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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13280/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13280/2020
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Controparte_2
[...]
Controparte_3
Controparte_4
CONVENUTO/I
Oggi 9 maggio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. DI STEFANI STEFANIA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Andrea Mombelli, il quale specifica che il giudizio, dopo le vicende intervenute nelle more dello stesso, è limitato alla cartella esattoriale n. 06820120150502418; insiste poi per la riforma della sentenza appellata in ordine alle spese processuali poste a carico di Parte_1
Per nessuno compare per l'avv. BREVI CARLO PAOLO Controparte_1
Per Per Per Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
Per nessuno compare per l'avv. RIZZO ALESSANDRO CP_2
Il Giudice ascoltata la discussione orale del difensore di parte appellante, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 4 N. R.G. 13280/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13280/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DI STEFANI STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA G. P. DA PALESTRINA, 19 00193 presso il difensore avv. DI STEFANI STEFANIA CP_2
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BREVI Controparte_1 C.F._1
CARLO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA CAPRIE, 12 10138 TORINO presso il difensore avv. BREVI CARLO PAOLO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZO ALESSANDRO, CP_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 00186 presso il difensore avv. CP_2
RIZZO ALESSANDRO
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 7 ottobre 2022
pagina2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-i , di e l' , regolarmente citati, Controparte_5 CP_3 Controparte_6 non si sono costituiti e, pertanto, deve essere dichiarata la loro contumacia
-nel merito, l'appello è fondato
-deve infatti applicarsi l'orientamento giurisprudenziale formulato da Cass. sent. n. 7353 del 7 marzo 2022
-si trattava di un giudizio di opposizione a cartelle esattoriali alle quali erano erano sottese pretese sanzionatorie per violazioni al codice stradale
-la Cassazione ha stabilito che
L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.
-nella motivazione della sentenza si legge che:
“…l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile … soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza (Cass., 10/11/2016, n. 22946, pag. 6) …
quando, invece, si deducono fatti estintivi quale la prescrizione, dalla commissione del fatto - e perciò facendo valere la mancata notifica del verbale di accertamento solo come mancanza di atti interruttivi - ovvero successivamente alla notifica della cartella, potendosi esercitare l'opposizione ex art. 615, cod. proc. civ., in un perimetro processuale differente da quello di un giudizio propriamente impugnatorio, non vi sono termini per agire (Cass., Sez. U., n. 22080 del 2017, cit., pag. 25); in questa ipotesi, viceversa, va d'altro canto ribadito che quando nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione, l'impugnazione del "ruolo", o meglio la contestazione del credito da esso risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il debitore, tipicamente, potrebbe rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e disponendo egli già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire senza sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass., n. 22946 del 2016, cit., pag. 7) …
l'istante … non può limitarsi ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d'incertezza che sorregge, sostanziando l'interesse ad agire, l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo …”
pagina3 di 4 -nella specie, costituisce circostanza pacifica la regolare notifica della cartella di pagamento n.06820120150502418 il 16 maggio 2012, come affermato anche dal Giudice di Pace non può pertanto sostenere di aver avuto cognizione della pretesa creditoria del Controparte_1
solo a seguito dell'estrazione del ruolo in data 8 maggio 2018 Controparte_3
-dall'altro canto, a fronte delle difese dell' convenuta nel giudizio di Controparte_7 primo grado, egli ha negato di aver ricev 68 2017 90000250 79/00 che, in base all' , sarebbe stata consegnata al portiere dello stabile di residenza il 15 Parte_1 marzo 2017
-ciò comporta che, secondo la sua stessa prospettazione, l'appellato avrebbe instaurato il giudizio di opposizione innanzi al Giudice di Pace in assenza di elementi oggettivi attestanti l'attività di recupero del credito del da parte dell' Controparte_3 Controparte_8
pertanto, non ha alcun concreto interesse ad agire mediante un'azione di accertamento negativo
[...] del credito
-ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui, in assenza di un concreto interesse ad agire del debitore, ha accertato la prescrizione del credito del Controparte_3 portato dalla cartella esattoriale n.06820120150502418 notificata il 16 maggio 2012
-la sentenza va riformata anche in ordine alla liquidazione delle spese che, in applicazione del principio della soccombenza, devono esser poste a carico dell'appellato unitamente a quelle del presente grado di giudizio
-quanto ai rapporti tra l'appellante e il costituito, deve dichiararsi l'integrale Controparte_2 compensazione delle spese del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. ne giudizio d'appello avverso la sentenza n.8470 depositata dal Giudice di Pace il 10 settembre 2019, così dispone:
1) in riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la legittimità della cartella di pagamento n.06820120150502418
2) condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio e che si liquidano in complessivi € 950,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore dell'appellante delle spese anticipate e dei compensi non riscossi.
Milano, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13280/2020
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Controparte_2
[...]
Controparte_3
Controparte_4
CONVENUTO/I
Oggi 9 maggio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. DI STEFANI STEFANIA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Andrea Mombelli, il quale specifica che il giudizio, dopo le vicende intervenute nelle more dello stesso, è limitato alla cartella esattoriale n. 06820120150502418; insiste poi per la riforma della sentenza appellata in ordine alle spese processuali poste a carico di Parte_1
Per nessuno compare per l'avv. BREVI CARLO PAOLO Controparte_1
Per Per Per Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
Per nessuno compare per l'avv. RIZZO ALESSANDRO CP_2
Il Giudice ascoltata la discussione orale del difensore di parte appellante, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 4 N. R.G. 13280/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13280/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DI STEFANI STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA G. P. DA PALESTRINA, 19 00193 presso il difensore avv. DI STEFANI STEFANIA CP_2
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BREVI Controparte_1 C.F._1
CARLO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA CAPRIE, 12 10138 TORINO presso il difensore avv. BREVI CARLO PAOLO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZO ALESSANDRO, CP_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 00186 presso il difensore avv. CP_2
RIZZO ALESSANDRO
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 7 ottobre 2022
pagina2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-i , di e l' , regolarmente citati, Controparte_5 CP_3 Controparte_6 non si sono costituiti e, pertanto, deve essere dichiarata la loro contumacia
-nel merito, l'appello è fondato
-deve infatti applicarsi l'orientamento giurisprudenziale formulato da Cass. sent. n. 7353 del 7 marzo 2022
-si trattava di un giudizio di opposizione a cartelle esattoriali alle quali erano erano sottese pretese sanzionatorie per violazioni al codice stradale
-la Cassazione ha stabilito che
L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.
-nella motivazione della sentenza si legge che:
“…l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile … soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza (Cass., 10/11/2016, n. 22946, pag. 6) …
quando, invece, si deducono fatti estintivi quale la prescrizione, dalla commissione del fatto - e perciò facendo valere la mancata notifica del verbale di accertamento solo come mancanza di atti interruttivi - ovvero successivamente alla notifica della cartella, potendosi esercitare l'opposizione ex art. 615, cod. proc. civ., in un perimetro processuale differente da quello di un giudizio propriamente impugnatorio, non vi sono termini per agire (Cass., Sez. U., n. 22080 del 2017, cit., pag. 25); in questa ipotesi, viceversa, va d'altro canto ribadito che quando nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione, l'impugnazione del "ruolo", o meglio la contestazione del credito da esso risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il debitore, tipicamente, potrebbe rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e disponendo egli già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire senza sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass., n. 22946 del 2016, cit., pag. 7) …
l'istante … non può limitarsi ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d'incertezza che sorregge, sostanziando l'interesse ad agire, l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo …”
pagina3 di 4 -nella specie, costituisce circostanza pacifica la regolare notifica della cartella di pagamento n.06820120150502418 il 16 maggio 2012, come affermato anche dal Giudice di Pace non può pertanto sostenere di aver avuto cognizione della pretesa creditoria del Controparte_1
solo a seguito dell'estrazione del ruolo in data 8 maggio 2018 Controparte_3
-dall'altro canto, a fronte delle difese dell' convenuta nel giudizio di Controparte_7 primo grado, egli ha negato di aver ricev 68 2017 90000250 79/00 che, in base all' , sarebbe stata consegnata al portiere dello stabile di residenza il 15 Parte_1 marzo 2017
-ciò comporta che, secondo la sua stessa prospettazione, l'appellato avrebbe instaurato il giudizio di opposizione innanzi al Giudice di Pace in assenza di elementi oggettivi attestanti l'attività di recupero del credito del da parte dell' Controparte_3 Controparte_8
pertanto, non ha alcun concreto interesse ad agire mediante un'azione di accertamento negativo
[...] del credito
-ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui, in assenza di un concreto interesse ad agire del debitore, ha accertato la prescrizione del credito del Controparte_3 portato dalla cartella esattoriale n.06820120150502418 notificata il 16 maggio 2012
-la sentenza va riformata anche in ordine alla liquidazione delle spese che, in applicazione del principio della soccombenza, devono esser poste a carico dell'appellato unitamente a quelle del presente grado di giudizio
-quanto ai rapporti tra l'appellante e il costituito, deve dichiararsi l'integrale Controparte_2 compensazione delle spese del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. ne giudizio d'appello avverso la sentenza n.8470 depositata dal Giudice di Pace il 10 settembre 2019, così dispone:
1) in riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la legittimità della cartella di pagamento n.06820120150502418
2) condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio e che si liquidano in complessivi € 950,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore dell'appellante delle spese anticipate e dei compensi non riscossi.
Milano, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina4 di 4