Articolo 142 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 141Articolo 143
Versione
15 marzo 1974
Art. 142.
Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1974, quale fondo nazionale ospedaliero, e' comprensivo della somma di lire 5.000.000.000 destinata, ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessita' in rapporto alle finalita' di cui all'articolo 2 della legge medesima.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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