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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 16/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 479 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA GABRIELE C.F._1
D'ANNUNZIO 1/A 98061 BROLO presso lo studio dell'Avv. RICCIARDI
ANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/02/2020, parte ricorrente Sig. ha adito Parte_1 il Tribunale, proponendo un ricorso ai sensi dell'art. 442 c.p.c., per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del
Comune di Biancavilla per l'anno 2018. Egli ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa subordinata per un totale di 102 giornate presso l'azienda Mare e Monti
Srls, sotto la direzione del Sig. . Il ricorrente sostiene di aver Parte_2
operato nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 31 dicembre 2018, svolgendo mansioni connesse all'agricoltura e percependo una retribuzione giornaliera regolare. L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'intervenuta CP_1 decadenza del diritto all'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970.
Nel merito, l' ha contestato la genuinità del rapporto di lavoro, che sarebbe CP_2
stato fittiziamente costituito al solo scopo di ottenere indebiti benefici previdenziali.
In diritto
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la disposizione di cui all'art. 22 cit. è tuttora vigente, non essendo stata implicitamente abrogata, ad esempio, dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il termine di 120 giorni, avendo natura di decadenza sostanziale, non
è suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (tra le altre, Cass.
1 ottobre 1997 n. 9595; Cass. 21 aprile 2001 n. 5942; Cass. 8 novembre 2003 n.
16803; Cass. 10 agosto 2004 n. 15460; Cass. 18 maggio 2005 n. 10393). Detta decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado ai sensi dell'art. 2969 c.c., trattandosi di una materia, come quella dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, sottratta alla disponibilità delle parti.
Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non configgente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost.
Nel caso di specie, poiché è stato emesso il provvedimento di rigetto espresso del ricorso in data 23 settembre 2019 (docc. 5 e 5a), il 24 gennaio 2020 è maturata la decadenza sostanziale e processuale, anteriormente al deposito dell'attuale domanda, che quindi va ritenuta tardiva (cfr. Cass. 16 gennaio 2007 n. 813; Cass.
5 febbraio 2007 n. 2373; Cass. 23 febbraio 2007 n. 4261; Cass. 1 marzo 2007 n.
4819; Cass. 14 marzo 2007 n. 5906; Cass. 2 ottobre 2007 n. 20668; Cass. n.
8982/2008).
Alla luce di quanto sopra, la questione della decadenza è da ritenersi assorbente rispetto al merito della controversia.
Conclusioni
Pertanto, il ricorso del Sig. deve essere rigettato in quanto tardivo Parte_1
per intervenuta decadenza sostanziale e processuale. Considerata la complessità della materia e la possibile incertezza interpretativa derivante dall'evoluzione giurisprudenziale, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Patti, Sez. Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta il ricorso proposto dal Sig. per intervenuta Parte_1
decadenza;
2. Dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Patti 16/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo