Versione
26 giugno 1970
26 giugno 1970
>
Versione
13 gennaio 1993
13 gennaio 1993
Art. 1.
I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se piu' favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermita' contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1992, n.498 ha disposto (con l'art. 4 comma 5) che "L' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonche' per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianita' ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza."
I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se piu' favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermita' contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1992, n.498 ha disposto (con l'art. 4 comma 5) che "L' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonche' per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianita' ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza."
Commentari • 2
- 1. Il CCNL del 12 febbraio 2002Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 27 febbraio 2002 · 0.6463909
You are seeing this because the administrator of this website has set up Anubis to protect the server against the scourge of AI companies aggressively scraping websites. This can and does cause downtime for the websites, which makes their resources inaccessible for everyone. Anubis is a compromise. Anubis uses a Proof-of-Work scheme in the vein of Hashcash, a proposed proof-of-work scheme for reducing email spam. The idea is that at individual scales the additional load is ignorable, but at mass scraper levels it adds up and makes scraping much more expensive. Ultimately, this is a placeholder solution so that more time can be spent on fingerprinting and identifying headless browsers …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 320
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2022, n. 446Provvedimento: […] e chiese accertarsi il suo diritto al riconoscimento della valutazione di due anni di anzianità ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della superiore classe di stipendio ( VII) con decorrenza 26.12.1997 ai sensi degli artt.1 e 2 della legge nr. 336/1970; […] e siccome l'art.1 della legge 24 maggio 1970 nr. 336 consente il riconoscimento del predetto beneficio una solta volta la Pt_1 aveva esaurito la possibilità di chiedere per una seconda volta non consentita, […] 824 in via astratta aveva previsto la possibilità di avere lo scatto biennale di cui all'art.1 della legge nr.336/1970 in aggiunta al totale degli scatti del parametro retributivo di riferimento. […] in quanto sia gli artt.1 e 2 della legge nr.336/1970 che l'art.3 della legge nr.Leggi di più...
- orfani di guerra·
- riconoscimento benefici·
- scatti biennali·
- contributo unificato·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- compensazione spese·
- legge 336/1970·
- valutazione anzianità