Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1100
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.02.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1100/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. E. VERONESE e dell'avv. F. C.F._2
GIORDANO, come da procura alle liti;
- PARTE RICORRENTE -
nei confronti di
C.F. ); Controparte_1 C.F._3
- PARTE RESISTENTE CONTUMACE -
PREMESSO CHE
- Con ricorso depositato in data 06.11.2024 il signor e la signora Parte_1 adivano il Tribunale di Biella nei confronti della signora Pt_2 chiedendo ordinarsi a quest'ultima la rimozione, a propria cure e spese, CP_1 delle cassette e dei vasi meglio descritti in narrativa e/o qualsivoglia altro ostacolo al passaggio pedonale dei ricorrenti dal fondo identificato al Catasto dei Terreni al foglio 6, particella 370;
- A sostegno della propria domanda gli odierni instanti allegavano che i) essi, coniugati in regime di separazione dei beni, erano proprietari della consistenza immobiliare ubicata nel comune di Cossato (Bi), in Regione Ronco alla via Monte Grappa n.14, come ivi meglio indicato;
ii) i predetti, subito dopo l'acquisto, nel corso dell'anno 2000,
“realizzavano in aderenza al predetto immobile una gettata di cemento utilizzata come marciapiede, delimitato da un muretto di pietra, sul quale esercitavano ininterrottamente il passaggio e da dove accedevano sia al pozzetto che al CP_2 pozzetto per la raccolta delle acque piovane per poter provvedere regolarmente alla loro ispezione e manutenzione;
i signori e , CP_3 Controparte_1 comproprietari dell'immobile sito in Cossato (Bi) alla via Montegrappa n.16, con raccomandata a.r. datata 31.07.2021, riconoscevano la proprietà di tale gettata di cemento utilizzata come marciapiede in capo agli odierni ricorrenti quando affermavano: “...1) il marciapiede di pertinenza del mappale 371 di Vs proprietà è gravato da servitù di passaggio a favore del mappale 369 di ns. proprietà in quanto tale diritto era stato riconosciuto dai due precedenti proprietari ed anche perché per oltre
30 anni è stato da noi esercitato senza interruzione alcuna per la manutenzione dell'aiuola posta nel ns. cortile in confine con il vs. citato marciapiede…”; tuttavia, a far data dal giorno 13.11.2023, la sig.ra in modo del tutto Controparte_1 arbitrario, si faceva lecito porre in essere condotte emulative, turbative e molestie attraverso il posizionamento sulla predetta gettata di cemento utilizzata come marciapiede, dapprima, di cassette e, successivamente, a far data dal 03.12.2023, di vasi di fiori e massi4impedendo di fatto agli odierni ricorrenti il transito e l'accesso ai predetti pozzetti;
tale spoglio (ovvero molestia) avveniva contro la volontà dei signori
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- Ora, attesa la ritualità della notifica nei confronti della resistente, si dichiara quest'ultima contumace;
- Nel merito, si rileva “per l'esercizio delle azioni possessorie, disciplinate dagli articoli 1168, 1169 e 1170 c.c. non è necessario che il possesso possieda gli stessi requisiti richiesti per l'usucapione. Le predette azioni sono destinate a garantire una protezione immediata contro la perdita violenta e clandestina del possesso o la sua alterazione, considerando il possesso come l'esercizio materiale del potere sulla cosa, che si manifesta attraverso attività che riproducono l'esercizio di un diritto di proprietà o di altro diritto reale. Pertanto, ai fini della protezione offerta dalle azioni possessorie, non ha rilevanza la frequenza o le modalità con cui il possesso viene esercitato. L'azione di reintegrazione è riconosciuta a tutela di qualsiasi possesso, anche se illecito o abusivo, purché manifesti i caratteri esteriori tipici della proprietà o di un altro diritto reale” (cfr. Trib. Rovigo sez. I, 26.10.2024), occorrendo precisare che “ai fini della tutela possessoria, il ricorrente deve dedurre e dimostrare la sussistenza, al momento dello spoglio o della turbativa, di un durevole, volontario e consapevole utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale” (cfr. Trib. Cosenza sez. I, 19.01.2023, n.92);
- Nella fattispecie, i ricorrenti risultano aver dimostrato che, dall'anno 2000 e sino al momento della lamentata turbativa, essi erano soliti transitare periodicamente sulla gittata di cemento in parola, costituente il marciapiede attinente al terreno meglio indicato in atti, al fine di procedere all'ispezione e alla manutenzione sia del pozzetto che di quello delle acque piovane, pertinenti alla loro abitazione, come CP_2 evincibile dalle risultanze processuali emerse a seguito dell'assunzione di sommarie informazioni. Si osserva, in particolare, come all'udienza del 25.02.2025 la signora
