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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/01/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N. Rg. 9716/2023 introdotto ex art. 281 decies e ss. c.p.c. da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Rullo del Foro di Torino
- ricorrente -
contro
, Controparte_1 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
- resistenti-
Oggetto: annullamento, previa sospensione degli effetti esecutivi, del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari Cat. A. 12/2018/Imm.ME
4310 bis.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10.07.2023 cittadino Parte_1 tunisino, ha proposto impugnazione avverso il decreto Cat. A. 12/2018/Imm.ME 4310 bis emesso dal Questore di Padova con cui è stato al medesimo negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, co. 2, lett. c) del D. Lvo
286/1998 con invito all'allontanamento volontario dal territorio nazionale, salva in difetto l'espulsione ex art. 13 stesso T.U.I., con richiesta di annullamento e rilascio della carta di soggiorno quale familiare di cittadino comunitario.
Il ricorrente sinteticamente deduce in ricorso in ordine alla propria vicenda personale,
1 evidenziando di essere cittadino tunisino sposato con la cittadina italiana Parte_2
nata a [...] [...] e contestando come il provvedimento gravato
[...] CP_1 motivi il rifiuto “di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera c del Dlgs. 286/98” con la mancata convivenza dello straniero con la moglie, nonché richiamando una precedente condanna del Tribunale di datata CP_1
30.03.2015 alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di minaccia ed atti persecutori a danno della coniuge e con la presenza di altri procedimenti penali pendenti (risalenti al 2017, al 2014 ed al 2013). In definitiva la parte eccepisce l'irrilevanza della mancata convivenza con la coniuge italiana dovendosi nel caso applicare la disciplina del D. Lgs n.30 del 2007 e non quella dell'art. 19 TUI, così come l'erroneità della valutazione della Questura di in ordine alla pericolosità sociale CP_1 del ricorrente.
Si è costituito il , con la rappresentanza e difesa dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Venezia, contestando in toto quanto ex adverso dedotto, articolatamente e dettagliatamente deducendo in ordine alla condizione del ricorrente ed alla valutazione di pericolosità sociale dello stesso, insistendo quindi per il rigetto del ricorso.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di diniego,
è stata istruita documentalmente ed è passata in decisione alla deputata udienza sulle conclusioni rassegnate in atti dalle parti.
Orbene. Ai fini dell'odierna decisione va considerato che la richiesta inoltrata in data
19.07.2017 dal cittadino extracomunitario alla Questura di Parte_1 aveva ad oggetto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia CP_1 ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. c del D. Lgs.286/98 in quanto “coniugato convivente della cittadina italiana , nata a [...][...]”. E' in questa sede Parte_3 CP_1 che il ricorrente fa valere, nelle proprie difese, la specifica condizione personale di straniero familiare di cittadino UE ai sensi del D. Lgs. 30/2007, richiamando di questo il disposto dell'art. 2 lett. b) n.1 (secondo cui “Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno
Stato membro;
b) "familiare":
1) il coniuge;
…(omissis) …”). Ciò al fine di superare la questione della (mancata) convivenza con la coniuge, contestata dalla questura e dimostrata dal fatto che il medesimo si sarebbe all'epoca trovato all'estero e più precisamente in Francia, non
2 avendo tale circostanza rilievo ai fini dell'applicabilità della disciplina del D. Lgs.
30/2007 che il requisito della convivenza, diversamente dall'art 19 del T.U.I., non impone.
Sul punto, la di qui eccepisce come la ragione che ha motivato CP_1 CP_1
l'inquadramento del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dall'
[...] nella fattispecie sub art. 19 c. 2, lett. c) T.U.I. e non come carta di Parte_1 soggiorno per familiari di cittadino comunitario, o carta di soggiorno UE, sia stata necessaria conseguenza del fatto che requisito preliminare per poter richiedere la carta di soggiorno UE è la condizione di soggiorno regolare dello straniero extracomunitario, considerato che a norma del combinato disposto degli artt. 5 commi 2 e 5-bis, 6 co. 2 e
10 D.lgs. 30/07 la richiesta deve essere effettuata dallo straniero che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, non oltre tre mesi dal suo ingresso regolare nel territorio nazionale, termine oltre il quale la sua permanenza in
Italia diviene irregolare. Nella fattispecie concreta, invece, nel momento in cui lo straniero aveva presentato la nuova istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari il medesimo non era regolarmente soggiornante nel territorio italiano, atteso che il suo titolo di soggiorno era scaduto il 29.11.2015 e che la relativa istanza di rinnovo era stata archiviata già nell'aprile del 2017. In ragione di ciò, deduce l'Amministrazione, una qualificazione della nuova istanza secondo quanto prospettato dall'odierno ricorrente, ovvero quale richiesta di una carta di soggiorno UE, avrebbe comportato l'irricevibilità della domanda, che comunque veniva poi rigettata stante appunto l'accertata mancata convivenza do con la coniuge Parte_1 cittadina italiana.
In realtà, è orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del
2007, non presuppone né la convivenza effettiva dei coniugi né il pregresso regolare soggiorno del richiedente (così, ex multis, per quanto di interesse considerato che poi la stessa va ad affrontare il diverso caso del matrimonio fittizio, ordinanza
Cassazione n. 13189 del 14/05/2024: “In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n.
3 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece,
l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso).
Il punto di partenza per l'odierna decisione resta quindi proprio l'individuazione del quadro normativo di riferimento. Al riguardo si osserva che l'art. 28, comma secondo del D. Lgs. 286 del 1998 statuisce che “Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione. L'art. 25, comma secondo del d. lgs. 30 del 2007, ha tuttavia abrogato il richiamato decreto (Dpr
n.1656/1965) che regolava le condizioni per il rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per familiari di cittadini italiani ed al suo art. 23 (medesimo D. Lgs.
30/2007) ha previsto che “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”. E' questo il caso di specie, per cui la valutazione in ordine al (mancato) rilascio del permesso di soggiorno ad va fatta in relazione a Parte_1 questo decreto legislativo e più precisamente tenendo conto di quanto disposto dal suo art. 20, che disciplina le limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno;
nonché considerando quanto disposto dall'art. 13, concernente le condizioni per il mantenimento del titolo di soggiorno. Ed al riguardo si può osservare che (come ben chiarito nella sentenza n. 19337/2016 della Suprema Corte, cui ampiamente si fa pertanto qui richiamo) “nel sistema del D. Lgs. 30 del 2007, specificamente applicabile ai familiari stranieri dei cittadini italiani, esiste un complesso normativo che contiene condizioni impeditive del rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari”, che coincidono con quelle che possono portare all'adozione di un provvedimento coattivo di allontanamento: “Ne consegue l'irragionevolezza di una ricostruzione del sistema che richiedesse per impedire il rinnovo del permesso di soggiorno requisiti addirittura più restrittivi di quelli applicabili per disporre direttamente l'accompagnamento coattivo ex art. 20 d. lgs. n.30 del 2007”. Il confronto tra i motivi imperativi di pubblica sicurezza contenuto nell'art. 20 del d. lgs n. 30 del 2007 e quello desumibile dall'art. 5 comma 5 bis del d.lgs n. 286 del 1998 evidenzia come le prescrizioni normative siano largamente sovrapponibili. Nel primo testo normativo, ferma la
4 necessità di uno scrutinio concreto ed attuale che costituisce principio generale in ordine all'adozione di misure coercitive limitative dell'ingresso, soggiorno o circolazione dei cittadini stranieri, le condanne per delitti contro l'incolumità della persona possono essere valutati al fine di riscontrare positive condizioni ostative di ordine e sicurezza pubblica, rientrando addirittura nella più definita categoria dei motivi imperativi di sicurezza pubblica. Nell'art. 5, comma 5 bis, del d.1g,s n. 286 del 1998 al fine di valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato "si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. 5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter”.
Va così osservato che nell'odierna formulazione l'art. 380, comma 2 alla lett. l ter contempla anche i “delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli
387 bis, 572 e 612 bis del Codice Penale. E nel caso in esame, risulta inter alia a carico di la sentenza emessa in data 30.03.2015 dal GIP presso il Tribunale Parte_1 di Padova con cui gli veniva applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre che disposta la misura del divieto di dimora nella Regione Veneto, proprio in ordine al reato di minaccia ed atti persecutori commessi in danno della coniuge legalmente separata/divorziata. Ed inoltre risulta che, in epoca precedente, il cittadino straniero era stato indagato per il reato di percosse, ingiuria, minaccia ed atti persecutori commessi da coniuge legalmente separato/divorziato (oltre che per molestia o disturbo alle persone). Queste condotte penalmente rilevanti, per alcune delle quali è intervenuta la sentenza di cd. patteggiamento, sono dunque riconducibili anche all'ambito dell'art. 20 D. Lgs 30/2007 potendo essere valutati al fine di riscontrare la sussistenza di condizioni ostative sotto il profilo dell'ordine e sicurezza pubblica, rientrando nella più definita categoria dei motivi imperativi di sicurezza pubblica. Così infatti il terzo comma dell'art. 20 richiamato: “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”. E nel seguito la norma espressamente richiama la condanna per “uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona …”. I delitti
5 contro l'incolumità fisica, in quanto previsti nell'elenco riportato sia nell'art. 20 del d. lgs. n.30/2007 che nell'art. 5 comma 5 bis del TUI, possono dunque essere indicativi del profilo di pericolosità sociale della persona, alla luce di un'indagine concreta nel singolo caso.
Ciò considerato, va dunque valutata l'ulteriore censura al provvedimento di diniego mossa dalla difesa attorea circa l'errata valutazione di pericolosità del ricorrente da parte della Questura di che si sarebbe basata su una sola condanna definitiva, CP_1 tra l'altro ad una pena (che viene definita dal ricorrente) “minima”, per un reato commesso oltre dieci anni fa.
Orbene. Come sopra anticipato, va ricordato che la valutazione della pericolosità sociale del cittadino straniero in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere svolta in concreto alla luce del profilo complessivo della condotta del ricorrente, tenendo conto della tipologia e dell'entità delle condotte delittuose, della continuità, dell'eventuale reiterazione, ecc. Tutto ciò risulta essere stato oggetto di valutazione da parte della di che invero ha contestato e quindi preso CP_1 CP_1 in esame non solo l'intervenuta sentenza del GIP presso il Tribunale di ma la CP_1 gravità dei delitti commessi dal cittadino straniero oltre a tutta una serie di condotte penalmente rilevanti per le quali il medesimo risulta essere stato destinatario di notizie di polizia ed indagato:
a)in data 1.6.2017 indagato da personale della locale Sezione di Polizia Ferroviaria in ordine al reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti;
b) in data 27.11.2014 indagato da personale del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale;
c) in data 2.9.2014 indagato da personale del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in ordine al reato di percosse, ingiuria, minaccia e atti persecutori, commessi dal coniuge legalmente separato/divorziato e molestia o disturbo alle persone.
Con riferimento alla valutazione della pericolosità sociale, va peraltro condiviso quanto evidenziato dall'Amministrazione in questa sede per cui anche la commissione di un solo reato, se particolarmente grave, può fondare un giudizio di minaccia concreta ai diritti fondamentali della persona e all'ordine e all'incolumità pubblica idoneo a consentire l'espulsione a norma dell'art. 13 co. 1 (richiamato dall'art.19 co. 2) T.U.I. e limitare il diritto di ingresso e di soggiorno ai sensi dell'art. 20 co. 3 del D.lgs. 30/07,
6 ciò pur senza alcun automatismo tra condanna e revoca/diniego del permesso di soggiorno. E' indubbio che il delitto di atti persecutori ai danni del coniuge, anche separato o divorziato, sia un reato ostativo di particolare allarme sociale, andando a ledere la libertà morale e l'equilibrio psicologico di un soggetto particolarmente vulnerabile in quanto legato all'autore del reato da un vincolo di speciale affettività, tanto da essere sanzionato con una pena di notevole entità. Inoltre, nel caso di specie, dalla sentenza si evince come le minacce poste in essere da in Parte_1 danno della coniuge si siano protratte nel tempo, dovendosi considerare che a ciò si uniscono i molteplici precedenti di polizia richiamati e le violazioni delle misure cautelari disposte a carico del medesimo.
A fronte di ciò, peraltro, nulla è stato contrapposto a dimostrazione di una eventuale successiva positiva integrazione personale e sociale di così come Parte_1 nulla è stato allegato in questa sede.
In ragione di quanto sopra, si ritiene pertanto di dover confermare la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente operata dalla Questura di da ritenersi CP_1 concreta, effettiva e sufficientemente grave, nonché ancora attuale.
Ciò appare dirimente ai fini della decisione. Se infatti la normativa prevede una tutela
“rafforzata” dalla presenza dei legami familiari, è evidente che nei casi di reati di violenza domestica, qual è quello che qui occupa, la commissione di tali reati oltre ad essere sintomatica della pericolosità, al contempo fa venir meno le ragioni di tutela del vincolo familiare (nel caso di specie, peraltro, reciso stante l'intervenuta separazione dei coniugi): “Ove il comportamento antigiuridico dello straniero, che ne ha palesato la pericolosità sociale, sia inserito all'interno dei rapporti familiari, deve ritenersi verosimilmente esclusa l'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio italiano che siano meritevoli di protezione, in applicazione del principio costituzionale e convenzionale di unità della vita familiare” (ex plurimis, T.A.R. Lombardia Milano Sez.
I, Sent., ud. 21.4.2022, 5.5.2022, n. 1011).
Tutto quanto sopra considerato e valutato, il ricorso va rigettato.
Ricorrono nel caso di specie giustificati motivi, in ragione della complessità della ricostruzione del quadro normativo e delle disposizioni applicabili, per la compensazione integrale delle spese di lite.
7
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Venezia, 18 Gennaio 2025 Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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