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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza dell'11 DICEMBRE 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art.127 ter cpc, lette le note di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 6547/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], difeso dall' avv. Stefano Parte_1
AN
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 07.10.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui era affetta parte ricorrente.
L resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda. All'odierna udienza, la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, dott. con Persona_1 motivazione logica ed articolata, sulla base della copiosa documentazione versata in atti, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenere, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetto il ricorrente, non sussistenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Inoltre, il CTU, alla luce dell'esito della ulteriore documentazione medica richiesta, di cui: Visita
Geriatrica effettuata in data 13/05/2024 c/o Distretto Sanitario49 Nola (NA) e relazionata dal Dr.
- e Visita Ortopedica del 16/04/2024 effettuata presso il medesimo Distretto Medico e Persona_2 relazionata dal Dr , ha evidenziando che le patologie riscontrate, (Artrosi Persona_3
Polidistrettuale in soggetto con esiti chirurgici di : Laminectomia + Artrodesi Vertebrale con viti L3
– L4 – L5 per stenosi del canale midollare, Coxartrosi e Gonartrosi bilaterale con limitazione algo- funzionale;
Esiti di pregresso intervento di Nefrectomia dx per Adenocarcinoma a cellule chiare mediamente differenziato G2 Stadio Patologico: pT1G2 Nx in follow-up clinico – strumentale allo stato, negativo per ripresa di malattia;
Ateromasia Ostruttiva TSA - Stenosi critica carotide interna sx trattata con PTA;
, Ipotiroidismo in terapia ormonale, I P B e Ipoacusia) non determinano la necessità di assistenza continua, in quanto, il ricorrente risulta essere: “Indipendente nell'alimentazione e uso corretto dei servizi. Assistenza per igiene (fare il bagno) e abbigliamento -
Deambulazione claudicante con appoggio stabile e supervisione per maggiore sicurezza”.
Le critiche alla CTU, in effetti, sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza, dove invece, sono state accuratamente e diligentemente esaminate e valutate tutte le infermità riscontrate, motivando che le stesse non incidono sulle conclusioni diagnostiche.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato( invalido al 100%), tuttavia, non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non
è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299).
Infine, la parte ricorrente non depositando documentazione medica successiva all'espletamento della
CTU, non ha comprovato un aggravamento delle condizioni di salute tali da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che comporti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, il ricorrente non diritto al riconoscimento del requisito sanitario richiesto. CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 11 dicembre 2025 IL GIUDICE Dr.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza dell'11 DICEMBRE 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art.127 ter cpc, lette le note di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 6547/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], difeso dall' avv. Stefano Parte_1
AN
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 07.10.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui era affetta parte ricorrente.
L resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda. All'odierna udienza, la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, dott. con Persona_1 motivazione logica ed articolata, sulla base della copiosa documentazione versata in atti, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenere, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetto il ricorrente, non sussistenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Inoltre, il CTU, alla luce dell'esito della ulteriore documentazione medica richiesta, di cui: Visita
Geriatrica effettuata in data 13/05/2024 c/o Distretto Sanitario49 Nola (NA) e relazionata dal Dr.
- e Visita Ortopedica del 16/04/2024 effettuata presso il medesimo Distretto Medico e Persona_2 relazionata dal Dr , ha evidenziando che le patologie riscontrate, (Artrosi Persona_3
Polidistrettuale in soggetto con esiti chirurgici di : Laminectomia + Artrodesi Vertebrale con viti L3
– L4 – L5 per stenosi del canale midollare, Coxartrosi e Gonartrosi bilaterale con limitazione algo- funzionale;
Esiti di pregresso intervento di Nefrectomia dx per Adenocarcinoma a cellule chiare mediamente differenziato G2 Stadio Patologico: pT1G2 Nx in follow-up clinico – strumentale allo stato, negativo per ripresa di malattia;
Ateromasia Ostruttiva TSA - Stenosi critica carotide interna sx trattata con PTA;
, Ipotiroidismo in terapia ormonale, I P B e Ipoacusia) non determinano la necessità di assistenza continua, in quanto, il ricorrente risulta essere: “Indipendente nell'alimentazione e uso corretto dei servizi. Assistenza per igiene (fare il bagno) e abbigliamento -
Deambulazione claudicante con appoggio stabile e supervisione per maggiore sicurezza”.
Le critiche alla CTU, in effetti, sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza, dove invece, sono state accuratamente e diligentemente esaminate e valutate tutte le infermità riscontrate, motivando che le stesse non incidono sulle conclusioni diagnostiche.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato( invalido al 100%), tuttavia, non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non
è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299).
Infine, la parte ricorrente non depositando documentazione medica successiva all'espletamento della
CTU, non ha comprovato un aggravamento delle condizioni di salute tali da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che comporti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, il ricorrente non diritto al riconoscimento del requisito sanitario richiesto. CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 11 dicembre 2025 IL GIUDICE Dr.ssa Carmen Maria Pigrini