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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/10/2025, n. 4589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4589 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FE FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19783/2024 promossa da:
) rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
ER TO e ER LA ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato come da delega in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino ed ivi domiciliato;
CONVENUTO
(P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 procuratore pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_4
LA DE TE ed elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria di costituzione e risposta;
CONVENUTA
(C.F. IVA ) in persona del Procuratore Speciale Controparte_5 P.IVA_3
e Responsabile della Funzione Legale e Contenzioso, Avv. Tiziana Ferrantini, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Vito ed elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria di costituzione e risposta;
CONVENUTA pagina 1 di 5 Oggetto: opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1) Accertare e dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuto integrale sgravio delle somme portate dalla cartella esattoriale impugnata;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. per : Controparte_1
“Dichiararsi cessata la materia del contendere. Spese come per legge.”
Per CP_6
“chiede dunque dichiararsi la cessata materia del contendere, per la ragioni sopra esposte, con compensazione delle spese.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'Ente Impositore.”
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettata ogni contraria Controparte_5
istanza: accertare e dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere per annullamento della partita di credito e sgravio del ruolo.
Compensare le spese del presente giudizio, tenendo conto che non sono stati evidenziati vizi nella procedura seguita dalla comparente Controparte_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio il , l Controparte_1 Controparte_7
proponendo opposizione ex art. 615 comma 1 cpc alla cartella
[...]
di pagamento n. 07320240004935075000 notificata da in Controparte_8
data 4.10.2024 con la quale, su ruolo formato da in nome e per conto Controparte_5
del - Corte di Appello di Palermo - ha Controparte_1 Controparte_9 ingiunto il pagamento della somma di € 66.169,76 per spese processuali liquidate all'esito del procedimento penale concluso con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo,
Sezione I Penale, n. 6444/2022 del 22/11/2022.
pagina 2 di 5 A fondamento dell'opposizione, a in primo luogo rilevato che con la Parte_1 pronuncia n. 6444/2022 la Corte d'Appello di Palermo aveva statuito di “non doversi procedere” nei suoi confronti per prescrizione del reato e che pertanto in assenza di condanna, le spese di lite non potevano esser poste a suo carico. In secondo luogo, ha contestato il quantum della pretesa per errato calcolo delle spese processuali in ipotesi dovute.
Si è costituito in giudizio il mediante il deposito di una Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta con cui ha riconosciuto l'assenza di titolo per il recupero delle spese giudiziali nei confronti dell'attore e ha dato atto dell'intervenuto annullamento della partita di credito. Ha dunque concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Si è costituita in giudizio l mediante il deposito di una comparsa di costituzione e CP_6
risposta con cui ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e sostenuto la legittimità del proprio operato.
Si è costituita in giudizio mediante il deposito di una comparsa Controparte_5
di costituzione e risposta, con cui ha dato atto di aver annullato la partita di credito n.
2366/2024, relativa alla cartella di pagamento oggetto di causa e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa - di natura documentale - giunge a decisione con la presente sentenza, all'esito della discussione svoltasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Le concordi conclusioni di tutte le parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere debbono senz'altro trovare accoglimento, atteso che è evidente che l'intervenuto annullamento della cartella di pagamento oggetto dell'opposizione spiegata dall'attore ha determinato il venir meno di ogni motivo di contrasto tra le parti. Come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 4714/2006) “la cessazione della materia del contendere - quale fattispecie di estinzione del giudizio creata dalla prassi giurisprudenziale - deve essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice, quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, “facendo venir meno
l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.” Ed ancora (cfr. Cass.
pagina 3 di 5 civ. SSUU n. 1048/2000) “(…)nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio(…)”
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, considerato l'annullamento dei crediti azionati dall'agente della riscossione con la cartella di pagamento oggetto di causa, come concordemente richiesto da tutte le parti del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una declaratoria nel merito della vertenza.
3. Quanto al rapporto processuale tra parte attrice e il , le spese di lite Controparte_1
vanno poste a carico del in quanto soccombente virtuale, considerato che CP_1
l'esecuzione esattoriale oggetto di causa è stata intrapresa su impulso di quest'ultimo ente che ha ritenuto erroneamente vi fosse un titolo per il recupero delle spese giudiziali relative al procedimento penale concluso con la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.
6444/2022. Dette spese vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia n.
55/2014 (come da ultimo modificata con D.M. 147/2022), nella misura di euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro 2.127,00 per la fase decisionale e così per complessivi euro 4.217,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa e rimborso del contributo unificato (scaglione relativo alle controversie di competenza del Tribunale dal valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00; valori minimi considerata la non complessità delle questioni trattate e la definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere;
omessa la fase istruttoria poiché non svolta).
Per quanto concerne le altre parti del giudizio, le spese di lite debbono essere integralmente compensate, considerato che l'attività di recupero esattoriale è stata intrapresa su iniziativa dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
pagina 4 di 5 condanna il all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1 favore di liquidandole in € 4.217,00, oltre al 15% per rimborso spese Parte_1
generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del c.u.; compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle altre parti del giudizio.
Torino, 25/10/2025
Il Giudice
FE FA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FE FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19783/2024 promossa da:
) rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
ER TO e ER LA ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato come da delega in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino ed ivi domiciliato;
CONVENUTO
(P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 procuratore pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_4
LA DE TE ed elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria di costituzione e risposta;
CONVENUTA
(C.F. IVA ) in persona del Procuratore Speciale Controparte_5 P.IVA_3
e Responsabile della Funzione Legale e Contenzioso, Avv. Tiziana Ferrantini, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Vito ed elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria di costituzione e risposta;
CONVENUTA pagina 1 di 5 Oggetto: opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1) Accertare e dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuto integrale sgravio delle somme portate dalla cartella esattoriale impugnata;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. per : Controparte_1
“Dichiararsi cessata la materia del contendere. Spese come per legge.”
Per CP_6
“chiede dunque dichiararsi la cessata materia del contendere, per la ragioni sopra esposte, con compensazione delle spese.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'Ente Impositore.”
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettata ogni contraria Controparte_5
istanza: accertare e dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere per annullamento della partita di credito e sgravio del ruolo.
Compensare le spese del presente giudizio, tenendo conto che non sono stati evidenziati vizi nella procedura seguita dalla comparente Controparte_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio il , l Controparte_1 Controparte_7
proponendo opposizione ex art. 615 comma 1 cpc alla cartella
[...]
di pagamento n. 07320240004935075000 notificata da in Controparte_8
data 4.10.2024 con la quale, su ruolo formato da in nome e per conto Controparte_5
del - Corte di Appello di Palermo - ha Controparte_1 Controparte_9 ingiunto il pagamento della somma di € 66.169,76 per spese processuali liquidate all'esito del procedimento penale concluso con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo,
Sezione I Penale, n. 6444/2022 del 22/11/2022.
pagina 2 di 5 A fondamento dell'opposizione, a in primo luogo rilevato che con la Parte_1 pronuncia n. 6444/2022 la Corte d'Appello di Palermo aveva statuito di “non doversi procedere” nei suoi confronti per prescrizione del reato e che pertanto in assenza di condanna, le spese di lite non potevano esser poste a suo carico. In secondo luogo, ha contestato il quantum della pretesa per errato calcolo delle spese processuali in ipotesi dovute.
Si è costituito in giudizio il mediante il deposito di una Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta con cui ha riconosciuto l'assenza di titolo per il recupero delle spese giudiziali nei confronti dell'attore e ha dato atto dell'intervenuto annullamento della partita di credito. Ha dunque concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Si è costituita in giudizio l mediante il deposito di una comparsa di costituzione e CP_6
risposta con cui ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e sostenuto la legittimità del proprio operato.
Si è costituita in giudizio mediante il deposito di una comparsa Controparte_5
di costituzione e risposta, con cui ha dato atto di aver annullato la partita di credito n.
2366/2024, relativa alla cartella di pagamento oggetto di causa e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa - di natura documentale - giunge a decisione con la presente sentenza, all'esito della discussione svoltasi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Le concordi conclusioni di tutte le parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere debbono senz'altro trovare accoglimento, atteso che è evidente che l'intervenuto annullamento della cartella di pagamento oggetto dell'opposizione spiegata dall'attore ha determinato il venir meno di ogni motivo di contrasto tra le parti. Come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 4714/2006) “la cessazione della materia del contendere - quale fattispecie di estinzione del giudizio creata dalla prassi giurisprudenziale - deve essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice, quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, “facendo venir meno
l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.” Ed ancora (cfr. Cass.
pagina 3 di 5 civ. SSUU n. 1048/2000) “(…)nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio(…)”
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, considerato l'annullamento dei crediti azionati dall'agente della riscossione con la cartella di pagamento oggetto di causa, come concordemente richiesto da tutte le parti del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una declaratoria nel merito della vertenza.
3. Quanto al rapporto processuale tra parte attrice e il , le spese di lite Controparte_1
vanno poste a carico del in quanto soccombente virtuale, considerato che CP_1
l'esecuzione esattoriale oggetto di causa è stata intrapresa su impulso di quest'ultimo ente che ha ritenuto erroneamente vi fosse un titolo per il recupero delle spese giudiziali relative al procedimento penale concluso con la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.
6444/2022. Dette spese vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia n.
55/2014 (come da ultimo modificata con D.M. 147/2022), nella misura di euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro 2.127,00 per la fase decisionale e così per complessivi euro 4.217,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa e rimborso del contributo unificato (scaglione relativo alle controversie di competenza del Tribunale dal valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00; valori minimi considerata la non complessità delle questioni trattate e la definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere;
omessa la fase istruttoria poiché non svolta).
Per quanto concerne le altre parti del giudizio, le spese di lite debbono essere integralmente compensate, considerato che l'attività di recupero esattoriale è stata intrapresa su iniziativa dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
pagina 4 di 5 condanna il all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1 favore di liquidandole in € 4.217,00, oltre al 15% per rimborso spese Parte_1
generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del c.u.; compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle altre parti del giudizio.
Torino, 25/10/2025
Il Giudice
FE FA
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