Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 28.1.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 894 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Olga Durante, Marica Inzillo e Vincenzo Cantafio Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con gli Avv.ti Marco Mirigliani, Fabrizio Daverio e Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Marco
[...]
Mirigliani, Fabrizio Daverio e Controparte_2
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Cessione del contratto. Differenze retributive e risarcimento danni.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 11.10.11 esponeva: Parte_1
a) che con contratto dell'1.3.07 era stata assunta alle dipendenze di con mansioni di CP_1 informatore scientifico del farmaco ed inquadramento in categoria B, posizione organizzativa 1, del
CCNL chimico farmaceutico;
b) che la sua sede di lavoro era fissata in Gasponi (VV) e la sua zona operativa di lavoro era costituita da Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia e parte delle province con possibilità di modifica secondo le esigenze organizzative della società;
d) che tale compenso garantito avrebbe assorbito, sostituito e incluso fino a concorrenza ogni erogazione eventualmente spettante a titolo di sistema premiante aziendale o comunque di erogazioni eventualmente spettanti aventi le medesime caratteristiche del sistema premiante aziendale;
e) che nel settembre 2007 il capo area le aveva chiesto di raccogliere gli ordinativi Controparte_3 di medicinali presso le farmacie, ciò che era espressamente vietato dall'art. 5 della delibera di giunta regionale Calabria n° 445 del 2006 adottata ai sensi dell'art. 48, commi 21, 23 e 24, Legge 326/03;
f) che a seguito del rifiuto opposto alle richieste del capo area, non le aveva più CP_1 corrisposto il compenso premiante garantito di euro 7.000 annui senza fornire alcuna spiegazione. Lo stesso capo area aveva mutato atteggiamento nei suoi confronti mostrandosi freddo ed ostile, iniziando una serie di condotte persecutorie ed emarginanti quali ingiustificati rimproveri persino in presenza di colleghi e affiancandola in occasione di visite svolte presso i medici senza preavvisarla.
Ciò nonostante che anche l'affiancamento dell'informatore scientifico del farmaco fosse vietato dall'art. 5 della succitata delibera di giunta regionale n° 445/06; g) che nel mese di ottobre 2007, in concomitanza con gli episodi narrati, era stata colta da una crisi ipertensiva con stato ansioso reattivo, tale da rendere necessaria la prescrizione di tranquillanti;
h) che nel mese di aprile 2008 il direttore vendite di , le aveva proposto CP_1 Persona_1 il passaggio alle dipendenze di società del gruppo ma lei aveva Controparte_2 CP_1 opposto il suo rifiuto e il 14.5.08, in occasione di una riunione di lavoro a , il le aveva Per_2 Per_1 detto, alla presenza di colleghi, che l'avrebbe costretta a licenziarsi e le aveva mosso rimproveri ingiustificati sul lavoro svolto;
i) che il 15.5.08 la sua zona operativa era stata ampliata, mentre l'1.12.08 e l'1.2.09 aveva subito alcune modifiche, il tutto con notevole aggravio della prestazione lavorativa sia per la difficolta nel programmare gli incontri con i medici, sia perché la zona operativa era costituita da aree geografiche distanti tra loro, poco gradite agli informatori e non contigue geograficamente;
l) che dal 27.1.09 era stata assente dal lavoro a causa di un sinistro stradale e che al suo rientro, il
6.3.09, il capo area le aveva ribadito che non tollerava il suo rifiuto di passare alle CP_3 CP_1 dipendenze di Nell'occasione nasceva un diverbio nel corso del quale veniva colta CP_2 da crisi d'ansia caratterizzata da tachicardia, per cui aveva dovuto assumere 20 gocce di tranquillante;
m) che l'11.3.09 e il 16.3.09 era stata convocata a Milano, ove le veniva sottoposta una lettera di dimissioni da sottoscrivere e che lei aveva opposto il suo rifiuto anche perché il trattamento economico alle dipendenze di era peggiorativo rispetto a quello presso CP_2 CP_1 in quanto non comprendeva il compenso annuale di euro 7.000,00;
n) che a causa di tali rifiuti veniva progressivamente emarginata dai colleghi di lavoro ed additata come esempio di lavoratrice inefficiente;
o) che con missive del 24.4.09, ricevuta il 6.5.09, e del 7.5.09, e le avevano CP_1 CP_2 comunque comunicato che il suo contratto di lavoro era stato ceduto alla seconda con decorrenza
1.6.09 con contestuale ampliamento della sua zona operativa;
p) che con telegramma e lettera raccomandata del 13.5.09 aveva contestato la legittimità della cessione del contratto di lavoro, cui la aveva risposto in modo insufficiente e pretestuoso;
CP_1
q) che dal marzo 2009 la sindrome ansioso-depressiva si era aggravata come da certificati medici in atti e nel giugno 2009, in occasione della presentazione di un farmaco, era stata colta da una crisi di pianto venendo soccorsa dalla dr.ssa che le prescriveva un tranquillante;
Per_3
r) che la situazione non era migliorata alle dipendenze di dal momento che erano CP_2 continuati gli affiancamenti a sorpresa, vi erano state contestazioni di inesistenti violazioni di regole comportamentali, tra cui il non avere correttamente eseguito collegamenti e registrazioni di attività in un giorno (7.5.10) in cui era assente per malattia o impossibilitata a collegarsi alla rete aziendale per problemi tecnici tempestivamente segnalati in varie date dal maggio al luglio 2010; s) che sebbene avesse scelto di godere le ferie estive dal 2 al 20 agosto 2010, l'azienda le imponeva di goderle dal 26 luglio al 20 agosto 2010, negandole 2 giorni di ferie in vista del matrimonio del 2.10.10 poiché il capo area le riferiva che non era stata gradita la data scelta per le nozze. Pt_2
2) Denunciava:
a) nullità ed inefficacia della cessione del suo contratto di lavoro da ad
CP_1 CP_2 poiché privo del suo consenso preventivo o successivo alla cessione stessa. Sotto tale profilo la clausola contenuta nel contratto di lavoro dell'1.3.07, in cui si riservava la facoltà di
CP_1 trasferirla alle dipendenze di altra società del gruppo, conteneva solo una riserva di una facoltà per il datore di lavoro per niente vincolante per la lavoratrice che non aveva espresso alcuna manifestazione di volontà. Ne conseguiva, in via principale, che era responsabile di tutte le obbligazioni
CP_1 nascenti dal rapporto di lavoro, mentre nell'ipotesi di sussistenza del consenso alla cessione, doveva rispondere delle obbligazioni divenute esigibili prima della cessione ed
CP_1 CP_2 di quelle sorte dopo.
[...]
b) che dall'ottobre 2007 non le aveva più corrisposto il compenso annuo di euro 7.000,00 CP_1 ed identica condotta aveva tenuto La ricorrente era creditrice a tale titolo della somma CP_2 di euro 28.000 oltre accessori ex art. 429 c.p.c.
c) che era rimasta vittima di mobbing nel corso del rapporto di lavoro a causa delle condotte sopra descritte. Mobbing di cui il datore di lavoro doveva rispondere anche se tenuto da altri lavoratori soggetti al suo controllo e che le aveva cagionato un danno all'integrità psico-fisica sotto forma di sindrome ansioso depressiva, danno alla vita di relazione per modificazione della condotta di vita, danno non patrimoniale per lesione della dignità del lavoratore.
3) Concludeva chiedendo, previa declaratoria di nullità e inefficacia della cessione del contratto di lavoro, in via principale la condanna di al pagamento di euro 28.000, oltre accessori, a CP_1 titolo di compenso premiale garantito, nonché la somma di euro 50.00,00 a titolo di risarcimento danni da mobbing. In subordine, chiedeva la condanna di al pagamento della somma di CP_1 euro 10.500,00, a titolo di compenso premiante garantito fino all'1.6.09, e di euro 25.000,00, a titolo di risarcimento danni, e la condanna di al pagamento delle suddette voci nella misura, CP_2 rispettivamente, di euro 17.500,00 e di euro 25.000,00. In via ulteriormente subordinata la condanna di al pagamento del totale delle somme richieste con la domanda principale. CP_2
4) Nella resistenza di e di con la sentenza impugnata il tribunale CP_1 Controparte_2 di Vibo Valentia, assunte le prove orali, ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
In via preliminare si rileva che con la formula cessione di contratto, di cui agli artt.1406ssc.c., si designa il contratto mediante il quale il titolare di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive non ancora eseguite (cedente) sostituisce a sé un terzo (cessionario) con il consenso dell'altra parte
(ceduto); l'espressione cessione del contratto indica, dunque, sia la fattispecie negoziale sia l'effetto che si realizza, e cioè il subingresso del terzo nell'intera posizione contrattuale del cedente, derivandone il trasferimento della complessiva posizione che un soggetto ha assunto in un rapporto nascente da contratto.
Laddove oggetto della fattispecie negoziale-cessione del contratto sia il contratto di lavoro, deve operarsi una precisazione ulteriore al fine di delimitare la portata degli elementi costitutivi della stessa.
Sul punto si rileva che la cessione del contratto di lavoro (quale effetto) può realizzarsi, oltre che con lo strumento di cui all'art. 2112c.c., anche con la cessione del contratto (fattispecie negoziale); pertanto, mentre nel primo caso – comprendente, a seguito della modifica apportata del D.Lgs. 2.2.2001, n. 18, qualsiasi operazione che determini il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata che preservi la propria identità - non è necessario il consenso del lavoratore ceduto, trattandosi di una ipotesi di successione legale di contratto (C. 206/2004; C. 19842/2003; C.
17919/2002; C. 10761/2002), nel secondo caso è necessario il consenso del lavoratore ceduto (C.
5062/1989).
Posto, dunque, che il consenso del ceduto è elemento essenziale del contratto di cessione, si rileva che lo stesso può essere prestato anche preventivamente o successivamente all'accordo tra cedente e cessionario.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, viene in rilievo, quale questione controversa tra le parti, la valenza da attribuire all'adesione alle clausole contrattuali aventi ad oggetto la possibilità di trasferimento della prestatrice, come riportate in narrativa dell'atto introduttivo e poste a fondamento dell'azionata pretesa. Al riguardo si rileva che il riferimento alla possibilità di assegnazione ad altra linea di informazione della società o di trasferimento ad altra società del gruppo è tale da integrare i presupposti in base ai quali ritenere validamente manifestato il consenso preventivo alla cessione atteso che, in ragione del carattere preventivo dello stesso, il consenso prestato secondo tali modalità non avrebbe potuto avere ad oggetto la concreta ed effettiva cessione;
evidenziandosi, sul punto, che nella fattispecie in esame viene in rilievo tale ipotesi allorché il consenso sia manifestato preventivamente all'accordo di cessione tra cedente e cessionario, circostanza di fatto, questa, incontestata tra le parti.
Ritenuta la configurabilità del consenso alla cessione del contratto, è necessario procedere all'esame delle ulteriori domande formulate. Per quanto concerne l'invocato diritto alla corresponsione dell'emolumento indicato come
“compenso premiante garantito”, parte ricorrete deduce che la previsione dello stesso è riconducibile ad una scrittura (del 20.02.2007) antecedente alla conclusione del contratto
(01.03.2007); ciò posto, non emerge e non è puntualmente dedotto, se non in via nominale, né provato che le parti avevano inteso riconoscere alla indennità in parola la funzione di un elemento integrativo della retribuzione. Relativamente, infine alla domanda risarcitoria si rileva che la S.C. (Cass. Sez. Un n. 6572/06), esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha enucleato i seguenti principi:
1.la responsabilità datoriale ha natura contrattuale e qualunque tipo di danno lamentato si configura come conseguenza di un comportamento illecito sul piano contrattuale. Nel caso in esame il danno deriva dalla violazione dell'obbligo di cui all'art 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare nei confronti dei propri dipendenti quelle misure atte a tutelarne la integrità fisica e morale. Tali misure consistono nella adozione delle misure di sicurezza/prevenzione sia quelle tipiche specificamente imposte al tipo di lavorazione dalle normative antinfortunistiche e dai contratti di categoria, sia atipiche cioè necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
2. Dalla lesione dell'art 2087 c.c. possono derivare sia il danno patrimoniale (ad es. lesione professionalità) che il danno non patrimoniale, sia come danno biologico (che non può prescindere dall'accertamento medico legale) che come, morale ed esistenziale come lesione del diritto alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e nella vita di relazione (verificato mediante prova testimoniale, documentale o presuntiva). È evidente che in caso di danno non patrimoniale deve tenersi conto di quanto statuito di recente dalla corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza
n. 26972/08 hanno evidenziato che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie.
3. La potenzialità lesiva dell'atto datoriale non deve comportare una responsabilità oggettiva perché nel nostro ordinamento non può prescindersi dalla distinzione tra inadempimento e danno risarcibile in base ai principi generali di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c. secondo i quali il danno (perdita e mancato guadagno) devono essere conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento. 4.È necessario che il lavoratore alleghi la tipologia del danno lamentato (patrimoniale, non patrimoniale) e indichi gli elementi e le modalità in fatto attraverso le quali possa emergere la prova del danno e il nesso di causalità con il fatto/inadempimento datoriale. Trattandosi di responsabilità contrattuale spetta, infatti, al lavoratore provare il danno e il nesso di causalità, mentre spetta al datore di lavoro provare di aver adottato tutti gli accorgimenti perché il danno non si verificasse.
Ciò che il lavoratore deve provare è il fatto materiale, il danno patito e il nesso di causalità tra il danno e fatto verificatosi nel corso del rapporto di lavoro, spettando invece al datore di lavoro di provare di aver adottato tutti gli accorgimenti possibili per evitare il danno. È necessario che il lavoratore alleghi la tipologia del danno lamentato (patrimoniale, non patrimoniale) e indichi gli elementi e le modalità in fatto attraverso le quali possa emergere la prova del danno e il nesso di causalità con il fatto/inadempimento datoriale.
Trattandosi di responsabilità contrattuale spetta infatti al lavoratore provare il danno e il nesso di causalità, mentre spetta al datore di lavoro provare di aver adottato tutti gli accorgimenti perché il danno non si verificasse.
In via ulteriore di rileva che il danno, prima di essere provato nel suo verificarsi quale evento lesivo, debba essere dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo in maniera chiara per potere definire correttamente petitum e causa petendi, per poter valutare e dirigere correttamente l'istruttoria e per evitare duplicazione delle voci del danno. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non può dirsi assolto l'onere probatorio, come delineato, ad opera della parte ricorrente che, in sede di atto introduttivo del giudizio, ha genericamente prospettato una serie di pregiudizi verificatisi in capo alla prestatrice in ragione di un multiforme inadempimento datoriale, non individuato nei suoi contorni in modo sufficientemente puntuale tale da poter assurgere al rango di condotta causativa dell'evento dannoso. La carenza assertiva, dunque, riverberatasi sull'articolazione della prova testimoniale espletata, conduce ad esprimere un giudizio di irrilevanza della stessa, ai fini dell'odierna decisione. Il ricorso, dunque, in quanto infondato va rigettato.
5) Avverso tale sentenza la ha proposto appello chiedendone la integrale riforma con Pt_1 accoglimento delle domande proposte in via principale e subordinata. In via istruttoria ha insistito per l'espletamento di Ctu medico-legale, nonché per l'escussione del teste . Testimone_1
6) e si sono costituite concludendo per il rigetto dell'appello e la CP_1 Controparte_2 conferma della sentenza impugnata, nonché facendo presente che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e era cessato solo a decorrere dal 31.8.23 per dimissioni della ricorrente. CP_2
7) All'udienza di discussione del 28.1.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa
è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
8) Con il primo motivo la denuncia l'errore del tribunale per avere escluso la nullità ed Pt_1 inefficacia della cessione del contratto di lavoro da ad dall'1.6.09. Ha CP_1 CP_2 ribadito che la clausola del contratto di lavoro che prevedeva la facoltà per di trasferire la CP_1 lavoratrice alle dipendenze di altra società del gruppo, costituiva una mera riserva di una facoltà della società datrice di lavoro ( per niente vincolante per la lavoratrice (la ricorrente) e non CP_1 una manifestazione della volontà di quest'ultima di autorizzare preventivamente una specifica cessione del contratto di lavoro, come sarebbe stato necessario per concretare consenso preventivo, aggiungendo che tale interpretazione è coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta successiva delle parti ed in particolare con la contraria volontà manifestata reiteratamente dall'appellante. Ha inoltre addebitato al tribunale che, anche a voler ritenere che nel caso di specie vi era stato un consenso preventivo alla cessione, il relativo perfezionamento presupponeva che la cessione fosse stata notificata alla lavoratrice o che questa “l'avesse accettata”. “E nella specie le società resistenti non hanno neppure dedotto che vi sia stata la notifica della cessione e risulta ex actis che l'appellante non l'ha accettata;
né assume valore di accettazione tacita (consenso successivo) la prestazione di attività lavorativa successivamente alla cessione stante la contraria volontà reiteratamente manifestata dall'appellante (v. comunicazioni allegate sub 11, 12, 14, 15, 16, contenenti contestazione della cessione e dichiarazione di non riconoscere la cessionaria come datrice di lavoro)”.
8.1) Il motivo è destituito di fondamento. La stessa ricorrente riporta la clausola n° 4.4. del contratto individuale di lavoro dell'1.3.07 in cui le parti hanno convenuto quanto segue “La società si riserva la facoltà di assegnarLa ad una o all'altra delle “linee di informazione” della società nonché di trasferirLa, ferma restando l'anzianità maturata, alle dipendenze di altra società del gruppo oppure presso altra sede di lavoro e/o zona operativa di lavoro in funzione di esigenze CP_1 organizzative”. Ora, premesso che la stessa ricorrente ha ammesso nel ricorso introduttivo che CP_2 fa parte del gruppo la clausola contrattuale, su cui la stessa ricorrente ha convenuto
[...] CP_1 sottoscrivendo il contratto di lavoro, rende evidente che la aveva espresso il suo preventivo Pt_1 consenso ad un'eventuale cessione del suo contratto di lavoro da ad altra società del CP_1 gruppo. Mentre non si comprende l'affermazione della ricorrente, secondo cui la clausola succitata conterrebbe una mera riserva di una facoltà della società datrice di lavoro ( per niente CP_1 vincolante per la lavoratrice (la ricorrente) e non una manifestazione della volontà di quest'ultima di autorizzare preventivamente una specifica cessione del contratto di lavoro. L'avere sottoscritto il contratto di lavoro subordinato contenente la clausola di cui si discorre implica certamente che la lavoratrice aveva manifestato il suo consenso alla cessione poi avvenuta. A fronte di una clausola contrattuale di tale chiarezza, risulta del tutto irrilevante che la ricorrente si sia opposta alla cessione nel corso del rapporto, trattandosi di comportamento contrastante con il chiaro consenso preventivo manifestato l'1.3.07 e, quindi, di ingiustificato venir meno ad una manifestazione di volontà chiaramente manifestata. Quanto alla comunicazione dell'avvenuta cessione del contratto di lavoro, la notifica della stessa alla ricorrente era stata dalla stessa ammessa e documentata con il ricorso introduttivo del giudizio. È sufficiente la lettura di pag. 7 del ricorso e degli allegati nn. 11 e 12, da cui si evince che la stessa ammetteva espressamente di aver ricevuto la comunicazione di Pt_1 cessione del contratto inviata dalla in data 6.5.09. Tenuto conto del preventivo consenso CP_1 alla cessione, come sopra chiarito, la cessione stessa era anche perfettamente efficace dall'1.6.09 a seguito di regolare notifica avvenuta il 6.5.09.
9) Con il secondo motivo di appello la denuncia l'errore del tribunale per aver ritenuto non Pt_1 esservi prova che il compenso premiante garantito, di cui alla scrittura privata del 20.2.07, fosse stato considerato un elemento integrativo della retribuzione. Al contrario, la sussistenza del diritto al compenso premiante garantito era dimostrata dal fatto che nel ricorso introduttivo era stato allegato che lo aveva pagato fino ad ottobre 2007 e tale circostanza non era stata in alcun modo CP_1 contestata. Né poteva aver rilievo il fatto che l'accordo del 20.2.207, che prevedeva il compenso premiante aggiuntivo, era anteriore al contratto di lavoro dell'1.3.07. Ciò in quanto né l'accordo del
20.2.07, né il contratto di lavoro dell'1.3.07 avevano data certa.
9.1) Il motivo è infondato alla stregua delle seguenti considerazioni. In primo luogo, non è affatto vero che non abbia contestato di aver pagato il compenso premiante garantito fino CP_1 all'ottobre 2007. La versione difensiva della società sul punto (pagg. 11 e 12) era in totale antitesi con l'allegazione attorea, dal momento che la resistente ha decisamente negato di essersi obbligata a pagare la voce di cui all'accordo del 20.2.07, atteso che in sede di stipula del contratto di lavoro dell'1.3.07 l'ipotesi relativa ad un compenso garantito era stata definitivamente abbandonata. In secondo luogo, non è accoglibile la versione dell'appellante che, nel tentativo di sminuire la valenza da assegnare alle date di conclusione dei due accordi, introduce in appello l'argomento secondo cui né l'accordo del 20.2.07, né il contratto di lavoro dell'1.3.07 avrebbero data certa. Nello stesso ricorso introduttivo (pag. 2) la , che dava per pacifiche le date di conclusione dei due accordi, Pt_1 ammetteva espressamente che quello del 20.2.07 era intervenuto “anteriormente alla stipula del contratto di lavoro”. Inoltre, si rileva che la ricorrente non ha provato il pagamento del compenso premiante garantito fino all'ottobre 2007, non avendo prodotto le buste paga riferite a tale periodo, né ha prodotto la pec citata a pag. 4 del ricorso introduttivo, con cui avrebbe lamentato nei confronti di l'interruzione di tale pagamento a seguito del rifiuto opposto all'invito del capo area CP_1
di raccogliere gli ordinativi presso le farmacie. CP_3
9.2) Ciò detto, deve ritenersi, sulla base di una interpretazione fondata sul criterio cronologico e letterale, nonché sulla base del contegno tenuto dalle parti, che la pattuizione effettivamente raggiunta il 20.2.07 per il pagamento del compenso premiante garantito sia poi venuta in sede di stipula del vero e proprio contratto di lavoro dell'1.3.07. Rileva il fatto che il vero e proprio regolamento del rapporto di lavoro è intercorso dopo il 20.2.07, ma rileva soprattutto il fatto che nel contratto individuale di lavoro, pur essendosi espressamente richiamati “i colloqui intercorsi e gli accordi intervenuti” si conveniva l'assunzione della “alle seguenti condizioni” che non Pt_1 contemplavano in alcun modo il compenso premiante aggiuntivo pattuito solo 10 giorni prima, bensì l'erogazione di un premio di produzione mensile di euro 236,02, nonché di un superminimo di euro 397,78. Il fatto che la clausola del 20.2.07 non sia stata minimamente citata nel contratto individuale depone nel senso che quella precedente pattuizione era stata ormai superata per concorde volontà delle parti, tanto più che non si comprende per quale ragione l'azienda non avrebbe dovuto inserire nel contratto individuale di lavoro una pattuizione risalente a pochi giorni prima. Come detto, le parti, pur avendo in premessa richiamato “i colloqui intercorsi e gli accordi intervenuti”, hanno poi regolamentato in ogni aspetto il rapporto di lavoro, che sarebbe iniziato il 5.3.07, menzionando in modo puntuale le condizioni del trattamento economico, ma senza alcun cenno alla clausola del
20.2.07. Ancora, proprio il fatto che nel contratto di lavoro si prevedeva in modo specifico la corresponsione di un premio di produzione mensile finisce per contraddire, sì da ritenerlo definitivamente superato, l'accordo del 20.2.07 che prevedeva un compenso premiante aggiuntivo che avrebbe assorbito, sostituito e incluso fino a concorrenza ogni eventuale erogazione a titolo di sistema premiante aziendale, nonché ogni erogazione, anche diversamente denominata, che avrebbe avuto le medesime caratteristiche del sistema premiante aziendale. Va poi considerato che la ricorrente non contesta in alcun modo quanto dedotto e documentalmente provato dalle società resistenti sin dal primo grado di giudizio, ovvero di aver erogato alla premi aziendali per Pt_1 euro 4.083 nel 2007, euro 6.182 nel 2008, euro 1618 nel 2009, euro 3919 nel 2010 e che negli anni
2011 e 2012, sebbene nel presente giudizio rilevi solo l'anno 2011, la ricorrente era stata presente in servizio solo per 8 giorni. Ora, la erogazione a titolo di premi aziendali delle somme specificamente indicate dalle società, circostanze che la ricorrente non ha in alcun modo contestato e che comunque risultano dalle buste paga prodotte dalle resistenti, dimostrano ulteriormente che la pattuizione del
20.2.07, avente ad oggetto una erogazione comunque garantita di euro 7.000 annui, peraltro lordi, era venuta meno in sede di contratto individuale di lavoro dell'1.3.07.
10) Con il terzo motivo la si duole del rigetto della domanda di risarcimento danni derivanti Pt_1 da mobbing sul luogo di lavoro per l'asserita “carenza assertiva, dunque, riverberatasi sull'articolazione della prova testimoniale espletata, conduce ad esprimere un giudizio di irrilevanza della stessa, ai fini dell'odierna decisione”. L'appellante evidenzia che la domanda giudiziale conteneva la specifica indicazione delle circostanze di fatto integranti il mobbing lavorativo e le ragioni giuridiche sottese a tale domanda. Del pari, il ricorso conteneva specifici e circostanziati capitoli di prova orale, che era stata svolta sebbene il tribunale non abbia poi consentito l'escussione del teste , avendo revocato sul punto l'ordinanza istruttoria. Ciò detto, ad avviso Testimone_1 dell'appellante la domanda ex art. 2087 c.c. era risultata fondata perché le plurime condotte sopra riassunte al punto 1) erano risultate provate sia per mancata contestazione da parte delle società resistenti, sia attraverso la documentazione in atti.
10.1) Anche tale motivo è infondato. Può anche convenirsi con l'appellante nel senso che, contrariamente a quanto in modo generico e superficiale sostenuto dal tribunale, le allegazioni e le richieste di prova alla base della domanda ex art. 2087 c.c. erano specifiche e circostanziate, ma rimane il fatto che dalla complessiva e corposa istruttoria svolta, su cui nell'atto di appello non si prende alcuna posizione, non solo è risultato smentito il mobbing di cui la ricorrente sarebbe rimasta vittima, ma anche la esistenza di un ambiente di lavoro stressogeno che pur potrebbe integrare una violazione dell'art. 2087 c.c.
10.2) Quanto alla pretesa che il capo area avrebbe rivolto alla ricorrente di raccogliere presso CP_3 le farmacie gli ordinativi dei medicinali, contrariamente a quanto sostenuto in appello, la circostanza
è stata esplicitamente negata da , che nel costituirsi ha escluso nel modo più categorico CP_1 di essere mai stata portata a conoscenza, prima della notifica del ricorso della , di una Pt_1 siffatta circostanza. Cionondimeno, al riguardo, sono state comunque condotte le opportune verifiche, all'esito delle quali non è emerso assolutamente nulla (ma proprio nulla) di ciò che inopinatamente viene asserito dalla . Per essere più chiari. Sentito il sig. , che a Pt_1 CP_3 detta della , alla fine del 2007 avrebbe chiesto alla stessa di recarsi in farmacia per Pt_1 raccogliere eventuali ordini da trasmettere alla Società, egli ha categoricamente escluso il fatto, come pure ha escluso di aver mai posto in essere comportamenti men che corretti nei confronti della
. Oltretutto, come già si è accennato, non risulta neppure che la abbia mai Pt_1 Pt_1 informato di alcunché la Società: e, ciò nonostante, tutti gli opportuni strumenti, messi a disposizione di ciascun dipendente, che avrebbero anche garantito, in ipotesi, una informativa in forma addirittura anonima e/o comunque protetta (cfr. ns. doc. 3). Ne consegue che la prova della circostanza non è stata raggiunta per non contestazione e che sul punto è del tutto irrilevante il documento n° 5 allegato al ricorso, dal contenuto poco comprensibile, non sottoscritto da alcuno e comunque riferito ad un non meglio chiarito agente . Per il resto nemmeno l'appellante Parte_3 che, come detto, sulle risultanze della istruttoria svolta non prende alcuna posizione, sostiene che la circostanza sarebbe stata confermata da alcuno dei numerosi testi sentiti.
10.3) quanto all'omesso pagamento della somma di euro 7.000 a titolo di compenso premiante garantito, che nella prospettiva della ricorrente costituiva uno dei segmenti del denunciato mobbing, la infondatezza delle allegazioni attoree è stata già rilevata nel trattare il secondo motivo di appello;
10.4) quanto ai frequenti, ingiustificati e pretestuosi rilievi anche in presenza di colleghi, che ad avviso dell'appellante sarebbero dimostrati dalle mail intercorse con (all. 19 al Persona_4 ricorso), a parte la estrema genericità della circostanza dedotta, che non consente di apprezzare alcunché nei sensi voluti dalla ricorrente, questa non spiega in alcun modo cosa dovrebbe evincersi dall'allegato 19), presumendo che la rilevanza del documento dovrebbe essere apprezzata in assenza di qualsivoglia allegazione al riguardo. Ad ogni modo, dalla lettura di tali mail emerge un tono del tutto misurato tenuto dal che ha con puntualità spiegato alla ricorrente quali erano le regole Per_4 aziendali in materia di godimento delle ferie sia con riguardo alla durata prevista nel periodo estivo, sia con riguardo ai tempi con cui le stesse dovevano essere richieste e dal carteggio emerge anche che il godimento delle ferie nella settimana dal 26 luglio al 2 agosto del 2010 era stata richiesta dalla stessa ricorrente, non imposta dal o da altri. Inoltre, il carteggio risulta caratterizzato da toni Per_4 polemici tenuti esclusivamente dalla ricorrente, non certo dal che non risulta aver tenuto Per_4 nei confronti della alcun atteggiamento formalmente o sostanzialmente prevaricatorio. Pt_1
Anche in tal caso, inoltre, la ricorrente non segnala che alcunché sia emerso dalla istruttoria orale. 10.5) quanto agli affiancamenti a sorpresa operati da in occasione delle visite ai Controparte_3 medici, in primo luogo la circostanza, contrariamente a quanto sostenuto in appello, è stata chiaramente contestata dalle società convenute nel costituirsi in giudizio, ma soprattutto essa è stata seccamente smentita dai testi sentiti in corso di istruttoria;
istruttoria che nell'atto di appello è stata totalmente trascurata quasi non si fosse svolta. I testi, al contrario, hanno escluso gli affiancamenti a sorpresa e hanno anche smentito i non meglio chiariti rimproveri che il avrebbe mosso alla CP_3 ricorrente alla presenza dei colleghi. La teste collega di lavoro della ricorrente, ha dichiarato Tes_2
“Il signor non ha mai eseguito affiancamenti a sorpresa nei confronti di nessuno di noi …”: CP_3
- “… in mia presenza il non ha mai rimproverato la ricorrente, preciso che mi incontravo CP_3 con la ricorrente il e tutti i colleghi dell'area nelle riunioni che si svolgevano in modo sereno CP_3
…”. La teste ha anche smentito l'episodio occorso in come dedotto dalla nel maggio Per_2 Pt_1
2008, affermando: “Non risulta vero quanto dettomi, anzi preciso che la ricorrente era in ottimi rapporti con …… “La ricorrente non è stata mai stata isolata dai colleghi e Per_1 CP_1 neppure è stata additata come esempio di comportamento scorretto …”. Altri due colleghi della ricorrente, e hanno dichiarato, rispettivamente: Io con la ricorrente avevo un Tes_3 Per_5 normale rapporto cordiale di lavoro, smentendo ulteriormente l'episodio avvenuto in “io ero Per_2 presente alla riunione in questione, ma in mia presenza non ho sentito nulla di quanto riportato nel capitolo”….. “io facevo parte dello stesso gruppo di lavoro della ricorrente… posso escludere di avere mai sentito parlare della ricorrente come elemento scorretto ed inefficiente. Escludo anche che la sia stata isolata dai colleghi. Pt_1
10.6) A ciò si aggiunga che l'attività di affiancamento dell'informatore scientifico del farmaco non è vietata dalla delibera di giunta regionale 445/06, come sostenuto dalla ricorrente, atteso che tale delibera si limita a stabilire che l'informatore svolge la sua attività presso i medici di norma da solo e comunque prevede l'affiancamento nei primi 12 mesi di attività. Così come il CCNL di categoria non vieta, anzi implicitamente ammette, l'affiancamento laddove assegna al capo area compiti di supervisione e coordinamento sugli informatori, di cui cura la formazione e l'aggiornamento professionale. Non solo, perché i testi e colleghi della , Tes_2 Tes_4 Per_5 Pt_1 hanno confermato che gli affiancamenti del capo area era per lo più riferiti alla promozione di attività congressuali e scientifiche non disciplinate dalla delibera regionale 445/06. Infine, il teste Tes_5 ha confermato che il numero degli affiancamenti della ricorrente non era maggiore rispetto a quelli svolti con altri informatori scientifici suoi colleghi di lavoro, sicché nemmeno risulta una disparità di trattamento tra la ricorrente e i suoi colleghi.
10.7) quanto al presunto aggravio della zona lavorativa della ricorrente, anche in tal caso la stessa si limita a ribadire le affermazioni di primo grado, trascurando del tutto gli esiti della prova orale, dalla quale è emerso (testi e che la ricorrente visitava, al pari dei suoi colleghi, circa 12/13 Tes_5 Tes_2 medici al giorno, che le zone di lavoro dei vari informatori scientifici avevano grosso modo la stessa estensione, che a causa di una diminuzione di organico tutti gli informatori erano stati interessati da una estensione della loro originaria zona di lavoro, cercando di mantenere una omogeneità delle zone per tutti gli informatori, che la ricorrente aveva comunque sempre mantenuto una zona di lavoro che comprendeva la sua residenza anagrafica (Gasponi). Ma vi è di più, perché il teste collega di Tes_6 lavoro della ricorrente sentito il 5.10.15, ha riferito che la stessa ricorrente aveva chiesto ed ottenuto l'assegnazione della zona di Rosarno che avrebbe facilitato la continuità territoriale nel suo lavoro. E ciò avvenne nonostante che la zona di Rosarno era quella di residenza del teste, che in Rosarno aveva finito per mantenere solo il suo domicilio, mentre la ricorrente aveva aggiunto a quella di sua residenza la zona lavorativa di Rosarno che, come da sua richiesta, avrebbe facilitato il suo lavoro sotto il profilo della continuità territoriale.
10.8) Nell'atto di appello, poi, si fa riferimento al fatto che le aveva rivolto un'ingiusta Persona_4 ed ingiustificata contestazione di addebito in data 5.10.2011 e, quindi qualche giorno prima del deposito del ricorso, avvenuto l'11.10.2011 (all. 25 del fascicolo di primo grado). Sul punto occorre preliminarmente rilevare che di tale episodio non vi sono allegazioni nel ricorso di primo grado, essendosi la ricorrente limitata alla produzione del documento 25). Ma a parte ciò, dalla lettura di tale documento si evince che a seguito di contestazione disciplinare per non avere la ricorrente ripreso servizio il 28.9.11, dopo un periodo di malattia, e senza aver avvisato l'azienda, la presentò Pt_1 giustificazioni ed le irrogò la sanzione dell'ammonizione scritta. Ora, la ricorrente si CP_2 limita a sostenere in modo del tutto apodittico che si sarebbe trattato di un'ingiusta ed ingiustificata contestazione di addebito, ma non svolge, nemmeno in appello, alcuna deduzione a fondamento di ciò, né sostiene di avere impugnato in altra sede tale sanzione disciplinare. Né, come al solito, evidenzia che dalla corposa istruttoria svolta sia emerso qualche elemento a suo favore. Su tali basi non si comprende in che modo l'episodio di una sanzione disciplinare irrogata e non impugnata dovrebbe far ritenere lo stesso espressione di mobbing o straining sul posto di lavoro, tanto più che la lavoratrice non contesta in alcun modo che l'azienda si era limitata ad irrogarle l'ammonizione scritta pur sussistendo i presupposti per un più grave provvedimento disciplinare (v. provvedimento disciplinare).
