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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36647/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISONE Parte_1 C.F._1
PASQUALE e dell'avv. SICARI GIOVANNI ( ); elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA MIRABELLO 6 ROMA, presso il difensore avv. VISONE PASQUALE
parte opponente contro
rappresentata da (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. LUCONI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
BOSIO, 2 ROMA, presso il difensore avv. LUCONI MASSIMO
parte opposta pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
in via principale, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
11932/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 29.8.2024 nell'ambito del procedimento monitorio
N.R.G. 8106/2024;
Con refusione delle spese di lite da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano
antistatari.
Per parte opposta:
in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- concedere, in ogni caso, termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria ai
sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28/2010;
in via principale e nel merito:
- rigettare l'opposizione e tutte le domande spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in
diritto e comunque non provate, così confermando il decreto ingiuntivo opposto, con ogni
consequenziale provvedimento al riguardo;
in subordine:
- nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo fosse revocato, condannare l'opponente al
pagamento in favore di della somma di € 176.252,05 o della maggiore o minore Controparte_1
somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi come da domanda e fino al soddisfo;
-in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
quale mandataria di proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_2 Controparte_1
ingiuntivo n. 11932/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 176.252,05, era riferita al saldo di un conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. da Geoconsult s.r.l., di cui si era costituito fideiussore l'opponente;
- che l'opposta nella sua asserita qualità di cessionaria del credito, difettava di legittimazione attiva;
CP_
- che era invalida per indeterminatezza la procura conferita da 2022 alla CP_2
non indicando a quali rapporti facesse riferimento;
[...]
- che il credito azionato monitoriamente era prescritto;
- che non era stata fornita prova del credito;
- che la fideiussione omnibus prestata dall'opponente era nulla, in quanto rilasciata su modulo conforme a quello esaminato e sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005,
in quanto lesivo della concorrenza;
- che, conseguentemente, l'opponente era liberato dall'obbligazione di garanzia ex art. 1957 c.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio quale mandataria di Controparte_2 CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la propria legittimazione
[...]
attiva.
Senza che fossero state avanzate istanze istruttorie, il giudice rinviava all'odierna udienza per la pagina 3 di 17 discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto non può trovare accoglimento, con Pt_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente, tuttavia, appare opportuno osservare come, sebbene una parte rilevante della difesa articolata dall'opponente muova dal presupposto della nullità della garanzia o di clausole della stessa,
in quanto espressione e frutto di una intesa anticoncorrenziale, nessuna domanda di accertamento di tale prospettata nullità sia stata proposta in tal senso, essendosi la parte limitata a eccepire la stessa, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò comporta, pertanto, che la eccepita nullità rimanga relegata a un accertamento di carattere incidentale, senza che a ciò si ricolleghi una declaratoria conseguente, suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato, con l'effetto che la trattazione della presente controversia non ricada sotto la competenza collegiale del Tribunale delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 3 del d. lgs
168/2003.
Eccezione di difetto di legittimazione attiva.
In sede monitoria parte ricorrente ha riferito come il credito oggetto di pretesa, inizialmente vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in ragione di un rapporto di conto corrente acceso dalla
Geoconsult nel 2013 e chiuso con il passaggio a sofferenza nel 2018, fosse stato oggetto di cessione in blocco in favore di Aporti s.r.l. nel 2019, per poi essere nuovamente ceduto da questa alla odierna opposta nel 2022 nell'ambito di una nuova operazione di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti.
Parte opponente ha, quindi, eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sostenendo come pagina 4 di 17 la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessioni non costituisse prova delle cessioni, ma si sostituisse soltanto alla notifica delle stesse al debitore ceduto, in particolare, quindi, non emergeva prova dell'inclusione del credito azionato monitoriamente fra quelli oggetto delle due cessioni in blocco.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Parte opposta, infatti, ha provato la propria legittimazione attiva, non solo attraverso la pubblicazione degli avvisi delle cessioni in blocco di crediti in Gazzetta Ufficiale e, soprattutto, della ricorrenza in capo al credito oggetto di causa dei requisiti propri del blocco di crediti ceduti, così come indicati in detti avvisi (e, quindi, la data di instaurazione del rapporto, il suo passaggio a sofferenza e la natura del rapporto contrattuale costituente il titolo della pretesa creditoria), ma, ad abundantiam, ha prodotto dichiarazione resa dalla prima cessionaria, attestante come il credito vantato nei confronti di
Geoconsult s.r.l. fosse ricompreso nel blocco di crediti ceduti e che, quindi, di esso ne era divenuta titolare l'odierna opposta.
Quanto alla prima cessione, inoltre, parte opposta ha evidenziato come il credito azionato monitoriamente, individuato attraverso il numero progressivo di identificazione del rapporto attribuito dalla banca, come desumibile dallo stesso contratto di conto corrente prodotto in atti, fosse ricompreso nell'elenco dei crediti oggetto della cessione in blocco in favore di Aporti, come riportato nell'elenco contenuto nella pagina internet, il cui link era contenuto nell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
Tali dati, in uno con la disponibilità in capo alla ricorrente di tutta la documentazione afferente il rapporto da cui trae origine il credito azionato, costituiscono elementi indiziari concordanti e univoci,
sufficienti a comprovare la titolarità del credito in capo all'opposta e, pertanto, la sua legittimazione attiva nel presente giudizio.
pagina 5 di 17 Eccezione di invalidità della procura rilasciata per la gestione dei crediti.
Parte opponente ha, poi, eccepito la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della procura rilasciata da in favore di per la gestione dei crediti, sostenendo come la CP_1 Controparte_2
stessa non indicasse per quali crediti fosse stata rilasciata, né per quali attività la gestione del credito fosse stata rimessa alla procuratrice.
L'eccezione è stata confutata dall'opposta, la quale non solo ha evidenziato come la procura fosse stata rilasciata per la gestione di tutti i crediti di cui risultava cessionaria, ma ha anche riportato CP_1
l'elenco delle attività gestorie affidate a fra cui quella di agire in giudizio Controparte_2
per il recupero del credito nei confronti dei debitori inadempienti.
Eccezione di prescrizione del credito.
Parte opponente, sul presupposto del difetto di legittimazione attiva della ricorrente, ha eccepito la prescrizione del credito, non potendosi il relativo termine considerare validamente interrotto dagli atti di messa in mora compiuti dal soggetto non titolare del rapporto obbligatorio.
L'accertata legittimazione attiva dell'opposta comporta di per sé l'infondatezza dell'eccezione.
Mancata prova del credito.
Parte opponente ha contestato il difetto di prova del credito, sostenendo come non fosse dato comprendere l'andamento degli interessi applicati e il possibile carattere usurario o anatocistico degli stessi.
L'eccezione, nei termini di assoluta genericità con cui è stata formulata, non può essere accolta, se solo si consideri come parte opposta abbia prodotto in giudizio oltre al contratto di conto corrente, l'intera sequenza degli estratti conto, senza che alcuna migliore precisazione della contestazione sia stata formulata dal debitore.
pagina 6 di 17 Eccezione di nullità della fideiussione omnibus.
Preliminarmente è opportuno rilevare come non possa essere condivisa la difesa assorbente sollevata dall'opposta e diretta sostanzialmente a fare dichiarare inammissibili e improponibili le contestazioni mosse dal garante alla luce della natura della garanzia prestata, da qualificarsi come autonoma e non come fideiussione.
L'opposta, infatti, ha interpretato quale contratto autonomo di garanzia quello stipulato dall'opponente,
sul presupposto che in esso è stato espressamente previsto l'obbligo a pagare in seguito a semplice richiesta da parte del creditore e nonostante l'eventuale opposizione da parte del debitore principale, il tutto con dispensa all'osservanza da parte dell'istituto di credito della tempistica di azione nei confronti del correntista ex art. 1957 c.c.
Consapevole dei contrasti giurisprudenziali sul punto peraltro anche richiamati dalle parti, è tuttavia necessario precisare e ribadire come l'elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia debba essere ricercato non tanto nella previsione di un obbligo del garante di pagare a semplice richiesta
(risolvendosi detta pattuizione in un obbligo di solve et repete astrattamente compatibile tanto con la fideiussione che con la garanzia autonoma), quanto la espressa rinuncia da parte del garante a sollevare eccezione alcuna afferente il rapporto garantito.
Solo tale rinuncia, infatti, contraddistingue in modo inequivoco la garanzia, precludendo al garante di sollevare contestazioni attinenti al rapporto sottostante e riducendo in tal modo il legame tra la garanzia e tale rapporto a una accessorietà ontologica insita nella stessa nozione di “garanzia”.
Ebbene, detta rinuncia non può essere ricavata dalla previsione dell'impegno del garante a pagare nonostante eventuali opposizioni da parte del debitore principale, in quanto una simile disciplina si limita a precludere al primo di pretendere di annientare la previsione della clausola solve et repete per il pagina 7 di 17 solo fatto che il debitore principale abbia sollevato contestazioni, ma non anche che il garante non possa egli direttamente sollevare contestazioni attinenti al rapporto garantito.
Fatta tale premessa, quindi, va osservato come il testo della fideiussione omnibus oggetto di causa nella sostanza risulti in parte conforme allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall' nel 2003. Pt_2
E' noto come la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo in relazione allo schema contrattuale sottoposto dall'ABI nel 2003, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 aveva sanzionato il modello negoziale, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il
fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni
garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di
restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad
escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi
previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
In proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall' e sottoposto al suo vaglio preventivo. Pt_2
In particolare la Banca d'Italia, facendo richiamo agli accertamenti dell'AGCM, ha evidenziato come
“secondo l'Autorità, l'istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia
pagina 8 di 17 sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole
oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli
effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” e, ancora, che “la previsione
di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con l'esigenza,
presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito
bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dell'attività di
concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche. Tale esigenza viene
soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dalla clausola che dispone il pagamento
del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre clausole oggetto di approfondimento
istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
in tal senso,
la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui
inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente
sfavorevole alla clientela”.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Banca d'Italia, osservando come “l'articolo 2, comma 1,
della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari” e che “le condizioni generali di contratto
comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto
deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2,
comma 1, della legge n. 287/90”, ha sanzionato lo schema contrattuale predisposto dall' e Pt_2
rimesso al suo vaglio, limitatamente alle tre clausole sopra considerate, ricordando come “il successivo
comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
pagina 9 di 17 effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare
direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”,
quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le
determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per
le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese
concorrenti”.
Preso atto, quindi, della censura operata dalla Banca d'Italia nei termini e per le motivazioni sopra riassunte, va ulteriormente ricordato come la Corte di Cassazione già nel 1999 (Cass. 827/1999), poi richiamata più recentemente nel 2017 (Cass. 29810/2017), abbia osservato come l'art. 2 della legge n.
287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese"
fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non abbia inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto".
Il legislatore, infatti, con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà e in senso più ampio -
proibire il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali".
Secondo la corte di Cassazione, quindi, “si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato
(anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la
consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di
"intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò'
pagina 10 di 17 consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar
rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva
sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio
originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”.
Se, quindi, ai fini dell'art. 2 in esame è possibile attribuire rilievo anche a condotte di natura non negoziale (tipico l'esempio dello scambio di informazioni fra imprese operanti nel settore assicurativo,
che in un caso nel quale era avvenuto in misura eccedente le finalità lecite e fisiologiche dello scambio,
ha consentito di determinare l'adozione di equilibri di prezzo idonei a consentire di realizzare il massimo profitto congiunto per l'industria assicurativa nel suo complesso, integrandosi così un accordo
de facto: così Cass. n. 12551/2013), ciò avviene pur sempre al fine di integrare il requisito della fattispecie, ossia l'intesa, da considerarsi non necessariamente in un accordo in senso stretto, ma più
latamente in una pratica concordata, rivolta al perseguimento di un obiettivo comune.
Ne consegue che l'estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a
“valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l'onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima e il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese,
con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (id est,
un margine di concorrenzialità).
Sotto il profilo propriamente temporale, invece, va osservato come le clausole incriminate fossero state già inserite nello schema contrattuale proposto dall' nel 1987 e che le stesse erano state Pt_2
riproposte immutate nel 2003, per poi essere vagliate e sanzionate dalla Banca d'Italia.
E proprio in ragione di tale “conferma” dello schema contrattuale che si comprende e si spiega quanto pagina 11 di 17 osservato nel 2005 dalla Banca d'Italia, là dove ha affermato che “secondo l'Autorità, l'istruttoria ha
consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti delle
banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un
fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul
tema della contrattualistica”.
- Fideiussioni rilasciate successivamente al 2005.
L'applicazione dei principi e degli effetti delle decisioni sopra richiamati diventa particolarmente delicato nel caso in cui la contestazione di nullità parziale attenga a una fideiussione omnibus rilasciata a distanza di anni rispetto alla pronuncia della Banca d'Italia.
Se, infatti, la garanzia risulti essere stata prestata su uno schema contrattuale sostanzialmente del tutto sovrapponibile a quello proposto dall'ABI nel 2003, deve ritenersi agevole presumere che la banca garantita abbia, sia pure a distanza di anni, voluto “sfruttare” il risultato della intesa anticoncorrenziale accertata nel 2005, ponendo in essere una condotta unilaterale lesiva del mercato;
le tre clausole individuate dalla Banca d'Italia, pertanto, andranno dichiarate nulle, secondo le indicazioni rese dalla
Corte di Cassazione in ordine all'effetto contagioso della nullità dell'intesa a monte rispetto al contratto a valle attuativo della prima.
Ma se, come nel caso di specie, la garanzia risulti prestata in forza di un modello contrattuale che, pur riproducendo le tre clausole suscettibili di nullità, si differenzi almeno in parte dallo schema negoziale del 2003, la valutazione del nesso di collegamento tra l'uno e l'altro diventa decisamente più
difficoltoso.
A tal proposito appare opportuno precisare come ogni speculazione in merito debba poggiare sulla premessa assolutamente pacifica, per cui le tre clausole “sanzionate” dalla Banca d'Italia siano pagina 12 di 17 perfettamente lecite e diventino nulle solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.
La presenza delle clausole, o anche solo di una di esse, quindi, di per sé non può costituire indice,
Parte neppure presuntivo, del nesso di collegamento con lo schema contrattuale del 2003, pena,
diversamente opinando, trasformare tali clausole da pattuizioni lecite (come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza e anche dalla stessa Banca d'Italia), a pattuizione sempre e comunque illecite.
Né pare soddisfacente circoscrivere tale disamina al solo profilo strettamente letterale espositivo della clausola: si deve evitare l'errore logico di qualificare come nulla la deroga all'art 1957 c.c. (volendo esemplificare con la più rilevante sul piano pratico delle tre clausole individuate dalla Banca d'Italia),
qualora formulata riproducendo fedelmente le espressioni utilizzate nel 2003, escludendo la sanzione nel caso in cui si fosse fatto ricorso a una perifrasi.
L'orientamento giurisprudenziale forse preminente, quindi, facendo richiamo alle motivazioni del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, richiede la prova di un ulteriore requisito, ossia la diffusione dell'utilizzo delle tre clausole da parte del ceto bancario, anche nell'anno in cui è stata prestata la garanzia oggetto di disamina.
Secondo tale impostazione, infatti, solo là dove fosse provata la persistenza della generalizzata diffusione dell'utilizzo di tali clausole potrebbe accertarsi come, sia pure a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, persista la lesione al mercato e, quindi, le tre clausole vadano dichiarate nulle o, quantomeno, sia possibile affermare la sussistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale.
Ritiene chi scrive che l'accertamento di tale requisito fattuale sia fuorviante.
Come, infatti, sopra evidenziato, nel 2005 la Banca d'Italia, sul presupposto che “l'articolo 2, comma
1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
pagina 13 di 17 deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari”, ha enfatizzato il requisito della diffusione delle clausole fra i principali istituti bancari, proprio quale prova dell'adesione di questi alla deliberazione dell'associazione di categoria, che aveva proposto ai propri associati uno schema contrattuale di fideiussione omnibus.
In presenza, infatti, di una deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese di un settore,
solo la diffusione dell'adesione alla stessa concreta la lesione al mercato, ossia al bene tutelato dalla normativa a protezione della concorrenza;
diverso è, invece, il caso in cui venga accertata una intesa in senso letterale fra due o più operatori di un settore di mercato, dato che tale accordo è di per sé illecito,
riflettendosi sui contratti a valle, anche se allo stesso avessero partecipato solo i due imprenditori paciscenti, senza che nessun concorrente vi avesse aderito o vi si fosse adeguato.
Non avendo, quindi, nel 2005 la Banca d'Italia accertato uno specifico accordo anticoncorrenziale fra due o più banche, ma avendo esaminato lo schema contrattuale proposto dall'ABI ai propri associati, il rilievo della diffusione dell'utilizzo di tale schema (già sostanzialmente in circolazione in ragione della precedente circolare dell'ABI del 1987 che proponeva un modulo contrattuale sostanzialmente analogo,
comprensivo delle tre clausole) è stato determinante per poter riscontrare la lesione del mercato in materia di fideiussioni omnibus.
Ma nel 2006 l'ABI, a seguito del più volte richiamato provvedimento della Banca d'Italia, ha emanato una nuova circolare, modificando il modulo contrattuale di fideiussione omnibus proposto ai propri associati e, in tal modo, facendo venir meno la lesione al mercato in precedenza rilevata in ragione dei precedenti schemi contrattuali proposti.
Ne consegue che per gli anni successivi al 2006 non permanga più l'illecito concorrenziale rilevato nel pagina 14 di 17 2005, con l'effetto che, salvo il caso già esaminato di utilizzo persistente dello schema contrattuale proposto sino al 2005 (ossia di fideiussione omnibus sostanzialmente sovrapponibile al modello esaminato dalla Banca d'Italia), sorga la necessità di accertare ex novo una intesa anticoncorrenziale fra due o più banche.
Ma per giungere a tale accertamento non può ritenersi sufficiente verificare il requisito della diffusione,
in quanto, come si è detto, questo assume rilievo quale prova della adesione alla delibera dell'associazione di categoria;
viceversa sarà necessario provare un illecito accordo di natura negoziale fra due o più operatori del medesimo settore di mercato o una pratica concordata o, quanto meno, una condotta emulativa di una prassi negoziale altrui, finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
Tale intento lesivo appare necessario, se non si vuole correre il rischio di escludere l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, che rischierebbero di vedersi precluso il ricorso a determinate condizioni contrattuali vantaggiose, per il solo fatto che siano già state adottate da concorrenti già presenti sul mercato.
Il requisito della diffusione dell'utilizzo delle clausole contrattuali in esame, quindi, non pare condivisibile sul piano giuridico, ma risulta addirittura ingannevole nel caso specifico delle fideiussioni omnibus.
Il garante, infatti, per definizione non è posto nelle condizioni di poter liberamente scegliere sul mercato il soggetto in favore del quale rilasciare la fideiussione omnibus, in quanto questa necessariamente viene disposta in favore della banca creditrice del debitore principale.
Affermare, quindi, che la diffusione dell'utilizzo di alcune clausole da parte delle banche precluda al garante la possibilità di rivolgersi ad altro operatore del mercato, in quanto tutti pretendono le pagina 15 di 17 medesime condizioni, non tiene in considerazione la specificità della posizione del fideiussore, che è
chiamato a garantire una esposizione debitoria altrui verso una banca e che, pertanto, per definizione non potrebbe optare per rilasciare la garanzia in favore di altra banca non creditrice del debitore principale.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte sopra esposte, pertanto, l'opposizione non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
quale mandataria di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_1
11932/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 13 marzo 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36647/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISONE Parte_1 C.F._1
PASQUALE e dell'avv. SICARI GIOVANNI ( ); elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA MIRABELLO 6 ROMA, presso il difensore avv. VISONE PASQUALE
parte opponente contro
rappresentata da (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. LUCONI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
BOSIO, 2 ROMA, presso il difensore avv. LUCONI MASSIMO
parte opposta pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
in via principale, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
11932/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 29.8.2024 nell'ambito del procedimento monitorio
N.R.G. 8106/2024;
Con refusione delle spese di lite da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano
antistatari.
