attore con condanna alla restituzione in favore della compagnia di quanto ricevuto a tale titolo dai tre attori;
- conferma per il resto la sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Taranto, 18 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2363/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. CASTIONI MATTEO
APPELLANTE contro
, , , tutti con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dell'avv. , elettivamente domiciliati presso il difensore avv. Controparte_3 Controparte_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 698/2022, Parte_1 depositata in cancelleria in data 23.03.2022, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva accolto la domanda di compensazione pecuniaria e di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da CP_1
, e in seguito alla cancellazione del volo FR
[...] Controparte_2 Controparte_3
6994 del 12 novembre 2019 sulla tratta Bari (BRI) – Malpensa (MXP).
A sostegno dell'appello, lamentava la errata valutazione della prova liberatoria offerta dalla stessa compagnia, la quale aveva pienamente dimostrato la presenza di circostanze eccezionali (avverse condizioni meteo e impatto con un fulmine) tali da esimere la sua responsabilità; in subordine, lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto l'importo di euro 200,00 per ciascun attore a titolo di danno non patrimoniale nonostante l'assenza di prova.
Ciò premesso, così concludeva: “in via principale: in totale riforma della sentenza appellata, rigettare le domande formulate dagli attori nel giudizio di primo grado, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e
pagina 1 di 4 dichiarare che nulla è dovuto da agli attori per i fatti e titoli per cui è causa;
in via subordinata: Pt_1 nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla compensazione pecuniaria, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di danni non Pt_1 patrimoniali quantificati dal Giudice di prime cure in complessivamente 600; in ogni caso: Condannare gli appellati a restituire quanto loro pagato da in esecuzione della sentenza impugnata”. Pt_1
Ritualmente costituiti, i tre appellati chiedevano la conferma della sentenza in assenza dei caratteri della imprevedibilità e della eccezionalità della precipitazione atmosferica avvenuta il 12 novembre 2019; ribadivano la corretta determinazione del primo Giudice anche in ordine al riconoscimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa;
così concludevano “1) nel merito rigettare il gravame proposto dalla in quanto infondato in fatto e diritto, dacchè risulta evidente la responsabilità del Parte_1 vettore aereo, alla luce della ricostruzione dei fatti così come esposti e della documentazione presente in atti;
2) in ogni caso condannare l'appellante alla refusione delle spese e dei compensi professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
All'udienza del 17.04.2025 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente ed all'esito il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc.
L'appello deve trovare parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Sulla base degli elementi di prova aquisiti al fascicolo di primo grado, ritiene il Tribunale che la Pt_1 non possa essere esonerata dal pagamento al passeggero della compensazione pecuniaria per il ritardo di oltre tre ore del volo in questione, non avendo il vettore aereo dimostrato di non aver potuto evitare il ritardo prolungato pur avendo adottato le misure adeguate alla situazione, avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziare.
In punto di diritto, occorre premettere che le fattispecie della cancellazione e del ritardo del volo aereo quale causa di responsabilità della Compagnia aerea nei confronti del passeggero sono disciplinate dal
Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 dell'11/2/2004, che ha istituito “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato”. La Corte di Giustizia della Comunità Europea, (sentenza 19 novembre 2009, n. 402/07,
ed altri c. Air France SA) ha poi equiparato il ritardo superiore alle ore previste dall'art. 6 del Reg. Per_1 cit. alla cancellazione del volo. Pertanto, in base al combinato disposto degli artt. 6 e 7 del suddetto
Regolamento, in caso di ritardo superiore alle tre ore, il vettore operativo è tenuto a corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria pari a € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori ai 1.500 chilometri.
Il passeggero ha altresì diritto ad essere informato sulle eventuali alternative di trasporto possibili (art. 5) e all'assistenza prevista dal successivo art.
9. Nondimeno, ai sensi dei Considerando 14 e 15 e dell'art. 5, par.
3, del Reg. n. 261/2004, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lett. c) del medesimo articolo, è liberato dal suo obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria ai passeggeri se dimostra pagina 2 di 4 che il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (CGUE del 4 maggio 2017, e C-315/15). A tale riguardo, la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare Per_2 Per_3 che possono essere considerate “circostanze eccezionali” gli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo (CGUE del 4 maggio 2017, cit.; CGUE).
Sul punto, non vi è dubbio che l'impatto dell'aeromobile con un fulmine rientri tra le circostanze eccezionali e imprevedibili di esonero della responsabilità del vettore per la cancellazione o il ritardo prolungato del volo. Lo stesso il Considerando 14 del Reg. n. 261/2004 annovera tra le circostanze eccezionali i casi “di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo”. Vanno infatti considerate circostanze eccezionali quei danni all'aeromobile che possono influenzare la sicurezza del volo o l'integrità dell'aeromobile e che richiedono immediata valutazione e/o riparazione e siano causati da altri eventi meteo
(per esempio: fulmini. lightning strike, grandine, temporali, importanti turbolenze, impatti con gli uccelli, bird strike).
Tuttavia, secondo la giurisprudenza comunitaria, “non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero, in quanto spetta a colui che vuole avvalersene dimostrare che esse non si sarebbero comunque potute evitare con misure idonee alla situazione, ossia mediante le misure che, nel momento in cui si verificano tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo in questione” (sentenza del 4 maggio 2017, e Per_4
C-315/15, EU:C:2017:342, punto 28). Per_3
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale rileva che la Compagnia aerea, pur avendo provato attraverso il report del Comandante allegato in primo grado che l'incidente è stato causato da condizioni meteo avverse anche per la presenza di un fulmine, nulla tuttavia ha dimostrato sulla impossibilità di sostituire l'aeromobile nelle ore immediatamente successive. Difatti, sono trascorse quasi 7 ore dall'orario previsto con partenza da altro aeroporto (Brindisi).
Deve quindi ragionevolmente presumersi che la Compagnia aerea abbia effettuato il trasporto aereo con estremo ritardo in quanto la sostituzione del velivolo danneggiato con un altro a distanza di circa 7 ore dall'incidente, senza la dimostrazione dell'impossibilità di una più celere sostituzione, non soddisfa la seconda delle due condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Reg. n. 261/2004.
L'appello va, invece, accolto con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Ciò in quanto non vi è stata alcuna deduzione diretta a dimostrare un significativo pregiudizio alla sfera personale quale conseguenza sia della cancellazione del volo sia dell'eventuale violazione di obblighi di assistenza, non essendo possibile riconoscere un danno morale in re ipsa. Esso infatti deve essere provato da chi ne invoca il risarcimento secondo il generale criterio di riparto dell'onere probatorio posto dall'art. 2697 c.c. pagina 3 di 4 Ne consegue che l'allegazione del danno, consistente nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto, deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (così Cass., ord. 09.11.2018, n. 28742).
Va altresì considerato che, per constante orientamento giurisprudenziale, l'onere probatorio suddetto non può ritenersi assolto per il semplice fatto che la parte invochi la liquidazione in via equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. (applicabile tanto in caso di responsabilità contrattuale, quanto, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., in caso di responsabilità extra-contrattuale).
Quanto al capo sulle spese, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr Cassazione civile sez. III, 26/03/2025,n.8040).
Nel caso in esame, appare congrua la conferma del capo delle spese di lite come liquidate in primo grado mentre quelle per la fase di gravame possono essere compensate tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto in euro 200,00 per ciascun attore con condanna alla restituzione in favore della compagnia di quanto ricevuto a tale titolo dai tre attori;
- conferma per il resto la sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Taranto, 18 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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