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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8172 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti RENATO CHIESA e ROLLO ANTONELLA, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'avv. ALESSANDRA MOCCI, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo avvocato,
resistente
e con la partecipazione del pagina 1 di 6 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, di procedere alla trascrizione
[...]
dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
- dichiararsi non dovuto l'assegno di divorzio da parte del sig. e in favore della Sig.ra Parte_1
in ragione della convivenza di fatto e della nuova relazione dalla stessa intrapresa CP_1
nonché degli ulteriori motivi già ampiamente esposti in narrativa e nei precedenti scritti difensivi e conseguentemente dichiarare le parti ciascuna economicamente autosufficiente.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. ; CP_1 Pt_1
2) Rigettare l'avversa domanda di dichiarare non dovuto l'assegno da parte del sig. e, per Pt_1
l'effetto, disporre la corresponsione in favore della sig.ra di un assegno divorzile determinato CP_1
nella misura di almeno € 200,00 mensili o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio in caso di opposizione.”
Il Pubblico Ministero: “pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso tra e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/12/2020, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 26/05/2012, e che dal matrimonio non sono nati figli;
che i CP_1
pagina 2 di 6 coniugi si sono separati consensualmente con omologa del 14/02/2020, prevedendo l'obbligo in capo al ricorrente di versare la somma di 80 euro al mese a titolo di contributo al mantenimento della moglie, oltre all'impegno di questa di trasferire al marito la quota di sua spettanza della proprietà della casa coniugale verso il pagamento della somma di euro 25.000, obblighi regolarmente adempiuti;
di essere dipendente della Società AL Ricambio S.r.l., e di avere un reddito annuo di euro 18.200; che già
prima della separazione aveva maturato il dubbio che la moglie avesse una relazione sentimentale con altro uomo, e che attraverso apposita attività investigativa la circostanza era stata confermata, venendo meno quindi i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio senza previsione di alcun assegno in favore della convenuta.
Con comparsa depositata il 10/06/2021, si è costituita in giudizio , non opponendosi CP_1
alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo la previsione di un assegno divorzile in suo favore di euro
200,00.
Ha sostenuto di non avere mai svolto attività lavorativa, di essere affetta da sclerosi multipla,
diagnostica già prima del matrimonio, di percepire la pensione di euro 286,00 mensili, e di essersi trasferita a vivere alternativamente dal padre e dalla sorella per la necessaria assistenza.
Ha inoltre contestato di avere una stabile convivenza more uxorio con tale , con il Persona_1
quale intratteneva semmai una “frequentazione”.
Sentiti i coniugi, ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione.
La causa, istruita con prove documentali e prova testimoniale, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda di pagina 3 di 6 divorzio erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, alla data del deposito del ricorso introduttivo, erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
***
La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile deve essere respinta in quanto infondata.
Infatti, attraverso l'istruttoria documentale e testimoniale svolta, deve ritenersi provato che la richiedente abbia instaurato con l'attuale compagno un legame affettivo stabile e duraturo contraddistinto da reciproca assistenza morale e materiale.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come la nuova convivenza dell'ex coniuge rilevi ai fini della revoca dell'assegno divorzile se sussiste la prova di un legame affettivo stabile e duraturo, non rilevando a tal fine il dato della stabile coabitazione quale requisito indispensabile ma semmai quale elemento sintomatico e indicativo (ordinanza n. 14151/2022).
Nel caso di specie, dai rilievi investigativi commissionati dal ricorrente, svolti a campione su un periodo di tempo che va dal 28/07/2020 al 19/08/2020, e dal 23/03/2022 al 2/04/2022, è emersa l'assidua presenza della resistente nel domicilio del compagno, anche in orario notturno, la perdurante sosta del veicolo di sua proprietà nelle immediate vicinanze dell'abitazione del medesimo, l'utilizzo in più occasioni da parte del compagno del veicolo di proprietà della resistente per recarsi al lavoro, la presenza del nominativo della resistente nel citofono dell'abitazione del compagno.
Tali circostanze, confermate anche dall'investigatore (udienza del 20/03/2023), appaiono Persona_2
denotare in modo obiettivo l'esistenza di una coabitazione fra la resistente e il compagno.
D'altra parte, la stessa resistente ha personalmente confermato la relazione sentimentale con l'uomo,
pagina 4 di 6 dichiarando inoltre di recarsi presso la sua abitazione “anche per due o tre giorni di seguito, e in quel caso lo aiuto in casa, faccio pranzo o cena…” (udienza del 16/06/2021).
Il teste (udienza del 20/03/2023), compagno della resistente, ha dichiarato “sì, è vero, Persona_1
per ricevere pacchi e corrispondenza a nome della sig.ra ho apposto nel mio campanello CP_1
anche il cognome della sig.ra . CP_1
Appaiono dunque assenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale, né sono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento di un assegno in funzione compensativa non essendo neppure allegato un qualsiasi contributo fornito dalla richiedente alla formazione del patrimonio del coniuge con sacrificio di proprie concrete aspettative lavorative o professionali.
Per le considerazioni che precedono, la domanda deve essere respinta.
Le spese del giudizio devono essere poste per la metà in capo a , in ragione del CP_1
rigetto della domanda formulata, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di riferimento per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità stabiliti dal DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CAGLIARI il 26/05/2012, tra Pt_1
, nato a [...] in data [...], e , nata a CAGLIARI, in [...]
[...] CP_1
19/03/1971, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 94,
parte II, serie C);
2. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di;
CP_1
3. condanna alla rifusione in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio in ragione della metà, liquidate in euro 1.904,5 (già dimidiati) per compensi di avvocato,
oltre spese generali, cpa e iva.
pagina 5 di 6 Così deciso in Cagliari in data 6/05/2025 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8172 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti RENATO CHIESA e ROLLO ANTONELLA, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'avv. ALESSANDRA MOCCI, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo avvocato,
resistente
e con la partecipazione del pagina 1 di 6 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, di procedere alla trascrizione
[...]
dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
- dichiararsi non dovuto l'assegno di divorzio da parte del sig. e in favore della Sig.ra Parte_1
in ragione della convivenza di fatto e della nuova relazione dalla stessa intrapresa CP_1
nonché degli ulteriori motivi già ampiamente esposti in narrativa e nei precedenti scritti difensivi e conseguentemente dichiarare le parti ciascuna economicamente autosufficiente.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. ; CP_1 Pt_1
2) Rigettare l'avversa domanda di dichiarare non dovuto l'assegno da parte del sig. e, per Pt_1
l'effetto, disporre la corresponsione in favore della sig.ra di un assegno divorzile determinato CP_1
nella misura di almeno € 200,00 mensili o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio in caso di opposizione.”
Il Pubblico Ministero: “pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso tra e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/12/2020, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 26/05/2012, e che dal matrimonio non sono nati figli;
che i CP_1
pagina 2 di 6 coniugi si sono separati consensualmente con omologa del 14/02/2020, prevedendo l'obbligo in capo al ricorrente di versare la somma di 80 euro al mese a titolo di contributo al mantenimento della moglie, oltre all'impegno di questa di trasferire al marito la quota di sua spettanza della proprietà della casa coniugale verso il pagamento della somma di euro 25.000, obblighi regolarmente adempiuti;
di essere dipendente della Società AL Ricambio S.r.l., e di avere un reddito annuo di euro 18.200; che già
prima della separazione aveva maturato il dubbio che la moglie avesse una relazione sentimentale con altro uomo, e che attraverso apposita attività investigativa la circostanza era stata confermata, venendo meno quindi i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio senza previsione di alcun assegno in favore della convenuta.
Con comparsa depositata il 10/06/2021, si è costituita in giudizio , non opponendosi CP_1
alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo la previsione di un assegno divorzile in suo favore di euro
200,00.
Ha sostenuto di non avere mai svolto attività lavorativa, di essere affetta da sclerosi multipla,
diagnostica già prima del matrimonio, di percepire la pensione di euro 286,00 mensili, e di essersi trasferita a vivere alternativamente dal padre e dalla sorella per la necessaria assistenza.
Ha inoltre contestato di avere una stabile convivenza more uxorio con tale , con il Persona_1
quale intratteneva semmai una “frequentazione”.
Sentiti i coniugi, ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione.
La causa, istruita con prove documentali e prova testimoniale, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda di pagina 3 di 6 divorzio erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, alla data del deposito del ricorso introduttivo, erano decorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
***
La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile deve essere respinta in quanto infondata.
Infatti, attraverso l'istruttoria documentale e testimoniale svolta, deve ritenersi provato che la richiedente abbia instaurato con l'attuale compagno un legame affettivo stabile e duraturo contraddistinto da reciproca assistenza morale e materiale.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come la nuova convivenza dell'ex coniuge rilevi ai fini della revoca dell'assegno divorzile se sussiste la prova di un legame affettivo stabile e duraturo, non rilevando a tal fine il dato della stabile coabitazione quale requisito indispensabile ma semmai quale elemento sintomatico e indicativo (ordinanza n. 14151/2022).
Nel caso di specie, dai rilievi investigativi commissionati dal ricorrente, svolti a campione su un periodo di tempo che va dal 28/07/2020 al 19/08/2020, e dal 23/03/2022 al 2/04/2022, è emersa l'assidua presenza della resistente nel domicilio del compagno, anche in orario notturno, la perdurante sosta del veicolo di sua proprietà nelle immediate vicinanze dell'abitazione del medesimo, l'utilizzo in più occasioni da parte del compagno del veicolo di proprietà della resistente per recarsi al lavoro, la presenza del nominativo della resistente nel citofono dell'abitazione del compagno.
Tali circostanze, confermate anche dall'investigatore (udienza del 20/03/2023), appaiono Persona_2
denotare in modo obiettivo l'esistenza di una coabitazione fra la resistente e il compagno.
D'altra parte, la stessa resistente ha personalmente confermato la relazione sentimentale con l'uomo,
pagina 4 di 6 dichiarando inoltre di recarsi presso la sua abitazione “anche per due o tre giorni di seguito, e in quel caso lo aiuto in casa, faccio pranzo o cena…” (udienza del 16/06/2021).
Il teste (udienza del 20/03/2023), compagno della resistente, ha dichiarato “sì, è vero, Persona_1
per ricevere pacchi e corrispondenza a nome della sig.ra ho apposto nel mio campanello CP_1
anche il cognome della sig.ra . CP_1
Appaiono dunque assenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale, né sono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento di un assegno in funzione compensativa non essendo neppure allegato un qualsiasi contributo fornito dalla richiedente alla formazione del patrimonio del coniuge con sacrificio di proprie concrete aspettative lavorative o professionali.
Per le considerazioni che precedono, la domanda deve essere respinta.
Le spese del giudizio devono essere poste per la metà in capo a , in ragione del CP_1
rigetto della domanda formulata, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di riferimento per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità stabiliti dal DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CAGLIARI il 26/05/2012, tra Pt_1
, nato a [...] in data [...], e , nata a CAGLIARI, in [...]
[...] CP_1
19/03/1971, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 94,
parte II, serie C);
2. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di;
CP_1
3. condanna alla rifusione in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio in ragione della metà, liquidate in euro 1.904,5 (già dimidiati) per compensi di avvocato,
oltre spese generali, cpa e iva.
pagina 5 di 6 Così deciso in Cagliari in data 6/05/2025 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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