Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 16/06/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
767/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 767/2025 promossa da:
, (c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Diletti e dall'Avv. Patrizio C.F._2
Mercadante ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio, sito in Rieti, al Viale L. Matteucci n.
3, giusta delega in calce e allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore, , verrà affidata ad entrambi i genitori con modalità condivisa Persona_1
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) La figlia minore avrà collocazione prevalente presso la casa materna, sita in Monteleone Sabino, alla via Vignaletti n. 5.
4) Il padre potrà vedere la figlia minore ogni volta che vorrà previo accordo e compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche della bambina nonché quelle lavorative della madre e comunque, non potendo avere con sé la figlia durante il fine settimana per motivi di lavoro:
1
8:00; a venerdì alterni preleverà la piccola alle ore 16:30 per riconsegnarla alla madre il sabato alle ore 19:00; a domeniche alterne preleverà la piccola alle 12:00 per poi portarla al nido il lunedì mattina seguente alle ore 8:00.
5) I ricorrenti concordano, inoltre, che la figlia trascorrerà ad anni alterni il 24 ed il 25 dicembre con la madre ed il 31 dicembre ed il 1° gennaio con il padre (e viceversa l'anno successivo) il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni una volta con la madre ed una volta con il padre;
tale regolamentazione potrà subire variazioni in conseguenza delle esigenze lavorative di entrambi i ricorrenti. Per i restanti giorni liberi dal nido/scuola i genitori si organizzeranno in modo da garantire una ripartizione equa dell'intero periodo natalizio e pasquale. Tali condizioni possono essere liberamente modificate dai ricorrenti nel caso vi sia l'accordo determinato dalla volontà di consentire, a titolo esemplificativo, un particolare viaggio o un'esperienza alla piccola con il Per_1 genitore che, in quel momento, ne avesse l'opportunità.
6) I ricorrenti concordano che per le vacanze estive, pur avendo la piccola un ottimo rapporto con il padre e non volendo in alcun modo screditare o sminuire la figura paterna, stante la tenerissima età della figlia, l'affidamento al padre sarà graduale partendo con 7 giorni nell'anno corrente, 10 giorni il prossimo anno (estate 2026), per poi arrivare a 15 giorni continuativi dal 2027 in avanti.
La madre terrà con sé la figlia nei giorni residui e per 15 giorni continuativi a partire dal 2027.
Tali condizioni, concordate in via precauzionale possono essere liberamente modificate in itinere dai ricorrenti in base al libero gradimento della piccola . Orientativamente il periodo spettante Per_1
a ciascun genitore, fino a giungere alla quindicina, verrà decisa dagli stessi ricorrenti entro il 30 aprile di ogni anno in relazione alle rispettive esigenze lavorative.
7) I ricorrenti potranno ciascuno trascorrere almeno 7 giorni consecutivi per le vacanze invernali con la propria figlia, concedendo un congruo preavviso l'uno all'altra e viceversa.
8) I ricorrenti consento reciprocamente l'uno all'altro di organizzare viaggi, portando con sé la figlia minore, previa comunicazione sulla tipologia di viaggio, condizioni e tempistiche.
9) Nel caso in cui entrambi i genitori fossero impegnati lavorativamente gli stessi, sin d'ora, concordano la consegna del minore a componenti delle rispettive famiglie di origine, previa comunicazione l'uno all'altro delle disponibilità familiari e/o individuare ed assumere una baby- sitter;
in tale evenienza la minore dovrà essere sempre reperibile da entrambi i genitori telefonicamente.
10) Il padre verserà €. 300,00, mensili (soggette a rivalutazione Istat dall'anno successivo alla separazione) per il contributo al mantenimento della figlia minore, che si presume versato in egual misura dalla madre.
2 11) L'assegno unico familiare verrà percepito al 100% dalla sig.ra circostanza che potrà Parte_1
essere mutata in qualsiasi momento dalle parti in caso di necessità o mutamento delle condizioni stabilite nel presente atto.
12) I ricorrenti si impegnano, anche grazie all'ausilio delle linee guida del CNF, a corrispondere,
l'uno all'altra e viceversa, la quota parte, pari al 50% di tutte le spese straordinarie, mediche mutuabili e non, scolastiche, oltre a quelle per attività sportive e culturali e relative alle attività da svolgersi durante il periodo estivo, sostenute documentate provate e preventivamente concordate, salvo urgenze.
13) I ricorrenti rinunciano ad ogni forma economica di mantenimento reciproco.
14) I ricorrenti stabiliscono, a definizione dei loro rapporti patrimoniali, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, che il signor Parte_2
trasferirà la propria quota parte del 50% della casa familiare (sita in Monteleone Sabino (RI) –
Frazione Ginestra, alla Via Vignaletti n. 5 identificata al Catasto Fabbricati al foglio 10, particella
402 subalterno 2) alla signora che da sola, mediante accollo, ne estinguerà il Parte_1
mutuo, con conseguente chiusura del conto di appoggio ad oggi cointestato, divenendone unica proprietaria con atto notarile che le parti si impegnano a stipulare entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto e comunque entro e non oltre la fissazione dell'udienza per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio (divorzio), liberando di fatto il sig. da ogni obbligazione ed Pt_2
incombente in relazione a tale mutuo.
15) I ricorrenti stabiliscono che il veicolo Fiat Panda, tg. GK253BW, intestata alla sig.ra Parte_1
acquistata in costanza di matrimonio, poiché pagata interamente dalla stessa rimarrà alla moglie come unica proprietaria.
16) I ricorrenti concordano che, nel caso in cui mutino le circostanze di cui ai punti precedenti, avranno facoltà di presentare innanzi al competente Tribunale ricorso, anche congiunto, per la modifica delle presenti condizioni di affidamento e mantenimento della minore in ragione anche di eventuali mutamenti delle condizioni economiche dell'uno o dell'altro coniuge.
17) I ricorrenti dichiarano di aver regolamentato ogni reciproco diritto e pretesa, anche di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
18) I ricorrenti concedono reciproca autorizzazione al rilascio dei rispettivi passaporti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 23.7.2021 presso il Comune di Monteleone Sabino, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 1, parte I, Serie Ufficio 1, anno 2021), esponendo che dalla unione coniugale
è nata il [...] e che il matrimonio non ha avuto effetti felici. Persona_1
All'udienza del 29 maggio 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c. che ha espresso parere favorevole.
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Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per
4 il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio civile contratto in data
23.7.2021 presso il Comune di Monteleone Sabino;
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_3
(atto n. 1, parte I, Serie Ufficio 1, anno 2021);
[...]
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Cosi deciso in Rieti, il 12 giugno 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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