Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/04/2022, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2022
N. 00387/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpiero Ignazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Taranto e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dirigenziale (prot. n. -OMISSIS-) emesso dalla Prefettura di Taranto, Sportello Unico per l'Immigrazione, in data 17.01.2022, con cui è stato disposto che “la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, presentata dal sig. -OMISSIS-in data 17.07.2020, in favore del sig. -OMISSIS-, è rigettata per i motivi in premessa specificati”, nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso al provvedimento direttamente impugnato, anche se non conosciuti e comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto e di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv.to F. Giannò in sostituzione dell'avv.to G. Ignazzi;
Considerato che:
-ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto l’impugnato provvedimento dirigenziale di rigetto della domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare presentata dal datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente si basa legittimamente, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c) del D.L. n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77/2020, sulla sussistenza, a carico di quest’ultimo, di condanne penali irrevocabili che assumono carattere direttamente ostativo per legge (per i reati, astrattamente previsti - fra gli altri - dall’art. 380 del c.p.p. di acquisto, detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti), ossia per una precisa valutazione e scelta operata dal legislatore in ordine a condanne di per sé indicative della pericolosità sociale del soggetto (senza che occorra una valutazione in concreto della P.A.);
- la giurisprudenza è pacifica nel ritenere - peraltro con riferimento alla (differente) previgente disciplina di cui all’art. 5, comma 13, lettera c) del D. Lgs. n. 109 del 2012 - che la norma è chiara nell’affermare che il carattere vincolato del diniego si riconnette alle “condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dall’art. 380 medesimo codice” (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 3843 del 2020), come quelli per i quali è stato condannato il ricorrente;
-invero, l’automatismo del diniego dell’emersione fatto discendere de plano dalla condanna penale, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 2 luglio 2012, nell’esame delle istanze di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario (peraltro disciplinate dalla citata normativa previgente) solo con riferimento alle condanne per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p., in assenza di un concreto accertamento dell’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e non già con riferimento alle condanne per uno dei reati previsti dall’art.380 c.p.p., comportanti l’ “arresto obbligatorio in flagranza” che, ai sensi dell’art.10 comma 10 lett.) c del D.L. n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77/2020 comporta il carattere vincolato del diniego;
-inoltre, nel caso di specie, il ricorrente non ha nemmeno dimostrato che la condanna riportata (per cessione illecita di sostanze stupefacenti) sia effettivamente di lieve entità o con la concessione di attenuanti, avuto anche riguardo che trattasi di condanna per uno dei reati rientranti (quanto meno astrattamente) nelle ipotesi delittuose di cui alla lett.h) dell’art.380 c.p.p., in assenza di riabilitazione penale;
- la disciplina dell’art. 103, comma 10, lett. c) del D.L. n. 34/2020 non contempla una valutazione in concreto della pericolosità del lavoratore irregolare (che, peraltro, nella specie, non risulta versare in condizioni peculiari meritevoli di particolare considerazione).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO