Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
Al pari di quanto accade in tema di controversie in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minori, anche nel procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, cod. civ., avente ad oggetto l'indagine sulla legittimità del rifiuto al secondo riconoscimento opposto dal genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio , il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, mentre, nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa, il gravame deve considerarsi tempestivo e validamente proposto purché il deposito della citazione avvenga entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo detto deposito l'atto con il quale, nei procedimenti camerali, l'impugnazione è proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. CO FELICETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RG MA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI 54, presso l'avvocato L. MARCELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO CORRADO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IO IT AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 70, presso l'avvocato LORENZO BORRÈ, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO GAGLIANONE, PIERFEDERICI PIERFEDERICO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1873/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione Minori, depositata il 22/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. CO FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 SO CO, con ricorso 18 gennaio 1995 al Tribunale per i minorenni di Firenze, esponeva di avere avuto una relazione con GI AN, dalla quale sarebbe nata AR RA. Opponendosi la madre al riconoscimento della minore da parte di esso esponente, chiedeva che fosse pronunciata sentenza ex art. 250 cod. civ., che tenesse luogo del mancato consenso della madre. Il
Tribunale, con sentenza 15 ottobre 1996, accoglieva la domanda. Avverso tale sentenza proponeva appello AR AN, iscrivendo a ruolo la causa il trentunesimo giorno dalla notifica della sentenza impugnata. Il SO si costituiva eccependo la tardività dell'appello, e chiedendone comunque il rigetto nel merito. La Corte di appello di Firenze, sezione per i minorenni, con sentenza depositata il 22 dicembre 1997, dichiarava l'appello inammissibile, affermando che esso doveva proporsi con ricorso depositato entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata e che, ove proposto con citazione, come nel caso di specie, ai fini della tempestività del gravame non doveva farsi riferimento alla data di notifica dell'appello ma a quella del suo deposito, che era avvenuto nel trentunesimo giorno. Avverso la sentenza ricorre dinanzi a questa Corte la AR, formulando un unico motivo di impugnazione. Il SO resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1 Con l'unico motivo proposto si deduce la violazione degli artt. 325 e 342 c.p.c., allegandosi che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che, nel procedimento diretto ad ottenere, ex art. 250 cod. civ., una sentenza che tenga luogo del consenso negato dalla madre al riconoscimento da parte del padre del figlio naturale da essa già riconosciuto, l'appello andava proposto con ricorso o citazione depositati in cancelleria entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. Si deduce che nel procedimento in questione il termine per impugnare è rispettato con la notifica della citazione entro i trenta giorni, come previsto dall'art. 325 c.p.c., essendo tale sentenza suscettibile di impugnazione nelle forme ordinarie.
2 Il motivo è infondato.
L'art. 250 cod. civ. prevede che il riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso - a norma del comma 4 di tale articolo - non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio e "se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che vi si oppone e con l'intervento del Pubblico ministero, decide il Tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante". L'art. 38 delle disposizioni di attuazione al codice civile stabilisce (al comma 1) che sono di competenza del Tribunale per i minorenni, tra l'altro, i provvedimenti previsti dall'art. 250 cod. civ. sui quali (comma 2) "il Tribunale provvede in camera di consiglio", a norma dell'esplicito disposto dell'art. 250, comma 4, con sentenza.
Trattasi di disciplina in tutto analoga a quella prevista per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale di minori dall'art. 269, comma 1, cod. civ. , che deve essere decisa con sentenza (art. 277 cod. civ. ) dal Tribunale per i minorenni in camera di consiglio (art. 38 disp.att. cod. civ), in relazione alla quale questa Corte a SS.UU., con sentenze nn. 5629 e 7170 del 1996, ha affermato: a) che trattandosi di sentenza che incide su diritti soggettivi, i termini per l'appello non sono quelli di dieci giorni previsti dall'art. 739 c.p.c. per il reclamo avverso i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio, ma quelli propri delle sentenze di rito ordinario, e cioè il termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza e il termine lungo di un anno dalla pubblicazione nel caso in cui la sentenza non sia stata notificata;
b) che la forma dell'atto di appello, versandosi in materia di procedimenti in camera di consiglio, è quella del ricorso e non quella della citazione, stante le previsione generale di cui all'art.737 c.p.c., sicché il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, mentre nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa, il gravame deve considerarsi tempestivamente e validamente proposto purché il deposito della citazione avvenga entro il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo detto deposito l'atto con il quale, nei procedimenti camerali, l'impugnazione è proposta, cosicché deve avvenire entro il su detto termine di decadenza. Questo collegio, sulla base dei principi affermati dalle sopra citate decisioni delle SS.UU. di questa Corte, in materia regolata in modo del tutto analogo a quella in esame, ritiene di non poter condividere l'orientamento espresso in precedenza da questa sezione con le sentenze nn. 687 del 1991, 5575 del 1989, 6557 del 1988, secondo le quali nel procedimento di cui all'art. 250, comma 4, cod. civ., promosso dal genitore che intenda riconoscere il figlio infrasedicenne per superare l'opposizione dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, l'appello contro la sentenza del Tribunale per i minorenni, andrebbe proposto con citazione notificata entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza e, in mancanza, nel termine di un anno dal suo deposito. Detto orientamento, infatti, deve ritenersi superato dal principio affermato dalle SS. UU. con le citate decisioni, secondo il quale, nei procedimenti regolati dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che si svolgono con il rito camerale, si concludono con sentenza ed attengono a diritti soggettivi o status - quale è il procedimento in questione, prodromico ad un accertamento relativo a status personale - "la forma dell'appello è quella del ricorso e non quella della citazione, stante la previsione generale di cui all'art. 737 c.p.c.", a norma del quale "i provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio si chiedono con ricorso", e rispondendo alla ratio del sistema che, tutte le volte in cui il legislatore abbia previsto il rito camerale per il primo grado di un determinato procedimento, tale rito debba ritenersi implicitamente adottato anche per il gravame proponibile avverso di esso, ancorché non consista nel reclamo previsto dall'art. 739, non applicabile alle sentenze adottate con tale procedimento incidenti su diritti soggettivi o status. Ne consegue che anche nel procedimento previsto dall'art. 250. comma 4, cod. civ. - come è stato esattamente affermato dalla sentenza impugnata - il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, mentre nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa, il gravame deve considerarsi tempestivamente e validamente proposto purché il deposito della citazione avvenga entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo detto deposito l'atto con il quale, nei procedimenti camerali, l'impugnazione è proposta. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 3 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999