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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3234/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati GIACOMO Parte_1 C.F._1
LA e MA FI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n.97, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_2 C.F._2
CO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n. 4, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come precisate/modificate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«1. la casa familiare sita in Seravezza (LU), loc.tà Ripa, via Della Rinascita, 166, rimarrà assegnata alla sig.ra già titolare di 1/2 dei diritti di piena proprietà; Parte_2
2. In ogni caso i coniugi, a definizione di ogni rapporto di dare e avere, e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si obbligano nei modi di seguito indicati:
a) Il sig. cede e trasferisce alla sig.ra che accetta, i diritti di Parte_1 Parte_2 proprietà di cui lo stesso è titolare e pari ad 1/2 sui seguenti beni:
1 Descrizione beni immobili
Immobile sito in Seravezza (LU), loc.tà Ripa, via Della Rinascita, 166 e precisamente: distinto al catasto fabbricati del Comune di Seravezza al fg 31 map 624 sub 1 e 625 graffate categoria A3 classe 5 vani5 rendita euro 227,24;
Il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita del 11.04.2025 ai rogiti notaio rep Per_1
34584 racc 25956 registrato a Massa Carrara il 15.04.2025 al n. 2108 serie 1T trascritto a Pisa il 15.04.2025 al n. 5379 reg part.
Per il trasferimento dei diritti dal sig. a favore della sig.ra Parte_1 Parte_2 verrà stipulato, entro 60 giorni dall'emissione della sentenza di separazione dei coniugi, atto notarile ricognitivo del presente accordo di separazione con spese a carico della sig.ra Pt_2
b) la sig.ra ontestualmente alla stipula dell'atto ricognitivo del presente accordo Parte_2 si accollerà il mutuo residuo gravante sull'immobile a lei trasferito, ed entro un anno dall'emissione della sentenza di separazione dei coniugi, la sig.ra si impegna a rendere detto Parte_2 accollo liberatorio , comunque manlevando il sig. da ogni pretesa avanzata dalla Parte_1 banca mutuante.
Ai fini fiscali le parti precisano che il trasferimento dei diritti immobiliari dal sig. alla Parte_1 sig.ra di cui al presente ricorso e di cui all'atto notarile da stipularsi, ricognitivo del Parte_2 presente accordo, nonché l'accollo di mutuo costituiscono patto essenziale e funzionale per il raggiungimento dell'accordo - ad oggetto la separazione personale dei coniugi - avanzato, con il presente ricorso, in forma congiunta dalle parti ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, quindi, attratti nell'ambito impositivo per ciò che concerne la tassazione degli atti in esenzione da imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato anche nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n.27, nella circolare della Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18 e della circolare della Agenzia delle Entrate n.2/E del 21 febbraio 2014;
c) al compimento del 18° anno di età della figlia più piccola, la sig.ra i impegna Parte_2
a trasferire la nuda proprietà della casa familiare alle due figlie, in ragione del 50% ciascuna;
le spese dell'atto di trasferimento della nuda proprietà saranno a carico delle parti per il 50% ciscauna. d) la sig.ra rinuncia all'azione giudiziaria nei confronti del sig. Parte_2 Pt_1
avente ad oggetto causa di lavoro;
[...]
e) la sig.ra quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione Parte_2 della crisi coniugale si obbliga a versare al sig. somma pari ad € 9.000,00 entro Parte_1 tre anni dall'emissione della sentenza di separazione dei coniugi quale parziale rimborso dei costi di ristrutturazione del bene immobile. ER 3. le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. le figlie restano collocate prevalentemente presso la madre;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti
2 cadenze:
- prima, seconda e quarta settimana del mese, il martedì dalla ore 16:00 sino al mercoledì alle ore 8:00, dove il padre porterà le bimbe a scuola, il giovedì dalla ore 16:00 sino al venerdì alle ore 8:00, dove il padre porterà le bimbe a scuola, dalle ore 19 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
- terza settimana del mese, il martedì dalla ore 16:00 sino al mercoledì alle ore 8:00, dove il padre porterà le bimbe a scuola, il giovedì dalle ore 16:00 sino al sabato alle ore 14:00, quando il padre le riporterà a casa, salvo diversi accordi tra le parti e sempre nell'interessi delle figlie;
- Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza: le festività scolastiche natalizie e pasquali saranno trascorse dalle figlie secondo le seguenti modalità: la prima settimana delle vacanze natalizie, e con essa il giorno di Natale, sarà trascorsa con la madre, mentre la seconda settimana le figlie staranno con il padre.
Entrambi i genitori potranno disgiuntamente decidere se portare le figlie in vacanza con loro nel periodo di propria competenza, salvo il caso in cui la vacanza si svolga al di fuori dei confini nazionali, per la quale sarà richiesto l'accordo di entrambi i genitori. L'anno successivo, e così alternando ogni anno, la prima settimana di vacanza, e con essa il giorno di Natale, sarà trascorsa dalle figlie con il padre, mentre la seconda settimana staranno con la madre.
- Le festività pasquali saranno trascorse per metà con ciascun genitore: per l'anno 2025 e così alternando tra i genitori ogni anno, le figlie trascorreranno i primi giorni di vacanza e così la Pasqua stessa con il padre, mentre i restanti giorni con la madre.
- Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 7 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5) Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento delle figlie, l'importo complessivo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo, senza necessità di ulteriore richiesta. L'obbligo di mantenimento delle figlie persisterà finché non saranno economicamente autosufficienti, comunque non oltre trenta anni;
6) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca, con la precisazione che la mensa scolastica deve considerarsi spesa straordinaria e dunque da dividersi al 50% tra i genitori.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio.
8) Alcuna somma verrà versata da un coniuge all'altro a titolo di assegno di mantenimento;
Spese di lite compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Seravezza (LU) il 6/12/2023, antecedentemente al quale sono nate le figlie ER (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno Per_3 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Le parti, in sede di udienza tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in data 19/11/2025, al fine di perfezionare l'accordo prospettato in termini diversi da quelli indicati nel ricorso originariamente depositato, hanno chiesto un rinvio dell'udienza. Quindi, all'udienza del 26/11/2025, tenutasi mediante modalità cartolare, i coniugi, mediante note scritte, hanno depositato le nuove condizioni come in epigrafe trascritte. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Seravezza (LU) in data 6/12/2023, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 30, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2023, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati GIACOMO Parte_1 C.F._1
LA e MA FI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n.97, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_2 C.F._2
CO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n. 4, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come precisate/modificate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«1. la casa familiare sita in Seravezza (LU), loc.tà Ripa, via Della Rinascita, 166, rimarrà assegnata alla sig.ra già titolare di 1/2 dei diritti di piena proprietà; Parte_2
2. In ogni caso i coniugi, a definizione di ogni rapporto di dare e avere, e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si obbligano nei modi di seguito indicati:
a) Il sig. cede e trasferisce alla sig.ra che accetta, i diritti di Parte_1 Parte_2 proprietà di cui lo stesso è titolare e pari ad 1/2 sui seguenti beni:
1 Descrizione beni immobili
Immobile sito in Seravezza (LU), loc.tà Ripa, via Della Rinascita, 166 e precisamente: distinto al catasto fabbricati del Comune di Seravezza al fg 31 map 624 sub 1 e 625 graffate categoria A3 classe 5 vani5 rendita euro 227,24;
Il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita del 11.04.2025 ai rogiti notaio rep Per_1
34584 racc 25956 registrato a Massa Carrara il 15.04.2025 al n. 2108 serie 1T trascritto a Pisa il 15.04.2025 al n. 5379 reg part.
Per il trasferimento dei diritti dal sig. a favore della sig.ra Parte_1 Parte_2 verrà stipulato, entro 60 giorni dall'emissione della sentenza di separazione dei coniugi, atto notarile ricognitivo del presente accordo di separazione con spese a carico della sig.ra Pt_2
b) la sig.ra ontestualmente alla stipula dell'atto ricognitivo del presente accordo Parte_2 si accollerà il mutuo residuo gravante sull'immobile a lei trasferito, ed entro un anno dall'emissione della sentenza di separazione dei coniugi, la sig.ra si impegna a rendere detto Parte_2 accollo liberatorio , comunque manlevando il sig. da ogni pretesa avanzata dalla Parte_1 banca mutuante.
Ai fini fiscali le parti precisano che il trasferimento dei diritti immobiliari dal sig. alla Parte_1 sig.ra di cui al presente ricorso e di cui all'atto notarile da stipularsi, ricognitivo del Parte_2 presente accordo, nonché l'accollo di mutuo costituiscono patto essenziale e funzionale per il raggiungimento dell'accordo - ad oggetto la separazione personale dei coniugi - avanzato, con il presente ricorso, in forma congiunta dalle parti ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, quindi, attratti nell'ambito impositivo per ciò che concerne la tassazione degli atti in esenzione da imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato anche nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n.27, nella circolare della Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18 e della circolare della Agenzia delle Entrate n.2/E del 21 febbraio 2014;
c) al compimento del 18° anno di età della figlia più piccola, la sig.ra i impegna Parte_2
a trasferire la nuda proprietà della casa familiare alle due figlie, in ragione del 50% ciascuna;
le spese dell'atto di trasferimento della nuda proprietà saranno a carico delle parti per il 50% ciscauna. d) la sig.ra rinuncia all'azione giudiziaria nei confronti del sig. Parte_2 Pt_1
avente ad oggetto causa di lavoro;
[...]
e) la sig.ra quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione Parte_2 della crisi coniugale si obbliga a versare al sig. somma pari ad € 9.000,00 entro Parte_1 tre anni dall'emissione della sentenza di separazione dei coniugi quale parziale rimborso dei costi di ristrutturazione del bene immobile. ER 3. le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. le figlie restano collocate prevalentemente presso la madre;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti
2 cadenze:
- prima, seconda e quarta settimana del mese, il martedì dalla ore 16:00 sino al mercoledì alle ore 8:00, dove il padre porterà le bimbe a scuola, il giovedì dalla ore 16:00 sino al venerdì alle ore 8:00, dove il padre porterà le bimbe a scuola, dalle ore 19 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
- terza settimana del mese, il martedì dalla ore 16:00 sino al mercoledì alle ore 8:00, dove il padre porterà le bimbe a scuola, il giovedì dalle ore 16:00 sino al sabato alle ore 14:00, quando il padre le riporterà a casa, salvo diversi accordi tra le parti e sempre nell'interessi delle figlie;
- Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza: le festività scolastiche natalizie e pasquali saranno trascorse dalle figlie secondo le seguenti modalità: la prima settimana delle vacanze natalizie, e con essa il giorno di Natale, sarà trascorsa con la madre, mentre la seconda settimana le figlie staranno con il padre.
Entrambi i genitori potranno disgiuntamente decidere se portare le figlie in vacanza con loro nel periodo di propria competenza, salvo il caso in cui la vacanza si svolga al di fuori dei confini nazionali, per la quale sarà richiesto l'accordo di entrambi i genitori. L'anno successivo, e così alternando ogni anno, la prima settimana di vacanza, e con essa il giorno di Natale, sarà trascorsa dalle figlie con il padre, mentre la seconda settimana staranno con la madre.
- Le festività pasquali saranno trascorse per metà con ciascun genitore: per l'anno 2025 e così alternando tra i genitori ogni anno, le figlie trascorreranno i primi giorni di vacanza e così la Pasqua stessa con il padre, mentre i restanti giorni con la madre.
- Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 7 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5) Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento delle figlie, l'importo complessivo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo, senza necessità di ulteriore richiesta. L'obbligo di mantenimento delle figlie persisterà finché non saranno economicamente autosufficienti, comunque non oltre trenta anni;
6) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca, con la precisazione che la mensa scolastica deve considerarsi spesa straordinaria e dunque da dividersi al 50% tra i genitori.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio.
8) Alcuna somma verrà versata da un coniuge all'altro a titolo di assegno di mantenimento;
Spese di lite compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Seravezza (LU) il 6/12/2023, antecedentemente al quale sono nate le figlie ER (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno Per_3 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Le parti, in sede di udienza tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in data 19/11/2025, al fine di perfezionare l'accordo prospettato in termini diversi da quelli indicati nel ricorso originariamente depositato, hanno chiesto un rinvio dell'udienza. Quindi, all'udienza del 26/11/2025, tenutasi mediante modalità cartolare, i coniugi, mediante note scritte, hanno depositato le nuove condizioni come in epigrafe trascritte. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Seravezza (LU) in data 6/12/2023, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 30, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2023, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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