Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.12857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.2.25, previa discussione delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12857/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(CF ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., Dott. , elettivamente domiciliato in , Via CP_1 Pt_1
Marchese di Villabianca 82, presso lo Studio delll'Avv. Valerio Laudicella
( - fax: 091-6250515) che lo Email_1 C.F._1
rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Emanuela Vozza, giusta procura allegata al ricorso;
Ricorrente
(c.f. ), elettivamente domiciliata in in Parte_2 C.F._2 Pt_1
via Versilia n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Francesco Menallo, che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata alla memoria di costituzione
Resistente
, viale Strasburgo n. 277, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Grasso (C.F. Pt_1
) del foro di (Comunicazioni e notificazioni da trasmettersi C.F._4 Pt_1
all'indirizzo p.e.c.: – fax 091/6888426), che la rappresenta e difende giusta Email_2
procura allegata alla memoria di costituzione;
Resistente
( ), residente a [...] Controparte_2 C.F._5 Pt_1
Resistente contumace
OGGETTO: Azione di accertamento della qualità di erede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato in data 23.10.24 a norma dell'art. 281 undecies c.p.c., il in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, premesso:
- di essere creditore delle germane , e Controparte_2 Parte_2
in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Parte_3
3693, emesso per il pagamento di oneri condominiali relativi all'unità esclusiva censita al NCEU di , f. 75, p.lla 619, sub 66, dal Giudice di Pace di Pt_1 Pt_1
in data 30/09/2021, pubblicato il 04/10/2021, munito di formula esecutiva l'11 ottobre 2021, non opposto;
- che le odierne resistenti sono pervenute nella titolarità del sopra indicato immobile, in ragione di 2/18 ciascuna, per successione ex lege alla madre, Per_1
deceduta in data 31.1.2011 e -quanto a
[...] Parte_2
complessivamente titolare dell'immobile per quota pari a 14/18- altresì per successione testamentaria al padre, deceduto il 13.7.2014; Persona_2
- di avere dapprima iscritto ipoteca sull'unità censita al NCEU di , f. 75, p.lla Pt_1
619, sub 66 e, quindi, trascritto pignoramento ed avviato la procedura esecutiva RG
n. 322/23; - che in data 17.10.24 il Giudice dell'esecuzione, rilevata la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità relitta da in favore del coniuge, Persona_1
e delle figlie, , e Persona_2 Controparte_2 Parte_3
, nonché dell'accettazione dell'eredità paterna da parte di Parte_2
quest'ultima, ha onerato il creditore (quindi l'odierno ricorrente) a curare il ripristino della continuità delle trascrizioni;
ha evocato in giudizio , e Controparte_2 Parte_3 Parte_2 al fine di fare accertare l'intervenuta accettazione dell'eredità materna unitamente al padre, nonché l'intervenuta accettazione dell'eredità paterna da Persona_2
parte di . Parte_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, e Parte_3 Parte_2
si sono costituite in giudizio con distinte memorie, riconoscendo la propria
[...]
qualità di eredi, non opponendosi, quindi, all'accoglimento della domanda proposta dal condominio.
e , inoltre, hanno altresì rappresentato Parte_3 Parte_2 che la sorella, , ha adibito l'immobile ereditario a propria casa Controparte_2
familiare, estromettendo le altre condividenti dal godimento del bene comune, come risulta dalla sentenza n. 1446 del 2024, pronunziata nel procedimento RG n. 10924/22, con la quale il Tribunale di Palermo ha accertato e dichiarato che “ occupa in Controparte_2
maniera esclusiva l'immobile sito in via dell'Orsa Minore n. 3, piano I”, condannandola Pt_1
al risarcimento del danno in favore di . Parte_2
è rimasta contumace. Controparte_2
La causa, istruita in via documentale, è stata assunta in riserva all'udienza del
19.2.25, previa discussione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Venendo, quindi, all'esame della domanda proposta dal , si rammenta Parte_1 che nell'ambito della procedura esecutiva, è compito del giudice verificare la titolarità del diritto, in capo al debitore esecutato, sul bene immobile che ne è oggetto.
Come precisato dalla giurisprudenza (Cass., sent. n. 11638/2014), si tratta (cfr. art. 567, co. II, c.p.c.), tuttavia, di una verifica limitata ad un piano formale, “cioè basata su indici di appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari”, ciò in quanto “la titolarità del diritto sul bene immobile pignorato in capo all'esecutato non è un presupposto dell'espropriazione immobiliare e perché il decreto di trasferimento non contiene l'accertamento dell'appartenenza del bene al soggetto esecutato”.
Ne consegue che, in caso di acquisto del diritto in capo al debitore in forza di successione ereditaria, è precipuo interesse del creditore assicurarsi che l'accettazione dell'eredità risulti trascritta, ovvero, in caso negativo, procedere egli stesso alla trascrizione.
Tuttavia, come rilevato dalla giurisprudenza, non sempre ciò risulta possibile.
Trattasi, in particolare, dei casi (individuati da Cass. sent. n. 11638/2014) di accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.), qualora l'atto in forza del quale la stessa si è perfezionata non sia contenuto in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata
(cfr. art. 2648, co. III, c.c.) o, ancora, dei casi in cui l'acquisto dell'eredità si sia perfezionato in forza di un semplice fatto, quale la sottrazione di beni ereditari (art. 527 c.c.), ovvero il loro possesso da parte del chiamato senza che lo stesso proceda, nel termine previsto dalla legge, all'inventario (art. 485 c.c.).
In simili ipotesi, quindi, il creditore potrà agire in giudizio al fine di ottenere una sentenza che - accertando l'acquisto della qualità di erede- sia suscettibile di trascrizione.
Sulla scorta di quanto sopra, può quindi concludersi che, in simili ipotesi, l'interesse giuridico che muove il creditore non è tanto (o non solo) quello alla rimozione di uno stato di incertezza circa l'acquisto dell'eredità in capo al debitore esecutato, bensì, più specificamente, quello alla costituzione di un titolo suscettibile di trascrizione per potere procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass., sent. cit.).
Interesse che, a giudizio del Tribunale, ricorre anche nel caso di specie, data la mancanza di un atto di accettazione ereditaria suscettibile di trascrizione.
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Ciò posto, nel caso di specie, non vi è dubbio che la domanda meriti accoglimento nei confronti di e , essendosi queste ultime Parte_3 Parte_2
costituite nel presente giudizio spendendo espressamente la qualità di eredi della madre,
e, quanto a , anche del padre, Persona_1 Pt_2 Persona_2
confermando, altresì, che quest'ultimo avesse ereditato ex lege la quota dell'immobile di pertinenza della moglie.
Ciò posto, risulta altresì fondata la domanda che attiene all'accertamento dell'acquisto della qualità di erede da parte di . Controparte_2
Premesso, infatti, che tra i modi di accettazione dell'eredità si annovera l'accettazione c.d. presunta, la quale ricorre allorquando il chiamato si trovi nel possesso di beni ereditari senza compiere l'inventario entro il termine di tre mesi dalla data di apertura della successione (art. 485, co. II, c.c.), nel caso di specie, detta circostanza emerge chiaramente dall'esame dei documenti di causa.
In primo luogo, l'atto introduttivo del presente giudizio risulta essere stato notificato a quale familiare Controparte_3 convivente- presso l'immobile ereditario, ciò comprovando la sussistenza di una piena relazione materiale con il cespite da parte della resistente non costituita, valevole, per l'appunto, ai fini dell'accettazione presunta dell'eredità.
In secondo luogo, l'utilizzo (peraltro esclusivo) dell'immobile da parte di emerge dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 1446 del 2024, la Controparte_2
quale -benché prodotta nel presente giudizio senza l'attestazione del suo passaggio in giudicato- può comunque valere, in concorso con ulteriori elementi, quale fonte di convincimento del giudice.
In ultimo -e ciò è dirimente- data la mancata opposizione di al Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 3693, emesso dal Giudice di Pace di per il pagamento di Pt_1
oneri condominiali relativi all'unità esclusiva censita al NCEU di , f. 75, p.lla 619, Pt_1 sub 66, la questione che attiene all'intervenuto acquisto dell'eredità materna da parte di costei deve ritenersi ormai coperta da giudicato, trattandosi di un presupposto logico imprescindibile dell'ingiunzione (in caso analogo, di decreto ingiuntivo emesso contro un soggetto in dipendenza della sua qualità di erede, v. Cass., sent. n. 18534/07, la quale ha negato che il debitore ingiunto che non abbia contestato la qualità di erede in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., possa rimettere in discussione tale qualità in sede di opposizione all'esecuzione).
Conclusivamente, quindi, la domanda merita accoglimento, dovendosi dichiarare che ), deceduto in data 13.7.2014, Persona_2 C.F._6
e hanno accettato Controparte_2 Parte_3 Parte_2
l'eredità relitta da , deceduta in data Persona_1 C.F._7
31/01/2011; che, inoltre, ha accettato l'eredità relitta da Parte_2
deceduto in data 13.7.2014, lei devolutasi per testamento. Persona_2 ***
Dato il contegno di e , il Tribunale Parte_3 Parte_2
reputa sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente.
In base al principio di soccombenza, deve disporsi la condanna di CP_2
alla rifusione delle spese di lite sostenute dal condominio, le quali vengono
[...]
liquidate in complessive € 2.540,00 [minimi liquidabili in base ai criteri e alle tabelle allegale al DM n. 55/14, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale avuto riguardo al valore della lite indicato in citazione] oltre spese vive ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- ACCERTA E DICHIARA che ), Persona_2 C.F._6
deceduto in data 13.7.2014, e Controparte_2 Parte_3 hanno accettato l'eredità relitta da Parte_2 Persona_1
, deceduta in data C.F._7
31/01/2011;
- ACCERTA E DICHIARA che ha accettato l'eredità relitta da Parte_2
deceduto in data 13.7.2014, lei devolutasi per testamento;
Persona_2
- COMPENSA le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e le resistenti Parte_1
costituitesi in giudizio;
- CONDANNA al versamento di € 2.840,00, di cui € 264,00 per Controparte_2 spese vive ed € 2.540,00 per compensi legali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali a titolo di rifusione delle spese di lite;
- ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di di provvedere alla Pt_1
trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Palermo, 17.3.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone