TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 5229/2023 R.G., promossa da:
AR
, C.F. , in persona del suo amministratore e
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , in persona del suo legale Parte_2 rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Rossi, in virtù di procura Parte_2 in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Pt_1
Via XIV Settembre n. 67;
ATTORE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in , Strada CP_1 P.IVA_2 Pt_1
Santa Lucia n. 6/E/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Frenguelli, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1486/2023, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
, Via del Timo n. 7/a; Pt_1
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il AR
di (da ora innanzi per brevità
[...] AR Pt_1 AR
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1486/2023, emesso dal Tribunale di Perugia in data 8 novembre 2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.082,71, oltre interessi e spese a titolo di compenso per prestazioni professionali.
La parte opponente concludeva in via preliminare perché venisse sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e perché fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva della con revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1 Nel merito il Condominio opponente chiedeva che, accertato e dichiarato che la società opposta non ha svolto prestazioni professionali in favore della opponente, venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, ovvero in subordine che venisse ridotto il credito a quanto di spettanza della società opposta in relazione alla attività realmente commissionata ed eseguita.
La parte opponente in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva della opposta asserendo che nel documento intitolato “Oggetto: lavori svolti dalla Controparte_2
d'ingegneria…”, si legge che “La in assolvimento all'incarico ricevuto a seguito di CP_1
determina assembleare del 28-05-2021 confermate anche con successive delibere del 14-10-2021 e del 29-11-2021 con le quali il affidava alla Società in oggetto e all'Ing. AR Persona_1 incarico…”. Ritiene che l'opposta abbia lavorato con l'Ing. in virtù di un incarico Persona_1
ricevuto dal Condominio e documentato da alcune delibere assembleari. Dette delibere riferisce che sono rispettivamente quella del 14 ottobre 2020 nel cui verbale è stato presisto che “Dopo ampia discussione l'assemblea delibera di far redigere uno studio di fattibilità…L'assemblea conferisce incarico all'Arch. di redigere tale studio”; quella del 28 maggio 2021, nel cui Persona_2 verbale è scritto: “Prende la parola l'Arch. ed illustra all'assemblea lo studio di Persona_2 fattibilità…L'assemblea autorizza l'Arch. e l'Ing. a svolgere gli ulteriori Per_2 Per_1 approfondimenti tecnici…”; quella del 29 novembre 2021, nel cui verbale è scritto: “Prendono la parola l'Ing. l'Arch. ed illustrano all'assemblea il progetto di massima elaborato Per_1 Per_2
a seguito delle indagini e dei sopralluoghi svolti. Dopo ampia discussione l'assemblea decide di procedere con il progetto esecutivo…”. Ritiene che in forza di ciò nessun incarico sia stato mai conferito alla società opposta, della cui esistenza il è venuto a conoscenza solo dopo AR aver ricevuto la parcella pro forma del 15 marzo 2023, firmata dall'Arch. con apposizione Per_2
del proprio timbro professionale.
La parte opponente riferisce che detta parcella non è stata mai accettata dal non avendo AR
mai intrattenuto alcun rapporto con la società opposta, la quale è carente di legittimazione attiva, avendo il Condominio conferito incarichi professionali solo all'Arch. ed all'Ing. Persona_2
Persona_1
Evidenzia che l'appartenenza dell'Arch. alla società opposta non può attribuirle la Per_2
legittimazione ad agire per la riscossione di crediti professionali del professionista, posto che, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 183/2011, che ha introdotto le società tra professionisti, le società di ingegneria hanno la capacità di operare anche nel mercato privato al pari dei professionisti in forma singola e, dunque, possono legittimamente assumere incarichi dai privati, avendone la legittimazione giuridica. Evidenzia che il mandato professionale è stato conferito all'Arch. e non alla società Persona_2
con la conseguenza che l'opposta non ha alcun titolo e legittimazione a chiedere il CP_1
pagamento di un compenso collegato ad un incarico professionale che ad essa non è stato mai conferito.
Rileva poi nel merito l'insussistenza del credito evidenziando che la società opposta non abbia titolo per pretendere il pagamento di attività commissionate all'Arch. Evidenzia in ogni caso Per_2
l'insussistenza del credito non essendoci prova che l'Arch. e/o la società opposta abbiano Per_2 mai svolto l'attività professionale per la quale è stato chiesto il pagamento.
A tale proposito rileva che il calcolo del compenso viene effettuato dalla opposta con riferimento alla
“progettazione definitiva”, ma il non ha mai ricevuto né dall'Arch. né dalla AR Per_2
alcun progetto definitivo, tanto è vero che esso non è stato neppure prodotto nel fascicolo CP_1
monitorio.
Evidenzia che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un riepilogo delle attività che non ha un valore probatorio risolvendosi nella elencazione di presunte attività che l'Arch. ritiene Per_2
di avere svolto;
di una parcella pro forma che è irrilevante in quanto si tratta di corrispettivo per attività che l'opposta non ha provato di avere effettuato;
di tre delibere assembleari che prevedono il mandato professionale all'Arch. ed all'Ing. ma non provano quali attività siano Per_2 Per_1 state poi eseguite dall'uno e/o dall'altro; del calcolo del compenso dell'Arch. per la Per_2
“progettazione definitiva” e la ricevuta di presentazione della Cilas, ma non è stato affatto allegato il progetto esecutivo definitivo;
dei solleciti di pagamento privi di rilevanza.
Ritiene che il decreto ingiuntivo non potesse essere emesso non essendoci traccia della
“progettazione definitiva” nel fascicolo monitorio.
Ritiene che leggendo il documento del 2 agosto 2023 prodotto dalla opposta è evincibile che il legale rappresentante ha firmato aggiungendo la parola “ricevuta”, a dimostrazione del fatto che la sua sottoscrizione valeva unicamente a tale scopo non per accettare una parcella che egli non aveva il potere di accettare e nemmeno la competenza a farlo.
Rileva inoltre che il Regolamento di Condominio, non ha mai autorizzato l'amministratore a riconoscere il debito di controparte e anche nella ipotesi in cui dovesse emergere che l'amministratore abbia firmato una ricognizione di debito sarebbe priva di valore ed inutilizzabile, sia per l'emissione del decreto ingiuntivo, sia per la concessione della provvisoria esecuzione.
La parte opponente da ultimo evidenzia di essere venuta a conoscenza della Cilas, solo all'esito dell'acquisizione della documentazione, evidenziando che in detta Cilas è stata indicata come impresa esecutrice dei lavori la società B-ENGIN srl di Milano, appartenente al gruppo rappresentato dalla triade B-Unit / B-Engin / B-110, le cui recensioni, in Italia ed in Umbria, sono molto negative. Ritiene che il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
Insiste infine nella richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, sussistendo i presupposti di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto della opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata chiedeva la condanna della parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di €
24.082,71 oltre le spese, nonché la condanna del Condominio ex art. 96 cpc al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La parte opposta evidenzia di essere una società unipersonale di servizi di ingegneria, rappresentata dall'Arch. anche in qualità di direttore tecnico, che si fonda sul principio della Persona_2
personalità della prestazione e della responsabilità personale del soggetto che materialmente firma gli elaborati, unitamente al direttore tecnico della società di ingegneria, così come anche previsto dal
DM n. 263/2016.
Evidenzia che l'Arch. in qualità di professionista, direttore tecnico e legale Persona_2 rappresentante della a ricevuto l'incarico dal Condominio mediante verbale assembleare CP_1
del 14 ottobre 2020, poi confermato con i verbali assembleari del 28 magio 2021 e del 29 maggio
2021 e del 29 novembre 2021.
Rileva che dal verbale del 14 ottobre 2021 emerge che l'assemblea ha deliberato di fare redigere uno studio di fattibilità volto a verificare la possibilità di poter usufruire degli incentivi previsti da
Ecobonus e Sismabonus 110%, conferendo il relativo incarico all'Arch. mentre dal verbale Per_2
del 28 maggio 2021 emerge che lo stesso professionista dopo avere illustrato all'assemblea lo studio di fattibilità ha evidenziato la “possibilità di migliorare di almeno 2 classi l'efficientamento energetico del fabbricato e di conseguenza poter sfruttare gli incentivi previsti dalla norma vigente”.
Rileva che dallo stesso verbale risulta che l'assemblea ha conferito all'Arch. e all'Ing. Per_2
l'incarico di “svolgere gli ulteriori approfondimenti tecnici al fine dell'esatta verifica del Per_1 cambio di categoria energetica, in conformità ai requisiti tecnici previsti dalla norma”.
Rileva che dal verbale del 29 novembre 2021 l'assemblea, a seguito di discussione, ha deciso “di procedere con il progetto esecutivo, che dovrà essere redatto anche in base alle lavorazioni che ogni condomino deciderà di effettuare nel proprio appartamento”.
Evidenzia inoltre che il 2 agosto 2022 l'Arch. con delega sottoscritta dall'amministratore Per_2
del Condominio, ha presentato la Cilas al Comune di prot. N. 176749/2022, come richiesto Pt_1
e approvato a maggioranza dei voti dal AR La parte convenuta ha poi evidenziato che l'incarico conferito dal ha avuto come AR esclusivo oggetto le prestazioni professionali quali l'elaborazione di relazioni tecniche, relazioni grafiche, rilievi sul posto, redazione di computi metrici e presentazione al Comune di Perugia della
CILA-S, necessari a poter svolgere i lavori di efficientamento energetico Superbonus 110% dell'edificio residenziale denominato . AR
Ha riferito che successivamente a tutte le attività svolte dalla società convenuta per mezzo dell'Arch.
il Condominio ha ritenuto di non voler più eseguire i lavori di manutenzione straordinaria Per_2
e di efficientamento energetico Superbonus 110.
Ha riferito che nonostante sia stata consegnata tutta la documentazione relativa alla attività svolta il
Condominio non ha inteso procedere al pagamento delle spettanze, rilevando in particolare che l'Amministratore del Condominio aveva sottoscritto per accettazione e ricevuta il plico contenente tutta la documentazione che gli era stata consegnata.
Ha aggiunto infine che a causa del mancato pagamento nonostante i solleciti è stata costretta a rivolgersi all'intestato Tribunale per ottenere giustizia.
In merito alla eccepita carenza di legittimazione attiva della evidenzia che le società di CP_1
ingegneria sono regolamentate principalmente da tre fonti normative: il Codice dei contratti pubblici
(il d.lgs. 50/2016), il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 263 e la Legge
4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale sulla concorrenza) e che ai sensi dell'art. 24, comma 5 del
Codice dei Contratti Pubblici, la società di servizi di ingegneria è tenuta a svolgere le proprie attività attraverso “professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali” e deve nominare un direttore tecnico, ai sensi dell'art. 3 del DM 263/2016.
Ritiene che in applicazione di detta norma si concretizzi il principio della personalità della prestazione e della responsabilità personale del soggetto che materialmente firma gli elaborati, insieme al direttore tecnico della società di ingegneria, così come previsto dal citato DM n. 263/2016 relativo ai requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi.
Ritiene che nel caso di specie essendo la una società di ingegneria unipersonale poteva CP_1 essere rappresentata solo dall'Arch. anche in qualità di direttore tecnico e Persona_2
professionista firmatario della pratica presentata che, a sua volta, quale professionista e direttore tecnico della era stato incaricato dal Condominio ed ha svolto le attività che erano state CP_1
richieste. In forza di ciò ritiene che non sussista alcuna carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta. Ritiene che il credito sia sussistente in forza di tutta l'attività svolta e documentata e che mai era pervenuta contestazione in merito ad inadempienze contrattuali della CP_1
Si opponeva alla sospensione della esecuzione provvisoria ritenendo che non sussistessero i presupposti di legge e chiedeva la condanna della parte opponente ex art. 96 terzo comma cpc.
All'udienza del 6 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in riserva sulla richiesta sospensione che con provvedimento del 10 maggio 2024 veniva rigettata.
Concessi i termini ex art. 171 ter cpc all'udienza del 5 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in riserva sulle richieste istruttorie.
Con provvedimento del 22 ottobre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione venivano concessi i termini di cui all'art. 189 cpc e la causa veniva rinviata al 22 gennaio 2025 per la decisione.
A detta udienza le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto, va rilevato che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della non è CP_1
fondata.
Dalla visura in atti risulta che la società convenuta è una società di servizi di ingegneria CP_1
e non una società tra professionisti di cui alla legge 183/2011.
Le società di ingegneria, come la sono regolate oltre che dal Codice degli Appalti e dal CP_1 decreto n. 263/2016, anche dalla legge n. 124/2017 che prevede, tra l'altro, la validità dei rapporti tra i privati e le società di ingegneria che sono tenute a svolgere le proprie attività attraverso professionisti iscritti in albi, con responsabilità personale. Dette società in base al dettato legislativo sono anche tenute a stipulare una polizza di assicurazioni per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità nello svolgimento di attività professionali e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti nominativamente indicati ed iscritti in appositi albi. Essendo la una società di ingegneria CP_1 unipersonale non poteva che essere rappresentata dall'Arch. e questi quale professionista e Per_2 direttore tecnico della ha avuto incarico dall'opponente ed ha svolto le attività di cui ai verbali CP_1
della assemblea condominiale.
L'eccezione pertanto va disattesa.
L'eccezione però va analizzata anche tenendo distinte l'ipotesi di legittimazione ad agire e l'ipotesi di titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio. Detta distinzione è stata chiarita dalla Corte di
Cassazione con la sentenza 2951/2016 nella quale ha specificato che la legittimazione ad agire attiene al diritto alla azione e quindi ad agire in giudizio, con la conseguenza che ai fini della valutazione della sua sussistenza dovrà essere valutato che l'attore sia titolare del diritto di cui chiede tutela, mentre la titolarità del diritto riguarda il merito e quindi la fondatezza della domanda. Dalla documentazione versata in atti e segnatamente dalla nota spese della risulta che la stessa CP_1
è riferibile alle prestazioni per relazioni tecniche, elaborati grafici, rilievi e presentazione CILA-S relativi ai lavori di efficientamento energetico Superbonus del opponente. AR
A dimostrazione che detta attività fosse svolta dall'Arch. quale professionista della agli Per_2 CP_1 atti risultano depositate le mail inviate dall'Amministratore del Condominio alla società opposta segnatamente del 19 aprile 2021 e dell'8 giugno 2012. Con la prima mail del 19 aprile 2021
l'Amministratore del Condominio ha inviato all'indirizzo della le planimetrie delle unità CP_1 immobiliari, mentre con la mail dell'8 giugno 2021 ha il proprio documento di identità per la presentazione delle pratiche.
Detta corrispondenza conferma che la parte opponente nella persona del suo amministratore di era ben consapevole che l'incarico svolto dall'Arch. sia stato dallo stesso effettuo AR Per_2
quale direttore tecnico e legale rappresentante della società opposta.
Il rapporto deve quindi ritenersi intercorso con la società in quanto l'attività del singolo CP_1 professionista e in questo caso dell'Arch. quale direttore tecnico, legale rappresentante e socio Per_2 unico della società opposta, non comporta che diventi parte del rapporto di clientela, restando la sua attività assorbita da quella del professionista che ha concluso il contratto con il cliente e a cui risulta riferibile.
Va poi ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
La parte opponente lamenta di non avere ricevuto il progetto definitivo e che non è stata depositata nel fascicolo la documentazione.
Dalla documentazione in atti e segnatamente dalla delibera assembleare del 29 novembre 2021 risulta che l'assemblea ha deliberato di procedere con il progetto esecutivo (non definitivo) che “dovrà essere redatto anche in base alle lavorazioni che ogni singolo condomino deciderà di effettuare nel proprio appartamento”. Dalla documentazione risulta inoltre che è stata presentata la CILA-S presso il Comune di . Cilas che è il titolo abilitativo pensato per facilitare e velocizzare le procedure Pt_1
burocratiche riconducibili agli interventi rientranti nel superbonus.
Dalla documentazione in atti risulta anche che detta documentazione è stata visionata dalla assemblea e dall'amministratore di condominio che l'ha anche sottoscritta al momento della presentazione della
Cilas. È quindi smentito documentalmente che la parte opponente non abbia mai ricevuto il progetto esecutivo.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che in data 2 agosto 2023 che l'amministratore di condominio ha firmato per accettazione e ricevuta il plico contenente tutta la documentazione redatta dall'Arch. per la società opposta che erano già stati tutti sottoscritti dal medesimo Per_2
amministratore di condominio.
D'altra parte, va rilevato che l'amministratore di condominio essendo stato autorizzato dalla assemblea a sottoscrivere la Cilas e la documentazione correlata è stato anche autorizzato ad accettare il computo metrico relativo alla spesa complessiva che comprende le competenze dell'Arch.
Per_2
In ordine alla eccezione di correttezza del calcolo delle competenze essa appare generica.
In tale contesto e per quanto sin qui detto risulta documentato che la società opposta per mezzo dell'Arch. ha adempiuto a tutte le prestazioni a cui si era obbligata. Per_2
Tenuto conto di quanto osservato, le prove documentali in atti consentono di ritenere che il decreto ingiuntivo n. 1486/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 8 novembre 2023, con il quale veniva ingiunto al opponente il pagamento della somma di € 24.082,71, oltre interessi e spese, AR
debba essere confermato.
Conseguentemente l'opponente, Parte_3
, in persona dell'Amministratore pro tempore, deve essere
[...]
condannato al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante, della CP_1 somma di € 24.082,71. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi sino al saldo effettivo.
Ogni altra domanda va rigettata perché non provata.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di AR
, in persona dell'Amministratore di Condominio pro tempore, tenuto
[...] conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5229/2023, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, - rigetta le eccezioni preliminari;
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1486/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 8 novembre 2023;
- condanna conseguentemente il 6/E/9- AR AR
6/E/15 , in persona dell'Amministratore di Condominio pro AR
tempore, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma di CP_1
€ 24.082,71, oltre gli interessi sino al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna AR AR
, in persona dell'Amministratore di Condominio pro tempore, al pagamento in
[...] Pt_1
favore di in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 5229/2023 R.G., promossa da:
AR
, C.F. , in persona del suo amministratore e
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore , in persona del suo legale Parte_2 rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Rossi, in virtù di procura Parte_2 in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Pt_1
Via XIV Settembre n. 67;
ATTORE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del legale rappresentante, con sede in , Strada CP_1 P.IVA_2 Pt_1
Santa Lucia n. 6/E/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Frenguelli, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1486/2023, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
, Via del Timo n. 7/a; Pt_1
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il AR
di (da ora innanzi per brevità
[...] AR Pt_1 AR
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1486/2023, emesso dal Tribunale di Perugia in data 8 novembre 2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.082,71, oltre interessi e spese a titolo di compenso per prestazioni professionali.
La parte opponente concludeva in via preliminare perché venisse sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e perché fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva della con revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1 Nel merito il Condominio opponente chiedeva che, accertato e dichiarato che la società opposta non ha svolto prestazioni professionali in favore della opponente, venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, ovvero in subordine che venisse ridotto il credito a quanto di spettanza della società opposta in relazione alla attività realmente commissionata ed eseguita.
La parte opponente in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva della opposta asserendo che nel documento intitolato “Oggetto: lavori svolti dalla Controparte_2
d'ingegneria…”, si legge che “La in assolvimento all'incarico ricevuto a seguito di CP_1
determina assembleare del 28-05-2021 confermate anche con successive delibere del 14-10-2021 e del 29-11-2021 con le quali il affidava alla Società in oggetto e all'Ing. AR Persona_1 incarico…”. Ritiene che l'opposta abbia lavorato con l'Ing. in virtù di un incarico Persona_1
ricevuto dal Condominio e documentato da alcune delibere assembleari. Dette delibere riferisce che sono rispettivamente quella del 14 ottobre 2020 nel cui verbale è stato presisto che “Dopo ampia discussione l'assemblea delibera di far redigere uno studio di fattibilità…L'assemblea conferisce incarico all'Arch. di redigere tale studio”; quella del 28 maggio 2021, nel cui Persona_2 verbale è scritto: “Prende la parola l'Arch. ed illustra all'assemblea lo studio di Persona_2 fattibilità…L'assemblea autorizza l'Arch. e l'Ing. a svolgere gli ulteriori Per_2 Per_1 approfondimenti tecnici…”; quella del 29 novembre 2021, nel cui verbale è scritto: “Prendono la parola l'Ing. l'Arch. ed illustrano all'assemblea il progetto di massima elaborato Per_1 Per_2
a seguito delle indagini e dei sopralluoghi svolti. Dopo ampia discussione l'assemblea decide di procedere con il progetto esecutivo…”. Ritiene che in forza di ciò nessun incarico sia stato mai conferito alla società opposta, della cui esistenza il è venuto a conoscenza solo dopo AR aver ricevuto la parcella pro forma del 15 marzo 2023, firmata dall'Arch. con apposizione Per_2
del proprio timbro professionale.
La parte opponente riferisce che detta parcella non è stata mai accettata dal non avendo AR
mai intrattenuto alcun rapporto con la società opposta, la quale è carente di legittimazione attiva, avendo il Condominio conferito incarichi professionali solo all'Arch. ed all'Ing. Persona_2
Persona_1
Evidenzia che l'appartenenza dell'Arch. alla società opposta non può attribuirle la Per_2
legittimazione ad agire per la riscossione di crediti professionali del professionista, posto che, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 183/2011, che ha introdotto le società tra professionisti, le società di ingegneria hanno la capacità di operare anche nel mercato privato al pari dei professionisti in forma singola e, dunque, possono legittimamente assumere incarichi dai privati, avendone la legittimazione giuridica. Evidenzia che il mandato professionale è stato conferito all'Arch. e non alla società Persona_2
con la conseguenza che l'opposta non ha alcun titolo e legittimazione a chiedere il CP_1
pagamento di un compenso collegato ad un incarico professionale che ad essa non è stato mai conferito.
Rileva poi nel merito l'insussistenza del credito evidenziando che la società opposta non abbia titolo per pretendere il pagamento di attività commissionate all'Arch. Evidenzia in ogni caso Per_2
l'insussistenza del credito non essendoci prova che l'Arch. e/o la società opposta abbiano Per_2 mai svolto l'attività professionale per la quale è stato chiesto il pagamento.
A tale proposito rileva che il calcolo del compenso viene effettuato dalla opposta con riferimento alla
“progettazione definitiva”, ma il non ha mai ricevuto né dall'Arch. né dalla AR Per_2
alcun progetto definitivo, tanto è vero che esso non è stato neppure prodotto nel fascicolo CP_1
monitorio.
Evidenzia che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un riepilogo delle attività che non ha un valore probatorio risolvendosi nella elencazione di presunte attività che l'Arch. ritiene Per_2
di avere svolto;
di una parcella pro forma che è irrilevante in quanto si tratta di corrispettivo per attività che l'opposta non ha provato di avere effettuato;
di tre delibere assembleari che prevedono il mandato professionale all'Arch. ed all'Ing. ma non provano quali attività siano Per_2 Per_1 state poi eseguite dall'uno e/o dall'altro; del calcolo del compenso dell'Arch. per la Per_2
“progettazione definitiva” e la ricevuta di presentazione della Cilas, ma non è stato affatto allegato il progetto esecutivo definitivo;
dei solleciti di pagamento privi di rilevanza.
Ritiene che il decreto ingiuntivo non potesse essere emesso non essendoci traccia della
“progettazione definitiva” nel fascicolo monitorio.
Ritiene che leggendo il documento del 2 agosto 2023 prodotto dalla opposta è evincibile che il legale rappresentante ha firmato aggiungendo la parola “ricevuta”, a dimostrazione del fatto che la sua sottoscrizione valeva unicamente a tale scopo non per accettare una parcella che egli non aveva il potere di accettare e nemmeno la competenza a farlo.
Rileva inoltre che il Regolamento di Condominio, non ha mai autorizzato l'amministratore a riconoscere il debito di controparte e anche nella ipotesi in cui dovesse emergere che l'amministratore abbia firmato una ricognizione di debito sarebbe priva di valore ed inutilizzabile, sia per l'emissione del decreto ingiuntivo, sia per la concessione della provvisoria esecuzione.
La parte opponente da ultimo evidenzia di essere venuta a conoscenza della Cilas, solo all'esito dell'acquisizione della documentazione, evidenziando che in detta Cilas è stata indicata come impresa esecutrice dei lavori la società B-ENGIN srl di Milano, appartenente al gruppo rappresentato dalla triade B-Unit / B-Engin / B-110, le cui recensioni, in Italia ed in Umbria, sono molto negative. Ritiene che il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
Insiste infine nella richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, sussistendo i presupposti di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto della opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata chiedeva la condanna della parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di €
24.082,71 oltre le spese, nonché la condanna del Condominio ex art. 96 cpc al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La parte opposta evidenzia di essere una società unipersonale di servizi di ingegneria, rappresentata dall'Arch. anche in qualità di direttore tecnico, che si fonda sul principio della Persona_2
personalità della prestazione e della responsabilità personale del soggetto che materialmente firma gli elaborati, unitamente al direttore tecnico della società di ingegneria, così come anche previsto dal
DM n. 263/2016.
Evidenzia che l'Arch. in qualità di professionista, direttore tecnico e legale Persona_2 rappresentante della a ricevuto l'incarico dal Condominio mediante verbale assembleare CP_1
del 14 ottobre 2020, poi confermato con i verbali assembleari del 28 magio 2021 e del 29 maggio
2021 e del 29 novembre 2021.
Rileva che dal verbale del 14 ottobre 2021 emerge che l'assemblea ha deliberato di fare redigere uno studio di fattibilità volto a verificare la possibilità di poter usufruire degli incentivi previsti da
Ecobonus e Sismabonus 110%, conferendo il relativo incarico all'Arch. mentre dal verbale Per_2
del 28 maggio 2021 emerge che lo stesso professionista dopo avere illustrato all'assemblea lo studio di fattibilità ha evidenziato la “possibilità di migliorare di almeno 2 classi l'efficientamento energetico del fabbricato e di conseguenza poter sfruttare gli incentivi previsti dalla norma vigente”.
Rileva che dallo stesso verbale risulta che l'assemblea ha conferito all'Arch. e all'Ing. Per_2
l'incarico di “svolgere gli ulteriori approfondimenti tecnici al fine dell'esatta verifica del Per_1 cambio di categoria energetica, in conformità ai requisiti tecnici previsti dalla norma”.
Rileva che dal verbale del 29 novembre 2021 l'assemblea, a seguito di discussione, ha deciso “di procedere con il progetto esecutivo, che dovrà essere redatto anche in base alle lavorazioni che ogni condomino deciderà di effettuare nel proprio appartamento”.
Evidenzia inoltre che il 2 agosto 2022 l'Arch. con delega sottoscritta dall'amministratore Per_2
del Condominio, ha presentato la Cilas al Comune di prot. N. 176749/2022, come richiesto Pt_1
e approvato a maggioranza dei voti dal AR La parte convenuta ha poi evidenziato che l'incarico conferito dal ha avuto come AR esclusivo oggetto le prestazioni professionali quali l'elaborazione di relazioni tecniche, relazioni grafiche, rilievi sul posto, redazione di computi metrici e presentazione al Comune di Perugia della
CILA-S, necessari a poter svolgere i lavori di efficientamento energetico Superbonus 110% dell'edificio residenziale denominato . AR
Ha riferito che successivamente a tutte le attività svolte dalla società convenuta per mezzo dell'Arch.
il Condominio ha ritenuto di non voler più eseguire i lavori di manutenzione straordinaria Per_2
e di efficientamento energetico Superbonus 110.
Ha riferito che nonostante sia stata consegnata tutta la documentazione relativa alla attività svolta il
Condominio non ha inteso procedere al pagamento delle spettanze, rilevando in particolare che l'Amministratore del Condominio aveva sottoscritto per accettazione e ricevuta il plico contenente tutta la documentazione che gli era stata consegnata.
Ha aggiunto infine che a causa del mancato pagamento nonostante i solleciti è stata costretta a rivolgersi all'intestato Tribunale per ottenere giustizia.
In merito alla eccepita carenza di legittimazione attiva della evidenzia che le società di CP_1
ingegneria sono regolamentate principalmente da tre fonti normative: il Codice dei contratti pubblici
(il d.lgs. 50/2016), il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 263 e la Legge
4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale sulla concorrenza) e che ai sensi dell'art. 24, comma 5 del
Codice dei Contratti Pubblici, la società di servizi di ingegneria è tenuta a svolgere le proprie attività attraverso “professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali” e deve nominare un direttore tecnico, ai sensi dell'art. 3 del DM 263/2016.
Ritiene che in applicazione di detta norma si concretizzi il principio della personalità della prestazione e della responsabilità personale del soggetto che materialmente firma gli elaborati, insieme al direttore tecnico della società di ingegneria, così come previsto dal citato DM n. 263/2016 relativo ai requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi.
Ritiene che nel caso di specie essendo la una società di ingegneria unipersonale poteva CP_1 essere rappresentata solo dall'Arch. anche in qualità di direttore tecnico e Persona_2
professionista firmatario della pratica presentata che, a sua volta, quale professionista e direttore tecnico della era stato incaricato dal Condominio ed ha svolto le attività che erano state CP_1
richieste. In forza di ciò ritiene che non sussista alcuna carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta. Ritiene che il credito sia sussistente in forza di tutta l'attività svolta e documentata e che mai era pervenuta contestazione in merito ad inadempienze contrattuali della CP_1
Si opponeva alla sospensione della esecuzione provvisoria ritenendo che non sussistessero i presupposti di legge e chiedeva la condanna della parte opponente ex art. 96 terzo comma cpc.
All'udienza del 6 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in riserva sulla richiesta sospensione che con provvedimento del 10 maggio 2024 veniva rigettata.
Concessi i termini ex art. 171 ter cpc all'udienza del 5 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in riserva sulle richieste istruttorie.
Con provvedimento del 22 ottobre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione venivano concessi i termini di cui all'art. 189 cpc e la causa veniva rinviata al 22 gennaio 2025 per la decisione.
A detta udienza le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto, va rilevato che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della non è CP_1
fondata.
Dalla visura in atti risulta che la società convenuta è una società di servizi di ingegneria CP_1
e non una società tra professionisti di cui alla legge 183/2011.
Le società di ingegneria, come la sono regolate oltre che dal Codice degli Appalti e dal CP_1 decreto n. 263/2016, anche dalla legge n. 124/2017 che prevede, tra l'altro, la validità dei rapporti tra i privati e le società di ingegneria che sono tenute a svolgere le proprie attività attraverso professionisti iscritti in albi, con responsabilità personale. Dette società in base al dettato legislativo sono anche tenute a stipulare una polizza di assicurazioni per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità nello svolgimento di attività professionali e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti nominativamente indicati ed iscritti in appositi albi. Essendo la una società di ingegneria CP_1 unipersonale non poteva che essere rappresentata dall'Arch. e questi quale professionista e Per_2 direttore tecnico della ha avuto incarico dall'opponente ed ha svolto le attività di cui ai verbali CP_1
della assemblea condominiale.
L'eccezione pertanto va disattesa.
L'eccezione però va analizzata anche tenendo distinte l'ipotesi di legittimazione ad agire e l'ipotesi di titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio. Detta distinzione è stata chiarita dalla Corte di
Cassazione con la sentenza 2951/2016 nella quale ha specificato che la legittimazione ad agire attiene al diritto alla azione e quindi ad agire in giudizio, con la conseguenza che ai fini della valutazione della sua sussistenza dovrà essere valutato che l'attore sia titolare del diritto di cui chiede tutela, mentre la titolarità del diritto riguarda il merito e quindi la fondatezza della domanda. Dalla documentazione versata in atti e segnatamente dalla nota spese della risulta che la stessa CP_1
è riferibile alle prestazioni per relazioni tecniche, elaborati grafici, rilievi e presentazione CILA-S relativi ai lavori di efficientamento energetico Superbonus del opponente. AR
A dimostrazione che detta attività fosse svolta dall'Arch. quale professionista della agli Per_2 CP_1 atti risultano depositate le mail inviate dall'Amministratore del Condominio alla società opposta segnatamente del 19 aprile 2021 e dell'8 giugno 2012. Con la prima mail del 19 aprile 2021
l'Amministratore del Condominio ha inviato all'indirizzo della le planimetrie delle unità CP_1 immobiliari, mentre con la mail dell'8 giugno 2021 ha il proprio documento di identità per la presentazione delle pratiche.
Detta corrispondenza conferma che la parte opponente nella persona del suo amministratore di era ben consapevole che l'incarico svolto dall'Arch. sia stato dallo stesso effettuo AR Per_2
quale direttore tecnico e legale rappresentante della società opposta.
Il rapporto deve quindi ritenersi intercorso con la società in quanto l'attività del singolo CP_1 professionista e in questo caso dell'Arch. quale direttore tecnico, legale rappresentante e socio Per_2 unico della società opposta, non comporta che diventi parte del rapporto di clientela, restando la sua attività assorbita da quella del professionista che ha concluso il contratto con il cliente e a cui risulta riferibile.
Va poi ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
La parte opponente lamenta di non avere ricevuto il progetto definitivo e che non è stata depositata nel fascicolo la documentazione.
Dalla documentazione in atti e segnatamente dalla delibera assembleare del 29 novembre 2021 risulta che l'assemblea ha deliberato di procedere con il progetto esecutivo (non definitivo) che “dovrà essere redatto anche in base alle lavorazioni che ogni singolo condomino deciderà di effettuare nel proprio appartamento”. Dalla documentazione risulta inoltre che è stata presentata la CILA-S presso il Comune di . Cilas che è il titolo abilitativo pensato per facilitare e velocizzare le procedure Pt_1
burocratiche riconducibili agli interventi rientranti nel superbonus.
Dalla documentazione in atti risulta anche che detta documentazione è stata visionata dalla assemblea e dall'amministratore di condominio che l'ha anche sottoscritta al momento della presentazione della
Cilas. È quindi smentito documentalmente che la parte opponente non abbia mai ricevuto il progetto esecutivo.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che in data 2 agosto 2023 che l'amministratore di condominio ha firmato per accettazione e ricevuta il plico contenente tutta la documentazione redatta dall'Arch. per la società opposta che erano già stati tutti sottoscritti dal medesimo Per_2
amministratore di condominio.
D'altra parte, va rilevato che l'amministratore di condominio essendo stato autorizzato dalla assemblea a sottoscrivere la Cilas e la documentazione correlata è stato anche autorizzato ad accettare il computo metrico relativo alla spesa complessiva che comprende le competenze dell'Arch.
Per_2
In ordine alla eccezione di correttezza del calcolo delle competenze essa appare generica.
In tale contesto e per quanto sin qui detto risulta documentato che la società opposta per mezzo dell'Arch. ha adempiuto a tutte le prestazioni a cui si era obbligata. Per_2
Tenuto conto di quanto osservato, le prove documentali in atti consentono di ritenere che il decreto ingiuntivo n. 1486/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 8 novembre 2023, con il quale veniva ingiunto al opponente il pagamento della somma di € 24.082,71, oltre interessi e spese, AR
debba essere confermato.
Conseguentemente l'opponente, Parte_3
, in persona dell'Amministratore pro tempore, deve essere
[...]
condannato al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante, della CP_1 somma di € 24.082,71. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi sino al saldo effettivo.
Ogni altra domanda va rigettata perché non provata.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di AR
, in persona dell'Amministratore di Condominio pro tempore, tenuto
[...] conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5229/2023, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, - rigetta le eccezioni preliminari;
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1486/2023 emesso dal Tribunale di Perugia in data 8 novembre 2023;
- condanna conseguentemente il 6/E/9- AR AR
6/E/15 , in persona dell'Amministratore di Condominio pro AR
tempore, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma di CP_1
€ 24.082,71, oltre gli interessi sino al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna AR AR
, in persona dell'Amministratore di Condominio pro tempore, al pagamento in
[...] Pt_1
favore di in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)