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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 4529 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione al precetto
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Pezzella (c.f.: ), domiciliato in Sant'Arpino alla C.F._2
Via Tenente Leone D'Anna, 24
OPPONENTE
E
l' (c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo (c.f.:
), domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi, 55 C.F._3
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha propo- Parte_1
sto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dall'INPS in data
28.05.2024, con cui gli era stato intimato il pagamento delle spese legali di cui alla sentenza n. 2979/2018 emessa dal Tribunale di Napoli Nord sez. Lavoro, quanti- ficate in 436,42 euro.
L'opponente ha dedotto che l'atto di precetto è nullo sia per la mancata allegazio- ne dell'attestazione di conformità di cui all'art. 475 c.p.c. che per l'assenza della sottoscrizione nell'atto di precetto.
L'INPS ha resistito all'opposizione, eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Tribunale in quanto la somma precettata rientra nella competenza del Giudice di Pace;
ha inoltro dedotto la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'opponente, poiché erano trascorsi i 90 giorni di efficacia del precetto (ex art. 481 c.p.c.) senza che l'esecuzione fosse iniziata, così venendo a mancare l'utilità pratica della presente opposizione;
ha contestato, nel merito, le avverse ec- cezioni, segnalando che il titolo giudiziale notificato era stato corredato dall'attestazione di conformità e che il precetto era stato firmato digitalmente.
2. L'eccezione di incompetenza per valore è infondata.
Trova, infatti, applicazione l'art. 618 bis c.p.c., secondo cui «1. Per le materie trat- tate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie indivi- duali di lavoro in quanto applicabili.
2. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza».
Trattandosi di credito derivante da controversia di lavoro ed applicandosi dunque ad essa il relativo procedimento, la competenza spetta per materia al Tribunale, ancorché in funzione di giudice del lavoro, e a nulla rileva il mancato esercizio del potere ordinatorio di cui all'art. 426 c.p.c. relativamente al passaggio dal rito or- dinario a quello speciale.
3. L'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire dell'opponente è infonda- ta.
Va ricordato che l'art. 481, comma 2, c.p.c. dispone che “se contro il precetto è pro- posta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'artico- lo 627”. L'interpretazione giurisprudenziale, ormai consolidata, della disposizione in parola, aderendo all'inequivoco dato letterale della norma, ribadisce che l'art. 2
R.g.a.c.c. 4529/2024 481 c.p.c. ricollega all'opposizione l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto (Cass. 3 giugno 1994 n. 5377). Se ne deduce che dopo il giudizio di merito introdotto con l'opposizione, il termine di 90 giorni di validità del precet- to riprenderà a decorrere.
Nel caso di specie il precetto è stato notificato in data 28.05.2024, e l'opposizione
è stata notificata all'INPS in data 3.6.2024, quindi prima del decorso del termine di efficacia del precetto.
Non vi è motivo, quindi, di ritenere che l'opponente abbia perso interesse ad ot- tenere la caducazione del precetto, il quale, lo si ribadisce, non ha perso la sua ef- ficacia, potendo l'INPS iniziare l'esecuzione forzata sulla base dello stesso precetto qui opposto quando il termine di efficacia riprenderà a decorrere.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
L'opponente eccepisce la nullità ed illegittimità dell'atto di precetto, in quanto mancante dell'attestazione di conformità di cui all'art. 475 c.p.c.
A tal proposito basta osservare che l'INPS, diversamente da quanto affermato dall'opponente, ha allegato alla sua comparsa di costituzione e risposta la sentenza n. 2979/2018, notificata unitamente al precetto opposto, e seguita dall'attestazione di conformità del difensore dell'INPS.
È opportuno solo ribadire che, diversamente da quanto sembra prospettare l'opponente, anche il difensore può validamente attestare la conformità del titolo esecutivo. L'art. 475 c.p.c. dispone infatti che le sentenze, i provvedimenti e gli al- tri atti dell'autorità giudiziaria, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale. Ebbene, l'art. 196 octies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile dispone che il difensore può estrarre copia digitale dal fascicolo telematico del provvedimento ed attestarne la conformità, ed anche che “le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico
3
R.g.a.c.c. 4529/2024 o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di confor- mità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono”.
L'eccezione appare quindi infondata.
5. L'eccezione relativa alla nullità del precetto per assenza della sottoscrizione è in- fondata.
L'opponente, nel chiedere di accertare la nullità dell'atto di precetto perché privo della sottoscrizione, trascura che l'esame del precetto versato agli atti del fascicolo evidenzia che sulla copia cartacea notificatagli risulta impressa la stampa della sot- toscrizione digitale effettuata dal difensore dell'INPS.
Trova pertanto applicazione l'art. 23 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), secondo cui “Le copie su supporto analogico di docu- mento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizza- to”.
Nel caso di specie, è palese che l'attestazione di conformità sia insita nella notifi- cazione che dell'atto stesso è stata fatta dall'ufficiale giudiziario, dovendo ritenersi che questi abbia, con la sua ricezione e successiva comunicazione al destinatario, così attestato che la copia su supporto analogico corrispondeva all'originale dell'atto firmato digitalmente.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente a rifondere le spese processuali all'Inps, liquidandole in
500,00 € per compensi e 75,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
4
R.g.a.c.c. 4529/2024 Così deciso in Aversa, il 13/05/2025.
5
R.g.a.c.c. 4529/2024
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 4529 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione al precetto
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Pezzella (c.f.: ), domiciliato in Sant'Arpino alla C.F._2
Via Tenente Leone D'Anna, 24
OPPONENTE
E
l' (c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo (c.f.:
), domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi, 55 C.F._3
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha propo- Parte_1
sto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dall'INPS in data
28.05.2024, con cui gli era stato intimato il pagamento delle spese legali di cui alla sentenza n. 2979/2018 emessa dal Tribunale di Napoli Nord sez. Lavoro, quanti- ficate in 436,42 euro.
L'opponente ha dedotto che l'atto di precetto è nullo sia per la mancata allegazio- ne dell'attestazione di conformità di cui all'art. 475 c.p.c. che per l'assenza della sottoscrizione nell'atto di precetto.
L'INPS ha resistito all'opposizione, eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Tribunale in quanto la somma precettata rientra nella competenza del Giudice di Pace;
ha inoltro dedotto la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'opponente, poiché erano trascorsi i 90 giorni di efficacia del precetto (ex art. 481 c.p.c.) senza che l'esecuzione fosse iniziata, così venendo a mancare l'utilità pratica della presente opposizione;
ha contestato, nel merito, le avverse ec- cezioni, segnalando che il titolo giudiziale notificato era stato corredato dall'attestazione di conformità e che il precetto era stato firmato digitalmente.
2. L'eccezione di incompetenza per valore è infondata.
Trova, infatti, applicazione l'art. 618 bis c.p.c., secondo cui «1. Per le materie trat- tate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie indivi- duali di lavoro in quanto applicabili.
2. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza».
Trattandosi di credito derivante da controversia di lavoro ed applicandosi dunque ad essa il relativo procedimento, la competenza spetta per materia al Tribunale, ancorché in funzione di giudice del lavoro, e a nulla rileva il mancato esercizio del potere ordinatorio di cui all'art. 426 c.p.c. relativamente al passaggio dal rito or- dinario a quello speciale.
3. L'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire dell'opponente è infonda- ta.
Va ricordato che l'art. 481, comma 2, c.p.c. dispone che “se contro il precetto è pro- posta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'artico- lo 627”. L'interpretazione giurisprudenziale, ormai consolidata, della disposizione in parola, aderendo all'inequivoco dato letterale della norma, ribadisce che l'art. 2
R.g.a.c.c. 4529/2024 481 c.p.c. ricollega all'opposizione l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto (Cass. 3 giugno 1994 n. 5377). Se ne deduce che dopo il giudizio di merito introdotto con l'opposizione, il termine di 90 giorni di validità del precet- to riprenderà a decorrere.
Nel caso di specie il precetto è stato notificato in data 28.05.2024, e l'opposizione
è stata notificata all'INPS in data 3.6.2024, quindi prima del decorso del termine di efficacia del precetto.
Non vi è motivo, quindi, di ritenere che l'opponente abbia perso interesse ad ot- tenere la caducazione del precetto, il quale, lo si ribadisce, non ha perso la sua ef- ficacia, potendo l'INPS iniziare l'esecuzione forzata sulla base dello stesso precetto qui opposto quando il termine di efficacia riprenderà a decorrere.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
L'opponente eccepisce la nullità ed illegittimità dell'atto di precetto, in quanto mancante dell'attestazione di conformità di cui all'art. 475 c.p.c.
A tal proposito basta osservare che l'INPS, diversamente da quanto affermato dall'opponente, ha allegato alla sua comparsa di costituzione e risposta la sentenza n. 2979/2018, notificata unitamente al precetto opposto, e seguita dall'attestazione di conformità del difensore dell'INPS.
È opportuno solo ribadire che, diversamente da quanto sembra prospettare l'opponente, anche il difensore può validamente attestare la conformità del titolo esecutivo. L'art. 475 c.p.c. dispone infatti che le sentenze, i provvedimenti e gli al- tri atti dell'autorità giudiziaria, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale. Ebbene, l'art. 196 octies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile dispone che il difensore può estrarre copia digitale dal fascicolo telematico del provvedimento ed attestarne la conformità, ed anche che “le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico
3
R.g.a.c.c. 4529/2024 o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di confor- mità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono”.
L'eccezione appare quindi infondata.
5. L'eccezione relativa alla nullità del precetto per assenza della sottoscrizione è in- fondata.
L'opponente, nel chiedere di accertare la nullità dell'atto di precetto perché privo della sottoscrizione, trascura che l'esame del precetto versato agli atti del fascicolo evidenzia che sulla copia cartacea notificatagli risulta impressa la stampa della sot- toscrizione digitale effettuata dal difensore dell'INPS.
Trova pertanto applicazione l'art. 23 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), secondo cui “Le copie su supporto analogico di docu- mento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizza- to”.
Nel caso di specie, è palese che l'attestazione di conformità sia insita nella notifi- cazione che dell'atto stesso è stata fatta dall'ufficiale giudiziario, dovendo ritenersi che questi abbia, con la sua ricezione e successiva comunicazione al destinatario, così attestato che la copia su supporto analogico corrispondeva all'originale dell'atto firmato digitalmente.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente a rifondere le spese processuali all'Inps, liquidandole in
500,00 € per compensi e 75,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
4
R.g.a.c.c. 4529/2024 Così deciso in Aversa, il 13/05/2025.
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R.g.a.c.c. 4529/2024
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello