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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/12/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2895 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. CALDERARA ROBERTA;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. :
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.9.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che – affidataria del servizio di manutenzione della segnaletica stradale - propone appello Parte_1 avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato la sua opposizione alle sanzioni CP_1 amministrative irrogategli con due verbali di accertamento dell'infrazione di cui all'art. 21 comma 2 cds;
rilevato che, a fondamento dell'appello, denuncia la nullità della sentenza, del cui dispositivo non sarebbe stata data lettura e, nel merito, l'errata valutazione dei fatti operata dal primo giudice, il quale non avrebbe considerato che essa ricorrente non poteva essere ritenuta responsabile del malfunzionamento e comunque della mancata accensione della segnaletica luminosa notturna, non essendo essa affidataria del servizio di guardiania, ma soltanto della manutenzione su segnalazione di malfunzionamento;
rilevato che l'omessa lettura del dispositivo in udienza comunque non esimerebbe questo Giudice dalla decisione di merito, non costituendo ipotesi di rimessione della causa al primo giudice;
rilevato che deve senz'altro essere dichiarata la nullità del verbale di accertamento dell'infrazione Num_1 stante l'assoluta incertezza sull'epoca della commessa violazione, che impedisce lo svolgimento di idonea difesa, atteso che in una parte del verbale l'infrazione viene fatta risalire al 16.3.2024, in altra parte al
13.7.2024, mentre la prova testi espletata dal primo giudice che ha escusso i verbalizzanti fa riferimento al
13.3.2024; rilevato che, quanto all'altro verbale, bene ha fatto invece il primo giudice a rigettare l'opposizione, atteso che la PA ha dato prova della sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 21, in primo luogo, essendo incontestato che l'opponente stava eseguendo lavori sulla sede stradale, con ciò assumendo la responsabilità della sicurezza della circolazione nel tratto interessato (ciò indipendentemente dal fatto che il medesimo tratto stradale sia interessato anche dalla presenza di un cantiere altrui e restando irrilevante in questa sede l'eventuale corresponsabilità dei terzi responsabili di quel cantiere); in secondo luogo, risultando dal contratto quadro (doc. n. 3) la specifica assunzione da parte della ricorrente della responsabilità della segnaletica atteso che il contratto recita espressamente Nella maggior parte dei casi, i Contratti Attuativi riguarderanno servizi e lavori da svolgersi in presenza di traffico e quindi tali da richiedere gli apprestamenti di segnaletica e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti e dalle particolari disposizioni del Committente contenute negli allegati contrattuali. I relativi cantieri, ove interferenti con la circolazione autostradale o stradale (con riferimento alla viabilità di enti terzi se interessata) saranno inoltre soggetti ai percorsi valutativi e autorizzativi previsti dagli enti proprietari della suddetta viabilità al fine di minimizzare gli effetti dei cantieri stessi sul traffico. Gli oneri connessi a tali percorsi autorizzativi ed alle modifiche dei programmi lavori che dovessero a tal fine essere adottate devono intendersi comprese e compensate, salvo diversa indicazione, nei prezzi contrattuali: rilevato che, a fronte di tale specifica allegazione, la ricorrente non ha offerto la benché minima prova della sussistenza di clausole di esonero dalla responsabilità, che ha un radice omesso di indicare;
ritenuto in conclusione che l'opposizione possa essere accolta soltanto in relazione al primo verbale che deve essere annullato, con conseguente compensazione delle spese del doppio grado, stante la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale opposto n. S24571 del 16.3.2024, fermo il resto;
compensa le spese del doppio grado.
Rimini, 22/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2895 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. CALDERARA ROBERTA;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. :
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.9.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che – affidataria del servizio di manutenzione della segnaletica stradale - propone appello Parte_1 avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato la sua opposizione alle sanzioni CP_1 amministrative irrogategli con due verbali di accertamento dell'infrazione di cui all'art. 21 comma 2 cds;
rilevato che, a fondamento dell'appello, denuncia la nullità della sentenza, del cui dispositivo non sarebbe stata data lettura e, nel merito, l'errata valutazione dei fatti operata dal primo giudice, il quale non avrebbe considerato che essa ricorrente non poteva essere ritenuta responsabile del malfunzionamento e comunque della mancata accensione della segnaletica luminosa notturna, non essendo essa affidataria del servizio di guardiania, ma soltanto della manutenzione su segnalazione di malfunzionamento;
rilevato che l'omessa lettura del dispositivo in udienza comunque non esimerebbe questo Giudice dalla decisione di merito, non costituendo ipotesi di rimessione della causa al primo giudice;
rilevato che deve senz'altro essere dichiarata la nullità del verbale di accertamento dell'infrazione Num_1 stante l'assoluta incertezza sull'epoca della commessa violazione, che impedisce lo svolgimento di idonea difesa, atteso che in una parte del verbale l'infrazione viene fatta risalire al 16.3.2024, in altra parte al
13.7.2024, mentre la prova testi espletata dal primo giudice che ha escusso i verbalizzanti fa riferimento al
13.3.2024; rilevato che, quanto all'altro verbale, bene ha fatto invece il primo giudice a rigettare l'opposizione, atteso che la PA ha dato prova della sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 21, in primo luogo, essendo incontestato che l'opponente stava eseguendo lavori sulla sede stradale, con ciò assumendo la responsabilità della sicurezza della circolazione nel tratto interessato (ciò indipendentemente dal fatto che il medesimo tratto stradale sia interessato anche dalla presenza di un cantiere altrui e restando irrilevante in questa sede l'eventuale corresponsabilità dei terzi responsabili di quel cantiere); in secondo luogo, risultando dal contratto quadro (doc. n. 3) la specifica assunzione da parte della ricorrente della responsabilità della segnaletica atteso che il contratto recita espressamente Nella maggior parte dei casi, i Contratti Attuativi riguarderanno servizi e lavori da svolgersi in presenza di traffico e quindi tali da richiedere gli apprestamenti di segnaletica e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti e dalle particolari disposizioni del Committente contenute negli allegati contrattuali. I relativi cantieri, ove interferenti con la circolazione autostradale o stradale (con riferimento alla viabilità di enti terzi se interessata) saranno inoltre soggetti ai percorsi valutativi e autorizzativi previsti dagli enti proprietari della suddetta viabilità al fine di minimizzare gli effetti dei cantieri stessi sul traffico. Gli oneri connessi a tali percorsi autorizzativi ed alle modifiche dei programmi lavori che dovessero a tal fine essere adottate devono intendersi comprese e compensate, salvo diversa indicazione, nei prezzi contrattuali: rilevato che, a fronte di tale specifica allegazione, la ricorrente non ha offerto la benché minima prova della sussistenza di clausole di esonero dalla responsabilità, che ha un radice omesso di indicare;
ritenuto in conclusione che l'opposizione possa essere accolta soltanto in relazione al primo verbale che deve essere annullato, con conseguente compensazione delle spese del doppio grado, stante la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale opposto n. S24571 del 16.3.2024, fermo il resto;
compensa le spese del doppio grado.
Rimini, 22/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi