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15 luglio 1998
15 luglio 1998
Art. 2. 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: "sviluppo" sono inserite le seguenti: "politico, culturale,";
b) alla lettera b), dopo la parola: "Governo" sono inserite le seguenti: "o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento";
c) alla lettera c), dopo la parola: "collaborando" sono inserite le seguenti: "alla organizzazione e";
d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"cbis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero";
e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo";
f) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"dbis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione".
Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 della citata legge n. 368 del 1989 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1 il CGIE provvede a:
a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunita' italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunita' medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attivita' produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunita' italiane all'estero;
c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunita' italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;
cbis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero;
d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;
dbis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione".
a) alla lettera a), dopo la parola: "sviluppo" sono inserite le seguenti: "politico, culturale,";
b) alla lettera b), dopo la parola: "Governo" sono inserite le seguenti: "o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento";
c) alla lettera c), dopo la parola: "collaborando" sono inserite le seguenti: "alla organizzazione e";
d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"cbis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero";
e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo";
f) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"dbis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione".
Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 della citata legge n. 368 del 1989 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1 il CGIE provvede a:
a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunita' italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunita' medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attivita' produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunita' italiane all'estero;
c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunita' italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;
cbis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero;
d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;
dbis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione".
Giurisprudenza • 2
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