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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 94/2023 promossa da:
, c.f. , nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Alessandro Campus, in virtù di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Controparte_1 P.IVA_1
Marras, giusta procura generale in atti,
- resistente –
Oggetto: ripetizione dell'indebito (reddito di cittadinanza).
La causa viene decisa, mediante sentenza contestualmente motivata, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia della richiesta di restituzione somme per pagamento non dovuto del 2.12.2022 notificata al IE il
9.01.2023;
– conseguentemente, annullare in toto richiesta di restituzione somme per pagamento non dovuto del 2.12.2022 notificata al il 9.01.2023; Pt_1
– con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità del ricorso non essendo stato preceduto dal ricorso in via amministrativa. Nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in
1 diritto. Con il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale l' , sede di , al fine di far accertare la nullità e/o CP_1 CP_1
l'illegittimità e/o l'inefficacia della richiesta datata 2 dicembre 2022, notificatagli il 9 gennaio 2023, con cui gli era stata richiesta la restituzione dell'importo complessivo di € 8.996,58, relativo alle somme ricevute a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dal gennaio 2021 sino al giugno 2022, motivata sulla base del fatto che il ricorrente al momento di una prima domanda presentata il 13 maggio 2019 e della successiva domanda di rinnovo del 14 dicembre 2020 aveva dichiarato di risiedere in Italia da oltre 10 anni, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 2 marzo 2019, n. 26, benché avesse trasferito la propria residenza in Italia solo il 27.09.2011, precisamente alla via Giovanni Antonio Chessa a
Sindia (Nu).
Il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca disposta dall' , esponendo che egli aveva CP_1
trasferito il proprio domicilio e la propria residenza effettiva in Italia fin dal 9 febbraio 2009, trasferendosi dapprima presso un'abitazione di famiglia in Bosa Marina e poi a settembre 2011 presso la casa della compagna/convivente in Sindia, dove aveva creato una propria famiglia;
non appena giunto in Italia, l'esponente si era anche recato presso il competente Centro per l'impiego al fine di inserirsi nel mercato del lavoro, con iscrizione effettuata il 27 aprile 2009.
Il ricorrente ha sostenuto come, al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza decennale, previsto per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, non fosse necessario essere iscritti ai registri anagrafici (se non al momento della domanda), ma fosse sufficiente provare che il richiedente avesse nei fatti risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa.
CP_
2. Si è costituito in giudizio l' convenuto, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda, non essendo stato proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di revoca.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della avversa domanda, avendo l' provveduto a revocare la CP_1
prestazione ( del 10.05.2019 e del 14.12.2020) per CodiceFiscale_2 Controparte_3
l'omessa/falsa comunicazione sulla effettiva residenza/permanenza in Italia da almeno 10 anni e, quindi, legittimamente era stata chiesta la restituzione degli importi indebitamente percepiti dal ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza, sulla base del verbale della Guardia di Finanza di Bosa prot. 009763/2022 datato 8 giugno 2022.
In particolare, dalla verifica anagrafica era emersa la falsità della dichiarazione resa dal percipiente
2 in ordine al requisito di residenza, risultando che dal 4 settembre 2012 egli risiedeva in Bosa nella via
Palermo 41, per avere trasferito la propria residenza da Sindia (NU), dove, a seguito di immigrazione dalla Germania dal 27 settembre 2011, aveva stabilito la propria residenza, come da scheda rilasciata dallo stesso comune di Sindia e visionato dagli accertatori.
3. La causa, istruita con documenti e con prove testimoniali, è stata rinviata al 20 dicembre 2024 per la decisione, con termine fino a quello stesso giorno per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. Il ricorso è fondato, per le seguenti ragioni.
4.1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' , CP_1 essendo stato previsto nello stesso provvedimento di revoca emesso dall'Istituto che il destinatario aveva la facoltà, alternativa, di proporre istanza di riesame avverso il provvedimento alla sede territoriale dell'Istituto oppure “azione giudiziaria dinnanzi al Tribunale ordinario” (doc. 02 all. ricorso).
4.2. Nel merito, occorre rilevare che, con sentenza n. 31 del 20 marzo 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge
28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
La Corte, dopo avere premesso che il reddito di cittadinanza, “pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale”, ha affermato che, sebbene la scelta di chiedere un requisito di residenza pregressa non appaia, di per sé, idonea a determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione europea, che pure vengono in considerazione nella questione in esame, tuttavia il gravoso periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al reddito di cittadinanza che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost..
Tali principi, afferma la Corte, “si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del
3 requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati – come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente – a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese”.
Alla luce di tali considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, è stato ritenuto ragionevole il riferimento al termine di cinque anni, in luogo di quello decennale, sia perché è quello assunto dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, sia perché tale requisito era già stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 19 del 2022, ed essendo anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, nonché, da ultimo, quello che la Corte di giustizia ha indicato nella sentenza del 29 luglio 2024, nelle cause riunite
C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che
«testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione».
Nel caso di specie, è pacifico che l' ha proceduto alla revoca della misura del reddito di CP_1
cittadinanza e alla richiesta di restituzione dell'importo complessivo di € 8.996,58 sulla base del fatto che il ricorrente, al momento della presentazione della prima domanda il 13 maggio 2019 e della successiva domanda di rinnovo del 14 dicembre 2020, aveva dichiarato di risiedere in Italia da oltre 10 anni, anche se, sulla scorta delle verifiche anagrafiche, il , a seguito di immigrazione dalla Pt_1
Germania, risultava avere trasferito la propria residenza in Italia, nel Comune di Sindia (NU), in data
27 settembre 2011.
È stato pertanto ritenuto applicabile il disposto dell'art. 7, commi 1 e 4 del decreto legge n. 4 del
2019, a mente del quale “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. (…) Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata
4 revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Deve ritenersi che la norma vada interpretata nel senso che le informazioni la cui falsità può comportare la revoca della misura in esame, ai sensi del citato art. 7, siano solo quelle concretamente rilevanti al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza.
Poiché il requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente, per le ragioni sopra esposte, ed è stato sostituito da quello, meno gravoso, della residenza in Italia per almeno 5 anni, si deve ritenere venuto meno anche il presupposto che aveva fondato la revoca del beneficio in esame.
D'altro canto, è pacifico che il ricorrente aveva trasferito la propria residenza nel Comune di Sindia nel 2011 e, quindi, all'epoca della presentazione della prima domanda di RDC, nel 2019, già risiedeva anche formalmente in Italia da più di cinque anni.
Ad ogni modo, deve osservarsi che la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43
c.c., come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità, è determinata “dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” (v. Cass. civ., I Sez., ord.
15.02.2021, n. 3841). In proposito, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la certificazione anagrafica in ordine al luogo di residenza di un soggetto ha valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva dimora abituale, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova idoneo (cfr., fra le altre,
Cass. civ., Sez. VI, 28.04.2014, n. 9373, e Cass. civ., Sez. I, 13.12.2011, n. 26758).
Pertanto, si è affermato che, da una lettura dell'art. 2 del decreto legge n. 4 del 2019, conv. in legge n. 26 del 2019, conforme ai citati insegnamenti, va desunto che il requisito di residenza ivi prescritto va inteso in senso sostanziale e non formale (Trib. Pavia, sent. 198/23 del 16.05.2023).
A tale evoluzione interpretativa ha aderito anche il , alla luce della ratio Controparte_4
perseguita dal legislatore, laddove emerga l'intendimento di stabilire l'effettività della presenza del soggetto in determinata sede o abitazione e non di attribuire una presunzione assoluta da quanto emerge dai registri ufficiali;
ratio che “ricorre senza dubbio nel caso del d.l. n. 4 del 2019 poiché la residenza decennale come requisito per l'accesso alla prestazione non può che avere lo scopo di assicurare una misura di sostegno " complessa" (nella quale confluiscono elementi propri delle politiche attive così come indubitabili esigenze di contrasto della povertà nonché le altre finalità indicate all'art. 1) solo a quei i soggetti che possano vantare (compreso i cittadini) un radicamento nel territorio di durata
5 decennale (di cui l'ultimo biennio prima della domanda con carattere di continuatività). Una residenza di fatto nel territorio italiano per una pari durata, da dimostrare a carico di chi la fa valere in contrasto con i dati emergenti dai registri pubblici, non contraddirebbe in nulla con quanto voluto dal legislatore anzi sarebbe con questo coerente posto che eventuali abusi nella richiesta dei sostegni previsti potrebbe avvenire anche attraverso una mera residenza anagrafica priva di effettività” (v. nota del 14.04.2020, prodotta sub doc. 04 all. ricorso).
Orbene, nel caso in esame, è stata prodotta innanzitutto la scheda anagrafico - professionale da cui risulta che il IE fin dal 27 aprile 2009 si era iscritto presso il Centro per l'impiego di Cuglieri, benché poi, in concreto, non risultino registrate esperienze di tipo lavorativo nei due anni successivi.
Nella stessa scheda risultano indicati il domicilio e la residenza in Bosa, via Palermo n. 41 (doc. 03 all. ricorso).
Se è vero che tale indicazione si fonda su affermazioni del richiedente, appare inverosimile che il abbia dichiarato il falso al fine di precostituirsi un requisito per poter accedere a un beneficio che Pt_1
sarebbe stato previsto dal legislatore, per la prima volta, solo molti anni dopo.
A corredo di tale documentazione, dalla prova orale espletata nel corso del giudizio è emerso che l'odierno ricorrente aveva lasciato la Germania e trasferito il proprio domicilio e la propria residenza effettiva in Italia già nel 2009, come riferito dai testimoni sentiti all'udienza del 24 maggio 2024,
[...]
e , i quali hanno confermato che il ricorrente fin dal febbraio del 2009 si è Tes_1 Testimone_2
trasferito a vivere a casa del padre, in Bosa, via Palermo n. 41, svolgendo da allora solo qualche lavoretto saltuario e ritornando in Germania, dove è rimasta a vivere la madre, sporadicamente e solo per qualche settimana, per poi fare ritorno in Italia, dove ha creato un proprio nucleo familiare nel
2011, andando a vivere a Sindia con la propria compagna, dalla quale ha avuto una figlia nel 2012.
Pertanto, nonostante l'immigrazione del ricorrente dalla Germania al Comune di Sindia sia stato formalizzato solamente il 27 settembre 2011, si deve ritenere sufficientemente provato che il IE, alla data della presentazione della prima domanda il 13 maggio 2019, avesse trasferito la propria residenza effettiva in Italia da almeno dieci anni, fermo restando che, come si è visto, tale requisito non è più richiesto per poter accedere alla misura in esame.
D'altro canto, non appare inverosimile che il ricorrente, all'epoca appena ventenne, non avesse provveduto a formalizzare tempestivamente il trasferimento di residenza pensando che non fosse necessario, ove si consideri che lo stesso aveva vissuto fino ad allora in un altro Stato e tenuto conto del suo basso livello di scolarizzazione (licenza media).
In merito agli ulteriori requisiti richiesti per il godimento della prestazione, deve rilevarsi come
6 l' non abbia contestato nel presente giudizio il possesso in capo al ricorrente dei requisiti CP_1 reddituali per beneficiare del reddito di cittadinanza. D'altro canto, la concessione della prestazione e la sua successiva revoca solo per la questione della residenza portano a ritenere che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 del D.L. n. 4/2019.
Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza, con conseguente inesistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire all' l'importo CP_1
di € 8.996,58, relativo alle somme ricevute a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dal gennaio
2021 sino al giugno 2022.
5. Le spese devono essere compensate tra le parti, atteso che nessun rimprovero può essere mosso nei confronti dell'ente convenuto, che ha proceduto alla revoca sulla base di un accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza fondato sulle risultanze anagrafiche e tenuto conto che la sentenza di accoglimento “manipolativa” della Corte costituzionale, di cui alla citata sentenza n. 31 del 2025, è intervenuta solamente nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e, per l'effetto, l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire l'importo di
€ 8.996,58, relativo alle somme ricevute a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dal gennaio
2021 sino al giugno 2022, oggetto della richiesta del 2 dicembre 2022 notificatagli il 9 gennaio 2023;
2) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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