Art. 1.
Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 22 dicembre 1984, n. 888 , sono introdotte, per l'anno finanziario 1985, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 22 dicembre 1984, n. 888 , sono introdotte, per l'anno finanziario 1985, le variazioni di cui alle annesse tabelle.