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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 9.04.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Nella causa RG: 4258/2021 e vertente tra:
ato a Sant'Agata di Militello il 14.07.1982, cf: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Indebito previdenziale- iscrizione elenchi agricoli.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.11.2021 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato nell'anno 2016 come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Il Darifoglio soc cooperativa agricola per 102 giornate e di essere stato regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che l' con provvedimento del 28.04.2020 le aveva intimato la restituzione della somma di € 5.368,50 CP_2 erogata a titolo di indennità varie, in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva l'annullamento del CP_ provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
La domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate, in cui lo stesso avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della soc. coop agricola Il Darifoglio.
Esso si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averlo cancellato a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che il ricorrente nell'anno 2016 ha lavorato come bracciante agricolo, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta il Darifoglio, per 102 giornate annue.
Detto teste hanno specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche al ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e lo svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché ha specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo del 28.03.2019 prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società Il Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppur in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che, i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie noccioleto, ronca noccioleto, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore terziario.
Tale conclusione appare erronea ed in palese contrasto con il dettato normativo e da quanto chiarito CP_ CP_ dall' con circolare n 56 del 23/4/2020, che ha precisato che, il lavoratore, indipendentemente dalla qualificazione dell'azienda, qualora svolga “un'attività lavorativa riconducibile ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo e pertanto conserva il diritto alle prestazioni previdenziali corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo,”
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua e l' deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso. Ne consegue che il ricorrente aveva diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola oggetto dell'indebito impugnato.
CP_ Pertanto, tale atto va annullato e l' va condannato a restituire al ricorrente le somme eventualmente trattenute in virtù dell'atto annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che, nell'anno 2016 il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo alle Parte_1 dipendenze della ditta il Darifoglio Soc coop agricola per 102 giornate, e per l'effetto ordina all' CP_2 in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) Annulla il provvedimento di indebito del 28.04.2020 oggetto del giudizio e condanna l' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù di detto atto;
3) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 9.04.2025
il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 9.04.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Nella causa RG: 4258/2021 e vertente tra:
ato a Sant'Agata di Militello il 14.07.1982, cf: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Indebito previdenziale- iscrizione elenchi agricoli.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.11.2021 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato nell'anno 2016 come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Il Darifoglio soc cooperativa agricola per 102 giornate e di essere stato regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che l' con provvedimento del 28.04.2020 le aveva intimato la restituzione della somma di € 5.368,50 CP_2 erogata a titolo di indennità varie, in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva l'annullamento del CP_ provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del CP_2 ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
La domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate, in cui lo stesso avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della soc. coop agricola Il Darifoglio.
Esso si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averlo cancellato a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che il ricorrente nell'anno 2016 ha lavorato come bracciante agricolo, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta il Darifoglio, per 102 giornate annue.
Detto teste hanno specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche al ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e lo svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché ha specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo del 28.03.2019 prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società Il Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppur in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che, i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie noccioleto, ronca noccioleto, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore terziario.
Tale conclusione appare erronea ed in palese contrasto con il dettato normativo e da quanto chiarito CP_ CP_ dall' con circolare n 56 del 23/4/2020, che ha precisato che, il lavoratore, indipendentemente dalla qualificazione dell'azienda, qualora svolga “un'attività lavorativa riconducibile ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo e pertanto conserva il diritto alle prestazioni previdenziali corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo,”
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua e l' deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso. Ne consegue che il ricorrente aveva diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola oggetto dell'indebito impugnato.
CP_ Pertanto, tale atto va annullato e l' va condannato a restituire al ricorrente le somme eventualmente trattenute in virtù dell'atto annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che, nell'anno 2016 il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo alle Parte_1 dipendenze della ditta il Darifoglio Soc coop agricola per 102 giornate, e per l'effetto ordina all' CP_2 in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) Annulla il provvedimento di indebito del 28.04.2020 oggetto del giudizio e condanna l' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù di detto atto;
3) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 9.04.2025
il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena