Articolo 1 della Legge 12 marzo 1959, n. 76
Articolo 2
Versione
15 marzo 1959
Art. 1.
Il termine, di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 , gia' prorogato al 15 marzo 1959 con legge 24 gennaio 1959, n. 4 , e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1959.
Entrata in vigore il 15 marzo 1959