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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice del Lavoro, dott.ssa MONICA d'AGOSTINO all'odierna udienza , ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n 1290 \2023 del R.G. Previdenza T R A
Parte_1
rappresentato/a e difeso/a, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. MORETTI
RAFFAELE
C O N T R O
, rappresentato e difeso come in atti, Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 8.5.2023, l'istante in epigrafe esponeva di aver proposto preliminarmente il ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario ex art.445 bis c.p.c., stante l'esito negativo della domanda di invalidità civile presentata in via amministrativa, ed, a seguito dell'esito della depositata ctu , ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto all'indennità di accompagnamento , atteso che tale requisito era stato negato ed era stato riconosciuto solo il requisito sanitario sanitario di cui alla l. 104\92 art. 3 co 3.
CP_ Si è costituito l' concludendo per il rigetto delle avverse domande..
Va innanzitutto osservato, con riferimento alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti
1 dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Ne consegue che ove si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., come avvenuto nel caso di specie, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Né può attribuirsi rilevanza nel giudizio de quo ad un eventuale aggravamento della patologia del ricorrente.
Invero, stante il peculiare carattere impugnatorio del presente giudizio, non è applicabile il principio posto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., norma incompatibile con un accertamento che abbia ad oggetto esclusivamente l'esistenza di errori nella consulenza tecnica non omologata a seguito del dissenso dichiarato. È infatti, del tutto evidente che non può parlarsi di «contestazione» delle conclusioni contenute nella c.t.u., se il motivo di doglianza dipende da circostanze (sanitarie) verificatesi in un momento successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale.
Ciò posto, gli stati patologici di parte istante sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia e nella relazione integrativa in atti. Essi determinano:
la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui alla l. 104\92 art. 3 co 3. ma non determinano l'incapacità di deambulare senza aiuto di accompagnatore e/o bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita .
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, anche in riferimento alla decorrenza del beneficio, non essendo, peraltro, stati forniti elementi idonei ad inficiare le risultanze dell'elaborato.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo.
Le spese di lite sono compensate, stante l'esito del giudizio.
CP_ Le spese di ctu liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp. Att c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
--accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto OMOLOGA l'accertamento del requisito saniatrio come da CTU in atti;
--compensa le spese di lite.
2 CP_
-- pone le spese di ctu liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' .
Così deciso in Avellino, il 16.4.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa MONICA d'AGOSTINO
3
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice del Lavoro, dott.ssa MONICA d'AGOSTINO all'odierna udienza , ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n 1290 \2023 del R.G. Previdenza T R A
Parte_1
rappresentato/a e difeso/a, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. MORETTI
RAFFAELE
C O N T R O
, rappresentato e difeso come in atti, Controparte_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 8.5.2023, l'istante in epigrafe esponeva di aver proposto preliminarmente il ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario ex art.445 bis c.p.c., stante l'esito negativo della domanda di invalidità civile presentata in via amministrativa, ed, a seguito dell'esito della depositata ctu , ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto all'indennità di accompagnamento , atteso che tale requisito era stato negato ed era stato riconosciuto solo il requisito sanitario sanitario di cui alla l. 104\92 art. 3 co 3.
CP_ Si è costituito l' concludendo per il rigetto delle avverse domande..
Va innanzitutto osservato, con riferimento alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti
1 dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Ne consegue che ove si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., come avvenuto nel caso di specie, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Né può attribuirsi rilevanza nel giudizio de quo ad un eventuale aggravamento della patologia del ricorrente.
Invero, stante il peculiare carattere impugnatorio del presente giudizio, non è applicabile il principio posto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., norma incompatibile con un accertamento che abbia ad oggetto esclusivamente l'esistenza di errori nella consulenza tecnica non omologata a seguito del dissenso dichiarato. È infatti, del tutto evidente che non può parlarsi di «contestazione» delle conclusioni contenute nella c.t.u., se il motivo di doglianza dipende da circostanze (sanitarie) verificatesi in un momento successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale.
Ciò posto, gli stati patologici di parte istante sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia e nella relazione integrativa in atti. Essi determinano:
la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui alla l. 104\92 art. 3 co 3. ma non determinano l'incapacità di deambulare senza aiuto di accompagnatore e/o bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita .
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, anche in riferimento alla decorrenza del beneficio, non essendo, peraltro, stati forniti elementi idonei ad inficiare le risultanze dell'elaborato.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo.
Le spese di lite sono compensate, stante l'esito del giudizio.
CP_ Le spese di ctu liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp. Att c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
--accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto OMOLOGA l'accertamento del requisito saniatrio come da CTU in atti;
--compensa le spese di lite.
2 CP_
-- pone le spese di ctu liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' .
Così deciso in Avellino, il 16.4.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa MONICA d'AGOSTINO
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