Per parte opposta:
in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- concedere, in ogni caso, termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria ai
sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28/2010;
in via principale e nel merito:
- rigettare l'opposizione e tutte le domande spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in
diritto e comunque non provate, così confermando il decreto ingiuntivo opposto, con ogni
consequenziale provvedimento al riguardo;
in subordine:
- nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo fosse revocato, condannare l'opponente al
pagamento in favore di della somma di € 176.252,05 o della maggiore o minore Controparte_1
somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi come da domanda e fino al soddisfo;
-in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
quale mandataria di proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_2 Controparte_1
ingiuntivo n. 11932/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 176.252,05, era riferita al saldo di un conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. da Geoconsult s.r.l., di cui si era costituito fideiussore l'opponente;
- che l'opposta nella sua asserita qualità di cessionaria del credito, difettava di legittimazione attiva;
CP_
- che era invalida per indeterminatezza la procura conferita da 2022 alla CP_2
non indicando a quali rapporti facesse riferimento;
[...]
- che il credito azionato monitoriamente era prescritto;
- che non era stata fornita prova del credito;
- che la fideiussione omnibus prestata dall'opponente era nulla, in quanto rilasciata su modulo conforme a quello esaminato e sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005,
in quanto lesivo della concorrenza;
- che, conseguentemente, l'opponente era liberato dall'obbligazione di garanzia ex art. 1957 c.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio quale mandataria di Controparte_2 CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la propria legittimazione
[...]
attiva.
Senza che fossero state avanzate istanze istruttorie, il giudice rinviava all'odierna udienza per la pagina 3 di 17 discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto non può trovare accoglimento, con Pt_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente, tuttavia, appare opportuno osservare come, sebbene una parte rilevante della difesa articolata dall'opponente muova dal presupposto della nullità della garanzia o di clausole della stessa,
in quanto espressione e frutto di una intesa anticoncorrenziale, nessuna domanda di accertamento di tale prospettata nullità sia stata proposta in tal senso, essendosi la parte limitata a eccepire la stessa, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò comporta, pertanto, che la eccepita nullità rimanga relegata a un accertamento di carattere incidentale, senza che a ciò si ricolleghi una declaratoria conseguente, suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato, con l'effetto che la trattazione della presente controversia non ricada sotto la competenza collegiale del Tribunale delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 3 del d. lgs
168/2003.
Eccezione di difetto di legittimazione attiva.
In sede monitoria parte ricorrente ha riferito come il credito oggetto di pretesa, inizialmente vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in ragione di un rapporto di conto corrente acceso dalla
Geoconsult nel 2013 e chiuso con il passaggio a sofferenza nel 2018, fosse stato oggetto di cessione in blocco in favore di Aporti s.r.l. nel 2019, per poi essere nuovamente ceduto da questa alla odierna opposta nel 2022 nell'ambito di una nuova operazione di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti.
Parte opponente ha, quindi, eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sostenendo come pagina 4 di 17 la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessioni non costituisse prova delle cessioni, ma si sostituisse soltanto alla notifica delle stesse al debitore ceduto, in particolare, quindi, non emergeva prova dell'inclusione del credito azionato monitoriamente fra quelli oggetto delle due cessioni in blocco.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Parte opposta, infatti, ha provato la propria legittimazione attiva, non solo attraverso la pubblicazione degli avvisi delle cessioni in blocco di crediti in Gazzetta Ufficiale e, soprattutto, della ricorrenza in capo al credito oggetto di causa dei requisiti propri del blocco di crediti ceduti, così come indicati in detti avvisi (e, quindi, la data di instaurazione del rapporto, il suo passaggio a sofferenza e la natura del rapporto contrattuale costituente il titolo della pretesa creditoria), ma, ad abundantiam, ha prodotto dichiarazione resa dalla prima cessionaria, attestante come il credito vantato nei confronti di
Geoconsult s.r.l. fosse ricompreso nel blocco di crediti ceduti e che, quindi, di esso ne era divenuta titolare l'odierna opposta.
Quanto alla prima cessione, inoltre, parte opposta ha evidenziato come il credito azionato monitoriamente, individuato attraverso il numero progressivo di identificazione del rapporto attribuito dalla banca, come desumibile dallo stesso contratto di conto corrente prodotto in atti, fosse ricompreso nell'elenco dei crediti oggetto della cessione in blocco in favore di Aporti, come riportato nell'elenco contenuto nella pagina internet, il cui link era contenuto nell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
Tali dati, in uno con la disponibilità in capo alla ricorrente di tutta la documentazione afferente il rapporto da cui trae origine il credito azionato, costituiscono elementi indiziari concordanti e univoci,
sufficienti a comprovare la titolarità del credito in capo all'opposta e, pertanto, la sua legittimazione attiva nel presente giudizio.
pagina 5 di 17 Eccezione di invalidità della procura rilasciata per la gestione dei crediti.
Parte opponente ha, poi, eccepito la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della procura rilasciata da in favore di per la gestione dei crediti, sostenendo come la CP_1 Controparte_2
stessa non indicasse per quali crediti fosse stata rilasciata, né per quali attività la gestione del credito fosse stata rimessa alla procuratrice.
L'eccezione è stata confutata dall'opposta, la quale non solo ha evidenziato come la procura fosse stata rilasciata per la gestione di tutti i crediti di cui risultava cessionaria, ma ha anche riportato CP_1
l'elenco delle attività gestorie affidate a fra cui quella di agire in giudizio Controparte_2
per il recupero del credito nei confronti dei debitori inadempienti.
Eccezione di prescrizione del credito.
Parte opponente, sul presupposto del difetto di legittimazione attiva della ricorrente, ha eccepito la prescrizione del credito, non potendosi il relativo termine considerare validamente interrotto dagli atti di messa in mora compiuti dal soggetto non titolare del rapporto obbligatorio.
L'accertata legittimazione attiva dell'opposta comporta di per sé l'infondatezza dell'eccezione.
Mancata prova del credito.
Parte opponente ha contestato il difetto di prova del credito, sostenendo come non fosse dato comprendere l'andamento degli interessi applicati e il possibile carattere usurario o anatocistico degli stessi.
L'eccezione, nei termini di assoluta genericità con cui è stata formulata, non può essere accolta, se solo si consideri come parte opposta abbia prodotto in giudizio oltre al contratto di conto corrente, l'intera sequenza degli estratti conto, senza che alcuna migliore precisazione della contestazione sia stata formulata dal debitore.
pagina 6 di 17 Eccezione di nullità della fideiussione omnibus.
Preliminarmente è opportuno rilevare come non possa essere condivisa la difesa assorbente sollevata dall'opposta e diretta sostanzialmente a fare dichiarare inammissibili e improponibili le contestazioni mosse dal garante alla luce della natura della garanzia prestata, da qualificarsi come autonoma e non come fideiussione.
L'opposta, infatti, ha interpretato quale contratto autonomo di garanzia quello stipulato dall'opponente,
sul presupposto che in esso è stato espressamente previsto l'obbligo a pagare in seguito a semplice richiesta da parte del creditore e nonostante l'eventuale opposizione da parte del debitore principale, il tutto con dispensa all'osservanza da parte dell'istituto di credito della tempistica di azione nei confronti del correntista ex art. 1957 c.c.
Consapevole dei contrasti giurisprudenziali sul punto peraltro anche richiamati dalle parti, è tuttavia necessario precisare e ribadire come l'elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia debba essere ricercato non tanto nella previsione di un obbligo del garante di pagare a semplice richiesta
(risolvendosi detta pattuizione in un obbligo di solve et repete astrattamente compatibile tanto con la fideiussione che con la garanzia autonoma), quanto la espressa rinuncia da parte del garante a sollevare eccezione alcuna afferente il rapporto garantito.
Solo tale rinuncia, infatti, contraddistingue in modo inequivoco la garanzia, precludendo al garante di sollevare contestazioni attinenti al rapporto sottostante e riducendo in tal modo il legame tra la garanzia e tale rapporto a una accessorietà ontologica insita nella stessa nozione di “garanzia”.
Ebbene, detta rinuncia non può essere ricavata dalla previsione dell'impegno del garante a pagare nonostante eventuali opposizioni da parte del debitore principale, in quanto una simile disciplina si limita a precludere al primo di pretendere di annientare la previsione della clausola solve et repete per il pagina 7 di 17 solo fatto che il debitore principale abbia sollevato contestazioni, ma non anche che il garante non possa egli direttamente sollevare contestazioni attinenti al rapporto garantito.
Fatta tale premessa, quindi, va osservato come il testo della fideiussione omnibus oggetto di causa nella sostanza risulti in parte conforme allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall' nel 2003. Pt_2
E' noto come la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo in relazione allo schema contrattuale sottoposto dall'ABI nel 2003, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 aveva sanzionato il modello negoziale, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il
fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni
garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di
restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad
escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi
previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
In proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall' e sottoposto al suo vaglio preventivo. Pt_2
In particolare la Banca d'Italia, facendo richiamo agli accertamenti dell'AGCM, ha evidenziato come
“secondo l'Autorità, l'istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia
pagina 8 di 17 sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole
oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli
effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” e, ancora, che “la previsione
di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con l'esigenza,
presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito
bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dell'attività di
concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche. Tale esigenza viene
soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dalla clausola che dispone il pagamento
del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre clausole oggetto di approfondimento
istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
in tal senso,
la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui
inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente
sfavorevole alla clientela”.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Banca d'Italia, osservando come “l'articolo 2, comma 1,
della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari” e che “le condizioni generali di contratto
comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto
deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2,
comma 1, della legge n. 287/90”, ha sanzionato lo schema contrattuale predisposto dall' e Pt_2
rimesso al suo vaglio, limitatamente alle tre clausole sopra considerate, ricordando come “il successivo
comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
pagina 9 di 17 effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare
direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”,
quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le
determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per
le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese
concorrenti”.
Preso atto, quindi, della censura operata dalla Banca d'Italia nei termini e per le motivazioni sopra riassunte, va ulteriormente ricordato come la Corte di Cassazione già nel 1999 (Cass. 827/1999), poi richiamata più recentemente nel 2017 (Cass. 29810/2017), abbia osservato come l'art. 2 della legge n.
287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese"
fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non abbia inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto".
Il legislatore, infatti, con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà e in senso più ampio -
proibire il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali".
Secondo la corte di Cassazione, quindi, “si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato
(anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la
consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di
"intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò'
pagina 10 di 17 consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar
rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva
sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio
originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”.
Se, quindi, ai fini dell'art. 2 in esame è possibile attribuire rilievo anche a condotte di natura non negoziale (tipico l'esempio dello scambio di informazioni fra imprese operanti nel settore assicurativo,
che in un caso nel quale era avvenuto in misura eccedente le finalità lecite e fisiologiche dello scambio,
ha consentito di determinare l'adozione di equilibri di prezzo idonei a consentire di realizzare il massimo profitto congiunto per l'industria assicurativa nel suo complesso, integrandosi così un accordo
de facto: così Cass. n. 12551/2013), ciò avviene pur sempre al fine di integrare il requisito della fattispecie, ossia l'intesa, da considerarsi non necessariamente in un accordo in senso stretto, ma più
latamente in una pratica concordata, rivolta al perseguimento di un obiettivo comune.
Ne consegue che l'estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a
“valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l'onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima e il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese,
con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (id est,
un margine di concorrenzialità).
Sotto il profilo propriamente temporale, invece, va osservato come le clausole incriminate fossero state già inserite nello schema contrattuale proposto dall' nel 1987 e che le stesse erano state Pt_2
riproposte immutate nel 2003, per poi essere vagliate e sanzionate dalla Banca d'Italia.
E proprio in ragione di tale “conferma” dello schema contrattuale che si comprende e si spiega quanto pagina 11 di 17 osservato nel 2005 dalla Banca d'Italia, là dove ha affermato che “secondo l'Autorità, l'istruttoria ha
consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti delle
banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un
fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul
tema della contrattualistica”.
- Fideiussioni rilasciate successivamente al 2005.
L'applicazione dei principi e degli effetti delle decisioni sopra richiamati diventa particolarmente delicato nel caso in cui la contestazione di nullità parziale attenga a una fideiussione omnibus rilasciata a distanza di anni rispetto alla pronuncia della Banca d'Italia.
Se, infatti, la garanzia risulti essere stata prestata su uno schema contrattuale sostanzialmente del tutto sovrapponibile a quello proposto dall'ABI nel 2003, deve ritenersi agevole presumere che la banca garantita abbia, sia pure a distanza di anni, voluto “sfruttare” il risultato della intesa anticoncorrenziale accertata nel 2005, ponendo in essere una condotta unilaterale lesiva del mercato;
le tre clausole individuate dalla Banca d'Italia, pertanto, andranno dichiarate nulle, secondo le indicazioni rese dalla
Corte di Cassazione in ordine all'effetto contagioso della nullità dell'intesa a monte rispetto al contratto a valle attuativo della prima.
Ma se, come nel caso di specie, la garanzia risulti prestata in forza di un modello contrattuale che, pur riproducendo le tre clausole suscettibili di nullità, si differenzi almeno in parte dallo schema negoziale del 2003, la valutazione del nesso di collegamento tra l'uno e l'altro diventa decisamente più
difficoltoso.
A tal proposito appare opportuno precisare come ogni speculazione in merito debba poggiare sulla premessa assolutamente pacifica, per cui le tre clausole “sanzionate” dalla Banca d'Italia siano pagina 12 di 17 perfettamente lecite e diventino nulle solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.
La presenza delle clausole, o anche solo di una di esse, quindi, di per sé non può costituire indice,
Parte neppure presuntivo, del nesso di collegamento con lo schema contrattuale del 2003, pena,
diversamente opinando, trasformare tali clausole da pattuizioni lecite (come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza e anche dalla stessa Banca d'Italia), a pattuizione sempre e comunque illecite.
Né pare soddisfacente circoscrivere tale disamina al solo profilo strettamente letterale espositivo della clausola: si deve evitare l'errore logico di qualificare come nulla la deroga all'art 1957 c.c. (volendo esemplificare con la più rilevante sul piano pratico delle tre clausole individuate dalla Banca d'Italia),
qualora formulata riproducendo fedelmente le espressioni utilizzate nel 2003, escludendo la sanzione nel caso in cui si fosse fatto ricorso a una perifrasi.
L'orientamento giurisprudenziale forse preminente, quindi, facendo richiamo alle motivazioni del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, richiede la prova di un ulteriore requisito, ossia la diffusione dell'utilizzo delle tre clausole da parte del ceto bancario, anche nell'anno in cui è stata prestata la garanzia oggetto di disamina.
Secondo tale impostazione, infatti, solo là dove fosse provata la persistenza della generalizzata diffusione dell'utilizzo di tali clausole potrebbe accertarsi come, sia pure a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, persista la lesione al mercato e, quindi, le tre clausole vadano dichiarate nulle o, quantomeno, sia possibile affermare la sussistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale.
Ritiene chi scrive che l'accertamento di tale requisito fattuale sia fuorviante.
Come, infatti, sopra evidenziato, nel 2005 la Banca d'Italia, sul presupposto che “l'articolo 2, comma
1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
pagina 13 di 17 deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari”, ha enfatizzato il requisito della diffusione delle clausole fra i principali istituti bancari, proprio quale prova dell'adesione di questi alla deliberazione dell'associazione di categoria, che aveva proposto ai propri associati uno schema contrattuale di fideiussione omnibus.
In presenza, infatti, di una deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese di un settore,
solo la diffusione dell'adesione alla stessa concreta la lesione al mercato, ossia al bene tutelato dalla normativa a protezione della concorrenza;
diverso è, invece, il caso in cui venga accertata una intesa in senso letterale fra due o più operatori di un settore di mercato, dato che tale accordo è di per sé illecito,
riflettendosi sui contratti a valle, anche se allo stesso avessero partecipato solo i due imprenditori paciscenti, senza che nessun concorrente vi avesse aderito o vi si fosse adeguato.
Non avendo, quindi, nel 2005 la Banca d'Italia accertato uno specifico accordo anticoncorrenziale fra due o più banche, ma avendo esaminato lo schema contrattuale proposto dall'ABI ai propri associati, il rilievo della diffusione dell'utilizzo di tale schema (già sostanzialmente in circolazione in ragione della precedente circolare dell'ABI del 1987 che proponeva un modulo contrattuale sostanzialmente analogo,
comprensivo delle tre clausole) è stato determinante per poter riscontrare la lesione del mercato in materia di fideiussioni omnibus.
Ma nel 2006 l'ABI, a seguito del più volte richiamato provvedimento della Banca d'Italia, ha emanato una nuova circolare, modificando il modulo contrattuale di fideiussione omnibus proposto ai propri associati e, in tal modo, facendo venir meno la lesione al mercato in precedenza rilevata in ragione dei precedenti schemi contrattuali proposti.
Ne consegue che per gli anni successivi al 2006 non permanga più l'illecito concorrenziale rilevato nel pagina 14 di 17 2005, con l'effetto che, salvo il caso già esaminato di utilizzo persistente dello schema contrattuale proposto sino al 2005 (ossia di fideiussione omnibus sostanzialmente sovrapponibile al modello esaminato dalla Banca d'Italia), sorga la necessità di accertare ex novo una intesa anticoncorrenziale fra due o più banche.
Ma per giungere a tale accertamento non può ritenersi sufficiente verificare il requisito della diffusione,
in quanto, come si è detto, questo assume rilievo quale prova della adesione alla delibera dell'associazione di categoria;
viceversa sarà necessario provare un illecito accordo di natura negoziale fra due o più operatori del medesimo settore di mercato o una pratica concordata o, quanto meno, una condotta emulativa di una prassi negoziale altrui, finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
Tale intento lesivo appare necessario, se non si vuole correre il rischio di escludere l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, che rischierebbero di vedersi precluso il ricorso a determinate condizioni contrattuali vantaggiose, per il solo fatto che siano già state adottate da concorrenti già presenti sul mercato.
Il requisito della diffusione dell'utilizzo delle clausole contrattuali in esame, quindi, non pare condivisibile sul piano giuridico, ma risulta addirittura ingannevole nel caso specifico delle fideiussioni omnibus.
Il garante, infatti, per definizione non è posto nelle condizioni di poter liberamente scegliere sul mercato il soggetto in favore del quale rilasciare la fideiussione omnibus, in quanto questa necessariamente viene disposta in favore della banca creditrice del debitore principale.
Affermare, quindi, che la diffusione dell'utilizzo di alcune clausole da parte delle banche precluda al garante la possibilità di rivolgersi ad altro operatore del mercato, in quanto tutti pretendono le pagina 15 di 17 medesime condizioni, non tiene in considerazione la specificità della posizione del fideiussore, che è
chiamato a garantire una esposizione debitoria altrui verso una banca e che, pertanto, per definizione non potrebbe optare per rilasciare la garanzia in favore di altra banca non creditrice del debitore principale.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte sopra esposte, pertanto, l'opposizione non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
quale mandataria di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_1
11932/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 13 marzo 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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