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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6178 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa FI RO Presidente
Dr.ssa RA RO LV Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n R.G.A.C. 952/2024 e pendente tra
, con il patrocinio dell'Avv. Luca Ranalli presso il cui studio Parte_1
in Roma è elettivamente domiciliato per procura in atti
-appellante e
, con il patrocinio dell'Avv. Roberta Calvi presso il cui studio in CP_1
Roma è elettivamente domiciliata per procura in atti
-appellata e con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 48/2024, pubblicata il 08/01/2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza non definitiva n. 658/2020, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con la sentenza gravata, ha Parte_2
. addebitato la responsabilità al marito, . assegnato la casa familiare alla moglie, che vi convive con il figlio e dalla Per_1
quale l'appellante si era già allontanato,
. posto a carico dell'appellante l'obbligo della corresponsione in favore dell'appellata di un assegno mensile pari ad € 600, annualmente rivalutabili, come contributo al suo mantenimento,
. revocato il contributo paterno al mantenimento del figlio , con decorrenza dalla Per_1
pubblicazione della sentenza,
. condannato il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il primo Giudice
. ha addebitato la responsabilità al marito, per via della violazione da parte di quest'ultimo del dovere di fedeltà che in assenza di pregressa crisi, ha causato il naufragio coniugale, facendo leva sulle deposizioni dei testi addotti dalla e, in CP_1
particolare, sulle dichiarazioni del figlio della coppia, , che ha riferito di avere Per_1
appreso dallo stesso della nuova relazione prima dell'allontanamento del Parte_1
padre dalla casa familiare, cosa che oltretutto avvenne quando ancora i genitori andavano ancora d'accordo,
. ha dato conto, quanto alla casa coniugale, del fatto che l'immobile appartiene alla e che il marito se n'era già allontanato, CP_1
. ha ricostruito la patrimonialità delle parti, segnalando che a) il ha dichiarato Parte_1
redditi netti per l'anno 2019 di euro 55.957, per l'anno 2020 di euro 54.461, per l'anno
2021 di euro 67.667, di non avere proprietà immobiliari, di pagare un canone locatizio di 800 euro mensili e di essere gravato da mutui e finanziamenti in corso per complessivi euro 1.600 mensili, oltre a versare il mutuo per la casa familiare assegnata alla per euro 1.300 circa al mese e ad essere gravato di debiti erariali;
dagli CP_1
estratti dei suoi conti correnti risultano entrate nette per circa 7.300 euro mensili;
b) la
, licenziata in data 01.02.2020 da Mint Value srls, si è trovata a percepire dal CP_1
28.02.2020 la sola l'indennità NASPI per euro 850 mensili, avendo perso il reddito di euro 1350 lordi mensili ritratto dall'impiego, reddito decurtato anche dalla mancata percezione di introiti derivanti dalla sua partecipazione -pari al 49% delle quote sociali- alla Progetto di Consulenza di;
ha svolto lavoro part time dal Parte_1
settembre al dicembre 2022, con redditi da 500 ad euro 800 mensili;
ha dichiarato nel
2021 euro 8400 lordi e nel 2020 euro 13.800 lordi, c) il figlio è stato assunto Per_1
con contratto a tempo indeterminato dalla e lavora presso uno Controparte_2
stabilimento Amazon sito in Roma, percependo tra i 1500 e i 1600 euro mensili.
Ha proposto appello il (classe 1970), rappresentando che Parte_1
. quanto all'addebito, la decisione del Tribunale è viziata da un'erronea ricostruzione della vicenda, dovuta al malgoverno delle risultanze istruttorie, visto che non sono state tenute in conto le deposizioni della teste del teste e della Testimone_1 Tes_2
teste , deposizioni da cui si desume che tra i coniugi si registravano Testimone_3
tensioni già prima del mese di ottobre 2017 e che la relazione extraconiugale è sopraggiunta solo nei mesi successivi all'allontanamento del Parte_1
. quanto al mantenimento, i) la perdita dell'occupazione lavorativa è stata causata dalla stessa appellata, licenziata per via di un comportamento violento posto in essere il
31/7/2018 nei confronti del deducente all'interno degli uffici della società, come risulta dalla sentenza del giudice del lavoro che ha accertato la legittimità del licenziamento,
ii) non è sufficiente la sperequazione tra le condizioni economiche dei due coniugi per ottenere tale contributo, ma è altresì necessaria l'incapacità di produrre autonomamente un reddito, ciò che nel caso di specie manca, come dimostra il fatto che l'appellata ha affermato che, nel 2020, nel 2022 e nel 2023, ha lavorato seppur con contratti part time che non si è curata di depositare, iii) la , che gode dell'abitazione familiare, per CP_1
la quale l'appellante paga le rate del mutuo, e dell'apporto economico del figlio , Per_1
non ha spese di alloggio, è proprietaria di un immobile in Roma, che concede in comodato d'uso gratuito alla nipote, rinunciando così ad una rendita, è titolare di una partecipazione -pari allo 0,50%e non al 49%, come erroneamente indicato in sentenza-
% delle quote sociali della Progetto Consulenza di ER AN a r.l; non è documentata la perdita della rendita da partecipazione sociale indicata in euro 4450 annui, iv) il deducente, “”, è onerato del pagamento di finanziamenti -ivi incluso quello per l'acquisto dell'auto di e mutui e fa fronte ad un canone locatizio di euro Per_1
800 per la sua abitazione, sicchè le entrate mensili non sono quantificabili in euro
7.300, come indicato in sentenza, risultando evidenziato dagli estratti conto (cfr estratti conto Unicredit, 31/12/22-31/3/23) che l'importo menzionato deve essere depurato delle molteplici uscite, “tanto da generare addirittura un saldo negativo”.
Ha chiesto alla Corte v) in via cautelare, di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata, vi) in via principale, di rigettare l'avversa domanda di addebito, vii) di rigettare la domanda di contributo al mantenimento della moglie, viii) in subordine, di ridurre l'importo dovuto a titolo di mantenimento della ad una somma inferiore CP_1
ad euro 600 mensili, ix) col favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi, la (classe 1970) ha contestato i presupposti per l'istanza cautelare CP_1
e rappresentato
. quanto all'addebito, che il Tribunale ha valutato correttamente le risultanze istruttorie e soprattutto le prove testimoniali, dalle quali è emerso che non ci sono stati segnali di crisi coniugale fino al momento dell'allontanamento del tant'è che, a metà Parte_1
ottobre 2017, il predetto ha partecipato ad una festa di compleanno, organizzando il viaggio con moglie ed amici, e solo successivamente ha cominciato a dormire sul divano per poi uscire da casa e trasferirsi dalla compagna il 19/11/2017, Testimone_1
presso la quale invitava, una settimana dopo, il figlio cui aveva raccontato, ad Per_1
inizio novembre, della relazione in essere;
i testi e si sono limitati a Tes_2 Tes_1
riferire, l'uno, che “vi erano state delle liti fra loro” e a riportare, l'altra, la data di inizio e della relazione extraconiugale, nulla asserendo quanto alle cause della rottura, mentre la teste riferisce di punto in bianco il prese a dormire sul divano Tes_4 Parte_1
per poi trasferirsi direttamente dalla compagna, ciò che conferma l'esistenza del nesso causale,
. quanto al mantenimento, che vi è squilibrio patrimoniale tra i coniugi, visto che 1) gli estratti conto avversi evidenziano entrate di 12000 euro mensili, provenienti da Farmed srl a titolo di retribuzione e dalla partecipazione alla Progetto Consulenza di ER AN”, cui si aggiunge la partecipazione ad uno studio associato di consulenti del lavoro, come dallo stesso dichiarato in sede di udienza presidenziale, con una rendita di euro 90000 annui, 2) la deducente gode del mantenimento per euro 600 mese
(da febbraio 2025 euro 700 a titolo di assegno divorzile, come da sentenza Tribunale
Civitavecchia n 236/25), non regolarmente versati, e di introiti derivanti da lavori occasionali e saltuari, 3) anche il figlio, in seguito alla separazione, è stato costretto a trovare un'occupazione lavorativa in pendenza degli studi, per aiutare la madre ad affrontare le spese, 4) la deducente non è riuscita a reperire un lavoro stabile, ciò che è dovuto alle difficoltà del mercato del lavoro, all'età avanzata dell'appellata ed alle condizioni di salute così come risultanti dalla documentazione medica.
Ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna di controparte alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Gli atti sono stati passati al PG per il parere.
Disposta, ex art 127 ter cpc la sostituzione dell'udienza del 9/10/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note di trattazione scritta del 8/10/2025, il si è riportato al proprio atto Parte_1
introduttivo, segnalando che xi) dalla Certificazione Unica 2025, depositata dall'appellata, emerge che ella svolge attività lavorativa con Elabora VP ESG srl.s, con un reddito di euro 9.238, xii) dalla dichiarazione anno di imposta 2023 emerge un reddito di euro 14.216, incompatibile con la prospettata inoccupazione, e che tale occupazione risulta anche da un atto notarile del 19.09.2025, avente ad oggetto la vendita di un'immobile, xiii) nel caso di rigetto dell'appello, andrà respinta la domanda di distrazione delle spese di lite, in quanto manca della dichiarazione di antistatarietà nell'atto di conferimento dell'incarico al difensore.
Con note di trattazione scritta del 8/10/2025, la si è riportata integralmente alle CP_1
proprie conclusioni, insistendo nelle indagini della Guardia di Finanza.
L'istanza cautelare è assorbita. Non v'ha luogo alle chieste indagini tributarie, in quanto volte ad accertare le effettive disponibilità del a fronte di un divario economico che il Tribunale ha ritenuto Parte_1
sussistere fra i coniugi e che non risulta negato specificamente dall'interessato: egli assume, infatti, che le sue “entrate mensili certamente appaiono superiori a quelle della
, svolgendo una proficua attività professionale” (cfr appello pag 15), mentre la CP_1
non ha allegato l'esistenza di redditi occulti, dovendosi pure osservare che le CP_1
sollecitate indagini non possono “essere considerat[e] come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche" (cfr Cass 4551/2012).
L'appello è rigettato.
Muovendo dalla domanda di addebito, si osserva che la relativa declaratoria implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza: a tanto va aggiunto che in applicazione del principio fissato dall'art. 2697 cod.civ., sul coniuge richiedente la pronuncia di addebito incombe l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, onere che deve nella specie ritenersi assolto dalla che ne era gravata. CP_1
Invero, la ricostruzione offerta da costei è confermata dalla deposizione del figlio che ha riferito che il allontanatosi da casa il 19/11/2017, già prima Per_1 Parte_1
gli aveva confidato di avere una relazione con una donna con la quale sarebbe andato a vivere immediatamente, chiedendogli di non farlo sapere alla;
a tanto ha CP_1
aggiunto che il dal ragazzo sollecitato, non informò la e che la Parte_1 CP_1
situazione è cambiata all'improvviso e nulla faceva presagire l'allontanamento del predetto da casa, vista la qualità della relazione fra i genitori. La teste addotta Tes_5
sempre dalla , ha ricordato di aver appreso dalla donna che il marito era andato CP_1
via da casa, precisando che fu una notizia scioccante in quanto “non ce lo aspettavamo. Non c'erano segni che fossero una coppia non felice e stavamo anche organizzando una festa con altri amici” (cfr verbale udienza 14/1/2022). L'esistenza di crisi precedenti all'allontanamento del è negata anche dalla teste (di Parte_1 Tes_3
parte ) la quale ha riferito di aver appreso, come notizia assolutamente CP_1
inaspettata, che il era andato via da casa, precisando che tanto aveva saputo Parte_1
dalla stessa che non sapeva inizialmente trattarsi di una relazione. CP_1
Le dichiarazioni su riportate depongono a favore della versione offerta dalla ed CP_1
appaiono coerenti fra loro, difettando elementi che possano far ritenere i testi indicati non attendibili: in particolare, ha una posizione equidistante dalle Testimone_6
parti e, in quanto figlio della coppia, ha avuto esperienza diretta di quanto poi narrato.
E' inoltre smentita da tali testi la pretesa aggressività che avrebbe, sempre più negli anni, connotato la condotta della in modo da rendere insopportabile la CP_1
convivenza matrimoniale (cfr memoria integrativa), aggressività nemmeno riportata da quelli addotti dal e, invero, la nel riferire di aver conosciuto il Parte_1 Tes_1
in palestra, collocando l'incontro fra fine novembre e inizio dicembre 2017, Parte_1
nulla ha riferito in merito agli eventi pregressi, così come il teste che ha Tes_2
rappresentato che tra i coniugi vi erano già state alcune liti prima dell'ottobre 2017, il che tuttavia, per la genericità delle dichiarazioni, non consente di apprezzare modalità di interazione tali da eccedere le ordinarie dinamiche coniugali. La diretta esperienza del figlio avvalora anche la precisione del suo ricordo, dovendosi pertanto negare pregnanza, quanto alla cronologia, alle dichiarazioni della ed anche a quelle Tes_1
del che ha ricordato di avere ospitato il da ottobre 2017; quanto poi Tes_2 Parte_1
alla durata dell'ospitalità sino al dicembre 2017, la stessa non esclude che possa esservi stata la cena a casa della ricordata da , avendo il asserito di non Tes_1 Per_1 Tes_2
poter escludere che padre e figlio si siano incontrati altrove “nel periodo in cui il era da [lui]” (cfr verbale udienza 15/9/2021). Parte_1
Passando alle statuizioni economiche, va in primo luogo osservato che non va provocato il contraddittorio sulla documentazione prodotta dall'appellato in allegato alle note di trattazione scritta, trattandosi di un atto di permuta nel quale si dà conto del fatto che la ha reperito un lavoro, fatto questo già acquisito al processo CP_1
attraverso la certificazione unica 2025 in atti, e di modelli reddituali del Parte_1
che attestano un reddito in crescita.
Va poi segnalato che l'art. 156 cod. civ. stabilisce a favore del coniuge, “qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, il diritto di ricevere dall'altro coniuge
“quanto è necessario al suo mantenimento”. L'assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In particolare, va segnalato che l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi non abbia adeguati redditi propri, ove con tale espressione si intendono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.
La giurisprudenza di legittimità anche più recente conferma tale principio, secondo cui “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (Cass. Civ. n. 12196/17, n. 17098/19, n. 5605/20, 22616/22 e
4530/2025). A tanto si aggiunga che, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi, dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti
“ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. Civ. n. 605 del
12/01/2017): tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” e, del resto, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. Civ. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr Cass 789/2017).
Tanto premesso, nel caso esaminato, lo squilibrio economico è certo, tanto da essere riconosciuto dallo stesso al riguardo, si osserva che A) l'appellante, Parte_1
consulente del lavoro libero professionista, ha conseguito nel 2022 un mensile netto di euro 5810 (cfr dichiarazione dei redditi 2023: 104.701-31.466-2784-
727=69.724/12), nel 2023 un mensile netto di euro 5653 (cfr dichiarazione dei redditi 2024: 100.925-29.761-2636-961=67.837/12) e nel 2024 un netto mensile di euro 6964 (cfr Unico 2025: 114.923-28154-2526-664=83579/12); allega di essere gravato di una “notevole quantità” di mutui e finanziamenti che non si è curato di indicare nell'atto d'appello, fatta eccezione per il finanziamento relativo all'auto del figlio, rinviando all'estratto conto Unicredit 1° trimestre 2023, depositato “a titolo esemplificativo”, nel quale figurano un'entrata mensile di euro 7306,25 a titolo di
“saldo competenze”, il canone locatizio per euro 800/mese, pagamento di tributi e fatture e due finanziamenti per rispettivi euro 591 e 243/mese; nell'autocertificazione aggiornata all'8/10/2025, nella quale non v'è traccia del canone locatizio, si legge che egli, oltre al mutuo per l'ex casa coniugale, si fa carico di un mutuo Unicredit per 230 euro mensili;
nella stessa dichiarazione sono menzionati un onere di contribuzione alla di circa 19.000 euro annui Parte_3
-computato nei modelli reddituali- e di un debito con Enpacl -verosimilmente per omessa contribuzione- rateizzato in euro 200 mensili circa, oltre che di un debito con Agenzia delle Entrate per euro 92578, la cui sorte non è chiara, B) la , che CP_1
ha percepito dopo il licenziamento la SP di circa 800 euro mensili ed ha svolto qualche lavoro saltuario per poi essere assunta (cfr CU 2025) con decorrenza
26/2/2024 e con un reddito dichiarato di euro 700 mese, ha conseguito, per quanto emerge dai modelli reddituali, un introito annuo netto nel 2022 di euro 9.704, nel
2023 pari ad euro 15.336 e nel 2024 pari ad euro 8.614.59, fruisce della casa coniugale di sua proprietà senza oneri, visto che il mutuo di euro 1300 mensili è pagato dal è proprietaria di un immobile in che concede in comodato Parte_1
gratuito alla nipote.
Da quanto sin qui esposto risulta quindi che anche tenendo conto dei vantaggi economici derivanti all'appellata dalla fruizione dell'ex casa familiare e delle potenzialità reddituali dell'immobile di cui è proprietaria, la non risulta CP_1
essere in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, caratterizzato, visti i redditi dell'appellato, da agiatezza;
né del resto risulta che essa abbia concrete ed effettive possibilità di reperire un'attività lavorativa che le consenta di colmare il divario economico, anche considerate la sua età e le attuali difficoltà del mercato del lavoro.
Consegue il rigetto della domanda volta a negare la spettanza dell'assegno di mantenimento o ad ottenerne in subordine la riduzione.
L'appello va, conclusivamente, respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, da liquidarsi come in dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore della , sussistendo i presupposti di cui all'art 93 cpc, CP_1
ossia la dichiarazione di antistatarietà nella comparsa di costituzione della predetta.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa,
. rigetta l'appello,
. condanna il a rifondere alla le spese di lite che liquida in euro 6300 Parte_1 CP_1
per compensi, oltre oneri di legge;
ne dispone la distrazione in favore del procuratore della , Avv Roberta Calvi, dichiaratosi antistatario, CP_1 . dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 22/10/2025.
Il Consigliere estensore
RA RO LV
Il Presidente
FI RO
Controp Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dssa Mariateresa
Pratticò
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa FI RO Presidente
Dr.ssa RA RO LV Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n R.G.A.C. 952/2024 e pendente tra
, con il patrocinio dell'Avv. Luca Ranalli presso il cui studio Parte_1
in Roma è elettivamente domiciliato per procura in atti
-appellante e
, con il patrocinio dell'Avv. Roberta Calvi presso il cui studio in CP_1
Roma è elettivamente domiciliata per procura in atti
-appellata e con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 48/2024, pubblicata il 08/01/2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza non definitiva n. 658/2020, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con la sentenza gravata, ha Parte_2
. addebitato la responsabilità al marito, . assegnato la casa familiare alla moglie, che vi convive con il figlio e dalla Per_1
quale l'appellante si era già allontanato,
. posto a carico dell'appellante l'obbligo della corresponsione in favore dell'appellata di un assegno mensile pari ad € 600, annualmente rivalutabili, come contributo al suo mantenimento,
. revocato il contributo paterno al mantenimento del figlio , con decorrenza dalla Per_1
pubblicazione della sentenza,
. condannato il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il primo Giudice
. ha addebitato la responsabilità al marito, per via della violazione da parte di quest'ultimo del dovere di fedeltà che in assenza di pregressa crisi, ha causato il naufragio coniugale, facendo leva sulle deposizioni dei testi addotti dalla e, in CP_1
particolare, sulle dichiarazioni del figlio della coppia, , che ha riferito di avere Per_1
appreso dallo stesso della nuova relazione prima dell'allontanamento del Parte_1
padre dalla casa familiare, cosa che oltretutto avvenne quando ancora i genitori andavano ancora d'accordo,
. ha dato conto, quanto alla casa coniugale, del fatto che l'immobile appartiene alla e che il marito se n'era già allontanato, CP_1
. ha ricostruito la patrimonialità delle parti, segnalando che a) il ha dichiarato Parte_1
redditi netti per l'anno 2019 di euro 55.957, per l'anno 2020 di euro 54.461, per l'anno
2021 di euro 67.667, di non avere proprietà immobiliari, di pagare un canone locatizio di 800 euro mensili e di essere gravato da mutui e finanziamenti in corso per complessivi euro 1.600 mensili, oltre a versare il mutuo per la casa familiare assegnata alla per euro 1.300 circa al mese e ad essere gravato di debiti erariali;
dagli CP_1
estratti dei suoi conti correnti risultano entrate nette per circa 7.300 euro mensili;
b) la
, licenziata in data 01.02.2020 da Mint Value srls, si è trovata a percepire dal CP_1
28.02.2020 la sola l'indennità NASPI per euro 850 mensili, avendo perso il reddito di euro 1350 lordi mensili ritratto dall'impiego, reddito decurtato anche dalla mancata percezione di introiti derivanti dalla sua partecipazione -pari al 49% delle quote sociali- alla Progetto di Consulenza di;
ha svolto lavoro part time dal Parte_1
settembre al dicembre 2022, con redditi da 500 ad euro 800 mensili;
ha dichiarato nel
2021 euro 8400 lordi e nel 2020 euro 13.800 lordi, c) il figlio è stato assunto Per_1
con contratto a tempo indeterminato dalla e lavora presso uno Controparte_2
stabilimento Amazon sito in Roma, percependo tra i 1500 e i 1600 euro mensili.
Ha proposto appello il (classe 1970), rappresentando che Parte_1
. quanto all'addebito, la decisione del Tribunale è viziata da un'erronea ricostruzione della vicenda, dovuta al malgoverno delle risultanze istruttorie, visto che non sono state tenute in conto le deposizioni della teste del teste e della Testimone_1 Tes_2
teste , deposizioni da cui si desume che tra i coniugi si registravano Testimone_3
tensioni già prima del mese di ottobre 2017 e che la relazione extraconiugale è sopraggiunta solo nei mesi successivi all'allontanamento del Parte_1
. quanto al mantenimento, i) la perdita dell'occupazione lavorativa è stata causata dalla stessa appellata, licenziata per via di un comportamento violento posto in essere il
31/7/2018 nei confronti del deducente all'interno degli uffici della società, come risulta dalla sentenza del giudice del lavoro che ha accertato la legittimità del licenziamento,
ii) non è sufficiente la sperequazione tra le condizioni economiche dei due coniugi per ottenere tale contributo, ma è altresì necessaria l'incapacità di produrre autonomamente un reddito, ciò che nel caso di specie manca, come dimostra il fatto che l'appellata ha affermato che, nel 2020, nel 2022 e nel 2023, ha lavorato seppur con contratti part time che non si è curata di depositare, iii) la , che gode dell'abitazione familiare, per CP_1
la quale l'appellante paga le rate del mutuo, e dell'apporto economico del figlio , Per_1
non ha spese di alloggio, è proprietaria di un immobile in Roma, che concede in comodato d'uso gratuito alla nipote, rinunciando così ad una rendita, è titolare di una partecipazione -pari allo 0,50%e non al 49%, come erroneamente indicato in sentenza-
% delle quote sociali della Progetto Consulenza di ER AN a r.l; non è documentata la perdita della rendita da partecipazione sociale indicata in euro 4450 annui, iv) il deducente, “”, è onerato del pagamento di finanziamenti -ivi incluso quello per l'acquisto dell'auto di e mutui e fa fronte ad un canone locatizio di euro Per_1
800 per la sua abitazione, sicchè le entrate mensili non sono quantificabili in euro
7.300, come indicato in sentenza, risultando evidenziato dagli estratti conto (cfr estratti conto Unicredit, 31/12/22-31/3/23) che l'importo menzionato deve essere depurato delle molteplici uscite, “tanto da generare addirittura un saldo negativo”.
Ha chiesto alla Corte v) in via cautelare, di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata, vi) in via principale, di rigettare l'avversa domanda di addebito, vii) di rigettare la domanda di contributo al mantenimento della moglie, viii) in subordine, di ridurre l'importo dovuto a titolo di mantenimento della ad una somma inferiore CP_1
ad euro 600 mensili, ix) col favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi, la (classe 1970) ha contestato i presupposti per l'istanza cautelare CP_1
e rappresentato
. quanto all'addebito, che il Tribunale ha valutato correttamente le risultanze istruttorie e soprattutto le prove testimoniali, dalle quali è emerso che non ci sono stati segnali di crisi coniugale fino al momento dell'allontanamento del tant'è che, a metà Parte_1
ottobre 2017, il predetto ha partecipato ad una festa di compleanno, organizzando il viaggio con moglie ed amici, e solo successivamente ha cominciato a dormire sul divano per poi uscire da casa e trasferirsi dalla compagna il 19/11/2017, Testimone_1
presso la quale invitava, una settimana dopo, il figlio cui aveva raccontato, ad Per_1
inizio novembre, della relazione in essere;
i testi e si sono limitati a Tes_2 Tes_1
riferire, l'uno, che “vi erano state delle liti fra loro” e a riportare, l'altra, la data di inizio e della relazione extraconiugale, nulla asserendo quanto alle cause della rottura, mentre la teste riferisce di punto in bianco il prese a dormire sul divano Tes_4 Parte_1
per poi trasferirsi direttamente dalla compagna, ciò che conferma l'esistenza del nesso causale,
. quanto al mantenimento, che vi è squilibrio patrimoniale tra i coniugi, visto che 1) gli estratti conto avversi evidenziano entrate di 12000 euro mensili, provenienti da Farmed srl a titolo di retribuzione e dalla partecipazione alla Progetto Consulenza di ER AN”, cui si aggiunge la partecipazione ad uno studio associato di consulenti del lavoro, come dallo stesso dichiarato in sede di udienza presidenziale, con una rendita di euro 90000 annui, 2) la deducente gode del mantenimento per euro 600 mese
(da febbraio 2025 euro 700 a titolo di assegno divorzile, come da sentenza Tribunale
Civitavecchia n 236/25), non regolarmente versati, e di introiti derivanti da lavori occasionali e saltuari, 3) anche il figlio, in seguito alla separazione, è stato costretto a trovare un'occupazione lavorativa in pendenza degli studi, per aiutare la madre ad affrontare le spese, 4) la deducente non è riuscita a reperire un lavoro stabile, ciò che è dovuto alle difficoltà del mercato del lavoro, all'età avanzata dell'appellata ed alle condizioni di salute così come risultanti dalla documentazione medica.
Ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna di controparte alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Gli atti sono stati passati al PG per il parere.
Disposta, ex art 127 ter cpc la sostituzione dell'udienza del 9/10/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note di trattazione scritta del 8/10/2025, il si è riportato al proprio atto Parte_1
introduttivo, segnalando che xi) dalla Certificazione Unica 2025, depositata dall'appellata, emerge che ella svolge attività lavorativa con Elabora VP ESG srl.s, con un reddito di euro 9.238, xii) dalla dichiarazione anno di imposta 2023 emerge un reddito di euro 14.216, incompatibile con la prospettata inoccupazione, e che tale occupazione risulta anche da un atto notarile del 19.09.2025, avente ad oggetto la vendita di un'immobile, xiii) nel caso di rigetto dell'appello, andrà respinta la domanda di distrazione delle spese di lite, in quanto manca della dichiarazione di antistatarietà nell'atto di conferimento dell'incarico al difensore.
Con note di trattazione scritta del 8/10/2025, la si è riportata integralmente alle CP_1
proprie conclusioni, insistendo nelle indagini della Guardia di Finanza.
L'istanza cautelare è assorbita. Non v'ha luogo alle chieste indagini tributarie, in quanto volte ad accertare le effettive disponibilità del a fronte di un divario economico che il Tribunale ha ritenuto Parte_1
sussistere fra i coniugi e che non risulta negato specificamente dall'interessato: egli assume, infatti, che le sue “entrate mensili certamente appaiono superiori a quelle della
, svolgendo una proficua attività professionale” (cfr appello pag 15), mentre la CP_1
non ha allegato l'esistenza di redditi occulti, dovendosi pure osservare che le CP_1
sollecitate indagini non possono “essere considerat[e] come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche" (cfr Cass 4551/2012).
L'appello è rigettato.
Muovendo dalla domanda di addebito, si osserva che la relativa declaratoria implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza: a tanto va aggiunto che in applicazione del principio fissato dall'art. 2697 cod.civ., sul coniuge richiedente la pronuncia di addebito incombe l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, onere che deve nella specie ritenersi assolto dalla che ne era gravata. CP_1
Invero, la ricostruzione offerta da costei è confermata dalla deposizione del figlio che ha riferito che il allontanatosi da casa il 19/11/2017, già prima Per_1 Parte_1
gli aveva confidato di avere una relazione con una donna con la quale sarebbe andato a vivere immediatamente, chiedendogli di non farlo sapere alla;
a tanto ha CP_1
aggiunto che il dal ragazzo sollecitato, non informò la e che la Parte_1 CP_1
situazione è cambiata all'improvviso e nulla faceva presagire l'allontanamento del predetto da casa, vista la qualità della relazione fra i genitori. La teste addotta Tes_5
sempre dalla , ha ricordato di aver appreso dalla donna che il marito era andato CP_1
via da casa, precisando che fu una notizia scioccante in quanto “non ce lo aspettavamo. Non c'erano segni che fossero una coppia non felice e stavamo anche organizzando una festa con altri amici” (cfr verbale udienza 14/1/2022). L'esistenza di crisi precedenti all'allontanamento del è negata anche dalla teste (di Parte_1 Tes_3
parte ) la quale ha riferito di aver appreso, come notizia assolutamente CP_1
inaspettata, che il era andato via da casa, precisando che tanto aveva saputo Parte_1
dalla stessa che non sapeva inizialmente trattarsi di una relazione. CP_1
Le dichiarazioni su riportate depongono a favore della versione offerta dalla ed CP_1
appaiono coerenti fra loro, difettando elementi che possano far ritenere i testi indicati non attendibili: in particolare, ha una posizione equidistante dalle Testimone_6
parti e, in quanto figlio della coppia, ha avuto esperienza diretta di quanto poi narrato.
E' inoltre smentita da tali testi la pretesa aggressività che avrebbe, sempre più negli anni, connotato la condotta della in modo da rendere insopportabile la CP_1
convivenza matrimoniale (cfr memoria integrativa), aggressività nemmeno riportata da quelli addotti dal e, invero, la nel riferire di aver conosciuto il Parte_1 Tes_1
in palestra, collocando l'incontro fra fine novembre e inizio dicembre 2017, Parte_1
nulla ha riferito in merito agli eventi pregressi, così come il teste che ha Tes_2
rappresentato che tra i coniugi vi erano già state alcune liti prima dell'ottobre 2017, il che tuttavia, per la genericità delle dichiarazioni, non consente di apprezzare modalità di interazione tali da eccedere le ordinarie dinamiche coniugali. La diretta esperienza del figlio avvalora anche la precisione del suo ricordo, dovendosi pertanto negare pregnanza, quanto alla cronologia, alle dichiarazioni della ed anche a quelle Tes_1
del che ha ricordato di avere ospitato il da ottobre 2017; quanto poi Tes_2 Parte_1
alla durata dell'ospitalità sino al dicembre 2017, la stessa non esclude che possa esservi stata la cena a casa della ricordata da , avendo il asserito di non Tes_1 Per_1 Tes_2
poter escludere che padre e figlio si siano incontrati altrove “nel periodo in cui il era da [lui]” (cfr verbale udienza 15/9/2021). Parte_1
Passando alle statuizioni economiche, va in primo luogo osservato che non va provocato il contraddittorio sulla documentazione prodotta dall'appellato in allegato alle note di trattazione scritta, trattandosi di un atto di permuta nel quale si dà conto del fatto che la ha reperito un lavoro, fatto questo già acquisito al processo CP_1
attraverso la certificazione unica 2025 in atti, e di modelli reddituali del Parte_1
che attestano un reddito in crescita.
Va poi segnalato che l'art. 156 cod. civ. stabilisce a favore del coniuge, “qualora egli non abbia adeguati redditi propri”, il diritto di ricevere dall'altro coniuge
“quanto è necessario al suo mantenimento”. L'assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In particolare, va segnalato che l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi non abbia adeguati redditi propri, ove con tale espressione si intendono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.
La giurisprudenza di legittimità anche più recente conferma tale principio, secondo cui “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (Cass. Civ. n. 12196/17, n. 17098/19, n. 5605/20, 22616/22 e
4530/2025). A tanto si aggiunga che, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi, dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti
“ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. Civ. n. 605 del
12/01/2017): tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” e, del resto, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. Civ. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr Cass 789/2017).
Tanto premesso, nel caso esaminato, lo squilibrio economico è certo, tanto da essere riconosciuto dallo stesso al riguardo, si osserva che A) l'appellante, Parte_1
consulente del lavoro libero professionista, ha conseguito nel 2022 un mensile netto di euro 5810 (cfr dichiarazione dei redditi 2023: 104.701-31.466-2784-
727=69.724/12), nel 2023 un mensile netto di euro 5653 (cfr dichiarazione dei redditi 2024: 100.925-29.761-2636-961=67.837/12) e nel 2024 un netto mensile di euro 6964 (cfr Unico 2025: 114.923-28154-2526-664=83579/12); allega di essere gravato di una “notevole quantità” di mutui e finanziamenti che non si è curato di indicare nell'atto d'appello, fatta eccezione per il finanziamento relativo all'auto del figlio, rinviando all'estratto conto Unicredit 1° trimestre 2023, depositato “a titolo esemplificativo”, nel quale figurano un'entrata mensile di euro 7306,25 a titolo di
“saldo competenze”, il canone locatizio per euro 800/mese, pagamento di tributi e fatture e due finanziamenti per rispettivi euro 591 e 243/mese; nell'autocertificazione aggiornata all'8/10/2025, nella quale non v'è traccia del canone locatizio, si legge che egli, oltre al mutuo per l'ex casa coniugale, si fa carico di un mutuo Unicredit per 230 euro mensili;
nella stessa dichiarazione sono menzionati un onere di contribuzione alla di circa 19.000 euro annui Parte_3
-computato nei modelli reddituali- e di un debito con Enpacl -verosimilmente per omessa contribuzione- rateizzato in euro 200 mensili circa, oltre che di un debito con Agenzia delle Entrate per euro 92578, la cui sorte non è chiara, B) la , che CP_1
ha percepito dopo il licenziamento la SP di circa 800 euro mensili ed ha svolto qualche lavoro saltuario per poi essere assunta (cfr CU 2025) con decorrenza
26/2/2024 e con un reddito dichiarato di euro 700 mese, ha conseguito, per quanto emerge dai modelli reddituali, un introito annuo netto nel 2022 di euro 9.704, nel
2023 pari ad euro 15.336 e nel 2024 pari ad euro 8.614.59, fruisce della casa coniugale di sua proprietà senza oneri, visto che il mutuo di euro 1300 mensili è pagato dal è proprietaria di un immobile in che concede in comodato Parte_1
gratuito alla nipote.
Da quanto sin qui esposto risulta quindi che anche tenendo conto dei vantaggi economici derivanti all'appellata dalla fruizione dell'ex casa familiare e delle potenzialità reddituali dell'immobile di cui è proprietaria, la non risulta CP_1
essere in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, caratterizzato, visti i redditi dell'appellato, da agiatezza;
né del resto risulta che essa abbia concrete ed effettive possibilità di reperire un'attività lavorativa che le consenta di colmare il divario economico, anche considerate la sua età e le attuali difficoltà del mercato del lavoro.
Consegue il rigetto della domanda volta a negare la spettanza dell'assegno di mantenimento o ad ottenerne in subordine la riduzione.
L'appello va, conclusivamente, respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, da liquidarsi come in dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore della , sussistendo i presupposti di cui all'art 93 cpc, CP_1
ossia la dichiarazione di antistatarietà nella comparsa di costituzione della predetta.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa,
. rigetta l'appello,
. condanna il a rifondere alla le spese di lite che liquida in euro 6300 Parte_1 CP_1
per compensi, oltre oneri di legge;
ne dispone la distrazione in favore del procuratore della , Avv Roberta Calvi, dichiaratosi antistatario, CP_1 . dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 22/10/2025.
Il Consigliere estensore
RA RO LV
Il Presidente
FI RO
Controp Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dssa Mariateresa
Pratticò