CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/06/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 95/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 26/09/2024 e promossa in questo grado
DA
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità, Dipartimento Regionale delle Miniere, Distretto minerario di Caltanissetta, in persona del suo legale rapp.te pro tempore CF e
PI , rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta nei cui uffici è domiciliato in Via Libertà,
174 .
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1
tempore, CF , rappresentata e difesa sia congiuntamente P.IVA_2
che disgiuntamente dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, con domicilio digitale da Pec del Registro di giustizia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
E nei Confronti di:
, Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, subentrata a titolo universale a Riscossione Sicilia spa giusta disp. Di cui all'art 76 D.L.
73/2021 convert. L. 106/2021, elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Greco che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…L'Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, insiste in tutte quante le difese articolate nell'atto di citazione in appello e chiede che la causa venga posta in decisione .....”.
Per parte appellata: “…precisa le conclusioni insistendo nell'accoglimento integrale dell'appello, con condanna di parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistario...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.04.2019, la cooperativa ha CP_1
chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n.292/2018 n.
0008242800000, con la quale la società Riscossione Sicilia s.p.a. le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 11.804,08, a fronte del mancato pagamento del canone di produzione per l'anno 2013 (diffida prot. n.44044 del 16.12.2015), in quanto esercente l'attività di estrazione di materiale di cava. Con l'opposizione, parte attrice deduceva:
1) l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento in quanto eseguita a mezzo p.e.c.;
2) la nullità della cartella per mancanza di firma del responsabile del procedimento;
3) l'illegittimità della pretesa impositiva poiché la quantificazione del canone operata dall'assessorato regionale, sarebbe avvenuta sulla scorta del decreto assessoriale n.171 del 11.4.2014, annullato dal TAR di Palermo con sentenza n.1275/2015 del
29.5.2015.
Si costituiva in giudizio l'Assessorato dell'Energia e servizi di
Pubblica Utilità dipartimento minerario, con comparsa del
26.09.2019, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di irregolarità formale del titolo e della sua notifica;
nel merito contestava la fondatezza dei motivi di opposizione addotti dalla cooperativa attrice.
Si costituiva altresì la convenuta Riscossione Sicilia spa eccependo:
1) la tardività dei motivi di opposizione concernenti la regolarità formale della cartella, che andavano impugnati con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex a r t. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo;
2) il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla legittimità della pretesa impositiva dell'assessorato regionale;
3) ha contestato comunque l'infondatezza dei motivi addotti dall'opponente, in merito alla regolarità della notifica della cartella e della nullità della stessa per mancanza di sottoscrizione.
Con sentenza n.71/2021, resa ex art 281 sexies cpc, il 08/02/2021, il
Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio
937/2019 RG, dichiarava in parte inammissibile ed in parte fondata la domanda che accoglieva, e per effetto annullava la cartella impugnata;
compensando interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza L' di Parte_1
Pubblica utilità, ha proposto appello, chiedendo di: “….annullare o riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta dalla;
2) riformare, altresì, Controparte_3
il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese legali...”.
Si costituiva in giudizio la Cooperativa che Controparte_1
chiedeva la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto del gravame.
Si costituiva anche la subentrata Controparte_2
alla Riscossione Sicilia spa, che insisteva nell'eccezione di propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva accogliersi l'appello dell'Assessorato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'Ente appellante censura la sentenza per violazione di legge dell'art 2697 cc e mancata applicazione dell'art 12 della L.R. 09/2013.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui statuisce la non debenza della delle Parte_2 somme iscritte a ruolo dalla Amministrazione Regionale ed erroneamente quantificate e pretese a titolo di canone per attività estrattiva. Deduce l'appellante che secondo il Giudice la somma è stata determinata dalla PA in applicazione del criterio di calcolo previsto dal D.A. n. 171/2014, che faceva riferimento alla quantità di materiale estratto e non di minerale, criterio di calcolo dichiarato illegittimo dal TAR di Palermo sent. n. 1275/2015.
L'Amministrazione sostiene che la documentazione depositata dimostrerebbe la fondatezza della pretesa impositiva.
La aveva inviato la dichiarazione sostitutiva di Controparte_1
atto notorio con cui dichiarava che per l'anno 201 nella cava IU
LI aveva estratto m 3 118.393, 09 di materiale e della fattura 49 del
30 maggio 2015 con cui la cooperativa richiedeva la somma di €
29.598,27 alla società avendo in quel periodo offerto CP_4
il prodotto solo ed esclusivamente alla come da CP_5
contratto di fornitura in atti. Per di più nella dichiarazione sostitutiva, insiste l'appellante, si legge di “avere calcolato l'importo relativo al canone di produzione sull'attività estrattiva per l'anno 2013 sulla base di € 0,25 a metro cubo per un totale di 118.393,09 metri cubi di materiale”.
La censura non è fondata.
Osserva soffermarsi sull'avvicendarsi della normativa in materia.
L'articolo 12 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9 stabiliva che “...gli esercenti di cave sono tenuti a versare un canone di produzione commisurato alla quantità di minerale estratto…”, Il canone era determinato in base a specifici parametri per diversi tipi di materiali estratti, come sabbia, ghiaia, argille, calcare, gessi, sabbie silicee, torba e pietre ornamentali. Ad esempio, per sabbia e ghiaia per calcestruzzi, il canone era di € 0,25 al metro cubo per l'anno 2013.
Con Decreto Assessoriale 171/2014, l'Assessorato Enegia e servizi
P.U. della Regione Siciliana, definiva le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni di cui al comma 4 dell'art 12 L.
R.S. 9/2013.
Adito con più ricorsi, il TAR per la Sicilia, con sentenza n. 1275/2015, annullava il Decreto Assessoriale n.171/2013, per avere tale decreto commisurato il canone non alla quantità di “minerale”, ma di
“materiale” estratto.
L'Assemblea Regionale Siciliana legiferava nuovamente sul tema di canoni prevedendo all'art 83 LRS 9/2015 la sostituzione totale dell'art
12 LR 9/2013 determinando nuove modalità di calcolo e commisurando il canone alla superficie dell'area coltivabile e ai volumi autorizzati della cava, obbligando l'Assessorato alla emanazione di altro decreto assessoriale n. 468/2015 che definiva le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni minerari per le attività di cava.
Avverso tale Decreto assessoriale veniva proposta opposizione al TAR
Sicilia che dava luogo ad un incidente di costituzionalità dinnanzi alla
Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 89 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 83 della Legge Regionale 3 novembre 2015, n. 20, nella parte in cui ha modificato l'articolo 12 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9, ritenendo che la determinazione del canone sulla base della superficie e dei volumi autorizzati non fosse conforme ai principi costituzionali, in particolare al principio di capacità contributiva e al divieto di retroattività delle leggi tributarie .
Alla luce delle normative applicabili nel 2013 e delle sentenze del
TAR Sicilia e della Corte Costituzionale, il canone di produzione per l'anno 2013 deve essere determinato sulla base della quantità effettiva di “minerale” estratto, e non già all'intero volume di materiale scavato o altre frazioni non utilmente impiegabili, utilizzando i parametri previsti dall'articolo 12 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9.
Infatti mentre il “materiale” estratto rappresenta tutto ciò che viene scavato, inclusi scarti, sovvalli, materiali non utilizzabili economicamente, il “minerale” estratto non è altro che la parte utile commercializzabile, esclusi gli scarti. Tale interpretazione trova infatti conferma nella sentenza del TAR Sicilia n. 1275/2015, che ha annullato il Decreto Assessoriale n. 171/2014 per aver indebitamente ancorato il canone alla quantità di materiale estratto, in violazione della norma regionale che richiede espressamente il riferimento al
“minerale” estratto. A ciò si aggiunga la successiva pronuncia della
Corte Costituzionale n. 89/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della modifica normativa introdotta con l'art. 83 della
L.R. 20/2015, nella parte in cui prevedeva un canone basato su parametri forfettari (superficie e volumi autorizzati), ritenuti in contrasto con i principi di capacità contributiva e proporzionalità. Ciò vale anche per l'attività di cava avente ad oggetto l'estrazione di calcare, per cui il canone di produzione per l'anno 2013 deve essere determinato sulla base del minerale effettivamente estratto, con esclusione del materiale di risulta o non commerciabile, in applicazione del principio di equità fiscale e rispetto della normativa vigente per l'anno di riferimento.
