Sentenza 24 novembre 1984
Massime • 1
L'art. 7, sesto comma, della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori) prevede il termine di venti giorni dall'applicazione della sanzione disciplinare per promuovere la Costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, ma non stabilisce alcun termine per l'Esercizio della facoltà, espressamente fatta salva, di adire l'autorità giudiziaria, sicché tale Esercizio non incontra il limite temporale predetto, soggiacendo soltanto alla prescrizione ordinaria (art. 2946 cod. civ.). ( Conf 4260/84, mass n 436186; ( Conf 1316/83, mass n 426116; ( Conf 38/82, mass n 417726; ( Conf 1717/78, mass n 391130, prima parte.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/11/1984, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1984 |
Testo completo
L'art. 7, sesto comma, della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori) prevede il termine di venti giorni dall'applicazione della sanzione disciplinare per promuovere la Costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, ma non stabilisce alcun termine per l'Esercizio della facoltà, espressamente fatta salva, di adire l'autorità giudiziaria, sicché tale Esercizio non incontra il limite temporale predetto, soggiacendo soltanto alla prescrizione ordinaria (art. 2946 cod. civ.). ( Conf 4260/84, mass n 436186; ( Conf 1316/83, mass n 426116; ( Conf 38/82, mass n 417726; ( Conf 1717/78, mass n 391130, prima parte.*