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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/08/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 689/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 689/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
15.04.2025,
DA
(C.F: nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F: ) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
IG (PG), Via Stelvio n. 3; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Rossi ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in IG (PG), Via Piermarini n. 2, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio civile in IG il 4.06.2019 (n. 29, parte I, anno 2019);
con la FI: , nata il [...], minorenne;
Per_1
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 15.04.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) I ricorrenti sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile. Si specifica che al momento, la SI.ra è assunta, con contratto a tempo CP_1 indeterminato, come impiegata presso la B.S.P. srl in Spello (PG), con stipendio di circa € 1.600.00 mensili;
mentre il SI. è assunto, con contratto a tempo indeterminato part time, Parte_1 come operaio presso la CO.ME.AR srl e B.S.P. srl entrambe con sede in in Spello (PG), con stipendio complessivo di circa € 1.400.00 mensili;
2) La SI.ra rimarrà nell'abitazione coniugale e luogo di residenza di proprietà CP_1 comune al 50% cadauno dei ricorrenti e sita IG (PG) - 06034 - Via Stelvio CP_1 Parte_1
n. 3, insieme alla FI minorenne secondo le modalità di seguito concordate al Persona_2 punto n. 3; viene consentito al sig. di poter utilizzare il garage sottostante Parte_1
l'abitazione coniugale;
il marito vive e risiede in altra dimora sita in IG Parte_1
(PG) - 06034 Via Monte Faeto n. 2 mentre il cane munito di chip intestato a Parte_1 rimarrà nell'abitazione coniugale sita IG (PG) - 06034 - Via Stelvio n.
3. Il mobilio presente nell'abitazione coniugale, di proprietà di , rimarrà all'interno dell'abitazione CP_1 coniugale in IG (PG) alla Via Stelvio n. 3;
3) La FI minorenne verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e il Persona_2 collocamento della stessa, per espressa volontà dei coniugi, avverrà con modalità paritarie e domicilio alternato tra i genitori, i quali provvederanno al mantenimento diretto della FI minorenne
; Persona_2
4) In particolare, i ricorrenti concordano il seguente piano genitoriale quanto al collocamento della FI minore : - La FI minore trascorrerà 5 giorni alla Persona_2 Persona_2 settimana, dal lunedì al venerdì, con un genitore ed il fine settimana, dal sabato mattina alla domenica sera compreso il pernottamento, con l'altro genitore;
ciò avverrà a settimane alternate tra i genitori tale da garantire la parità di collocamento e la tutela della bigenitorialità. Le festività natalizie, pasquali, il Capodanno ed il compleanno verranno trascorse dalla FI minore Persona_2 alternativamente con la madre o con il padre Alfredo, in ogni caso garantendo che i genitori CP_1 trascorrano ciascuno con la FI la metà del periodo di vacanza. Per le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere 20 giorni consecutivi con FI minore , giorni e Persona_2 pagina 2 di 4 periodo da stabilire concordemente tra i ricorrenti, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, il tutto chiaramente e soprattutto compatibilmente con le esigenze e la volontà della FI minore.
5) I ricorrenti concordano il seguente piano genitoriale quanto al mantenimento della FI minore
: Persona_2
6) - I sigg.ri e stabiliscono che nessun contributo a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1 reciproco verrà dato per la FI minore e che provvederanno al mantenimento Persona_2 diretto della FI minorenne ciascuno nei periodi di rispettiva permanenza, in Persona_2 considerazione che la stessa trascorre con i genitori periodi di pari arco temporale;
i ricorrenti dichiarano in via subordinata che, nel caso si verifichino situazioni nelle quali non fosse attuabile il collocamento paritario così come previsto nel presente ricorso congiunto, si stabilisce un contributo mensile al mantenimento della FI minorenne della somma di euro 250,00, Persona_2 rivalutabile secondo gli indici Istat relativi al costo della vita, a carico del genitore non collocatario ed a favore del genitore collocatario;
mentre le spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate, necessarie per la predetta FI verranno suddivise al 50% tra ciascuno dei genitori;
a titolo di esempio non esaustivo: quelle ricreative (vacanze, regali ecc.) scolastiche (rette tasse di iscrizione, acquisto libri di testo e materiale didattico, gite scolastiche, soggiorni all'estero ecc.), mediche (visite specialistiche, odontoiatriche, oculistiche ecc.) eccezion fatta per i c.d. farmaci da banco. I ricorrenti stabiliscono, altresì, che le spese per le attività sportive verranno sostenute integralmente dalla sig.ra . Resterà, altresì, nella disponibilità di CP_1 CP_1
l'intero importo dell'assegno unico per la FI minore e pertanto il sig. Persona_2
rinuncia al proprio 50% dell'importo del predetto assegno unico relativo alla Parte_1 FI minore in favore della sig.ra , all'uopo impegnandosi a Persona_2 CP_1 compiere tutte quelle eventuali formalità si rendessero necessarie.
7) I ricorrenti hanno integralmente definito tutte le questioni di natura patrimoniale ed economica, dichiarando che non risultano beni e/o crediti, valori o titoli da dover dividere.
8) Le spese di lite restano interamente compensate tra le parti.”
All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 4 Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in IG in data 4.06.2019 trascritto nei Registri degli atti di CP_1
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 29, parte I, anno 2019;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 30.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 689/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
15.04.2025,
DA
(C.F: nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F: ) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
IG (PG), Via Stelvio n. 3; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Rossi ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in IG (PG), Via Piermarini n. 2, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio civile in IG il 4.06.2019 (n. 29, parte I, anno 2019);
con la FI: , nata il [...], minorenne;
Per_1
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 15.04.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) I ricorrenti sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile. Si specifica che al momento, la SI.ra è assunta, con contratto a tempo CP_1 indeterminato, come impiegata presso la B.S.P. srl in Spello (PG), con stipendio di circa € 1.600.00 mensili;
mentre il SI. è assunto, con contratto a tempo indeterminato part time, Parte_1 come operaio presso la CO.ME.AR srl e B.S.P. srl entrambe con sede in in Spello (PG), con stipendio complessivo di circa € 1.400.00 mensili;
2) La SI.ra rimarrà nell'abitazione coniugale e luogo di residenza di proprietà CP_1 comune al 50% cadauno dei ricorrenti e sita IG (PG) - 06034 - Via Stelvio CP_1 Parte_1
n. 3, insieme alla FI minorenne secondo le modalità di seguito concordate al Persona_2 punto n. 3; viene consentito al sig. di poter utilizzare il garage sottostante Parte_1
l'abitazione coniugale;
il marito vive e risiede in altra dimora sita in IG Parte_1
(PG) - 06034 Via Monte Faeto n. 2 mentre il cane munito di chip intestato a Parte_1 rimarrà nell'abitazione coniugale sita IG (PG) - 06034 - Via Stelvio n.
3. Il mobilio presente nell'abitazione coniugale, di proprietà di , rimarrà all'interno dell'abitazione CP_1 coniugale in IG (PG) alla Via Stelvio n. 3;
3) La FI minorenne verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e il Persona_2 collocamento della stessa, per espressa volontà dei coniugi, avverrà con modalità paritarie e domicilio alternato tra i genitori, i quali provvederanno al mantenimento diretto della FI minorenne
; Persona_2
4) In particolare, i ricorrenti concordano il seguente piano genitoriale quanto al collocamento della FI minore : - La FI minore trascorrerà 5 giorni alla Persona_2 Persona_2 settimana, dal lunedì al venerdì, con un genitore ed il fine settimana, dal sabato mattina alla domenica sera compreso il pernottamento, con l'altro genitore;
ciò avverrà a settimane alternate tra i genitori tale da garantire la parità di collocamento e la tutela della bigenitorialità. Le festività natalizie, pasquali, il Capodanno ed il compleanno verranno trascorse dalla FI minore Persona_2 alternativamente con la madre o con il padre Alfredo, in ogni caso garantendo che i genitori CP_1 trascorrano ciascuno con la FI la metà del periodo di vacanza. Per le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere 20 giorni consecutivi con FI minore , giorni e Persona_2 pagina 2 di 4 periodo da stabilire concordemente tra i ricorrenti, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, il tutto chiaramente e soprattutto compatibilmente con le esigenze e la volontà della FI minore.
5) I ricorrenti concordano il seguente piano genitoriale quanto al mantenimento della FI minore
: Persona_2
6) - I sigg.ri e stabiliscono che nessun contributo a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1 reciproco verrà dato per la FI minore e che provvederanno al mantenimento Persona_2 diretto della FI minorenne ciascuno nei periodi di rispettiva permanenza, in Persona_2 considerazione che la stessa trascorre con i genitori periodi di pari arco temporale;
i ricorrenti dichiarano in via subordinata che, nel caso si verifichino situazioni nelle quali non fosse attuabile il collocamento paritario così come previsto nel presente ricorso congiunto, si stabilisce un contributo mensile al mantenimento della FI minorenne della somma di euro 250,00, Persona_2 rivalutabile secondo gli indici Istat relativi al costo della vita, a carico del genitore non collocatario ed a favore del genitore collocatario;
mentre le spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate, necessarie per la predetta FI verranno suddivise al 50% tra ciascuno dei genitori;
a titolo di esempio non esaustivo: quelle ricreative (vacanze, regali ecc.) scolastiche (rette tasse di iscrizione, acquisto libri di testo e materiale didattico, gite scolastiche, soggiorni all'estero ecc.), mediche (visite specialistiche, odontoiatriche, oculistiche ecc.) eccezion fatta per i c.d. farmaci da banco. I ricorrenti stabiliscono, altresì, che le spese per le attività sportive verranno sostenute integralmente dalla sig.ra . Resterà, altresì, nella disponibilità di CP_1 CP_1
l'intero importo dell'assegno unico per la FI minore e pertanto il sig. Persona_2
rinuncia al proprio 50% dell'importo del predetto assegno unico relativo alla Parte_1 FI minore in favore della sig.ra , all'uopo impegnandosi a Persona_2 CP_1 compiere tutte quelle eventuali formalità si rendessero necessarie.
7) I ricorrenti hanno integralmente definito tutte le questioni di natura patrimoniale ed economica, dichiarando che non risultano beni e/o crediti, valori o titoli da dover dividere.
8) Le spese di lite restano interamente compensate tra le parti.”
All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 4 Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in IG in data 4.06.2019 trascritto nei Registri degli atti di CP_1
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n. 29, parte I, anno 2019;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 30.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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