A nulla vale quante riferito dall'appellante a pag. 5 dell'atto di appello sulla interpretazione teleologica del termine minerale, che nella fattispecie sarebbe pari a tutto l'estratto fornito dalla cava. E ciò perché l'art 12 LR Sicila 9/2013 non distingue tra tipologie di materiali (sabbia, ghiaia, calcare , etc…), ma usa il termine minerale in senso generale, riferendosi alla parte economicamente utile. Infatti, se si fosse utilizzato il termine “materiale estratto” sarebbero stati inclusi nello stesso sia gli scarti di lavorazione, sia il materiale non selezionato, sia i detriti etc…. A riprova di ciò la giurisprudenza (Tar
Sicilia sent. 1275/2015), ha come sopra cennato, annullato il decreto assessoriale 171/2014 perché considerava il materiale invece del minerale. Nella fattispecie trattandosi di calcare il canone andava calcolato sul volume di calcare effettivamente destinato all'uso commerciale o industriale e non sull'intero volume movimentato o scavato .
Pa Avendo la effettuato i conteggi sulla base del decreto Assessoriale
171/2014 dichiarato nullo dal Tar per la Sicilia, per aver indebitamente ancorato il canone, alla quantità di materiale estratto, in violazione della norma regionale che richiede espressamente il riferimento al minerale estratto.
L'appello va pertanto rigettato.
Ritiene il Collegio che, alla luce dell'oggettiva incertezza normativa e dell'evoluzione altalenante della giurisprudenza in materia di determinazione del canone di produzione per le attività estrattive, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La materia trattata ha infatti visto susseguirsi, nel corso del tempo, interventi legislativi, atti amministrativi e pronunce giurisprudenziali, tra cui la sentenza del TAR Sicilia n.
1275/2015 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 89/2018 – che hanno modificato sensibilmente i criteri di calcolo del canone, incidendo sulla certezza del diritto per gli operatori del settore e per la stessa amministrazione. In tale contesto, appare equo compensare le spese di lite, non ravvisandosi una posizione processuale manifestamente infondata da parte di alcuno dei contendenti.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
71/2021, emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 08/02/2021 nel procedimento RG 937/2019. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 20/06/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 95/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 26/09/2024 e promossa in questo grado
DA
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità, Dipartimento Regionale delle Miniere, Distretto minerario di Caltanissetta, in persona del suo legale rapp.te pro tempore CF e
PI , rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta nei cui uffici è domiciliato in Via Libertà,
174 .
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1
tempore, CF , rappresentata e difesa sia congiuntamente P.IVA_2
che disgiuntamente dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, con domicilio digitale da Pec del Registro di giustizia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
E nei Confronti di:
, Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, subentrata a titolo universale a Riscossione Sicilia spa giusta disp. Di cui all'art 76 D.L.
73/2021 convert. L. 106/2021, elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Greco che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…L'Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, insiste in tutte quante le difese articolate nell'atto di citazione in appello e chiede che la causa venga posta in decisione .....”.
Per parte appellata: “…precisa le conclusioni insistendo nell'accoglimento integrale dell'appello, con condanna di parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistario...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.04.2019, la cooperativa ha CP_1
chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n.292/2018 n.
0008242800000, con la quale la società Riscossione Sicilia s.p.a. le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 11.804,08, a fronte del mancato pagamento del canone di produzione per l'anno 2013 (diffida prot. n.44044 del 16.12.2015), in quanto esercente l'attività di estrazione di materiale di cava. Con l'opposizione, parte attrice deduceva:
1) l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento in quanto eseguita a mezzo p.e.c.;
2) la nullità della cartella per mancanza di firma del responsabile del procedimento;
3) l'illegittimità della pretesa impositiva poiché la quantificazione del canone operata dall'assessorato regionale, sarebbe avvenuta sulla scorta del decreto assessoriale n.171 del 11.4.2014, annullato dal TAR di Palermo con sentenza n.1275/2015 del
29.5.2015.
Si costituiva in giudizio l'Assessorato dell'Energia e servizi di
Pubblica Utilità dipartimento minerario, con comparsa del
26.09.2019, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di irregolarità formale del titolo e della sua notifica;
nel merito contestava la fondatezza dei motivi di opposizione addotti dalla cooperativa attrice.
Si costituiva altresì la convenuta Riscossione Sicilia spa eccependo:
1) la tardività dei motivi di opposizione concernenti la regolarità formale della cartella, che andavano impugnati con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex a r t. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo;
2) il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla legittimità della pretesa impositiva dell'assessorato regionale;
3) ha contestato comunque l'infondatezza dei motivi addotti dall'opponente, in merito alla regolarità della notifica della cartella e della nullità della stessa per mancanza di sottoscrizione.
Con sentenza n.71/2021, resa ex art 281 sexies cpc, il 08/02/2021, il
Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio
937/2019 RG, dichiarava in parte inammissibile ed in parte fondata la domanda che accoglieva, e per effetto annullava la cartella impugnata;
compensando interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza L' di Parte_1
Pubblica utilità, ha proposto appello, chiedendo di: “….annullare o riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta dalla;
2) riformare, altresì, Controparte_3
il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese legali...”.
Si costituiva in giudizio la Cooperativa che Controparte_1
chiedeva la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto del gravame.
Si costituiva anche la subentrata Controparte_2
alla Riscossione Sicilia spa, che insisteva nell'eccezione di propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva accogliersi l'appello dell'Assessorato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'Ente appellante censura la sentenza per violazione di legge dell'art 2697 cc e mancata applicazione dell'art 12 della L.R. 09/2013.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui statuisce la non debenza della delle Parte_2 somme iscritte a ruolo dalla Amministrazione Regionale ed erroneamente quantificate e pretese a titolo di canone per attività estrattiva. Deduce l'appellante che secondo il Giudice la somma è stata determinata dalla PA in applicazione del criterio di calcolo previsto dal D.A. n. 171/2014, che faceva riferimento alla quantità di materiale estratto e non di minerale, criterio di calcolo dichiarato illegittimo dal TAR di Palermo sent. n. 1275/2015.
L'Amministrazione sostiene che la documentazione depositata dimostrerebbe la fondatezza della pretesa impositiva.
La aveva inviato la dichiarazione sostitutiva di Controparte_1
atto notorio con cui dichiarava che per l'anno 201 nella cava IU
LI aveva estratto m 3 118.393, 09 di materiale e della fattura 49 del
30 maggio 2015 con cui la cooperativa richiedeva la somma di €
29.598,27 alla società avendo in quel periodo offerto CP_4
il prodotto solo ed esclusivamente alla come da CP_5
contratto di fornitura in atti. Per di più nella dichiarazione sostitutiva, insiste l'appellante, si legge di “avere calcolato l'importo relativo al canone di produzione sull'attività estrattiva per l'anno 2013 sulla base di € 0,25 a metro cubo per un totale di 118.393,09 metri cubi di materiale”.
La censura non è fondata.
Osserva soffermarsi sull'avvicendarsi della normativa in materia.
L'articolo 12 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9 stabiliva che “...gli esercenti di cave sono tenuti a versare un canone di produzione commisurato alla quantità di minerale estratto…”, Il canone era determinato in base a specifici parametri per diversi tipi di materiali estratti, come sabbia, ghiaia, argille, calcare, gessi, sabbie silicee, torba e pietre ornamentali. Ad esempio, per sabbia e ghiaia per calcestruzzi, il canone era di € 0,25 al metro cubo per l'anno 2013.
Con Decreto Assessoriale 171/2014, l'Assessorato Enegia e servizi
P.U. della Regione Siciliana, definiva le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni di cui al comma 4 dell'art 12 L.
R.S. 9/2013.
Adito con più ricorsi, il TAR per la Sicilia, con sentenza n. 1275/2015, annullava il Decreto Assessoriale n.171/2013, per avere tale decreto commisurato il canone non alla quantità di “minerale”, ma di
“materiale” estratto.
L'Assemblea Regionale Siciliana legiferava nuovamente sul tema di canoni prevedendo all'art 83 LRS 9/2015 la sostituzione totale dell'art
12 LR 9/2013 determinando nuove modalità di calcolo e commisurando il canone alla superficie dell'area coltivabile e ai volumi autorizzati della cava, obbligando l'Assessorato alla emanazione di altro decreto assessoriale n. 468/2015 che definiva le modalità applicative e di controllo del pagamento dei canoni minerari per le attività di cava.
Avverso tale Decreto assessoriale veniva proposta opposizione al TAR
Sicilia che dava luogo ad un incidente di costituzionalità dinnanzi alla
Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 89 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 83 della Legge Regionale 3 novembre 2015, n. 20, nella parte in cui ha modificato l'articolo 12 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9, ritenendo che la determinazione del canone sulla base della superficie e dei volumi autorizzati non fosse conforme ai principi costituzionali, in particolare al principio di capacità contributiva e al divieto di retroattività delle leggi tributarie .
Alla luce delle normative applicabili nel 2013 e delle sentenze del
TAR Sicilia e della Corte Costituzionale, il canone di produzione per l'anno 2013 deve essere determinato sulla base della quantità effettiva di “minerale” estratto, e non già all'intero volume di materiale scavato o altre frazioni non utilmente impiegabili, utilizzando i parametri previsti dall'articolo 12 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9.
Infatti mentre il “materiale” estratto rappresenta tutto ciò che viene scavato, inclusi scarti, sovvalli, materiali non utilizzabili economicamente, il “minerale” estratto non è altro che la parte utile commercializzabile, esclusi gli scarti. Tale interpretazione trova infatti conferma nella sentenza del TAR Sicilia n. 1275/2015, che ha annullato il Decreto Assessoriale n. 171/2014 per aver indebitamente ancorato il canone alla quantità di materiale estratto, in violazione della norma regionale che richiede espressamente il riferimento al
“minerale” estratto. A ciò si aggiunga la successiva pronuncia della
Corte Costituzionale n. 89/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della modifica normativa introdotta con l'art. 83 della
L.R. 20/2015, nella parte in cui prevedeva un canone basato su parametri forfettari (superficie e volumi autorizzati), ritenuti in contrasto con i principi di capacità contributiva e proporzionalità. Ciò vale anche per l'attività di cava avente ad oggetto l'estrazione di calcare, per cui il canone di produzione per l'anno 2013 deve essere determinato sulla base del minerale effettivamente estratto, con esclusione del materiale di risulta o non commerciabile, in applicazione del principio di equità fiscale e rispetto della normativa vigente per l'anno di riferimento.
A nulla vale quante riferito dall'appellante a pag. 5 dell'atto di appello sulla interpretazione teleologica del termine minerale, che nella fattispecie sarebbe pari a tutto l'estratto fornito dalla cava. E ciò perché l'art 12 LR Sicila 9/2013 non distingue tra tipologie di materiali (sabbia, ghiaia, calcare , etc…), ma usa il termine minerale in senso generale, riferendosi alla parte economicamente utile. Infatti, se si fosse utilizzato il termine “materiale estratto” sarebbero stati inclusi nello stesso sia gli scarti di lavorazione, sia il materiale non selezionato, sia i detriti etc…. A riprova di ciò la giurisprudenza (Tar
Sicilia sent. 1275/2015), ha come sopra cennato, annullato il decreto assessoriale 171/2014 perché considerava il materiale invece del minerale. Nella fattispecie trattandosi di calcare il canone andava calcolato sul volume di calcare effettivamente destinato all'uso commerciale o industriale e non sull'intero volume movimentato o scavato .
Pa Avendo la effettuato i conteggi sulla base del decreto Assessoriale
171/2014 dichiarato nullo dal Tar per la Sicilia, per aver indebitamente ancorato il canone, alla quantità di materiale estratto, in violazione della norma regionale che richiede espressamente il riferimento al minerale estratto.
L'appello va pertanto rigettato.
Ritiene il Collegio che, alla luce dell'oggettiva incertezza normativa e dell'evoluzione altalenante della giurisprudenza in materia di determinazione del canone di produzione per le attività estrattive, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La materia trattata ha infatti visto susseguirsi, nel corso del tempo, interventi legislativi, atti amministrativi e pronunce giurisprudenziali, tra cui la sentenza del TAR Sicilia n.
1275/2015 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 89/2018 – che hanno modificato sensibilmente i criteri di calcolo del canone, incidendo sulla certezza del diritto per gli operatori del settore e per la stessa amministrazione. In tale contesto, appare equo compensare le spese di lite, non ravvisandosi una posizione processuale manifestamente infondata da parte di alcuno dei contendenti.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
71/2021, emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 08/02/2021 nel procedimento RG 937/2019. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 20/06/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico