Ordinanza cautelare 20 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 20/07/2021, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2021
N. 00260/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2021, proposto da -ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Rinaldi e Luigi De Rasis, con domicilio eletto presso il loro studio in Alatri (FR), via A. Moro 53/H;
contro
Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia
della determinazione del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS- del 23 gennaio 2021, notificata il successivo giorno 29, con la quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego ai sensi dell’art. 917, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, nonché di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto, consequenziale o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Vista la domanda di rilascio di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 20 luglio 2021 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, al sommario esame che tipicamente informa la fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal requisito del fumus boni iuris poiché il provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego ex art. 917, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, ha natura ampiamente discrezionale e non appare irragionevole la valutazione operata dall’Amministrazione a sostegno della decisione assunta nei confronti del ricorrente, deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di cui agli artt. -OMISSIS- OMISSIS- cod. pen.;
Ritenuto non sussistente anche il requisito del periculum in mora , in considerazione della previsione per legge di un assegno alimentare nelle more della definizione della posizione del militare inquisito;
Ritenuto di porre a carico del ricorrente le spese della presente fase cautelare, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di TI, rigetta la domanda di rilascio di misure cautelari presentata in via incidentale da parte ricorrente.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità del ricorrente e le sue vicende giudiziarie.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. nella l. 18 dicembre 2020 n. 176, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Valerio Torano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.