, professionista di fiducia del signor e dalla signora CP_5 Parte_1
abbia affermato: “Posso dichiararlo dal 2021, dall'inizio dei lavori di Pt_2 tinteggiatura, ero stata a casa dei Sigg. ri anche in anni precedenti in Parte_1 occasione di un rifacimento di un bagno ma non ricordo l'anno, allorchè io seguivo l'impresa, non la progettazione, non ricordo l'anno, i lavori di tinteggiatura sono iniziati a fine 2021 e sono durati circa 8/9 mesi, poteva essere dal novembre 2021, in quegli 8 mesi vedevo i Sigg.ri passare regolarmente, la resistente no. Finite Parte_1 le opere di tinteggiatura ho frequentato ancora la casa e i ricorrenti sono ancora passati regolarmente, è impossibile che loro non passino da lì anche solo per una manutenzione ordinaria degli infissi. Sì posso sempre dichiararlo per gli anni in cui ho frequentato io, anche perché al pozzetto Cordar per le letture è necessario accedervi” (cfr. verbale d'udienza del 25.02.2025). A tal proposito il signor CP_6 riferiva: “Conosco tutte le parti in causa, conosco i ricorrenti perché sono i miei vicini, abito a fianco a loro, il loro stabile confina con il mio cortile, siamo vicini dal 2000 circa. La resistente la conosco perché dal 1972 abito lì e la con la sua CP_1
2 famiglia è da sempre lì, ho fatto anche le scuole con il figlio della non ho CP_1 rapporti di debito/credito con nessuna delle parti in causa. (…) E' vero, mi ricordo che e passavano di lì (…) E' vero, perché quella zona lì è sempre Parte_1 Pt_2 stata libera, siccome faccio parte dell'acquedotto del paese (noi abbiamo un acquedotto privato) sappiamo dove sono posizionati i contatori (…) Io andavo via alla mattina e tornavo alla sera, mi è capitato ad un certo punto che sono tornato alla sera e il mi aveva detto che la resistente aveva posizionato dei vasi, non l'ho vista Pt_1 materialmente mettere i vasi (…) Non so dire la data giusta, so che era intorno alla metà di novembre e alla sera ad un certo punto ho visto posizionati i vasi”. Si aggiunge che l'informatore, dopo aver visionato in udienza i video compiegati dai ricorrenti e ritraenti una donna che poneva degli ostacoli sul passaggio de quo, affermava che la persona ripresa era la signora “senza ombra di dubbio” (cfr. Controparte_1 verbale d'udienza del 25.02.2025). In ragione della linearità e della sovrapponibilità delle dichiarazioni rese dai predetti informatori, si reputa pienamente provato il duplice presupposto del passaggio esercitato periodicamente negli anni dai ricorrenti sul fondo de quo e delle limitazioni impedienti tale transito, nonché apposte dall'odierna resistente, con conseguente concessione della tutela possessoria domandata dal signor e dalla signora e assorbimento di qualsivoglia altra Parte_1 Pt_2 questione. Nulla in ordine al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla parte ricorrente - peraltro né puntualmente allegati, né comprovati -, apparendo tale richiesta, alla luce del contenuto degli atti complessivamente considerati, una mera formula di stile;
- Infine, in punto spese di lite, esse si pongono a carico di parte resistente in virtù del principio della soccombenza.
Tali spese si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, con riguardo alle cause aventi natura cautelare e recanti - in difetto di indici di segno contrario - un valore indeterminabile a complessità bassa, con riguardo ai compensi minimi spettanti agli avvocati in ragione della semplicità delle questioni affrontate, del circoscritto numero delle stesse, della giurisprudenza conforme e della mancanza d'attività difensiva da parte della resistente e così per i seguenti importi:
fase di studio € 588,00
fase introduttiva € 426,00
fase istruttoria € 993,00
fase decisionale € 601,00 e così per la complessiva somma pari a € 2.608,00 per compensi, oltre a € 314,34 per esposti, al 15% per spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta;
P.Q.M.
ORDINA alla signora la rimozione, a propria cure e spese, Controparte_1 dal fondo identificato al Catasto dei Terreni al foglio 6, particella 370, delle cassette e dei vasi e/o di qualsivoglia altro ostacolo meglio descritto in ricorso, che qui si richiama, impediente il passaggio pedonale sui luoghi ivi meglio indicati da parte del signor e della signora;
Parte_1 Parte_2
CONDANNA la signora al pagamento in favore del signor Controparte_1
e della signora della somma pari a € Parte_1 Parte_2 2.608,00 per compensi, oltre a € 314,34 per esposti, al 15% per spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta. Si comunichi.
Biella, 14.04.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
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