10.9) Per il resto l'appellante torna sul documento 19) allegato al ricorso, ribadendo che il Per_4 avrebbe cointestato inesistenti violazioni di regole comportamentali, tra cui il non aver regolarmente eseguito i collegamenti e la registrazione attività in un periodo in cui la era in congedo per Pt_1 malattia (esemplificativamente 7.5.2010) o impossibilitata a collegarsi con la rete aziendale a causa di problemi tecnici tempestivamente segnalati, aggiungendo che sempre il aveva fatto altre Per_4 pretestuose contestazioni, nonché le aveva imposto il godimento delle ferie in un periodo diverso da quello da lei chiesto e nell'averle negato due giorni di ferie prima del matrimonio, per giunta con la motivazione che l'azienda non aveva gradito la data scelta per le nozze. Sul punto, tuttavia, a quanto già osservato al punto 10.4), deve aggiungersi che, ovviamente, le generiche doglianze della ricorrente non hanno trovato alcuna conferma all'esito dell'istruttoria, né dall'allegato 19) che la ricorrente richiama a sostegno di tutte le sue doglianze, ben consapevole dell'esito sfavorevole della prova orale. Ad ogni modo, dal documento si rileva che il non aveva mosso alcun rilievo Per_4 circa un mancato collegamento alla rete aziendale il giorno 7.5.10, avendo anzi comunicato che proprio il 7.5.10 risultava essere avvenuto l'ultimo collegamento, mentre non ne risultavano fino al
14.5.10, sicché è del tutto superfluo il richiamo della ricorrente al fatto che il 7.5.10 era in malattia.
Ed è anche da notare che nulla la ricorrente replicò al Tempone a seguito della mail di questi del 14.5.10. Quanto ai presunti malfunzionamenti del sistema aziendale, che l'istruttoria non ha provato e che sono rimasti allo stadio di mere allegazioni, dall'allegato 19) emerge che il si era Per_4 limitato a richiedere alla ricorrente di segnalarglieli con una telefonata o un sms, nient'altro. Quanto ai giorni di ferie, a quanto già osservato al punto 10.4) occorre solo aggiungere che la versione dei fatti, secondo cui vi sarebbe stata una imposizione a godere le ferie estive anche dal 26 luglio al 2 agosto 2010 e che l'azienda avrebbe mal digerito il godimento di 2 giorni di ferie prima del matrimonio della , è rimasta mera affermazione della ricorrente espressa sia nel ricorso Pt_1 introduttivo sia nelle mail di cui all'allegato 19). Ora, ribadito che l'appellante continua a dare apoditticamente per provate circostanze sol perché dalla stessa affermate, deve solo rilevarsi che l'istruttoria non ha confermato alcunché e che dallo stesso allegato 19) prodotto dalla ricorrente emergono circostanze non smentite (v mail del del 6.7.10), ovvero che era stata la stessa Per_4 ricorrente a scegliere di godere le ferie anche nella settimana dal 26 luglio al 2 agosto 2010, che la ricorrente, pur non avendo rispettato il termine di 10 giorni fissato dal CCNL, aveva chiesto un giorno di ferie per il 28.6.10 solo il 24.6.10 e nonostante ciò l'azienda glielo aveva accordato;
che alla data del 6.7.10 la ricorrente non aveva nemmeno avanzato formale richiesta di godere di 2 giorni di ferie prima della data del matrimonio, anche questa non formalmente comunicata, e che comunque non era nelle competenze del accordarle o meno, ma solo di trasmettere la relativa istanza Per_4 all'azienda che avrebbe poi dovuto decidere al riguardo. 11) Ancora, si rileva che la stessa ricorrente ha convenuto in giudizio le sole società che dal 2007 al
2011 sono state sue datrici di lavoro e la stessa ricorrente ha dedotto che il datore di lavoro deve rispondere delle condotte dei colleghi di lavoro autori di condotte prevaricatrici e mobbizzanti.
Senonché la ricorrente, che ad eccezione del mancato pagamento della somma di euro 7.000 annui, addebita le condotte di mobbing ai suoi superiori , e, in parte, Persona_6 Persona_4
, non ha dedotto, né provato, che le due società fossero a conoscenza delle Persona_1 presunte condotte integranti mobbing o straining tenute dai suoi dipendenti, che la ricorrente non ha convenuto in giudizio. In tal modo, però, la ricorrente ha omesso di fornire allegazione e prova di una circostanza fondamentale per l'affermazione della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., dal momento che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che in caso di mobbing, ma ciò vale anche per lo straining, posto in essere dai superiori gerarchici è necessario che il datore di lavoro sappia del contegno di questi e non sia intervenuto (tra le altre, Cass. 1109/20).
12) Ad ogni modo, e in definitiva, l'istruttoria svolta ha totalmente smentito le tesi attoree, sicché nel caso di specie è da escludere qualsiasi violazione dell'art. 2087 c.c. sia sotto il profilo del mobbing, sia sotto il profilo di un ambiente lavorativo stressogeno (straining).
13) La conseguenza è che risultano del tutto superflue le istanze di ammissione di Ctu medico-legale e di escussione del teste , che è il sanitario che aveva sottoscritto la consulenza di Testimone_1 parte medico-legale (all. 20) e che quindi dovrebbe riferire su circostanze del tutto irrilevanti alla luce della infondatezza anche della domanda ex art. 2087 c.c.
14) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in favore di ciascuna società costituita, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n° 284/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.1.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni